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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg 1722/2019 avente ad oggetto: LESIONE
PERSONALE, riservata in decisione all'udienza del 05.10.2024 promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mauro Testa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scauri, Via G.
Marconi, 54.
ATTORE
CONTRO
, residente in [...], Via delle Terme snc. CP
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÉ
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 Controparte_2
rappresentata e difesa (C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in Sora, Via Tuzj, presso lo studio degli Controparte_3
avvocati Gianpiero e Maurizio Quadrini.
CONVENUTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del sig. CP
, proprietario e conducente dell'autovettura Hyundai 120 tg. EC199RA in ordine
[...]
al sinistro così descritto nella esposizione, 2.per L'effetto condannarsi la
[...]
, in persona del legale rappresentante pt. al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore delle seguenti somme: € 28.000.00 per spese odontoiatriche presenti e future;
€ 14.208,25 (LP- ITT- ITP): € 4.688,72 per danno morale e così in Totale € 46,896,97, o per quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CT a nominarsi. Il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte convenuta: “Piaccia al Tribunale, sig. Giudice, contrariis reiectis, previo riconoscimento della congruità della somma di € 5.800,00 offerta ed incassata dall'attore, rigettare la domanda attorea, così come formulata, poiché inammissibile e destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto, che in diritto, nonché chiaramente speculativa. Vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, citava Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Sig. e la MP TR CP
, per sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 05.09.2018 in Castelforte
(LT).
A sostegno della domanda l'attore deduceva quanto segue:
1) il giorno 05.09.2018 veniva coinvolto in un incidente stradale, in località Castelforte, mentre percorreva Via delle Terme, in direzione marcia da Castelforte verso Suio di
Castelforte, a bordo dello scooter Piaggio Liberty 125 tg. DN3632, di proprietà del Sig.
Parte_2
pagina 2 di 10 2) nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, collideva con l'auto Hyundai 120 tg EC199 RA di proprietà e condotta dal Sig. ; CP
3) nello specifico mentre percorreva la via delle Terme, urtava contro l'auto del Sig.
, il quale provenendo dall'opposta direzione di marcia del motociclo, CP
eseguiva una manovra di svolta a sinistra, al fine di immettersi nella propria abitazione, omettendo di concedere la precedenza;
4) a seguito dell'urto avvenuto contro la fiancata laterale destra dell'autovettura, cadeva a terra riportando lesioni personali, pertanto, veniva condotto presso il PS dell'Ospedale di Formia, ove gli veniva diagnosticato: “trauma cranico-facciale non commotivo- frattura parziale incisivi centrali superiori-contusione distorsione ginocchio sx e vasta
FLC ginocchio sx- FLC gamba sx- contusioni multiple-escoriazioni multiple” con una prognosi iniziale di gg. 15”;
5) si sottoponeva a visita odontoiatrica in data 28.09.2018, in tale occasione veniva indicato in un'apposita relazione medica che ai fini del ripristino della funzionalità occlusale ed estetica degli 11 e 21 incisivi centrali superiori di destra e di sinistra, occorreva ricorrere all'applicazione di n° 2 elementi provvisori, con successiva riabilitazione protesica in zirconia;
tuttavia, si rendeva necessario anche l'ausilio di un bite e si delineava la circostanza che nel corso della vita avrebbe dovuto procedere alla sostituzione delle protesi ogni 7/10 anni circa.
In virtù di tanto, la parte attrice, avendo riportato postumi permanenti, citava in giudizio il Sig. e la MP TR , per sentire CP Controparte_2
condannare quest'ultima al pagamento della complessiva somma di euro € 46.898,97, a titolo di risarcimento dei danni ovvero a quella somma maggiore o minore somma da accertarsi a cura del giudicante.
