Sentenza 17 ottobre 2023
Decreto collegiale 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/10/2023, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 01270/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2022, proposto da
GI TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n 672/2020 emessa dal Tribunale di Crotone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giampaolo De Piazzi e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. GI TR ha proposto ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 672/2020 del 22 ottobre 2020 del tribunale di Crotone - sez. lav., che ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la provincia di Crotone dal 2003 al 2015, ed ha condannato l’ente al pagamento della somma di € 16.584,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi sulla somma rivalutata.
La provincia di Crotone non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
La sentenza di cui è chiesta l’esecuzione risulta passata in giudicato, come dimostra l’attestato rilasciato in data 5 ottobre 2022 dalla cancelleria del tribunale di Crotone, dimesso in atti. Risulta inoltre decorso il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione intimata, avvenuta in data 29 aprile 2021.
Premesso in via generale l’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di adempiere quanto statuito nelle decisioni giurisdizionali che risultino passate in giudicato, va dichiarato l’obbligo giuridico dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza sopra indicata, con specifico riguardo agli importi in essa indicati.
Pertanto, va assegnato alla provincia di Crotone il termine di trenta giorni per adempiere esattamente a quanto sopra, termine decorrente dalla data di notifica della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
In ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione provinciale, con inutile decorso del suvvisto termine, si nomina sin da ora il commissario ad acta, individuato nel segretario generale della provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ente, il quale provvederà, previa istanza della parte ricorrente e nel termine di sessanta giorni da detta istanza, a dare integrale esecuzione al giudicato de quo agitur, determinando gli importi dovuti a titolo di capitale ed accessori, oltre spese legali, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza.
In caso di intervento del commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento, sulla base di istanza dello stesso commissario.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione provinciale, che con il suo comportamento inadempiente ha reso necessario il presente giudizio, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso per ottemperanza proposto dal sig. GI TR e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della provincia di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe, mediante pagamento delle somme in essa indicate, dovute a titolo di capitale, ed accessori di legge;
b) nomina commissario ad acta il segretario generale della provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ente, affinché, ove l’amministrazione non abbia provveduto scaduto l’indicato termine di trenta giorni, provveda a quanto previsto sub a), entro i successivi sessanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente.
Condanna la provincia di Crotone alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO