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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 238/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Scaccia Emanuela giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria congiunta del 26/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in CC ( FR ) il 12/8/17; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 30/3/17 ); che con sentenza del Tribunale di Frosinone Per_1 del 18/10/23 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di CC (FR) in data
12.08.2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 25 - Parte II - Serie A - Anno 2017; B. disporre che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
i ricorrenti, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
dichiarare che il sig.
[...]
, quale contributo al mantenimento della figlia minore , corrisponderà all'altro genitore Parte_2 Per_1
, la somma complessiva mensile di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà versata sulla carta
Poste Italiane Postepay intestata alla sig.ra , avente numero 5333 1711 7004 6680; i Parte_1 ricorrenti si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio; C. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 25/1/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti criticità del ricorso: “a) non è stato depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale;
b) le parti, fatta eccezione per l'importo del contributo economico mensile da porre a carico del non Pt_2 hanno formulato conclusioni relativamente alle condizioni del loro divorzio in ordine all'affidamento della loro figlia minorenne ( se condiviso o meno, suo collocamento paritetico oppure prevalente presso uno dei due genitori, assegnazione in godimento della casa familiare, tempi di frequentazione col genitore non collocatario prevalente, ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per la minore, ecc. )” e fissava alle parti termine fino al 26/2/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare tali criticità.
Con deposito del 26/2/25 le parti sanavano le predette criticità e concludevano come segue: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare- lo scioglimento del matrimonio celebrato nel
Comune di CC (FR) in data 12.08.2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 25 - Parte II -
Serie A - Anno 2017; - che nell'immobile adibito a residenza familiare, sito in CC alla Via Pezze D'Ischia
n. 24, di proprietà dei genitori del sig. , continuerà a vivere quest'ultimo; - la figlia è Parte_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con abitazione nell'immobile di cui la sig. è nuda proprietaria sito in NO NI (Roma), Via della Pt_1
Lira n. 15, ove dimorano a far data da settembre 2022 congiuntamente al padre della sig.ra Parte_1
(usufruttuario); - il padre, rispetto alla regolamentazione del diritto di visita, potrà vedere e tenere con
[...] sé la figlia, previo accordo con la madre, anche nel rispetto dei propri impegni lavorativi e personali, quando è possibile ed almeno a settimane alterne dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 16:30 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre e accompagnata, alternativamente dalla madre e dal padre ed in ogni caso, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, anche compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, salvo diverso accordo;
- durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà, con il padre, ad anni alterni, una settimana dal 23 dicembre al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, iniziando con il primo anno con il Natale presso la madre, precisando che l'alternanza settimanale verrà concordata secondo le esigenze di entrambi i genitori;
- durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni, il periodo dal giorno successivo a quello di chiusura della scuola, fino al giorno prima della riapertura;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi con pernotto che verranno concordati dai coniugi secondo le rispettive disponibilità ed esigenze da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il coniuge , quale contributo al mantenimento della figlia minore , Parte_2 Per_1 corrisponderà all'altro coniuge , la somma complessiva mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquantaeuro/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà versata sulla carta Poste Italiane Postepay intestata alla sig.ra , Parte_1 avente numero 5333 1711 7004 6680; - l'importo dell'assegno unico familiare, quantificato attualmente in €
54,00 o nell'importo che sarà, è assegnato per intero alla sig.ra genitore collocatario Parte_1 della figlia in via prevalente;
- in riferimento al “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Frosinone il 15.12.2017, nell'assegno mensile di mantenimento per i figli erogato dal sig. Parte_2
alla sig.ra , sono comprese le seguenti spese ordinarie: vitto, abbigliamento,
[...] Parte_1 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche di istituti di istruzione pubblici
(eccetto quelle universitarie), mensa scolastica, biglietti o abbonamento (autobus-treno) per trasporto scolastico al fine di raggiungere la scuola, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero compresa la quota di iscrizione, visite pediatriche, attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); - le spese straordinarie obbligatorie
