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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 229/24, est. Dott.ssa Franca Molinari, decisa all'udienza collegiale del 16/9/25 e promossa
DA
(c.f. / P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in 21013 Gallarate, Parte_2
Viale Milano n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Roberto Testa e domiciliata presso lo Studio del medesimo in Milano, piazzale Cadorna n. 4 (RP Legal & Tax)
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato ad Angera (VA) in [...]_1 C.F._1
25/07/1980), residente in [...], rappresentato e difeso, per delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. IVn Pera del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d'Italia n. 7
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
Sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego del Foro di Lecco e Roberto Maio in virtù di mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta
[...]
n.7313, i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_2
APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano sezione lavoro, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in riforma della sentenza n. 229 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - sezione lavoro, in data 24/04/2024 e notificata il successivo 29/04/2024:
- in via principale, in accoglimento del presente appello:
a) rigettare integralmente le domande proposte dal sig. Controparte_1
b) condannare il sig. a restituire ogni importo percepito dalla Controparte_1 Parte_1
- In via subordinata:
c) in riforma parziale della sentenza, ridurre l'importo rivendicato a titolo differenze retributive per lavoro straordinario, TFR e contributi, a quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado come dettagliato nel presente ricorso, respingendo per il resto le domande proposte dal sig. CP_1
d) condannare il sig. a restituire la differenza sull'importo percepito dalla Controparte_1 Parte_1
In via istruttoria: (i) Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testi le circostanze e i fatti dedotti nella parte I FATTI (§ 1) del presente ricorso, da intendersi qui interamente riscritti, in forma interrogativa, premesse le parole “Vero che” e specificamente articolati in capitoli con identica numerazione. (ii) Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova indicati da controparte eventualmente ammessi. Si indicano a testi, anche a prova contraria, con espressa riserva di altri indicarne, i signori: - Dott.ssa con studio in Via Gemona 6, a Busto Testimone_1 Arsizio (VA). Sig. c/o di Gallarate (VA). - Sig.ra Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 c/o di Gallarate. - Sig. c/o di Gallarate Parte_1 Controparte_3 Parte_1
Ulteriori istanze: in caso di contestazione avversaria rispetto ai rilievi ed eccezioni svolte con riferimento ai documenti allegati al ricorso di primo grado, così come meglio dettagliato nel presente atto di appello, si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare il numero esatto di ore di lavoro straordinario risultante dai medesimi documenti.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge”.
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermare il dispositivo della sentenza n. 229 resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Franca Molinari in data 03/04/2024, depositata e pubblicata in data 24/04/2024 e rigettata ogni diversa contraria istanza così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda in via subordinata proposta da con il ricorso in appello in quanto domanda nuova ex art. 437 c.p.c.. Parte_1
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dei documenti sub A e B prodotti da con il ricorso in appello e dichiarare altresì l'inammissibilità della prova per Parte_1 interpello e testi formulata dalla società appellante in quanto mezzi prova nuovi ex art. 437 c.p.c..
In via principale: previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, anche in rito, per tutti i motivi esposti in atti accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro dal 01/02/2011 al 31/05/2019, ha corrisposto al Sig. una retribuzione mensile Parte_1 Controparte_1 inferiore a qu za dei contratti di lavo uali stipulati e del CCNL del “Terziario Confcommercio” applicato ovvero del diverso CCNL ritenuto applicabile, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. Parte_1 le somme dovutegli a titolo di differenze retributive nella misura che verrà Controparte_1 accertata in causa e comunque pari ad € 77.160,11 lordi per retribuzione e ad € 5.547,96 lordi per T.F.R., con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.; in ogni caso, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. le maggiori o minori somme che, Controparte_1 per i medesimi predetti titoli, verranno accertate in corso di causa, anche tramite eventuale C.T.U., sempre con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.; per l'effetto, condannare la società resistente a versare all' i CP_2 conseguenti maggiori oneri assicurativi e contributivi non versati in favore del Sig. CP_1 ccertati sulla base delle differenze retributive quantificate come dovute;
[...]
Ancora in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro intercorso dal 01/02/2011 sino al 31/05/2019, il Sig. ha Controparte_1 prestato in favore di ore di lavoro straordinario superiori alle n. 250/anno e, Parte_1 comunque, in eccedenza rispetto al limite annuale individuale previsto dall'art. 5 comma 3 D. Lgs. n. 66/2003 e dal CCNL “Terziario Confcommercio”; conseguentemente, dichiarare Pt_3 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig.
[...] CP_1 el danno da “usura psico-fisica” conseguente al superamento da parte del lavoratore dei
[...] gge e di Contratto in relazione alle ore di lavoro straordinario lavorate;
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Parte_1 favore del Sig. del danno da “usura psico-fisica” nella misura di € 46.883,98 Controparte_1 come quantificata in atti ovvero in quell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: richiamati tutti i poteri istruttori conferiti al G.L. ex art. 421 c.p.c., con ogni più ampia riserva e senza inversione alcuna dell'onere della prova, chiede ammettersi: la prova per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa in fatto del presente ricorso ai punti da n. 1 a n. 36 compresi che, depurati da eventuali espressioni generiche e/o valutative e/o negative, devono intendersi di seguito riprodotti come altrettanti capitoli di prova e con esibizione dei documenti indicati, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova: Sig.ra Sig. Sig. Tes_4 Tes_5
Sig. e Sig.ra ; Dott.ssa . Controparte_3 Testimone_6 Testimone_3 Testimone_7
La prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati a prova diretta e con espressa riserva di indicarne di nuovi.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: CP_2
“L'Istituto qui rappresentato si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in merito della fondatezza delle domande della ricorrente oggetto del presente giudizio;
chiede, nell'ipotesi di loro accoglimento e nella misura di quanto risulterà accertato, la condanna CP_ della qui citata al versamento all' della contribuzione di legge sulla Parte_1 retribuzione che risulterà spettante all'esito del presente giudizio oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8 della legge n° 388 del 22 dicembre 2000, comunque accertando l'irricevibilità per intervenuta prescrizione della contribuzione anteriore al Novembre 2018.
Con condanna in tal caso alle spese di lite. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell' in accoglimento del ricorso presentato da - CP_2 Controparte_1 dipendente di dall'1/2/11 al 31/5/19 con inquadramento Parte_1 iniziale nel II livello del CCNL Terziario e ruolo di addetto alla recezione clienti, poi di responsabile clienti e dal 17/12/16 di con la funzione di Pt_4 coordinare il reparto service-accettazione, che deduceva di avere osservato nel corso del rapporto un monte ore settimanali di 46,5, a fronte di quello normale di 40 e quello massimo di 48 previste dalla contrattazione collettiva, oltre ad avr prestato una ulteriore attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro e/o durante le pause e/o dopo la chiusura dell'azienda - con la sentenza n. 229/24 condannava la predetta società a pagare al ricorrente la somma lorda di € 77.160,11 per differenze retributive anche per straordinario e la somma lorda di € 5.547,96 per t.f.r., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo, nonché a pagargli la ulteriore somma di
€ 10.000 a titolo di risarcimento del danno da “usura psico-fisica”, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della sentenza al saldo, ponendo le spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre oneri accessori e spese generali, a carico della parte soccombente.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il compenso per lo straordinario, il giudice a quo affermava che l'assunto attoreo trovava riscontro nei fax e nelle e-mail “degli anni 2011, 2012, 2013 e 2019, inviate oltre l'orario lavorativo previsto, recanti note contabili, documenti e informazioni, inoltrate a uso interno oppure a clienti e fornitori esterni all'azienda (doc. n. 7 lett. a-d) fasc. ricorrente). non ha contestato Parte_1
l'originalità di tali allegati, limitandosi a rilevare che il sig. avrebbe solamente CP_1 dimostrato invii sporadici di comunicazioni e sostenendo che le stesse potevano ben essere oggetto di invio differito. Quanto alla prima osservazione, la stessa è superabile, come si vedrà nel prosieguo, dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale. In merito alla seconda, la posticipazione o l'anticipazione nel tempo dell'invio delle comunicazioni via mail è priva di riscontro probatorio.
Il prestatore di lavoro ha poi specificato che dal gennaio 2014 la società adottava un sistema di rilevamento delle presenze giornaliere dei dipendenti che registrava orari di ingresso e uscita dalla sede aziendale, successivamente trasposti in una scheda consuntiva mensile. Anche tale asserzione risulta provata dalla copiosa documentazione prodotta agli atti (doc. n. 8 lett. a-f) fasc. ricorrente), nonché ulteriormente validata dalle escussioni testimoniali effettuate…….
La prova testimoniale si è concentrata poi su quanto asserito dalla società in merito al sistema telematico per la rilevazione delle presenze giornaliere dei dipendenti. Secondo la convenuta quest'ultimo aveva valenza puramente interna a disposizione dei capi reparto, per stabilire i turni e verificare coperture e articolazioni dei servizi. Ha inoltre sostenuto che il sig. in quanto CP_1 responsabile del proprio reparto, poteva accedere liberamente al software, potendo inserire e modificare i dati.
La prima circostanza risulta indimostrata, non avendo la società fornito alcuna prova del fatto che l'applicativo in esame aveva un mero rilievo organizzativo anziché una funzione di controllo degli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti.
Quanto alla possibilità che il sig. abbia effettuato modifiche sui dati, alterandoli a CP_1 proprio favore, la stessa è smentita dalle deposizioni testimoniali e dall'interpello del ricorrente sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva. La teste in particolare, ha affermato che gli Tes_4 unici che potevano accedere e modificare i dati erano i colleghi mentre ciò era Tes_2 Tes_5 inibito al ricorrente (cap. 10 e 11)….
