Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino
Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
SERGIO CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in LU (LU), via G.
Pascoli n. 206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1- i coniugi vivranno definitamente separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2- le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e Per_1 Persona_2 saranno domiciliate prevalentemente presso l'abitazione del padre presso la quale si sono trasferite nel mese di ottobre 2024. In merito al mantenimento ordinario, a far data dal mese di ottobre 2024 il padre provvede direttamente in via esclusiva e non vi è più la corresponsione dell'assegno periodico a favore della madre. Le spese straordinarie, come da Protocollo adottato da codesto Tribunale in data del 7.10.2020, rimarranno per la quota del 80% in capo al padre e del 20% in capo alla madre;
il dott. si obbliga a corrispondere, quale arretrato al mantenimento delle figlie, la somma Pt_1
1
3- l'ex abitazione coniugale, sita in LU Via della Zecca n. 45, in comproprietà tra i coniugi, è già stata messa in vendita al prezzo di € 890.000,00 attraverso agenzie di comune fiducia alle quali hanno conferito concordemente incarico. Ove l'immobile non venga venduto entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a partire dal tredicesimo mese il prezzo iniziale sopra indicato sarà ribassato fino al 10% secondo modalità che i coniugi concorderanno di volta in volta. Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del ricorso e la vendita dell'immobile le rate del mutuo saranno corrisposte per intero dal Dott. ma all'atto della vendita la Dott.ssa riconoscerà a Pt_1 Pt_2 quest'ultimo la metà di quanto pagato in tale lasso di tempo che, in ogni caso, non potrà superare l'importo di Euro 118.000,00. Il ricavato della vendita dell'immobile, detratto il mutuo residuo che verrà estinto dai coniugi (sempre entro il limite massimo, per la Dott.ssa dell'importo di Pt_2
Euro 118.000,00), sarà diviso tra i medesimi in parti uguali. In considerazione di ciò e della collocazione prevalente delle figlie con il padre, la Dott.ssa rinuncia espressamente al diritto Pt_2 di assegnazione dell'ex abitazione coniugale sita in LU Via della Zecca n. 45; le parti precisano che le utenze della casa di Via della Zecca saranno pagate al 50% tra le stesse dal momento in cui, sottoscritto il presente atto, la Dott.ssa si trasferirà altrove, rimanendo invece, le predette Pt_2 utenze solo a carico di quest'ultima fino al suo trasferimento;
4- i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio le seguenti attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento della proprietà di beni immobili, dando atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari e dichiarando di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare. Di conseguenza le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art. 1.1– Consenso ed oggetto: il Dott. C.F. , nato a [...]_3
LU il 16.6.1969, ivi residente in [...], dichiara di cedere e trasferire come, in effetti cede e trasferisce, alla Dott.ssa C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
23.7.1968, ivi residente in [...], i diritti di un mezzo della piena proprietà sul complesso immobiliare costituito da un fabbricato per civile abitazione corredato da un edificio ad uso rimessa (ex fienile) oltre ad un piccolo annesso (ex metato) e terreno circostante in parte tenuto a prato ed in gran parte a castagneto sito in Gello (comune di Pescaglia) in località “Redolone” frazione Foci di Gello. Il fabbricato per civile abitazione si compone: al piano seminterrato di 6 vani per cantina, porticato, w.c. con accesso esterno e forno con tettoia;
al piano terra di scala di accesso esterna con terrazza, cucina, 4 ampi vani e bagno;
al piano primo sottotetto di scala di collegamento interna dal piano terra, disimpegno, 3 camere e bagno. Il fabbricato ad uso rimessa (ex fienile) si compone al piano terra di 4 vani, porcile, latrina;
al piano primo sottotetto di 4 vani con accesso dall'esterno. Il fabbricato ad uso annesso (ex metato) si compone al piano terra di un vano con tettoia adiacente;
al piano primo di un vano privo di solaio con accesso dall'esterno.
Il fabbricato è corredato da ampio terreno agricolo circostante di circa mq 54.487 in parte ad uso seminativo ed in parte a castagneto da frutto.
Il complesso gode della servitù di utilizzo dell'acqua sorgiva nascente sul terreno contraddistinto al
2 foglio 29 dalla particella 61 per uso domestico e regolarmente denunciata alla Provincia di LU
Dipartimento Infrastrutture e Pianificazione in data 03/04/2008 - Pratica n 5369.
Vi confinano nel complesso particelle 74-76-82 152-1138-140 s.s.a. o meglio di fatto.
