TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1926/2025 promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Candelo (Bi), via Vincenzo Rosa n. 3
e da
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(Bi), via Vincenzo Rosa n. 3 ma domiciliato in Biella, via Addis Abeba n. 7/3.
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Sala, con domicilio in Biella, via Repubblica 25;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1 nata a [...] il [...] (c.f. ), e nato a [...], il CodiceFiscale_3 Parte_2
17.04.63 (c.f. ), celebrato in data 06.09.97 nel Comune di Vigliano Biellese CodiceFiscale_4 ed ivi trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 106, Parte II serie B dell'anno 1997.
Ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni:
1. Disporre che nulla è più dovuto dal sig. alla signora Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio essendo lo stesso Parte_1 Per_1 divenuto economicamente indipendente ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
2. I coniugi, essendo autosufficienti, rinunziano reciprocamente a richiesta di assegno divorzile e, dando atto di aver risolto tutti gli altri aspetti di natura patrimoniale, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
4. Le spese legali del procedimento sono dimidiate tra le parti.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Vigliano Biellese il 06/09/1997, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 106, parte II, serie B, anno 1997.
Dall'unione è nato il figlio maggiorenne e indipendente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
4/11/2019.
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta nel 2019, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1926 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Vigliano Biellese il 06/09/1997, atto trascritto nei Registri degli Parte_2 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 106, parte II, serie B, anno 1997;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1926/2025 promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Candelo (Bi), via Vincenzo Rosa n. 3
e da
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(Bi), via Vincenzo Rosa n. 3 ma domiciliato in Biella, via Addis Abeba n. 7/3.
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Sala, con domicilio in Biella, via Repubblica 25;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1 nata a [...] il [...] (c.f. ), e nato a [...], il CodiceFiscale_3 Parte_2
17.04.63 (c.f. ), celebrato in data 06.09.97 nel Comune di Vigliano Biellese CodiceFiscale_4 ed ivi trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 106, Parte II serie B dell'anno 1997.
Ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni:
1. Disporre che nulla è più dovuto dal sig. alla signora Parte_2
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio essendo lo stesso Parte_1 Per_1 divenuto economicamente indipendente ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze;
2. I coniugi, essendo autosufficienti, rinunziano reciprocamente a richiesta di assegno divorzile e, dando atto di aver risolto tutti gli altri aspetti di natura patrimoniale, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
4. Le spese legali del procedimento sono dimidiate tra le parti.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Vigliano Biellese il 06/09/1997, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 106, parte II, serie B, anno 1997.
Dall'unione è nato il figlio maggiorenne e indipendente. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
4/11/2019.
Con ricorso congiunto depositato il 16/05/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta nel 2019, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1926 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Vigliano Biellese il 06/09/1997, atto trascritto nei Registri degli Parte_2 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese al n. 106, parte II, serie B, anno 1997;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore