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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1230/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2016 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in Caltagirone, c.da Mendolo s.n., P.IVA e da , P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il giorno 11/11/1975, C.F. , entrambi C.F._1 elettivamente domiciliati in Caltagirone, piazza Bellini n. 20, presso lo studio dell'avv. Massimo
Scerba che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
Contro
, nato a [...] il giorno 01/01/1936, C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Strazzuso e Filippo Lo Faro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT) via Giovanni Pascoli n. 6, giusta procura in atti;
APPELLATO
***
Con atto di appello regolarmente notificato, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , e hanno proposto Parte_3 Parte_2
impugnazione avverso la sentenza n. 91/2016 resa dal Giudice di Pace di Caltagirone il 30/03/2016, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 167/2014, emesso nei confronti degli pagina 1 di 7 odierni appellanti ed in favore dell'odierno appellato. Con il citato decreto, in particolare, era stato ingiunto agli appellanti il pagamento della somma di euro 4.990,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per la prestazione svolta da relativa Controparte_1 alla mediazione e all'attività di redazione di un preliminare di vendita di un terreno.
Più specificamente, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda dell'opposto, dott. CP_1
, per quanto riguarda la richiesta dei compensi per l'attività di mediazione, accogliendo invece
[...] la domanda avanzata dall'opposto di condanna in solido degli opponenti al pagamento della somma di
€ 2.571,93 oltre interessi per la redazione del preliminare di compravendita, di € 483,00 per spese ed onorario del decreto ingiuntivo, ponendo definitivamente a carico di le spese Parte_2
della espletata CTU e compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che “l'opposto non ha provato […] di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, conseguendone che non gli spetta l'importo relativo a tale voce con la fattura prodotta nel procedimento monitorio, e già solo per tale motivo il decreto ingiuntivo deve essere revocato”, successivamente così statuiva: “si ritiene provato, pertanto, che l'opposto ha prestato nei confronti degli opponenti l'assistenza alla stipula e redazione del preliminare di vendita del 6 agosto 2012, attività che deve essere retribuita, poiché rientra nelle prestazioni previste dal citato art. 79, DM
n.232/1991, conseguendone il diritto a percepire il compenso di euro 2.050,00, oltre ad euro 41,00 per
2% CPA, euro 439,11 per 21% IVA ed euro 41,82 per 50% tassa opinamento parcella, e così complessivamente euro 2.571,93”. Secondo la difesa degli appellanti, il Giudice, nell'aver riconosciuto il compenso all' per la redazione del preliminare, sarebbe incorso nella violazione dell'art. CP_1
112 c.p.c. in quanto “alla luce del predetto articolo, nell'atto di opposizione al decreto d'ingiunzione, si chiede al Giudice di prime cure di “accertare e dichiarare la insussistenza del diritto del mediatore
a richiedere il pagamento della provvigione” e non di accertare la insussistenza di qualsivoglia diritto dell'odierno appellato a richiedere una provvigione. Merita, dunque, di essere impugnato tale capo della sentenza poiché è riscontrabile il vizio della ultrapetizione, che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza con la domanda”.
La seconda doglianza degli appellanti fa riferimento ad una asserita incongruenza logica in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nella valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 il quale avrebbe dichiarato il falso, nonché l'erronea valutazione della CTU grafologica.
pagina 2 di 7 In particolare, il , cognato dell'opposto, alla domanda “vero o no che nel mese di gennaio 2012 Tes_1
venni contattato dal dott. per conto del sig. e dalla Controparte_1 Parte_2
perché questi ultimi erano intenzionati ad acquistare un fondo rustico di mia Parte_1
proprietà sito in territorio di Caltagirone, meglio e più esattamente individuato nel preliminare di vendita del 06.08.2012” aveva risposto: “è vero”; mentre successivamente a precisazione della domanda di parte opponente aveva confessato di essere stato lui a dare incarico all' di CP_1
vendere il terreno e che inoltre il era andato personalmente da lui a chiedergli se volesse Pt_2
vendere il terreno. Dalle predette dichiarazioni si evincerebbe come il mandato al mediatore sarebbe stato conferito dal . Tes_1
Per quanto riguarda poi l'asserita erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure della CTU grafologica, gli appellanti hanno sostenuto che una corretta interpretazione della stessa avrebbe escluso la riconduzione della dichiarazione di responsabilità prodotta in giudizio dall' alla persona CP_1
del Pt_2
Affermano, al riguardo, gli appellanti che “il Giudice di primo grado, però, disattendendo quanto in sostanza indicato dal CTU nella suddetta relazione, ha statuito che l'odierno appellante sia Pt_2 obbligato, in solido, al pagamento in favore dell' del compenso, per il solo fatto di essersi CP_1 sottratto per due volte al saggio disposto dal CTU” e che “il non si è sottratto all'esame, Pt_2 bensì ha formulato due istanze di rinvio, rigettate dal CTU illegittimamente ed ingiustificatamente”.
Pertanto, la e hanno chiesto che venisse Parte_1 Controparte_2
riformata la sentenza de qua, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 167/2014 emesso dal
Giudice di Pace di Caltagirone, la insussistenza del diritto dell'odierno appellato al ricevimento di alcun compenso per l'attività svolta nonché la insussistenza in capo a della Controparte_2
qualità di obbligato in solido con la Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.12.2016, si è costituito in
[...] giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello proposto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
Istruita la causa documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, all'udienza del 28.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note di trattazione allegate, e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 7 Muovendo dall'esame del primo motivo di appello, il giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione con riferimento alla condanna degli appellanti al pagamento del compenso per l'attività di assistenza e di redazione del preliminare di vendita.
Trattasi, in primo luogo, di una voce del compenso già oggetto del ricorso monitorio, e dunque oggetto della domanda. In secondo luogo, gli appellanti non hanno contestato lo svolgimento dell'attività in questione da parte dell' avendo soltanto contestato la mancata iscrizione dello stesso al ruolo CP_1 istituito presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 l. 39/1989 nonché di avergli conferito l'incarico di mediatore;
tutte eccezioni che concernono la diversa attività di intermediazione al fine di addivenire alla stipula del contratto di compravendita - in relazione alla quale l'opposizione è stata parzialmente accolta - ma non anche la diversa attività di stesura del preliminare di vendita.
Infine, l'istruttoria svolta in primo grado ha confermato l'effettiva esecuzione della detta attività da parte dell' avendo il teste confermato i capitoli di prova f) e g), CP_1 Testimone_1 rispettivamente del seguente tenore: “Vero o no che il dott. ha prestato la sua assistenza CP_1 tecnico-legale nell'interesse dei Sig.ri e della nella redazione del Pt_2 Parte_1 preliminare di vendita del 06.08.2012” e “Vero o no che il preliminare di vendita del 06.08.2012 stipulato tra me e la che mi viene esibito venne sottoscritto dalle parti Parte_1 contraenti nello studio del dott. . In proposito, la circostanza che il teste su Controparte_1 indicato sia affine dell'appellato (cognato) non ne inficia l'attendibilità, considerato il ruolo di promittente venditore dal medesimo assunto all'interno della vicenda che ci occupa.
Appare opportuno precisare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1754 e 1759 c.c., la prestazione alla quale è tenuto il mediatore è costituita dal mettere in relazione le parti al fine della conclusione di un affare, agevolandone quindi l'incontro delle volontà, comunicando loro tutte quelle circostanze che possano influire sulla valutazione di opportunità di addivenire a quell'affare e sulla sicurezza dello stesso. Il mediatore svolge dunque un'attività di facilitazione degli scambi comunicativi, previo svolgimento di attività informativa. Non rientra tra i suoi compiti la redazione del contratto o l'individuazione di singole clausole dello stesso, prestazioni che non possono essere qualificate come “complementari o necessarie all'attività di mediazione” ai sensi dell'art. 3 della legge
39/1989, con conseguente necessarietà dell'iscrizione al ruolo camerale, trattandosi piuttosto di attività che presuppongono l'avvenuto accordo tra le parti. Sebbene la legge citata preveda la possibilità, all'art. 5, comma IV, per i mediatori di avvalersi di formulari o condizioni generali di contratto – il cui schema deve essere depositato presso la Commissione istituita in ciascuna Camera di commercio per pagina 4 di 7 l'iscrizione al ruolo – tale facoltà rientra tra le attività propedeutiche alla conclusione dell'affare (di solito tali moduli rappresentano delle proposte di acquisto o il cd. preliminare di preliminare), ma non riguardano il negozio successivamente stipulato e la sua redazione.
Inoltre, lo stesso decreto ministeriale n. 232/1991 all'art. 79 – applicato al caso in esame per la determinazione dei compensi del dott. con la precisazione che la misura del compenso non è CP_1
stata oggetto di impugnazione – distingue, al fine della quantificazione del quantum debeatur, tra l'attività di trattazione del prezzo della compravendita, l'attività di assistenza nella determinazione delle condizioni contrattuali con atto scritto e l'attività di assistenza alla sola stipulazione dell'atto di compravendita.
Il primo motivo di appello, per quanto sopra esposto, non può trovare accoglimento, avendo il giudice di prime cure stabilito il compenso spettante al dott. per un'attività distinta dalla mediazione CP_1
e da questi effettivamente svolta, come risultato all'esito dell'istruttoria.
Con il secondo motivo di censura, gli appellanti hanno ritenuto sussistente una incongruenza logica in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel valutare le dichiarazioni testimoniali del , Tes_1
reputate invece contraddittorie, e la CTU grafologica.
Riguardo alle dichiarazioni testimoniali di come sopra accennato, dal loro esame non Testimone_1 emerge alcuna incongruenza di rilievo che possa determinare l'inattendibilità del teste.
In particolare, non c'è contraddittorietà nell'affermazione del (promissario venditore del terreno Tes_1 oggetto del preliminare) di avere conferito incarico all' di vendere il terreno e quella di essere CP_1
stato contattato personalmente dal per acquistare il detto terreno. Ciò è quello che succede Pt_2 nell'attività di mediazione, dove al mediatore vengono dati incarichi da parte dei venditori di trovare possibili acquirenti dei beni e allo stesso modo il mediatore riceve incarichi da parte di chi vuole acquistare beni di trovare possibili venditori, mettendoli poi in contatto ai fini della concretizzazione dell'affare. Tra l'altro il ha specificatamente affermato: “Abbiamo entrambi dato incarico al Tes_1
Sig. di occuparsi delle formalità per la vendita”. CP_1
Per quanto riguarda, invece, la CTU grafologica, dall'esame della stessa si può rilevare come il Giudice di primo grado abbia correttamente inteso le conclusioni a cui è addivenuto il CTU statuendo che “il consulente non ha affermato che la firma apposta sulla dichiarazione prodotta da parte opposta non può attribuirsi al , ma soltanto che sulla scorta della sola scrittura comparativa presente in Pt_2 atti, e cioè la firma sul mandato dell'atto di opposizione del 13/10/2014, non è possibile pervenire
pagina 5 di 7 secondo i normali criteri di rigore oggettivo e di scientificità ad un giudizio di probabilità e/o di certezza, unico motivo che aveva indotto a procedere alla CTU grafologica”.
Appare anche corretta, da parte del Giudice di primo grado, la ricostruzione e la valutazione dal punto di vista giuridico del fatto che il si sia sottratto volontariamente, senza alcuna giustificazione Pt_2
plausibile e per ben due volte, al saggio calligrafico disposto dal consulente nei giorni da questo fissati, traendone argomento di prova ai sensi del combinato disposto di cui all'artt. 216 e 219 c.p.c.
Difatti, l'art. 219, comma II, c.p.c. espressamente dispone che “se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”. Sulla scorta di tale norma, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la valutazione da parte del giudice della predetta illegittima omissione della parte va effettuata ex art. 116 del c.p.c. ed utilizzata come argomento di prova che, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, potrà consentire di accertare l'eventuale autenticità della scrittura privata disconosciuta.
Tali altri elementi acquisiti nel giudizio di primo grado sono stati i contratti di utilizzo delle erbe stagionali e l'emissione del relativo assegno che lo stesso autore non ha disconosciuto, i quali, sia per se stessi che per l'identità ictu oculi della firma sugli stessi apposta con quella apposta sulla scrittura disconosciuta, inducono a ritenere autentica la scrittura disconosciuta e, pertanto, sussistente il coinvolgimento del nella vicenda in esame, come correttamente argomentato dal Giudice di Pt_2
prime cure, con la conseguenza che lo stesso è obbligato in solido con la alla Parte_1 corresponsione del compenso spettante all' CP_1
L'integrale rigetto dei motivi d'appello comporta la condanna degli odierni appellanti alle spese del presente giudizio che verranno liquidati in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d,m, 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente prestate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, secondo i valori medio-minimi.
Ai sensi dell'art. 13 comma I quater, D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 91/2016 emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone il
30/03/2016;
pagina 6 di 7 - condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone, il giorno 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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