I fabbricati risultano censiti e rappresentati all'Agenzia del territorio al catasto fabbricati del Comune di Pescaglia quanto all'abitazione nel foglio 29, particella 369 sub1, categoria A/3, classe 4, vani 13,0, rendita catastale € 839,24, superficie catastale mq 327; quanto alla rimessa (ex fienile) nel foglio 29, particella 369 sub2, categoria C/6, classe 3, mq 298, rendita catastale € 600,23, superficie catastale mq 344; quanto al ripostiglio (ex metato) nel foglio 29, particella 367, categoria C/6, classe
4, mq 46, rendita catastale € 109,28, superficie catastale mq 66. I terreni agricoli circostanti risultano censiti e rappresentati all'Agenzia del territorio al catasto terreni del Comune di Pescaglia nel foglio 29, mq complessivi 54.487, totale R.D. € 42,75 e R.A. €
11,13, particella 58 di classe 4 di mq 210 R.D. € 0,15 e R.A. € 0,01, particella 59 Parte_3
di classe 4 di mq 1.590 R.D. € 1,15 e R.A. € 0,08, particella 60 di Parte_3 Parte_3 classe 4 di mq 1.070 R.D. € 0,77 e R.A. € 0,06, particella 61 di classe 4 di mq 13.480 Parte_3
R.D. € 9,75 e R.A. € 0,70, particella 62 di classe 4 di mq 720 R.D. € 0,52 e R.A. € Parte_3
0,04, particella 64 di classe 4 di mq 770 R.D. € 0,56 e R.A. € 0,04, particella 65 Parte_3 [...]
di classe 4 di mq 130 R.D. € 0,09 e R.A. € 0,01, particella 66 di classe 4 di Pt_3 Parte_3 mq 11.870 R.D. € 8,58 e R.A. € 0,61, particella 70 di classe 4 di mq 950 R.D. € 0,69 Parte_3
e R.A. € 0,05, particella 72 PRATO di classe 2 di mq 2.130 R.D. € 1,54 e R.A. € 1,65, particella 131
di classe 4 di mq 1.190 R.D. € 0,25 e R.A. € 0,18, particella 132 di Parte_4 Parte_4 classe 4 di mq 790 R.D. € 0,16 e R.A. € 0,12, particella 368 SEMINATIVO di classe 4 di mq 14.127 R.D. € 14,59 e R.A. € 7,30 (doc. 13, relazione geometra).
Ai fini della continuità storico catastale si precisa che i mappali 367 -368 e 369 del CT derivano dal
Mappale 73 a seguito di tipo mappale del 5/12/2012 Pratica LU0217484 del 4/12/2012 (n.
217484.1/2012); il mappale 369 del CF è stato fuso con le particelle 68 e 69 a seguito di tipo mappale del 5/12/2012 Pratica LU0217484 del 4/12/2012 (n. 217484.2/2012); il mappale 367 del CF è stato fuso con il mappale 67 a seguito di tipo mappale del 5/12/2012 Pratica LU0217484 del 4/12/2012 (n.
217484.1/2012).
Si precisa, infine, che l'intestazione catastale delle CF Foglio 29 particelle 369 sub 1-2 e particella
367 non è corretta, essendo errate la data di nascita e codice fiscale di e che è Parte_2 stata presentata istanza di correzione in Catasto in data 3.11.2023 (in attesa di riscontro da parte dell' di LU). Controparte_1
Art. 1.2- Conformità catastale: la parte cedente quale intestataria delle predette unità immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 bis L. 27 febbraio 1985 n. 52, quale risulta aggiunto dal co. 14 dell'art.19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che la planimetria catastale depositata in atti corrisponde allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da dar luogo alla presentazione di nuova planimetria catastale e la parte cessionaria ne prende atto senza avere niente ad eccepire per averne verificato con proprio tecnico di fiducia (doc. 14, planimetria).
Art. 1.3- Provenienza: gli immobili descritti risultano di proprietà dei Sig.ri e Parte_2 in ragione di ½ ciascuno a seguito di atto di vendita e donazione ai rogiti del Parte_1
Notaio di LU del 22.2.2002 Rep. n. 71433 registrato a LU il 14.3.2002 al Persona_3
n. 863.
Art. 1.4- Urbanistica ed Edilizia: la parte cedente, per quanto di propria spettanza, ai fini del D.P.R.