(libri scolastici e corredo inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese accessorie per l'utilizzo di moto ed autoveicoli utilizzati dai figli in caso di assenso all'acquisto, spese per baby sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario in mancanza di comprovata disponibilità dell'altro genitore, spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore, ecc.), per le quali non è richiesto il previo consenso di entrambi i genitori, nonché le spese straordinarie che sono subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, trasporto da e verso le sedi di studio diverse dall'ambito provinciale in cui risiedono i genitori, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di specializzazione e master;
corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto di mezzi di trasporto, quali mini car, macchina, motorino e moto, spese sportive, spese medico sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie non effettate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese relative all'organizzazione di festeggiamenti dedicate ai figli, spese per il mantenimento e la cura di animale domestico successivi alla separazione, ecc.), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre;
- per le spese straordinarie che richiedono il previo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro, per iscritto, attraverso posta elettronica ordinaria o messaggi telefonici, la relativa richiesta;
l'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso, motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate;
- tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
- i rimborsi e i sussidi disposti dallo stato o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie, salvo diverso accordo;
- la deduzione fiscale per la figlia a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, da ciascun genitore nella misura del 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi SI.ri e , esprimono il Parte_1 Parte_2 proprio reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
- i coniugi si impegnano a rendersi reperibili circa le eventuali comunicazioni urgenti riguardanti i figli, avendo cura di mantenere un comportamento educato e decoroso;
- i coniugi si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, onde favorire la partecipazione dell'altro genitore, gli incontri (medici, insegnanti, ecc) di importanza rilevante per la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia;
- i coniugi si impegnano a prestare attenzione ai bisogni dei figli e, al contempo, si impegnano a favorire il più possibile le inclinazioni e gli interessi degli stessi;
- ciascun coniuge si impegna a facilitare e a favorire il rapporto e le frequentazioni dell'altro coniuge con i figli, nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità; - i coniugi si impegnano a favorire le inclinazioni, presenti e future, sia scolastiche che extrascolastiche dei figli;
- i coniugi si impegnano a favorire il mantenimento dei rapporti e delle frequentazioni dei figli con le rispettive famiglie, con particolare riferimento ai nonni di entrambi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”.
All'udienza del 7/3/25 le parti comparivano personalmente ed insistevano nella loro domanda congiunta, richiamando le conclusioni da esse già formulate nella memoria del 26/2/25 come sopratrascritte. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano personalmente innanzi al Giudice rel. all'udienza del 13/10/23, e vista la citata sentenza di questo Tribunale del 18/10/23 ( cfr. doc. s.n. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate nella memoria del 26/2/25 che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CC ( FR ) il 12/8/17 da e Parte_2 Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
CC dell'anno 2017, Atto n. 25, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate nella memoria del 26/2/25 e sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 238/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Scaccia Emanuela giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria congiunta del 26/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in CC ( FR ) il 12/8/17; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 30/3/17 ); che con sentenza del Tribunale di Frosinone Per_1 del 18/10/23 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “A. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di CC (FR) in data
12.08.2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 25 - Parte II - Serie A - Anno 2017; B. disporre che i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
i ricorrenti, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
dichiarare che il sig.
[...]
, quale contributo al mantenimento della figlia minore , corrisponderà all'altro genitore Parte_2 Per_1
, la somma complessiva mensile di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00), da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà versata sulla carta
Poste Italiane Postepay intestata alla sig.ra , avente numero 5333 1711 7004 6680; i Parte_1 ricorrenti si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio; C. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 25/1/25 il Giudice rel. rilevava le seguenti criticità del ricorso: “a) non è stato depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale;
b) le parti, fatta eccezione per l'importo del contributo economico mensile da porre a carico del non Pt_2 hanno formulato conclusioni relativamente alle condizioni del loro divorzio in ordine all'affidamento della loro figlia minorenne ( se condiviso o meno, suo collocamento paritetico oppure prevalente presso uno dei due genitori, assegnazione in godimento della casa familiare, tempi di frequentazione col genitore non collocatario prevalente, ripartizione tra le parti delle spese straordinarie per la minore, ecc. )” e fissava alle parti termine fino al 26/2/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare tali criticità.