Da ultimo, l'esame testimoniale è stato volto ad approfondire se il ricorrente lavorava o meno ogni sabato. Tutti i testimoni hanno affermato al riguardo che si lavorava a turni, un sabato sì e uno no, salvo vi fosse la necessità di sostituire dei colleghi assenti. Parte convenuta, sul punto, ha contestato il fatto che il lavoratore, nel ricorso, aveva lasciato intendere di avere lavorato tutti i sabati……..
In sede di discussione, peraltro, il procuratore di parte ricorrente ha chiarito che i conteggi delle differenze retributive tengono conto degli orari riportati nei fogli presenze prodotti in giudizio, nei quali è specificamente dettagliato in quali occasioni il ricorrente ha lavorato al sabato e in quali no.
La contestazione della convenuta deve ritenersi pertanto superata…. Dal raffronto tra orari effettivi svolti e cedolini paga mensili (doc. n. 6 fasc. ricorrente) risulta che tali ore extra non sono state pagate, salvo per il periodo dal novembre 2015 al novembre 2016, quando era intervenuto un accordo tra lavoratore e azienda per la forfetizzazione degli straordinari per l'importo mensile fisso di € 135,00 (elevato da giugno 2016 a € 137,60). Relativamente a questo arco temporale il lavoratore ha dato peraltro atto di aver tenuto conto, nell'elaborazione dei conteggi di quanto dovutogli e non corrispostogli, degli importi forfetizzati versati dal lavoratore.
Riconosciuta la mancata corresponsione degli straordinari, devono respingersi le ulteriori eccezioni svolte dalla società.
Sotto un primo profilo, il datore ha richiamato l'art. 134 del CCNL del 18.7.2008 (art. 146 del CCNL del 30.3.2015), secondo cui “al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè (…) i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi”. ha rimarcato che il ricorrente era responsabile clienti dal 2012, Parte_1 svolgendo di fatto il ruolo di capo reparto fin da tale anno. Dalla suddetta norma deriverebbe che nessun compenso è dovuto per l'attività straordinaria effettuata dal sig. salvo per CP_1 eventuali ore notturne (invero non effettuate nel caso di specie) o svolte in giornate festive. La previsione di cui ai CCNL richiamati, tuttavia, è mitigata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la retribuzione per lavoro straordinario è dovuta ove la disciplina collettiva delimiti l'orario normale di lavoro e lo stesso venga superato, ovvero se la durata della prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica, fattori espressamente garantiti e tutelati dalla Costituzione (cfr., ex multis, Cass. n. 7678/2021; Cass. n. 26511/2020)….
Sotto un secondo profilo, la società ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore. In particolare, sarebbero prescritti quelli antecedenti al 18.12.2024, ai sensi degli artt. 2955 ss. c.c.
Anche tale eccezione è infondata e da respingersi. Il giudizio verte su crediti differenziali derivanti da rapporto di lavoro a stabilità reale, svoltosi dall'1.2.2011 al 31.5.2019. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, a causa delle modifiche dell'art. 18 L. n. 300/1970 apportate dalla L. n. 92/12, anche per i rapporti di lavoro soggetti a tutela reale la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, in un'ottica di tutela della posizione del lavoratore, non decorre in costanza di rapporto, bensì viene rinviata alla data della sua cessazione. Sul punto si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte, stabilendo la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (cfr. Cass. n. 26246/2022)….”
Per quanto concerne, invece, la domanda avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, il giudice a quo richiamava il consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540);…. (così Cass. n. 26450/2021).
È pacifico che nel caso di specie la prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore ha superato i limiti di legge e della contrattazione collettiva, protraendosi per un periodo di otto anni. Il lavoratore ha effettuato, secondo i conteggi allegati, complessive 4.350,25 ore di lavoro straordinario, oltre l'orario aziendale e oltre le 48 ore settimanali. Non può porsi alcun dubbio, dunque, sull'abnormità della prestazione eseguita, tale da compromettere sia l'integrità psico- fisica che la vita di relazione del sig. Deve riconoscersi, pertanto, la sussistenza di un CP_1 danno da usura psico-fisica. In merito alla sua quantificazione, si ritiene di fissarlo in via equitativa nella misura di euro 10.000”. ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (A, pag. 9 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio non si è pronunciato sulle eccezioni e difese riguardanti la rivendicazione delle differenze retributive a titolo di rateo della 14^ mensilità per il periodo 1/6/11- 17/12/16 per un totale di € 10.497,49 lordi, denunciando la omessa motivazione e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Evidenzia come detto importo, riconosciuto senza alcuna motivazione, non sia dovuto in quanto - ribadendo la difesa svolta nella memoria ex art. 416 c.p.c.- dette differenze non tengono conto del fatto che le retribuzioni nette percepite dal lavoratore sono ampiamente superiori sia ai minimi contrattuali fissati nel CCNL, sia alla retribuzione concordemente fissata tra le parti (€ 1.500 netti dal febbraio al maggio 2011; € 1,800 netti dal giugno 2011 al novembre 2016) e del fatto che il rateo di 14^ è stato mensilmente pagato come previsto dal contratto di assunzione dell'1/2/11 ( “Resta inoltre escluso il rateo di quattordicesima, che l'azienda corrisponde mensilmente”).
Con il secondo motivo (B, pag. 12 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto provate documentalmente e attraverso le dichiarazioni testimoniali tutte le ore di lavoro straordinario indicate dal lavoratore, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che il giudice di prime cure ha errato sia nel valutare i documenti allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c., sia nel valutare le deposizioni raccolte
Nell'ottica del gravame i fax e le e-mail relative agli anni 2011, 2012, 2013 e ai mesi di febbraio e marzo 2019 “dimostrano esclusivamente sporadici invii di comunicazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, ma non costituiscono certamente idonea e rigorosa prova di ogni singola ora di lavoro di straordinario rivendicata.
A titolo esemplificativo, nell'anno 2011 l'odierno appellato ha rivendicato straordinari per i mesi da marzo a dicembre per un totale di 144 ore di lavoro straordinario, allegando tuttavia al doc. 7 a), fax inviati esclusivamente in alcuni giorni dei soli mesi di aprile e maggio 2011, per un totale di 5 ore di lavoro straordinario.
E' di tutta evidenza che il lavoratore per l'anno 2011 (intero anno!) abbia fornito esclusivamente la prova di n. 5 ore di lavoro straordinario….”
Allega in visione (A) il raffronto tra le ore di lavoro straordinario risultanti dal doc. 7 lett. a-d) di controparte ed il diverso e maggiore numero di ore rivendicate e sostiene che nemmeno le testimonianze assunte sono idonee ad assolvere il rigoroso onere probatorio a carico dell'attuale appellato: “Ne consegue che, a tutto voler concedere, sulla base della stessa documentazione allegata dal lavoratore appellato nel giudizio di primo grado, le ore di lavoro straordinario per gli anni 2011, 2012 e 2013 potranno essere riconosciute nel limite di 138 ore e, quindi, per un importo complessivo di € 1.791,23.”.
Analoghe argomentazioni svolge per il lasso temporale dal gennaio 2014 (quando cioè l'attuale appellante ha introdotto il sistema delle schede presenza) fino al marzo 2019: “La Società disconosce espressamente la conformità della documentazione prodotta al doc. n. 8 lett. a-f di ctp. rispetto ai fatti in essa rappresentati, non essendoci alcuna corrispondenza tra la realtà fattuale e quella risultante da detti documenti….
La non corrispondenza tra le ore di lavoro effettivamente prestate e quelle riprodotte nei documenti che si disconoscono e, in ogni caso, l'assoluta inidoneità della suddetta documentazione a provare il numero di ore di lavoro straordinario effettivamente prestate discende dallo stesso funzionamento del programma aziendale in parola che è parte del sistema “Infinity”.
In particolare, come dedotto dalla Società e come emerso anche dalle dichiarazioni dei testimoni (Teste “la data di inizio e di fine viene rilevata dal sistema gestionale mediante l'accesso Tes_2 al profilo utente”), al momento dell'accensione del computer, solo con l'inserimento nella maschera del profilo utente delle credenziali del singolo lavoratore, il programma rileva in automatico l'orario di accesso al computer ma non necessariamente la prestazione e/o la presenza e cioè lo svolgimento di attività lavorativa.
Allo stesso modo, viene rilevato esclusivamente l'orario di log out dal sistema. In sintesi, il programma rileva esclusivamente l'orario in cui il dipendente entra (o esce) nell'apposita maschera digitando il Codice Matricola e la Password.
Ciò significa che se in un determinato giorno un lavoratore accede all'apposita schermata con Codice Matricola e Password alle ore 08:00 e, alle ore 12:00 va in pausa senza effettuare il log out, riprendendo l'attività lavorativa alle ore 14:00 sino alle ore 18:00, il software registrerà per quel giorno il seguente orario di lavoro: 08:00-18:00, ovvero 10 h di lavoro, a fronte di sole 8 h di lavoro effettivamente prestato. Va da sé che la documentazione prodotta non può formare piena prova dello svolgimento di alcuna attività lavorativa, in concreto.”
Sostiene, poi, che il giudice a quo ha errato nel valutare le deposizioni sulla facoltà dell'attuale appellato di modificare i dati e che “Ad ogni modo c'è una circostanza oggettiva - completamente omessa dal Giudice di prime cure - che prova che il sig. avesse il profilo EDP che consente, appunto, di entrare nel programma, stampare ed CP_1 anche modificare i dati: la produzione del doc. 8 lett. a-f) di ctp., dimostra inconfutabilmente che il sig. abbia STAMPATO quei documenti accedendo al sistema, come solo un profilo EDP CP_1 può fare.”