Si costituiva in giudizio la MP , la quale contestava Controparte_2
quanto dedotto in giudizio dal Sig. In via preliminare eccepiva Pt_1
l'inammissibilità della domanda attorea, chiedendone il rigetto poiché infondata in fatto pagina 3 di 10 e in diritto. Richiedeva inoltre il riconoscimento della congruità della somma di €
5.800,00 offerta ed incassata dall'attore. Specificava infatti che la somma offerta in via stragiudiziale era stata calcolata alla luce della perizia svolta dal proprio medico fiduciario Dott. il quale concludeva il proprio elaborato peritale Persona_1
in tal modo: IP: 5%, ITT gg.15 ITP gg. 15. Contestava pertanto la pretesa economica dedotta in giudizio, poiché speculativa.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda risarcitoria nei confronti della MP IC , Controparte_2
regolarmente citata e costituitasi in giudizio, atteso che la domanda avanzata dall'istante avverso la suddetta MP appare del tutto conforme ai dettami degli articoli 145 e
148 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209\2005).
Ciò posto in fatto, la domanda attorea è fondata solo parzialmente e, pertanto, va accolta, per quanto di ragione nei limiti di seguito indicati.
La dinamica del sinistro risulta essere provata dal rapporto stilato dai Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano e in particolare, dai rilievi fotografici raffiguranti i veicoli coinvolti nel sinistro. Nello specifico l'urto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e la parte laterale dell'auto. Il veicolo del Sig. riportava CP
danni nella parte laterale-posteriore destra, ovvero danni sul parafango collocato sulla ruota posteriore destra. Orbene, in punto di diritto giova ricordare che in tema di circolazione stradale, la norma di cui al comma II dell'art.2054 c.c. prevede una
“presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, per cui
“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai veicoli”. La presunzione di pari responsabilità rappresenta una particolare applicazione del concorso di colpa nel sinistro stradale. Si ha “concorso di colpa” quando più persone sono responsabili di un danno. Il concorso di colpa, però, non presuppone che tutti siano responsabili in egual misura ma, semplicemente, che nessuno possa dirsi completamente pagina 4 di 10 “innocente”.
Nel caso di specie parte attrice ha articolato una prova testi poi svolta su capi che non mirano a provare la dinamica del sinistro in quanto in essi non è descritta. Infatti i capi di prova articolati dall'istante sono i seguenti:
“ Vero che il giorno 05.09.2018 alle ore 17.30 circa il sig. di si trovava Parte_1
in MP di alcuni amici fuori il Bar Centola sito in SS. Cosma e Damiano;
“ Vero che il sig. nell'occasione, dopo aver salutato gli amici, e prima di Parte_1
mettersi alla guida del motociclo tg. DN36321 indossava il casco protettivo;
“ Vero che nell'occasione il sig. , imboccavaVia Delle Terme con direzione Suio;
Parte_1
“ Vero che dopo pochi minuti dalla sua partenza avete appreso la notizia che il sig.
[...]
era rimasto coinvolto in un sinistro stradale di fronte l'abitazione del Parte_1
Dott. ; “ Vero che vi siete recato nell'immediatezza sul luogo dell'incidente CP
che dista circa 600/700 metri dal Bar Centola;
“ Vero che nel mentre si attendeva
l'arrivo dell'ambulanza e dei Carabinieri avete visto il dott. molto CP
dispiaciuto per quanto accaduto;
“ Vero che il Dott. nel parlare con le CP
persone accorse subito dopo l'accaduto più volte ha riferito” Io non l'ho visto arrivare”.
Né invero dalla dichiarazioni dei verbalizzanti escussi si evince quale possa essere stata la esatta ricostruzione del sinistro atteso che i medesimi sono giunti sul posto dopo il verificarsi del sinistro stesso.
Peraltro, si fa presente che secondo quanto riferito dal teste Testimone_1
“al momento del sinistro il sole era nella fase calante” pertanto il Sig.
[...] CP
abbagliato dal sole non avrebbe visto lo scooter sopraggiungere dalla corsia opposta.
pagina 5 di 10 Dall'istruttoria espletata nemmeno è possibile conoscere a quale velocità viaggiasse il sig. a bordo dello scooter e se lo stesso avesse tenuto una velocità moderata e Pt_1
consona allo stato dei luoghi . La sola circostanza che egli ipoteticamente viaggiasse all'interno della corsia di pertinenza non è da sola sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., essendo necessario, a tal fine, che venisse invece accertato come l'istante si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse inoltre fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cassazione civile ordinanza 16404 2024).