3 n. 380 del 2001 e della L. n. 47 del 1985, s.m.i., in qualità di proprietaria, ai sensi degli artt. 38, 47 e
48 D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, dichiara che il fabbricato è stato costruito in data antecedente al 1967 e precisamente in data antecedente al 1942 e che successivamente non è stato oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avessero richiesto l'ottenimento di concessioni o autorizzazioni o SCIA o altri titoli abilitativi in forza delle vigenti disposizioni in materia edilizio-urbanistica. Per la realizzazione della recinzione di porzione del terreno circostante i fabbricati in pali e rete metallica è stata presentata presso il Comune di Pescaglia SCIA ai sensi dell'Art. 79 della L.R. 1/2005 Prot. n. 5213 del 31.7.2013 e Certificati di Conformità e Fine Lavori ai sensi dell'art. 149 I co. L.R. 65/2014 Prot. n. 5185 del 30.7.2016 (doc. 15 CDU per i terreni censiti al
CT). La parte cedente dichiara, pertanto, che il bene immobile è commerciabile.
Art. 1.5- Garanzie: le parti dichiarano di essere edotte della normativa sugli impianti di cui al D.M.
Sviluppo economico n. 37 del 2008 e che gli impianti tecnologici vengono accettati nello stato in cui si trovano privi delle certificazioni di conformità alla normativa vigente.
Art. 1.6- Attestato di prestazione energetica: in conformità all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 19 agosto 2005
n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio comprensiva del seguente Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) che si allega in originale al presente atto, formandone parte integrante (doc. 16, pec). L'immobile è dotato di attestazione di prestazione energetica APE che attesta una prestazione globale in classe energetica G Epgl,nren 494,76 kWh/mq anno, presentata dalla Geom. iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di LU al n. 1528 in Parte_5 data 3.11.2023 e consegnato alla in data 6.11.2023, che in originale si allega alla Parte_6 presente all'indirizzo certificazione-energetica@regione.toscana.it, accettata dal sistema ed inoltrata con n. identificativo del messaggio 0000676162, corredato dal contributo per attività di monitoraggio e controllo ex art. 23 octies L.R. 39/2005 n. n. 000107415.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
La parte cedente dichiara che tale Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La parte cedente dichiara, infine, che successivamente alla data di rilascio, non sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell'edificio.
Art.
2- Condizioni economiche del trasferimento: le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e delle reciproche poste dare/avere, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
3- Rinuncia all'ipoteca legale: la parte cedente e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
4- Dichiarazioni fiscali: al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a
4 definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
5- Effetti pubblicitari: le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel ricorso e nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
5- i coniugi concordano che i beni immobili e gli arredi dell'immobile sito in LU Via della Zecca
n. 45 e dell'immobile sito in Pescaglia in località “Redolone” frazione Foci di Gello saranno tra loro divisi secondo le rispettive provenienze e necessità;
6- il Dott. si obbliga a versare a titolo di assegno divorzile alla Dott.ssa la somma Pt_1 Pt_2 mensile ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 300,00 mediante bonifico bancario da disporsi entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, sino a quel momento il Dott. provvederà a corrispondere il contributo previsto in Pt_1 sede di separazione per il mantenimento della coniuge. Considerata l'attribuzione patrimoniale di cui al precedente cap. 4 ed il mutamento in melius delle sue condizioni economiche rispetto all'omologa della separazione consensuale, la Dott.ssa dichiara fin d'ora di non avere niente da Pt_2 pretendere in ordine ai trattamenti che il Dott. percepirà dai fondi di previdenza Pt_1 complementare, ove egli ha devoluto il TFR, rinunciando espressamente ad ogni richiesta in merito.
Ella conserverà, invece, il diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del Dott. Pt_1 laddove in tale eventualità sussistano le condizioni legge;
7- il cane RA AL femmina di proprietà del Dott. rimarrà affidato alla Dott.ssa Pt_1
che continuerà ad occuparsene come è avvenuto finora ed a provvedere a tutte le relative Pt_2 spese di mantenimento, ivi comprese quelle veterinarie. A tal fine verrà effettuata la voltura della registrazione all'Anagrafe Canina a favore della Dott.ssa a spese del Dott. Pt_2 Pt_1 quest'ultimo, altresì, si obbliga ad asportare il fucile da caccia, registrato a suo nome, e a condurlo presso la sua attuale abitazione, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
8- le parti si obbligano alla riservatezza ed al rispetto della privacy l'una nei confronti dell'altra;
9-le spese di lite rimangono integralmente compensate tra le parti, mentre tutte le spese tecniche che richiederà il Geom. alla quale veniva conferito incarico congiunto, saranno pagate Parte_5 dalle parti per la quota della metà ciascuna».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) il 3/10/1998, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
29/12/2001) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
5 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n LU (LU) in data 3/10/1998, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 273, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 1998;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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