Allega in visione (B) il raffronto tra le ore di lavoro straordinario risultanti dal doc. 8 lett. a-f) di controparte e il diverso e maggiore numero di ore rivendicate, con la precisazione che nel documento si dà evidenza dello sviluppo dei conteggi per i soli mesi in cui è stata rilevata la suddetta discrepanza: “Ne consegue che, a tutto voler concedere, sulla base della stessa documentazione allegata dal lavoratore appellato nel giudizio di primo grado, le ore di lavoro straordinario per il periodo che decorre da gennaio 2014 sino al 2019, potranno essere riconosciute nel limite di 2.662 ore e, quindi, per un importo complessivo di € 44.894,63”.
Con il terzo motivo (C, pag. 26 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio non ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio del 18/07/18 (art. 146 del CCNL del 2015) in considerazione del fatto che la durata delle prestazioni aveva oltrepassato un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica, lamentando la violazione della citata disposizione pattizia.
Dopo aver riportato la norma in questione, osserva che la motivazione addotta dal giudice a quo (“la citata disposizione collettiva sarebbe mitigata laddove la prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica”) discende dall'errata valutazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali di cui al motivo di appello che precede;
e comunque che “atteso che dal 2012 al sig. stato attribuito il ruolo di Responsabile clienti (circostanza riconosciuta CP_1 anche da controparte) e dal 2016 gli è stata attribuita la qualifica di gli straordinari Pt_4 rivendicati non sono sicuramente dovuti almeno sino al limite di 250 ore annue per ogni singolo anno (negli anni 2012 e 2013 tale limite non è mai stato superato)”.
Infine, con il quarto motivo (D, pag. 27 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto sussistente un danno all'integrità psicofisica, liquidato nella misura di € 10.000, denunciando la errata applicazione dell'art. 36 Cost., la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2059 c.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.
Richiamato quanto sopra detto in punto di riconoscimento di lavoro straordinario, in subordine contesta il quantum determinato dal giudice di prime cure: “Pur ammettendo, per mera ipotesi astratta, che le ore di lavoro straordinario effettuate dal sig. nel periodo di 8 anni, siano effettivamente quelle indicate da CP_1 controparte (4.350,25 ore), del tutto errata o – per utilizzare le parole della sentenza – del tutto
“abnorme” sarebbe, in ogni caso, la valutazione equitativa effettuata dal Giudice.
Invero, partendo dall'assunto che deve ritenersi ricompreso entro i limiti di ragionevolezza un numero di ore di lavoro straordinario non superiore alle 250 ore annue, una quantificazione equitativa del lamentato danno, avrebbe dovuto essere effettuate sulle ore eccedenti le 250 ore annue, per ogni anno di straordinario rivendicato, ovvero su un totale di 2.350 ore [=4.350,25-(250 ore x 8 anni= 2.000.
Se – come recentemente affermato dal Tribunale di Padova, nella sentenza del 08/03/2024 n. 171, tale danno venisse liquidato in € 1,50 per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al suddetto limite, esso sarebbe complessivamente pari a € 3.525 (=1,50 € x 2.350).
Se poi, come ci pare più corretto, consideriamo che le ore di straordinario effettivamente risultati dalla stessa documentazione prodotta da controparte sono complessivamente 2.800 ore (anziché 4350 ore), le ore eccedenti il limite di 250 ore annue sono pari a 800 [=2800- (250 ore x 8 anni= 2000)]. Conseguentemente, il danno sarebbe pari ad € 1.200 (= € 1,50 x 800).)” resiste in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità della domanda svolta in via subordinata da nel ricorso in appello per mutatio libelli non Parte_1 consentita, dell nuovi documenti e conteggi (A e B), nonché della prova per interpello e testi su circostanze (capp. da 10 a 13, ultima parte 14 e prima parte del 16) non dedotte in primo grado.
Nel merito, replica puntualmente alle doglianze avversarie e contesta i conteggi svolti in subordine da controparte, difendendo la decisione impugnata. L' si è costituito in giudizio, rimettendosi alla Corte di Appello in merito alla CP_2 fondatezza della domanda avanzata dal lavoratore, in quanto estraneo al rapporto di lavoro.
Per quanto concerne la contribuzione eventualmente dovuta, chiede che venga emessa una sentenza di condanna generica, non essendo allo stato quantificabile l'importo; eccepisce che, in mancanza di alcun atto interruttivo e/o denuncia presentata è prescritta e irricevibile ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/95 la contribuzione antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. avvenuta il 22/12/22, considerato che la scadenza ultima dell'obbligo contributivo cade il 16 del mese successivo al periodo di competenza;
deduce che nessuna obbligazione contributiva sorge in riferimento alle somme eventualmente riconosciute a titolo di t.f.r. e che sulla contribuzione che dovesse risultare omessa dovranno essere pagate le sanzioni civili dovute per legge secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8^ della legge n. 388/00.
Disposta una c.t.u. contabile ed una successiva integrazione, la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 16/9/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' passato in giudicato il capo della sentenza n. 229/24 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha disatteso la eccepita prescrizione quinquennale, non essendo stato impugnato.
Giudicato anche, non avendo formulato appello incidentale, Controparte_1 sul capo della citata sentenza che gli riconosciuto la minor somma a titolo risarcitorio (€ 10.000 anziché € 46.883,98).
*Sulla rivendicazione dei ratei di quattordicesima dall'1/6/11 al 17/12/16 (I motivo)
E' condivisibile il rilievo sul mancato esame da parte del giudice di prime cure della domanda relativa ai ratei di 14^, poiché la somma in oggetto non attiene al preteso straordinario, ma si fonda sulla “integrazione accordo economico” dell'1/6/11 (doc. 5 ricorrente): “Il suddetto accordo prevedeva infatti il pagamento in favore del ricorrente di una integrazione variabile e assorbibile comprensiva di tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, tale da garantirgli una retribuzione netta mensile di € 1.800,00, esclusi eventuali assegni familiari, rimborsi spese e il rateo della 14a pagato dall'azienda con cadenza mensile. …..
Ciò detto si può avere però una riprova della correttezza di questa interpretazione valutando il testo del successivo contratto del 17/12/2016 con cui si attribuiva al ricorrente la qualifica di
. In questo accordo infatti si prevedeva sempre il pagamento al ricorrente di una Pt_4 integrazione variabile e assorbibile comprensiva di tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, al fine di garantirgli una retribuzione mensile netta di € 2.200,00 MA, testualmente, << compreso il rateo di quattordicesima (…)>> (cfr. doc. 9 cit.).
Sulla scorta di ciò si deve allora necessariamente concludere che l'inclusione del rateo della 14a nell'importo netto della retribuzione mensile del ricorrente debba ritenersi corretta solo per le retribuzioni maturate dopo il 17/12/2016, ma non per quelle maturate anteriore a tale data come invece è accaduto.” (così ricorso ex art. 414 c.p.c.). Ciò posto, il tenore letterale della pattuizione richiamata è inequivoco ed emerge dalle buste paga in atti – in particolar modo è evidente per quelle che recano una somma netta di € 1.800,00 – che il rateo di 14^ è incluso in tale importo.
Non è pertanto persuasiva la difesa della attuale appellante là dove afferma che il rateo di 14^ è stato erogato mensilmente in busta paga, perché se è vero che risulta erogato, è altresì vero che è compreso nell'importo della retribuzione concordata di € 1.800,00, mentre invece detto rateo, così come le altre voci tassativamente indicate nella integrazione dell'accordo economico, doveva essere aggiunto alla retribuzione concordata (al contrario è stato assorbito nell'importo forfettario).
La sentenza di primo grado va pertanto confermata (somma lorda di € 10.497,49) con diversa motivazione.
*Sulla violazione dell'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio (III motivo)
La doglianza coglie nel segno.
L'art.134 del CCNL Terziario Confcommercio del 18/07/18 (e la stessa formulazione si trova nell' art. 146 del CCNL del 2015) stabilisce che “al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè (…) i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi”.
Il disposto citato riconosce, pertanto, alla suddetta categoria di lavoratori la maggiorazione per l'orario straordinario solo per la attività prestata di notte o nei festivi (non espletata da e tale disposizione è in linea Controparte_1 con la normativa vigente in materia che non ritiene predeterminabile l'orario lavorativo giornaliero del personale avente ruoli dirigenziali e/o ruoli direttivi in virtù degli ampi poteri decisionali di cui dispone.
Il diritto al compenso per lo straordinario attiene, inoltre, ad un piano differente rispetto al diritto al risarcimento del danno per la lesione alla integrità psico-fisica per il superamento del limite della ragionevolezza.
Va pertanto censurata la decisione del Tribunale di Busto Arsizio là dove ha affermato che la citata norma contrattuale collettiva è mitigata nel caso in cui la prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in reazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica, trattandosi di due problematiche (e dunque domande) differenti (un conto è il diritto al compenso per lo straordinario, altro è il diritto al risarcimento del danno per la lesione alla integrità psico-fisica per il superamento del limite della ragionevolezza). La stessa pronuncia invocata dall'attuale appellato chiarisce che “In tema di orario di lavoro, i funzionari direttivi esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori” (cfr. Cass. n. 12687/16).
Ne consegue che non ha diritto alla somma rivendicata per il Controparte_1 periodo decorrente dal 17/12/16, da quando cioè è divenuto quadro fino alla cessazione del rapporto di lavoro, che gli è stata riconosciuta dal giudice di prime cure.