Con deposito del 26/2/25 le parti sanavano le predette criticità e concludevano come segue: ”Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare- lo scioglimento del matrimonio celebrato nel
Comune di CC (FR) in data 12.08.2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 25 - Parte II -
Serie A - Anno 2017; - che nell'immobile adibito a residenza familiare, sito in CC alla Via Pezze D'Ischia
n. 24, di proprietà dei genitori del sig. , continuerà a vivere quest'ultimo; - la figlia è Parte_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con abitazione nell'immobile di cui la sig. è nuda proprietaria sito in NO NI (Roma), Via della Pt_1
Lira n. 15, ove dimorano a far data da settembre 2022 congiuntamente al padre della sig.ra Parte_1
(usufruttuario); - il padre, rispetto alla regolamentazione del diritto di visita, potrà vedere e tenere con
[...] sé la figlia, previo accordo con la madre, anche nel rispetto dei propri impegni lavorativi e personali, quando è possibile ed almeno a settimane alterne dalle ore 10 del sabato mattina alle ore 16:30 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre e accompagnata, alternativamente dalla madre e dal padre ed in ogni caso, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, anche compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore, salvo diverso accordo;
- durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà, con il padre, ad anni alterni, una settimana dal 23 dicembre al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, iniziando con il primo anno con il Natale presso la madre, precisando che l'alternanza settimanale verrà concordata secondo le esigenze di entrambi i genitori;
- durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni, il periodo dal giorno successivo a quello di chiusura della scuola, fino al giorno prima della riapertura;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi con pernotto che verranno concordati dai coniugi secondo le rispettive disponibilità ed esigenze da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il coniuge , quale contributo al mantenimento della figlia minore , Parte_2 Per_1 corrisponderà all'altro coniuge , la somma complessiva mensile di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquantaeuro/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà versata sulla carta Poste Italiane Postepay intestata alla sig.ra , Parte_1 avente numero 5333 1711 7004 6680; - l'importo dell'assegno unico familiare, quantificato attualmente in €
54,00 o nell'importo che sarà, è assegnato per intero alla sig.ra genitore collocatario Parte_1 della figlia in via prevalente;
- in riferimento al “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Frosinone il 15.12.2017, nell'assegno mensile di mantenimento per i figli erogato dal sig. Parte_2
alla sig.ra , sono comprese le seguenti spese ordinarie: vitto, abbigliamento,
[...] Parte_1 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche di istituti di istruzione pubblici
(eccetto quelle universitarie), mensa scolastica, biglietti o abbonamento (autobus-treno) per trasporto scolastico al fine di raggiungere la scuola, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero compresa la quota di iscrizione, visite pediatriche, attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); - le spese straordinarie obbligatorie
(libri scolastici e corredo inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese accessorie per l'utilizzo di moto ed autoveicoli utilizzati dai figli in caso di assenso all'acquisto, spese per baby sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario in mancanza di comprovata disponibilità dell'altro genitore, spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore, ecc.), per le quali non è richiesto il previo consenso di entrambi i genitori, nonché le spese straordinarie che sono subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori (scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, trasporto da e verso le sedi di studio diverse dall'ambito provinciale in cui risiedono i genitori, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di specializzazione e master;
corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto di mezzi di trasporto, quali mini car, macchina, motorino e moto, spese sportive, spese medico sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie non effettate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese relative all'organizzazione di festeggiamenti dedicate ai figli, spese per il mantenimento e la cura di animale domestico successivi alla separazione, ecc.), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per il padre e 50% per la madre;
- per le spese straordinarie che richiedono il previo accordo, il genitore dovrà comunicare all'altro, per iscritto, attraverso posta elettronica ordinaria o messaggi telefonici, la relativa richiesta;
l'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso, motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta;
il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate;
- tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate;
- i rimborsi e i sussidi disposti dallo stato o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie, salvo diverso accordo;
- la deduzione fiscale per la figlia a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, da ciascun genitore nella misura del 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i coniugi SI.ri e , esprimono il Parte_1 Parte_2 proprio reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
- i coniugi si impegnano a rendersi reperibili circa le eventuali comunicazioni urgenti riguardanti i figli, avendo cura di mantenere un comportamento educato e decoroso;
- i coniugi si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, onde favorire la partecipazione dell'altro genitore, gli incontri (medici, insegnanti, ecc) di importanza rilevante per la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro della figlia;
- i coniugi si impegnano a prestare attenzione ai bisogni dei figli e, al contempo, si impegnano a favorire il più possibile le inclinazioni e gli interessi degli stessi;
- ciascun coniuge si impegna a facilitare e a favorire il rapporto e le frequentazioni dell'altro coniuge con i figli, nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità; - i coniugi si impegnano a favorire le inclinazioni, presenti e future, sia scolastiche che extrascolastiche dei figli;
- i coniugi si impegnano a favorire il mantenimento dei rapporti e delle frequentazioni dei figli con le rispettive famiglie, con particolare riferimento ai nonni di entrambi;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”.
All'udienza del 7/3/25 le parti comparivano personalmente ed insistevano nella loro domanda congiunta, richiamando le conclusioni da esse già formulate nella memoria del 26/2/25 come sopratrascritte. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano personalmente innanzi al Giudice rel. all'udienza del 13/10/23, e vista la citata sentenza di questo Tribunale del 18/10/23 ( cfr. doc. s.n. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate nella memoria del 26/2/25 che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CC ( FR ) il 12/8/17 da e Parte_2 Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
CC dell'anno 2017, Atto n. 25, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate nella memoria del 26/2/25 e sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 25/3/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )