Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1244/2023 R.G.L., avente a oggetto “aggravamento malattia professionale”, promosso da
, con l'avv. Giuseppe Trigona;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sergio Alessi;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 7 novembre 2023, ha adito la Parte_1
presente sede per sentire accertare di essere affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, e di soffrire della condizione d'inabile permanente nella misura pari al
20 per cento. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della relativa rendita, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduce che, a seguito dello svolgimento dell'attività di dirigente medico presso il "P.O. Gravina e Santo Pietro" di Caltagirone, nel reparto
Covid, ha riportato un quadro clinico caratterizzato da “insufficienza respiratoria in paziente con polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, anemia, piastrinopenia ed ematoma del muscolo ileopsoas”, conseguenti a “lesioni da agenti infettivi e parassitari”, ma l' ha riconosciuto un grado di CP_1
menomazione psico-fisico del 10 per cento, inferiore a quello realmente sussistente.
1
La causa è stata istruita mediante disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 12 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del loro deposito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
"l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
2 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass.
8271/1997; cfr. altresì C. Cass. 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass.
3 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Pertanto, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione dei seguenti quesiti: “a) valuti il CTU, sulla base della documentazione in atti, nonché, se necessario,
a seguito di visita medica personale, di quali patologie soffra da parte ricorrente;
b) valuti l'eventuale sussistenza del nesso causale con l'attività professionale svolta;
c) infine, determini il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000””.
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha conclusivamente affermato che, quanto alla patologia sofferta dal ricorrente: “ è affetto Parte_1
da insufficienza respiratoria lieve da polmonite interstiziale Sarscov2-correlata, insufficienza venosa cronica da pregressa TVP arto inferiore sinistro, lieve versamento pericardico in esito a pregressa pericardite e disturbo d'ansia reattivo. All'infortunio verificatosi in data 14/11/2020 è residuato un danno biologico permanente in misura al pari al 10,56% arrotondabile per eccesso all'11% (undici per cento).”.
Le conclusioni del CTU, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento). Preme osservare, poi, come il Consulente abbia ampiamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente, confermando gli esiti.
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che la patologia accertata in capo a parte ricorrente sia derivata da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva dell'11%.
4 In conseguenza, l' resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell'art. 113
D.P.R. n. 1124/65, devono essere compensate.
Le spese di CTU, invece, sono poste integralmente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza della malattia professionale accertata, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%, a decorrere dalla domanda amministrativa;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in CP_1
capitale per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, detratto quanto percepito a titolo di danno biologico sulla base della precedente valutazione stabilita dall' ; CP_1
compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Gela, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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