Diversamente deve, invece, argomentarsi per il periodo dal marzo 2012 al 16/12/16 compreso, in quanto la qualifica di responsabile clienti non è equiparabile - né è stato provato ex adverso - al ruolo di capo del reparto, come eccepito da Parte_1
*Sulle differenze per lo straordinario svolto nel corso del rapporto di lavoro (II motivo)
Va ricordato che ha dedotto di avere sempre osservato, a Controparte_1 fronte di un orario settimanale di 40 ore, il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30; e il sabato dalle 8:00 alle 12:00 per un monte complessivo di 46,50 ore settimanali (quindi mezz'ora in più dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato, 6,50 in più).
Inoltre ha dedotto (cap. 11 “Nello specifico il ricorrente prestava detta attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro alle 8:00 e/o durante le pause e/o dopo la chiusura della sede alle 18:30 in settimana e alle 12:00 nella giornata del sabato (docc. 7 a, b, c, d).) di avere lavorato anche prima e dopo la chiusura dell'azienda e durante le pause.
Ciò premesso, le doglianze sono fondate nei limiti che seguono.
Viste le concordanti testimonianze e le schede presenza (contestate dalla attuale appellante solo nel presente grado del giudizio), può considerarsi provata una prestazione settimanale di 46,50 ore alla settimana - come sopra distribuite - comprensive anche dei sabati emergenti dalle schede presenza, dall'assunzione fino al 16/12/16 compreso.
alle dipendenze di dal 2002 al 2021, rispondendo Tes_5 Parte_1 sul capitolo 8 del ricorso (“Vero che dall'assunzione in poi l'orario di lavoro giornaliero che il ricorrente doveva osservare in azienda era il seguente: da Lunedì a Venerdì: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30; Sabato: dalle 8:00 alle 12:00”) ha dichiarato:” …confermo la circostanza ne sono a conoscenza in quanto lavoravamo assieme” e sul cap. 26 “confermo l'orario di inizio e fine veniva registrato mediante l'accensione del pc”.
sentito a prova contraria sul cap. 8, ha riferito: “… confermo, la Testimone_2 data di inizio e fine viene rilevata dal sistema gestionale mediante l'accesso al profilo utente” e sul capitolo 26 (“Vero che a dispetto del suo livello di Quadro, il ricorrente doveva comunque osservare l'orario di lavoro aziendale che andava dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 e il sabato: dalle 8:00 alle 12:00”) “confermo”. sul capitolo 8 ha risposto “Confermo. Gli orari al pubblico erano quelli Tes_4 affissi…” e sentita a prova contraria su detto capitolo, ha Testimone_3 dichiarato “confermo, precisando però che non lavorava tutti i sabati come ho detto”. Entrambe hanno poi confermato il cap. 26.
Corretta è dunque la lettura delle deposizioni da parte del giudice a quo pure là dove ha escluso la possibilità per di modificare i dati del Controparte_1 sistema di rilevazione presenze (è nuova la circostanza secondo cui la stampa del documento dimostrerebbe l'accesso al sistema per detta modifica).
Non può, al contrario, essere riconosciuto alcun compenso per la prestazione che sostiene avere espletato prima e dopo la chiusura Controparte_1 dell'azienda e durante le pause (con riferimento alla quale produce dei fax e delle e.mail, doc. 7 a,b,c,d,).
In primo luogo manca una allegazione puntuale, non essendo specificato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in quali giorni e per quanto tempo egli lavorasse (solo ora nella memoria di costituzione a pag. 28 precisa: “E così il Sig. quale CP_1 ulteriore attività extra rispetto all'orario delle 46,5 ore settimanali predetto, andava quotidianamente al lavoro ben prima delle ore 08.00 (1 ora prima) e ne usciva ben dopo le 18.30 (mezz'ora dopo) così da, a mero titolo esemplificativo, poter predisporre ed inviare ai colleghi email e/o fax cui allegava le prime note contabili giornaliere e/o altri documenti ad uso interno ovvero comunicare con clienti o fornitori per gli accordi inerenti le lavorazioni da effettuare o per altre necessità aziendali, ritirare o far uscire le automobili dal piazzale o altro.”).
In ogni caso, difetta un adeguato riscontro probatorio.
I documenti prodotti attestano qualche ore in alcuni giorni e ci sono mesi relativamente ai quali nessun documento è allegato (marzo, giungo, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2011; di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 2012).
E le deposizioni raccolte sul cap. 11 - che riguarda appunto il lasso temporale in questione (“Vero che nello specifico il ricorrente prestava detta attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro alle 8:00 e/o durante le pause e/o dopo la chiusura della sede alle 18:30 in settimana e alle 12:00 nella giornata del sabato (docc. 7 a, b, c, d)” - non sono univoche: “Confermo che il ricorrente lavorava anche al di fuori e in aggiunta rispetto agli orari che ho confermato prima, ciò capitava abitualmente, arrivavo alle 7.15/7.30 e il ricorrente era già presente, anche durante la pausa si lavorava ad eccezione del tempo necessario per un panino e un caffè, a volte ci dedicavamo al pranzo anche per un'ora, la sera ci si tratteneva anche dopo l'orario per circa un'oretta per quanto mi riguarda, per il ricorrente anche di più. Tutto ciò accadeva quasi tutti i giorni” (così ; “Confermo. Alla sera finivo alle 18.30 e lui era ancora in Tes_5 ufficio. Mi capitava di ricevere da lui delle mail spedite dopo le 18.30” (così ; “al Tes_4 lavoro arriviamo tutti un quarto d'ora prima e tendenzialmente ce ne andiamo alle 18:45, in pausa pranzo ognuno può fare come vuole, io mi fermavo ma non ero obbligata. Bene o male si arrivava tutti insieme al mattino, alla sera capitava che il ricorrente si trattenesse anche quando io me ne andavo” (così ). Testimone_3
Non può perciò ritenersi dimostrato un apporto costante e quotidiano da parte del lavoratore ulteriore alle 46,50 ore settimanali.
Alla luce della disposta c.t.u. contabile con la integrazione apportata, da ultimo, a seguito dell'ordinanza del 24/6/25 - alle cui argomentazioni tecniche e conclusioni il Collegio si uniforma - ha perciò diritto alla Controparte_1 somma lorda di € 19.819,90 a titolo di straordinario per il periodo che va dall'assunzione fino al 16/12/16 compreso ed alla somma lorda di € 1.369,04 a titolo di incidenza sul t.f.r..
Pertanto, ogni altra questione assorbita sul punto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare la complessiva Parte_1 somma lorda di € 21.188,94, essendo inammissibile, in quanto sollevata solo in appello, la eccepita applicabilità dell'art. 246 del CCNL del settore.
è a sua volta tenuto a restituire il maggior importo Controparte_1 percepito, al netto delle ritenute di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 9 appellante). *Sulla domanda risarcitoria (IV motivo)
La doglianza è priva di pregio.
La pretesa è ovviamente collegata alla dimostrazione dell'espletamento di un numero di ore lavorative oltre il limite della ragionevolezza e di un lasso temporale continuativo (otto anni), che come sopra esposto nello specifico motivo di gravame, è stato comunque accertato in giudizio (46,50 ore alla settimana), seppur con una leggera riduzione rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (oltre le 48 ore settimanali), non essendo poi censurabile l'importo equitativo stimato dal Tribunale di Busto Arsizio che risulta in linea con i precedenti di questa Corte territoriale.
*Sulla contribuzione dovuta ha chiesto altresì la condanna di al Controparte_1 Parte_1 pagamento dei contributi da versare sulle spettanze pretese per lo straordinario e per la relativa incidenza sul t.f.r., quantificati in € 19.056,68 (doc. n. 16 ricorrente, prima tabella, da cui risultano essere in realtà € 19.734,03).
La domanda – non esaminata dal Tribunale di Busto Arsizio, ma comunque reiterata in appello – non merita però accoglimento.
Invero, come correttamente messo in evidenza dall' - l'eccezione è peraltro CP_2 rilevabile d'ufficio - risulta prescritta la contribuzione fino al 22/12/18 e dunque per il periodo (1/2/11-16/12/16) in cui è stato accertato il diritto di alle differenze retributive a titolo di straordinario. Controparte_1
*Regolamentazione spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite - liquidate ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore della controversia (€ 52.001-260.00 nel rapporto
€ 5.201-26.000 nel rapporto Parte_5 [...]
ed all'espletamento di istruttoria in entrambi i gradi - vengono Persona_2 parzialmente compensate nella misura stabilita in dispositivo.
Gli esborsi per la c.t.u. espletata - di cui ai separati decreti di liquidazione - per le medesime ragioni sono poste a carico in egual misura (50%) di Parte_1
e di
[...] Controparte_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 229/24 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina in € 21.188,94 la somma lorda dovuta per differenze retributive a titolo di straordinario e relativa incidenza sul t.f.r. per il periodo dall'1/2/11 al 16/12/16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo e condanna a restituire la maggior somma percepita, al netto Controparte_1 delle ritenute di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese del primo grado sostenute da in € 8.000,00 Controparte_1
e del secondo grado in € 8.600,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di nella misura del 50%, compensa nel Parte_1 resto. Liquida le spese del secondo grado sostenute da in € 3.000,00, oltre a CP_2 spese generali, oneri ed accessori di legge che pone a carico di Controparte_1 nella misura del 50%, compensa nel resto.
Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_1
Milano, 16/9/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 229/24, est. Dott.ssa Franca Molinari, decisa all'udienza collegiale del 16/9/25 e promossa
DA
(c.f. / P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede legale in 21013 Gallarate, Parte_2
Viale Milano n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Roberto Testa e domiciliata presso lo Studio del medesimo in Milano, piazzale Cadorna n. 4 (RP Legal & Tax)
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato ad Angera (VA) in [...]_1 C.F._1
25/07/1980), residente in [...], rappresentato e difeso, per delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. IVn Pera del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d'Italia n. 7
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
Sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego del Foro di Lecco e Roberto Maio in virtù di mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta
[...]
n.7313, i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_2
APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano sezione lavoro, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in riforma della sentenza n. 229 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - sezione lavoro, in data 24/04/2024 e notificata il successivo 29/04/2024:
- in via principale, in accoglimento del presente appello:
a) rigettare integralmente le domande proposte dal sig. Controparte_1
b) condannare il sig. a restituire ogni importo percepito dalla Controparte_1 Parte_1
- In via subordinata:
c) in riforma parziale della sentenza, ridurre l'importo rivendicato a titolo differenze retributive per lavoro straordinario, TFR e contributi, a quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado come dettagliato nel presente ricorso, respingendo per il resto le domande proposte dal sig. CP_1
d) condannare il sig. a restituire la differenza sull'importo percepito dalla Controparte_1 Parte_1
In via istruttoria: (i) Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testi le circostanze e i fatti dedotti nella parte I FATTI (§ 1) del presente ricorso, da intendersi qui interamente riscritti, in forma interrogativa, premesse le parole “Vero che” e specificamente articolati in capitoli con identica numerazione. (ii) Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova indicati da controparte eventualmente ammessi. Si indicano a testi, anche a prova contraria, con espressa riserva di altri indicarne, i signori: - Dott.ssa con studio in Via Gemona 6, a Busto Testimone_1 Arsizio (VA). Sig. c/o di Gallarate (VA). - Sig.ra Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 c/o di Gallarate. - Sig. c/o di Gallarate Parte_1 Controparte_3 Parte_1
Ulteriori istanze: in caso di contestazione avversaria rispetto ai rilievi ed eccezioni svolte con riferimento ai documenti allegati al ricorso di primo grado, così come meglio dettagliato nel presente atto di appello, si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare il numero esatto di ore di lavoro straordinario risultante dai medesimi documenti.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre Cassa Avvocati e IVA come per legge”.
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermare il dispositivo della sentenza n. 229 resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Franca Molinari in data 03/04/2024, depositata e pubblicata in data 24/04/2024 e rigettata ogni diversa contraria istanza così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda in via subordinata proposta da con il ricorso in appello in quanto domanda nuova ex art. 437 c.p.c.. Parte_1
Ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dei documenti sub A e B prodotti da con il ricorso in appello e dichiarare altresì l'inammissibilità della prova per Parte_1 interpello e testi formulata dalla società appellante in quanto mezzi prova nuovi ex art. 437 c.p.c..
In via principale: previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, anche in rito, per tutti i motivi esposti in atti accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro dal 01/02/2011 al 31/05/2019, ha corrisposto al Sig. una retribuzione mensile Parte_1 Controparte_1 inferiore a qu za dei contratti di lavo uali stipulati e del CCNL del “Terziario Confcommercio” applicato ovvero del diverso CCNL ritenuto applicabile, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. Parte_1 le somme dovutegli a titolo di differenze retributive nella misura che verrà Controparte_1 accertata in causa e comunque pari ad € 77.160,11 lordi per retribuzione e ad € 5.547,96 lordi per T.F.R., con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.; in ogni caso, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al Sig. le maggiori o minori somme che, Controparte_1 per i medesimi predetti titoli, verranno accertate in corso di causa, anche tramite eventuale C.T.U., sempre con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.; per l'effetto, condannare la società resistente a versare all' i CP_2 conseguenti maggiori oneri assicurativi e contributivi non versati in favore del Sig. CP_1 ccertati sulla base delle differenze retributive quantificate come dovute;
[...]
Ancora in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare che durante il rapporto di lavoro intercorso dal 01/02/2011 sino al 31/05/2019, il Sig. ha Controparte_1 prestato in favore di ore di lavoro straordinario superiori alle n. 250/anno e, Parte_1 comunque, in eccedenza rispetto al limite annuale individuale previsto dall'art. 5 comma 3 D. Lgs. n. 66/2003 e dal CCNL “Terziario Confcommercio”; conseguentemente, dichiarare Pt_3 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del Sig.
[...] CP_1 el danno da “usura psico-fisica” conseguente al superamento da parte del lavoratore dei
[...] gge e di Contratto in relazione alle ore di lavoro straordinario lavorate;
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Parte_1 favore del Sig. del danno da “usura psico-fisica” nella misura di € 46.883,98 Controparte_1 come quantificata in atti ovvero in quell'importo maggiore e/o minore ritenuto di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: richiamati tutti i poteri istruttori conferiti al G.L. ex art. 421 c.p.c., con ogni più ampia riserva e senza inversione alcuna dell'onere della prova, chiede ammettersi: la prova per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa in fatto del presente ricorso ai punti da n. 1 a n. 36 compresi che, depurati da eventuali espressioni generiche e/o valutative e/o negative, devono intendersi di seguito riprodotti come altrettanti capitoli di prova e con esibizione dei documenti indicati, preceduti dalla locuzione “Vero che”.
Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova: Sig.ra Sig. Sig. Tes_4 Tes_5
Sig. e Sig.ra ; Dott.ssa . Controparte_3 Testimone_6 Testimone_3 Testimone_7
La prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi indicati a prova diretta e con espressa riserva di indicarne di nuovi.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: CP_2
“L'Istituto qui rappresentato si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in merito della fondatezza delle domande della ricorrente oggetto del presente giudizio;
chiede, nell'ipotesi di loro accoglimento e nella misura di quanto risulterà accertato, la condanna CP_ della qui citata al versamento all' della contribuzione di legge sulla Parte_1 retribuzione che risulterà spettante all'esito del presente giudizio oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8 della legge n° 388 del 22 dicembre 2000, comunque accertando l'irricevibilità per intervenuta prescrizione della contribuzione anteriore al Novembre 2018.
Con condanna in tal caso alle spese di lite. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell' in accoglimento del ricorso presentato da - CP_2 Controparte_1 dipendente di dall'1/2/11 al 31/5/19 con inquadramento Parte_1 iniziale nel II livello del CCNL Terziario e ruolo di addetto alla recezione clienti, poi di responsabile clienti e dal 17/12/16 di con la funzione di Pt_4 coordinare il reparto service-accettazione, che deduceva di avere osservato nel corso del rapporto un monte ore settimanali di 46,5, a fronte di quello normale di 40 e quello massimo di 48 previste dalla contrattazione collettiva, oltre ad avr prestato una ulteriore attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro e/o durante le pause e/o dopo la chiusura dell'azienda - con la sentenza n. 229/24 condannava la predetta società a pagare al ricorrente la somma lorda di € 77.160,11 per differenze retributive anche per straordinario e la somma lorda di € 5.547,96 per t.f.r., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al saldo effettivo, nonché a pagargli la ulteriore somma di
€ 10.000 a titolo di risarcimento del danno da “usura psico-fisica”, maggiorata di interessi e rivalutazione dal dì della sentenza al saldo, ponendo le spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre oneri accessori e spese generali, a carico della parte soccombente.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto il compenso per lo straordinario, il giudice a quo affermava che l'assunto attoreo trovava riscontro nei fax e nelle e-mail “degli anni 2011, 2012, 2013 e 2019, inviate oltre l'orario lavorativo previsto, recanti note contabili, documenti e informazioni, inoltrate a uso interno oppure a clienti e fornitori esterni all'azienda (doc. n. 7 lett. a-d) fasc. ricorrente). non ha contestato Parte_1
l'originalità di tali allegati, limitandosi a rilevare che il sig. avrebbe solamente CP_1 dimostrato invii sporadici di comunicazioni e sostenendo che le stesse potevano ben essere oggetto di invio differito. Quanto alla prima osservazione, la stessa è superabile, come si vedrà nel prosieguo, dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale. In merito alla seconda, la posticipazione o l'anticipazione nel tempo dell'invio delle comunicazioni via mail è priva di riscontro probatorio.
Il prestatore di lavoro ha poi specificato che dal gennaio 2014 la società adottava un sistema di rilevamento delle presenze giornaliere dei dipendenti che registrava orari di ingresso e uscita dalla sede aziendale, successivamente trasposti in una scheda consuntiva mensile. Anche tale asserzione risulta provata dalla copiosa documentazione prodotta agli atti (doc. n. 8 lett. a-f) fasc. ricorrente), nonché ulteriormente validata dalle escussioni testimoniali effettuate…….
La prova testimoniale si è concentrata poi su quanto asserito dalla società in merito al sistema telematico per la rilevazione delle presenze giornaliere dei dipendenti. Secondo la convenuta quest'ultimo aveva valenza puramente interna a disposizione dei capi reparto, per stabilire i turni e verificare coperture e articolazioni dei servizi. Ha inoltre sostenuto che il sig. in quanto CP_1 responsabile del proprio reparto, poteva accedere liberamente al software, potendo inserire e modificare i dati.
La prima circostanza risulta indimostrata, non avendo la società fornito alcuna prova del fatto che l'applicativo in esame aveva un mero rilievo organizzativo anziché una funzione di controllo degli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti.
Quanto alla possibilità che il sig. abbia effettuato modifiche sui dati, alterandoli a CP_1 proprio favore, la stessa è smentita dalle deposizioni testimoniali e dall'interpello del ricorrente sui capitoli di prova di cui alla memoria difensiva. La teste in particolare, ha affermato che gli Tes_4 unici che potevano accedere e modificare i dati erano i colleghi mentre ciò era Tes_2 Tes_5 inibito al ricorrente (cap. 10 e 11)….
