Art. 1707. Elenchi e specchi di avanzamento 1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unita' o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale. 2. I giudizi delle autorita' giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.
Articolo 1707 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1698Articolo 1708
Articolo 1707 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 700
- Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 534
- Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2011, n. 5743
- Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/1983, n. 4912
- TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 23/02/2023, n. 583
- Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 246
- Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1370
- Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8783
- Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 436
- Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5444
- Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1353
- Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 1080
- Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
- Articolo 4 della Legge 26 aprile 1975, n. 147