Non essendo emersi dunque elementi che consentono di accertare l'esatta dinamica del sinistro - pacificamente verificatosi - va ritenuta la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c. di ed il nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_4 CP
Quanto al nesso di causalità evento-lesioni, risulta essere rilevante la documentazione depositata dal CT . Invero, il consulente d'ufficio - Persona_2 Persona_2
con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto - nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo ha affermato che “è verosimile che in data 5-9-18, il Sig. abbia Parte_1
riportato contusioni escoriate multiple, un contraccolpo a carico del rachide cervicale ed una frattura a carico degli incisivi centrali superiori;
è ammissibile un periodo di inabilità temporanea assoluta di 15 giorni ed uno di incapacità temporanea parziale al
50% di altri 15 giorni;
per gli esiti del suddetto trauma è ammissibile un permanente danno biologico valutabile con il 5 % in ambito R.C; la parte ha prodotto ricevute relative a spese mediche sostenute per un totale di 35 € circa da ritenersi congrue;
sono prospettabili spese future di ordine odontoiatrico per complessive 8400 €.”
A questo punto, occorre procedere alla quantificazione del danno da risarcire in favore dell'attore con riferimento ai danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'incidente pagina 6 di 10 occorso al Sig. , tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti Pt_1
in una misura pari al 5%, e che quindi può farsi applicazione dei criteri stabiliti dall'art.139 del codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni da microlesioni.
Lo scrivente, dunque, che condivide e fa totalmente proprie le conclusioni raggiunte dal
C.T.U., tenuto conto dell'accertata invalidità (per la cui stima si rinvia direttamente all'elaborato peritale in atti), dell'età del danneggiato al momento del fatto, dell'entità delle lesioni patite, rilevate le risultanze probatorie, la sofferenza normalmente conseguente ad una lesione del genere, ritiene equo liquidare, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di euro 12.728,86, cifra che è stata così determinata:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 6.856,08
pagina 7 di 10 Invalidità temporanea totale € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.242,90
Danno morale (33,33%) € 2.699,39
TOTALE GENERALE: € 10.798,37
A tale somma vanno aggiunte le spese documentate sostenute dall'istante e pari ad euro
34,00 ed euro 8400 per le spese per interventi dentari da sostenere in conseguenza del danno riportato.
Non va riconosciuto il danno morale atteso che non è vi è prova di una particolare sofferenza fisica della parte attrice in conseguenza del sinistro.
Il danno complessivo ammonta pertanto ad euro € 19.233,37.
Tenuto conto che la responsabilità del convenuto è stata riconosciuta solo nella misura del 50% l'importo da liquidare in favore della parte attrice è pari ad euro 9.616,68.
Al fine di ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., da calcolarsi dalla data dell'evento dannoso (5.9.2018) sull'importo di euro 8.170,50, pari alla somma riconosciuta a titolo risarcitorio devalutata alla data del sinistro, rivalutato anno per anno e quindi a partire dal 5.9.2019 fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
pagina 8 di 10 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art.1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta dal capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr. in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998 n.4039).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Tali spese vengono liquidate facendo riferimento all'importo non dei disputatum bensì del decisum (€
9.616,68.).
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ. sez. III 8 novembre 2012 n.19307) nonché il
15 % sui compensi a titolo di rimborso forfettario ai sensi dell'art.2 co.2 D.M. 10 marzo
2104 n.55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art.91 co.1 c.p.c. (v. Cass. Civ. 8 luglio 2010 n.16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Sig. nei confronti Pt_1
di e , così provvede: CP Controparte_2
- Dichiara la responsabilità concorsuale delle parti al 50% nella causazione del sinistro.
- Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna la Compagnia
Assicurativa al pagamento di 9.616,68, in favore del Sig. Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art.1284 c.c. dalla data pagina 9 di 10 del 05.09.2018 sulla suddetta somma di euro 8.170,50 inoltre, su tale somma, come progressivamente rivalutata, anno per anno, ed in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, dalla data del 05.09.2019, fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, con divieto di anatocismo, nonché, infine, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data della predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, sempre con divieto di anatocismo
- Condanna altresì le parti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Mauro Testa
Cassino, 15.1.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 10 di 10