Da ultimo, l'esame testimoniale è stato volto ad approfondire se il ricorrente lavorava o meno ogni sabato. Tutti i testimoni hanno affermato al riguardo che si lavorava a turni, un sabato sì e uno no, salvo vi fosse la necessità di sostituire dei colleghi assenti. Parte convenuta, sul punto, ha contestato il fatto che il lavoratore, nel ricorso, aveva lasciato intendere di avere lavorato tutti i sabati……..
In sede di discussione, peraltro, il procuratore di parte ricorrente ha chiarito che i conteggi delle differenze retributive tengono conto degli orari riportati nei fogli presenze prodotti in giudizio, nei quali è specificamente dettagliato in quali occasioni il ricorrente ha lavorato al sabato e in quali no.
La contestazione della convenuta deve ritenersi pertanto superata…. Dal raffronto tra orari effettivi svolti e cedolini paga mensili (doc. n. 6 fasc. ricorrente) risulta che tali ore extra non sono state pagate, salvo per il periodo dal novembre 2015 al novembre 2016, quando era intervenuto un accordo tra lavoratore e azienda per la forfetizzazione degli straordinari per l'importo mensile fisso di € 135,00 (elevato da giugno 2016 a € 137,60). Relativamente a questo arco temporale il lavoratore ha dato peraltro atto di aver tenuto conto, nell'elaborazione dei conteggi di quanto dovutogli e non corrispostogli, degli importi forfetizzati versati dal lavoratore.
Riconosciuta la mancata corresponsione degli straordinari, devono respingersi le ulteriori eccezioni svolte dalla società.
Sotto un primo profilo, il datore ha richiamato l'art. 134 del CCNL del 18.7.2008 (art. 146 del CCNL del 30.3.2015), secondo cui “al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè (…) i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi”. ha rimarcato che il ricorrente era responsabile clienti dal 2012, Parte_1 svolgendo di fatto il ruolo di capo reparto fin da tale anno. Dalla suddetta norma deriverebbe che nessun compenso è dovuto per l'attività straordinaria effettuata dal sig. salvo per CP_1 eventuali ore notturne (invero non effettuate nel caso di specie) o svolte in giornate festive. La previsione di cui ai CCNL richiamati, tuttavia, è mitigata dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la retribuzione per lavoro straordinario è dovuta ove la disciplina collettiva delimiti l'orario normale di lavoro e lo stesso venga superato, ovvero se la durata della prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica, fattori espressamente garantiti e tutelati dalla Costituzione (cfr., ex multis, Cass. n. 7678/2021; Cass. n. 26511/2020)….
Sotto un secondo profilo, la società ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore. In particolare, sarebbero prescritti quelli antecedenti al 18.12.2024, ai sensi degli artt. 2955 ss. c.c.
Anche tale eccezione è infondata e da respingersi. Il giudizio verte su crediti differenziali derivanti da rapporto di lavoro a stabilità reale, svoltosi dall'1.2.2011 al 31.5.2019. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, a causa delle modifiche dell'art. 18 L. n. 300/1970 apportate dalla L. n. 92/12, anche per i rapporti di lavoro soggetti a tutela reale la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, in un'ottica di tutela della posizione del lavoratore, non decorre in costanza di rapporto, bensì viene rinviata alla data della sua cessazione. Sul punto si è pronunciata da ultimo la Suprema Corte, stabilendo la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (cfr. Cass. n. 26246/2022)….”
Per quanto concerne, invece, la domanda avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, il giudice a quo richiamava il consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540);…. (così Cass. n. 26450/2021).
È pacifico che nel caso di specie la prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore ha superato i limiti di legge e della contrattazione collettiva, protraendosi per un periodo di otto anni. Il lavoratore ha effettuato, secondo i conteggi allegati, complessive 4.350,25 ore di lavoro straordinario, oltre l'orario aziendale e oltre le 48 ore settimanali. Non può porsi alcun dubbio, dunque, sull'abnormità della prestazione eseguita, tale da compromettere sia l'integrità psico- fisica che la vita di relazione del sig. Deve riconoscersi, pertanto, la sussistenza di un CP_1 danno da usura psico-fisica. In merito alla sua quantificazione, si ritiene di fissarlo in via equitativa nella misura di euro 10.000”. ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (A, pag. 9 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio non si è pronunciato sulle eccezioni e difese riguardanti la rivendicazione delle differenze retributive a titolo di rateo della 14^ mensilità per il periodo 1/6/11- 17/12/16 per un totale di € 10.497,49 lordi, denunciando la omessa motivazione e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Evidenzia come detto importo, riconosciuto senza alcuna motivazione, non sia dovuto in quanto - ribadendo la difesa svolta nella memoria ex art. 416 c.p.c.- dette differenze non tengono conto del fatto che le retribuzioni nette percepite dal lavoratore sono ampiamente superiori sia ai minimi contrattuali fissati nel CCNL, sia alla retribuzione concordemente fissata tra le parti (€ 1.500 netti dal febbraio al maggio 2011; € 1,800 netti dal giugno 2011 al novembre 2016) e del fatto che il rateo di 14^ è stato mensilmente pagato come previsto dal contratto di assunzione dell'1/2/11 ( “Resta inoltre escluso il rateo di quattordicesima, che l'azienda corrisponde mensilmente”).
Con il secondo motivo (B, pag. 12 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto provate documentalmente e attraverso le dichiarazioni testimoniali tutte le ore di lavoro straordinario indicate dal lavoratore, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che il giudice di prime cure ha errato sia nel valutare i documenti allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c., sia nel valutare le deposizioni raccolte
Nell'ottica del gravame i fax e le e-mail relative agli anni 2011, 2012, 2013 e ai mesi di febbraio e marzo 2019 “dimostrano esclusivamente sporadici invii di comunicazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, ma non costituiscono certamente idonea e rigorosa prova di ogni singola ora di lavoro di straordinario rivendicata.
A titolo esemplificativo, nell'anno 2011 l'odierno appellato ha rivendicato straordinari per i mesi da marzo a dicembre per un totale di 144 ore di lavoro straordinario, allegando tuttavia al doc. 7 a), fax inviati esclusivamente in alcuni giorni dei soli mesi di aprile e maggio 2011, per un totale di 5 ore di lavoro straordinario.
E' di tutta evidenza che il lavoratore per l'anno 2011 (intero anno!) abbia fornito esclusivamente la prova di n. 5 ore di lavoro straordinario….”
Allega in visione (A) il raffronto tra le ore di lavoro straordinario risultanti dal doc. 7 lett. a-d) di controparte ed il diverso e maggiore numero di ore rivendicate e sostiene che nemmeno le testimonianze assunte sono idonee ad assolvere il rigoroso onere probatorio a carico dell'attuale appellato: “Ne consegue che, a tutto voler concedere, sulla base della stessa documentazione allegata dal lavoratore appellato nel giudizio di primo grado, le ore di lavoro straordinario per gli anni 2011, 2012 e 2013 potranno essere riconosciute nel limite di 138 ore e, quindi, per un importo complessivo di € 1.791,23.”.
Analoghe argomentazioni svolge per il lasso temporale dal gennaio 2014 (quando cioè l'attuale appellante ha introdotto il sistema delle schede presenza) fino al marzo 2019: “La Società disconosce espressamente la conformità della documentazione prodotta al doc. n. 8 lett. a-f di ctp. rispetto ai fatti in essa rappresentati, non essendoci alcuna corrispondenza tra la realtà fattuale e quella risultante da detti documenti….
La non corrispondenza tra le ore di lavoro effettivamente prestate e quelle riprodotte nei documenti che si disconoscono e, in ogni caso, l'assoluta inidoneità della suddetta documentazione a provare il numero di ore di lavoro straordinario effettivamente prestate discende dallo stesso funzionamento del programma aziendale in parola che è parte del sistema “Infinity”.
In particolare, come dedotto dalla Società e come emerso anche dalle dichiarazioni dei testimoni (Teste “la data di inizio e di fine viene rilevata dal sistema gestionale mediante l'accesso Tes_2 al profilo utente”), al momento dell'accensione del computer, solo con l'inserimento nella maschera del profilo utente delle credenziali del singolo lavoratore, il programma rileva in automatico l'orario di accesso al computer ma non necessariamente la prestazione e/o la presenza e cioè lo svolgimento di attività lavorativa.
Allo stesso modo, viene rilevato esclusivamente l'orario di log out dal sistema. In sintesi, il programma rileva esclusivamente l'orario in cui il dipendente entra (o esce) nell'apposita maschera digitando il Codice Matricola e la Password.
Ciò significa che se in un determinato giorno un lavoratore accede all'apposita schermata con Codice Matricola e Password alle ore 08:00 e, alle ore 12:00 va in pausa senza effettuare il log out, riprendendo l'attività lavorativa alle ore 14:00 sino alle ore 18:00, il software registrerà per quel giorno il seguente orario di lavoro: 08:00-18:00, ovvero 10 h di lavoro, a fronte di sole 8 h di lavoro effettivamente prestato. Va da sé che la documentazione prodotta non può formare piena prova dello svolgimento di alcuna attività lavorativa, in concreto.”
Sostiene, poi, che il giudice a quo ha errato nel valutare le deposizioni sulla facoltà dell'attuale appellato di modificare i dati e che “Ad ogni modo c'è una circostanza oggettiva - completamente omessa dal Giudice di prime cure - che prova che il sig. avesse il profilo EDP che consente, appunto, di entrare nel programma, stampare ed CP_1 anche modificare i dati: la produzione del doc. 8 lett. a-f) di ctp., dimostra inconfutabilmente che il sig. abbia STAMPATO quei documenti accedendo al sistema, come solo un profilo EDP CP_1 può fare.”
Allega in visione (B) il raffronto tra le ore di lavoro straordinario risultanti dal doc. 8 lett. a-f) di controparte e il diverso e maggiore numero di ore rivendicate, con la precisazione che nel documento si dà evidenza dello sviluppo dei conteggi per i soli mesi in cui è stata rilevata la suddetta discrepanza: “Ne consegue che, a tutto voler concedere, sulla base della stessa documentazione allegata dal lavoratore appellato nel giudizio di primo grado, le ore di lavoro straordinario per il periodo che decorre da gennaio 2014 sino al 2019, potranno essere riconosciute nel limite di 2.662 ore e, quindi, per un importo complessivo di € 44.894,63”.
Con il terzo motivo (C, pag. 26 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio non ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio del 18/07/18 (art. 146 del CCNL del 2015) in considerazione del fatto che la durata delle prestazioni aveva oltrepassato un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psicofisica, lamentando la violazione della citata disposizione pattizia.
Dopo aver riportato la norma in questione, osserva che la motivazione addotta dal giudice a quo (“la citata disposizione collettiva sarebbe mitigata laddove la prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in relazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica”) discende dall'errata valutazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali di cui al motivo di appello che precede;
e comunque che “atteso che dal 2012 al sig. stato attribuito il ruolo di Responsabile clienti (circostanza riconosciuta CP_1 anche da controparte) e dal 2016 gli è stata attribuita la qualifica di gli straordinari Pt_4 rivendicati non sono sicuramente dovuti almeno sino al limite di 250 ore annue per ogni singolo anno (negli anni 2012 e 2013 tale limite non è mai stato superato)”.
Infine, con il quarto motivo (D, pag. 27 e seg.) impugna la sentenza n. 229/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto sussistente un danno all'integrità psicofisica, liquidato nella misura di € 10.000, denunciando la errata applicazione dell'art. 36 Cost., la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2059 c.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.
Richiamato quanto sopra detto in punto di riconoscimento di lavoro straordinario, in subordine contesta il quantum determinato dal giudice di prime cure: “Pur ammettendo, per mera ipotesi astratta, che le ore di lavoro straordinario effettuate dal sig. nel periodo di 8 anni, siano effettivamente quelle indicate da CP_1 controparte (4.350,25 ore), del tutto errata o – per utilizzare le parole della sentenza – del tutto
“abnorme” sarebbe, in ogni caso, la valutazione equitativa effettuata dal Giudice.
Invero, partendo dall'assunto che deve ritenersi ricompreso entro i limiti di ragionevolezza un numero di ore di lavoro straordinario non superiore alle 250 ore annue, una quantificazione equitativa del lamentato danno, avrebbe dovuto essere effettuate sulle ore eccedenti le 250 ore annue, per ogni anno di straordinario rivendicato, ovvero su un totale di 2.350 ore [=4.350,25-(250 ore x 8 anni= 2.000.
Se – come recentemente affermato dal Tribunale di Padova, nella sentenza del 08/03/2024 n. 171, tale danno venisse liquidato in € 1,50 per ogni ora di lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto al suddetto limite, esso sarebbe complessivamente pari a € 3.525 (=1,50 € x 2.350).
Se poi, come ci pare più corretto, consideriamo che le ore di straordinario effettivamente risultati dalla stessa documentazione prodotta da controparte sono complessivamente 2.800 ore (anziché 4350 ore), le ore eccedenti il limite di 250 ore annue sono pari a 800 [=2800- (250 ore x 8 anni= 2000)]. Conseguentemente, il danno sarebbe pari ad € 1.200 (= € 1,50 x 800).)” resiste in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità della domanda svolta in via subordinata da nel ricorso in appello per mutatio libelli non Parte_1 consentita, dell nuovi documenti e conteggi (A e B), nonché della prova per interpello e testi su circostanze (capp. da 10 a 13, ultima parte 14 e prima parte del 16) non dedotte in primo grado.
Nel merito, replica puntualmente alle doglianze avversarie e contesta i conteggi svolti in subordine da controparte, difendendo la decisione impugnata. L' si è costituito in giudizio, rimettendosi alla Corte di Appello in merito alla CP_2 fondatezza della domanda avanzata dal lavoratore, in quanto estraneo al rapporto di lavoro.
Per quanto concerne la contribuzione eventualmente dovuta, chiede che venga emessa una sentenza di condanna generica, non essendo allo stato quantificabile l'importo; eccepisce che, in mancanza di alcun atto interruttivo e/o denuncia presentata è prescritta e irricevibile ex art. 3, comma 9 della legge n. 335/95 la contribuzione antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. avvenuta il 22/12/22, considerato che la scadenza ultima dell'obbligo contributivo cade il 16 del mese successivo al periodo di competenza;
deduce che nessuna obbligazione contributiva sorge in riferimento alle somme eventualmente riconosciute a titolo di t.f.r. e che sulla contribuzione che dovesse risultare omessa dovranno essere pagate le sanzioni civili dovute per legge secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8^ della legge n. 388/00.
Disposta una c.t.u. contabile ed una successiva integrazione, la causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 16/9/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' passato in giudicato il capo della sentenza n. 229/24 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha disatteso la eccepita prescrizione quinquennale, non essendo stato impugnato.
Giudicato anche, non avendo formulato appello incidentale, Controparte_1 sul capo della citata sentenza che gli riconosciuto la minor somma a titolo risarcitorio (€ 10.000 anziché € 46.883,98).
*Sulla rivendicazione dei ratei di quattordicesima dall'1/6/11 al 17/12/16 (I motivo)
E' condivisibile il rilievo sul mancato esame da parte del giudice di prime cure della domanda relativa ai ratei di 14^, poiché la somma in oggetto non attiene al preteso straordinario, ma si fonda sulla “integrazione accordo economico” dell'1/6/11 (doc. 5 ricorrente): “Il suddetto accordo prevedeva infatti il pagamento in favore del ricorrente di una integrazione variabile e assorbibile comprensiva di tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, tale da garantirgli una retribuzione netta mensile di € 1.800,00, esclusi eventuali assegni familiari, rimborsi spese e il rateo della 14a pagato dall'azienda con cadenza mensile. …..
Ciò detto si può avere però una riprova della correttezza di questa interpretazione valutando il testo del successivo contratto del 17/12/2016 con cui si attribuiva al ricorrente la qualifica di
. In questo accordo infatti si prevedeva sempre il pagamento al ricorrente di una Pt_4 integrazione variabile e assorbibile comprensiva di tutti gli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, al fine di garantirgli una retribuzione mensile netta di € 2.200,00 MA, testualmente, << compreso il rateo di quattordicesima (…)>> (cfr. doc. 9 cit.).
Sulla scorta di ciò si deve allora necessariamente concludere che l'inclusione del rateo della 14a nell'importo netto della retribuzione mensile del ricorrente debba ritenersi corretta solo per le retribuzioni maturate dopo il 17/12/2016, ma non per quelle maturate anteriore a tale data come invece è accaduto.” (così ricorso ex art. 414 c.p.c.). Ciò posto, il tenore letterale della pattuizione richiamata è inequivoco ed emerge dalle buste paga in atti – in particolar modo è evidente per quelle che recano una somma netta di € 1.800,00 – che il rateo di 14^ è incluso in tale importo.
Non è pertanto persuasiva la difesa della attuale appellante là dove afferma che il rateo di 14^ è stato erogato mensilmente in busta paga, perché se è vero che risulta erogato, è altresì vero che è compreso nell'importo della retribuzione concordata di € 1.800,00, mentre invece detto rateo, così come le altre voci tassativamente indicate nella integrazione dell'accordo economico, doveva essere aggiunto alla retribuzione concordata (al contrario è stato assorbito nell'importo forfettario).
La sentenza di primo grado va pertanto confermata (somma lorda di € 10.497,49) con diversa motivazione.
*Sulla violazione dell'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio (III motivo)
La doglianza coglie nel segno.
L'art.134 del CCNL Terziario Confcommercio del 18/07/18 (e la stessa formulazione si trova nell' art. 146 del CCNL del 2015) stabilisce che “al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè (…) i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi”.
Il disposto citato riconosce, pertanto, alla suddetta categoria di lavoratori la maggiorazione per l'orario straordinario solo per la attività prestata di notte o nei festivi (non espletata da e tale disposizione è in linea Controparte_1 con la normativa vigente in materia che non ritiene predeterminabile l'orario lavorativo giornaliero del personale avente ruoli dirigenziali e/o ruoli direttivi in virtù degli ampi poteri decisionali di cui dispone.
Il diritto al compenso per lo straordinario attiene, inoltre, ad un piano differente rispetto al diritto al risarcimento del danno per la lesione alla integrità psico-fisica per il superamento del limite della ragionevolezza.
Va pertanto censurata la decisione del Tribunale di Busto Arsizio là dove ha affermato che la citata norma contrattuale collettiva è mitigata nel caso in cui la prestazione oltrepassi un limite di ragionevolezza in reazione alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica, trattandosi di due problematiche (e dunque domande) differenti (un conto è il diritto al compenso per lo straordinario, altro è il diritto al risarcimento del danno per la lesione alla integrità psico-fisica per il superamento del limite della ragionevolezza). La stessa pronuncia invocata dall'attuale appellato chiarisce che “In tema di orario di lavoro, i funzionari direttivi esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità psico-fisica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori” (cfr. Cass. n. 12687/16).
Ne consegue che non ha diritto alla somma rivendicata per il Controparte_1 periodo decorrente dal 17/12/16, da quando cioè è divenuto quadro fino alla cessazione del rapporto di lavoro, che gli è stata riconosciuta dal giudice di prime cure.
Diversamente deve, invece, argomentarsi per il periodo dal marzo 2012 al 16/12/16 compreso, in quanto la qualifica di responsabile clienti non è equiparabile - né è stato provato ex adverso - al ruolo di capo del reparto, come eccepito da Parte_1
*Sulle differenze per lo straordinario svolto nel corso del rapporto di lavoro (II motivo)
Va ricordato che ha dedotto di avere sempre osservato, a Controparte_1 fronte di un orario settimanale di 40 ore, il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30; e il sabato dalle 8:00 alle 12:00 per un monte complessivo di 46,50 ore settimanali (quindi mezz'ora in più dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato, 6,50 in più).
Inoltre ha dedotto (cap. 11 “Nello specifico il ricorrente prestava detta attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro alle 8:00 e/o durante le pause e/o dopo la chiusura della sede alle 18:30 in settimana e alle 12:00 nella giornata del sabato (docc. 7 a, b, c, d).) di avere lavorato anche prima e dopo la chiusura dell'azienda e durante le pause.
Ciò premesso, le doglianze sono fondate nei limiti che seguono.
Viste le concordanti testimonianze e le schede presenza (contestate dalla attuale appellante solo nel presente grado del giudizio), può considerarsi provata una prestazione settimanale di 46,50 ore alla settimana - come sopra distribuite - comprensive anche dei sabati emergenti dalle schede presenza, dall'assunzione fino al 16/12/16 compreso.
alle dipendenze di dal 2002 al 2021, rispondendo Tes_5 Parte_1 sul capitolo 8 del ricorso (“Vero che dall'assunzione in poi l'orario di lavoro giornaliero che il ricorrente doveva osservare in azienda era il seguente: da Lunedì a Venerdì: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30; Sabato: dalle 8:00 alle 12:00”) ha dichiarato:” …confermo la circostanza ne sono a conoscenza in quanto lavoravamo assieme” e sul cap. 26 “confermo l'orario di inizio e fine veniva registrato mediante l'accensione del pc”.
sentito a prova contraria sul cap. 8, ha riferito: “… confermo, la Testimone_2 data di inizio e fine viene rilevata dal sistema gestionale mediante l'accesso al profilo utente” e sul capitolo 26 (“Vero che a dispetto del suo livello di Quadro, il ricorrente doveva comunque osservare l'orario di lavoro aziendale che andava dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 e il sabato: dalle 8:00 alle 12:00”) “confermo”. sul capitolo 8 ha risposto “Confermo. Gli orari al pubblico erano quelli Tes_4 affissi…” e sentita a prova contraria su detto capitolo, ha Testimone_3 dichiarato “confermo, precisando però che non lavorava tutti i sabati come ho detto”. Entrambe hanno poi confermato il cap. 26.
Corretta è dunque la lettura delle deposizioni da parte del giudice a quo pure là dove ha escluso la possibilità per di modificare i dati del Controparte_1 sistema di rilevazione presenze (è nuova la circostanza secondo cui la stampa del documento dimostrerebbe l'accesso al sistema per detta modifica).
Non può, al contrario, essere riconosciuto alcun compenso per la prestazione che sostiene avere espletato prima e dopo la chiusura Controparte_1 dell'azienda e durante le pause (con riferimento alla quale produce dei fax e delle e.mail, doc. 7 a,b,c,d,).
In primo luogo manca una allegazione puntuale, non essendo specificato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in quali giorni e per quanto tempo egli lavorasse (solo ora nella memoria di costituzione a pag. 28 precisa: “E così il Sig. quale CP_1 ulteriore attività extra rispetto all'orario delle 46,5 ore settimanali predetto, andava quotidianamente al lavoro ben prima delle ore 08.00 (1 ora prima) e ne usciva ben dopo le 18.30 (mezz'ora dopo) così da, a mero titolo esemplificativo, poter predisporre ed inviare ai colleghi email e/o fax cui allegava le prime note contabili giornaliere e/o altri documenti ad uso interno ovvero comunicare con clienti o fornitori per gli accordi inerenti le lavorazioni da effettuare o per altre necessità aziendali, ritirare o far uscire le automobili dal piazzale o altro.”).
In ogni caso, difetta un adeguato riscontro probatorio.
I documenti prodotti attestano qualche ore in alcuni giorni e ci sono mesi relativamente ai quali nessun documento è allegato (marzo, giungo, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2011; di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 2012).
E le deposizioni raccolte sul cap. 11 - che riguarda appunto il lasso temporale in questione (“Vero che nello specifico il ricorrente prestava detta attività extra-orario prima dell'apertura della sede di lavoro alle 8:00 e/o durante le pause e/o dopo la chiusura della sede alle 18:30 in settimana e alle 12:00 nella giornata del sabato (docc. 7 a, b, c, d)” - non sono univoche: “Confermo che il ricorrente lavorava anche al di fuori e in aggiunta rispetto agli orari che ho confermato prima, ciò capitava abitualmente, arrivavo alle 7.15/7.30 e il ricorrente era già presente, anche durante la pausa si lavorava ad eccezione del tempo necessario per un panino e un caffè, a volte ci dedicavamo al pranzo anche per un'ora, la sera ci si tratteneva anche dopo l'orario per circa un'oretta per quanto mi riguarda, per il ricorrente anche di più. Tutto ciò accadeva quasi tutti i giorni” (così ; “Confermo. Alla sera finivo alle 18.30 e lui era ancora in Tes_5 ufficio. Mi capitava di ricevere da lui delle mail spedite dopo le 18.30” (così ; “al Tes_4 lavoro arriviamo tutti un quarto d'ora prima e tendenzialmente ce ne andiamo alle 18:45, in pausa pranzo ognuno può fare come vuole, io mi fermavo ma non ero obbligata. Bene o male si arrivava tutti insieme al mattino, alla sera capitava che il ricorrente si trattenesse anche quando io me ne andavo” (così ). Testimone_3
Non può perciò ritenersi dimostrato un apporto costante e quotidiano da parte del lavoratore ulteriore alle 46,50 ore settimanali.
Alla luce della disposta c.t.u. contabile con la integrazione apportata, da ultimo, a seguito dell'ordinanza del 24/6/25 - alle cui argomentazioni tecniche e conclusioni il Collegio si uniforma - ha perciò diritto alla Controparte_1 somma lorda di € 19.819,90 a titolo di straordinario per il periodo che va dall'assunzione fino al 16/12/16 compreso ed alla somma lorda di € 1.369,04 a titolo di incidenza sul t.f.r..
Pertanto, ogni altra questione assorbita sul punto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare la complessiva Parte_1 somma lorda di € 21.188,94, essendo inammissibile, in quanto sollevata solo in appello, la eccepita applicabilità dell'art. 246 del CCNL del settore.
è a sua volta tenuto a restituire il maggior importo Controparte_1 percepito, al netto delle ritenute di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 9 appellante). *Sulla domanda risarcitoria (IV motivo)
La doglianza è priva di pregio.
La pretesa è ovviamente collegata alla dimostrazione dell'espletamento di un numero di ore lavorative oltre il limite della ragionevolezza e di un lasso temporale continuativo (otto anni), che come sopra esposto nello specifico motivo di gravame, è stato comunque accertato in giudizio (46,50 ore alla settimana), seppur con una leggera riduzione rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (oltre le 48 ore settimanali), non essendo poi censurabile l'importo equitativo stimato dal Tribunale di Busto Arsizio che risulta in linea con i precedenti di questa Corte territoriale.
*Sulla contribuzione dovuta ha chiesto altresì la condanna di al Controparte_1 Parte_1 pagamento dei contributi da versare sulle spettanze pretese per lo straordinario e per la relativa incidenza sul t.f.r., quantificati in € 19.056,68 (doc. n. 16 ricorrente, prima tabella, da cui risultano essere in realtà € 19.734,03).
La domanda – non esaminata dal Tribunale di Busto Arsizio, ma comunque reiterata in appello – non merita però accoglimento.
Invero, come correttamente messo in evidenza dall' - l'eccezione è peraltro CP_2 rilevabile d'ufficio - risulta prescritta la contribuzione fino al 22/12/18 e dunque per il periodo (1/2/11-16/12/16) in cui è stato accertato il diritto di alle differenze retributive a titolo di straordinario. Controparte_1
*Regolamentazione spese processuali
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite - liquidate ai sensi del DM n. 147/22 in base al valore della controversia (€ 52.001-260.00 nel rapporto
€ 5.201-26.000 nel rapporto Parte_5 [...]
ed all'espletamento di istruttoria in entrambi i gradi - vengono Persona_2 parzialmente compensate nella misura stabilita in dispositivo.
Gli esborsi per la c.t.u. espletata - di cui ai separati decreti di liquidazione - per le medesime ragioni sono poste a carico in egual misura (50%) di Parte_1
e di
[...] Controparte_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 229/24 del Tribunale di Busto Arsizio, ridetermina in € 21.188,94 la somma lorda dovuta per differenze retributive a titolo di straordinario e relativa incidenza sul t.f.r. per il periodo dall'1/2/11 al 16/12/16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo e condanna a restituire la maggior somma percepita, al netto Controparte_1 delle ritenute di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese del primo grado sostenute da in € 8.000,00 Controparte_1
e del secondo grado in € 8.600,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di nella misura del 50%, compensa nel Parte_1 resto. Liquida le spese del secondo grado sostenute da in € 3.000,00, oltre a CP_2 spese generali, oneri ed accessori di legge che pone a carico di Controparte_1 nella misura del 50%, compensa nel resto.
Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di e di nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 Controparte_1
Milano, 16/9/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni