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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14942/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 160, Torino presso lo Parte_1 studio degli avv.ti EDOARDO ROSSI e CARLA NARDUCCI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Duchessa Jolanda 18, Torino presso lo studio Controparte_1 degli avv.ti MAGDA N. NAGGAR e ALBERTO CIVALLERO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 27/10/2003.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 726 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/03/2007. Persona_1
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 50 del 2025, pubblicata in data 13/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Nulla può disporsi in punto di affidamento e regime di visita in quanto il figlio dei coniugi è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Il Tribunale dispone sulla casa coniugale potendo ragionevolmente presumere, sia dalla condizione in punto di contributo al mantenimento economico del figlio sia dalla circostanza oggettiva per cui il figlio abbia compiuto da poco la maggiore età, che il predetto sia maggiorenne, ma allo stato economicamente non indipendente. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che::
2. assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra il sig. e la di lui madre sita in Torino, via Duino CP_1 n. 107, al sig. con tutto il mobilio e gli arredi ivi presenti;
la casa verrà occupata dal sig. e CP_1 CP_1 dal figlio che vi manterrà la residenza anagrafica.
DÀ ATTO che:
3. dare atto che previo preavviso, la sig.ra asporterà i propri effetti personali ed altri Parte_1 beni che le parti di comune accordo individueranno;
DISPONE che:
4. disporre, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre e delle attuali condizioni economiche delle parti, che ciascuno provvederà direttamente al mantenimento di
[...] quando lo avrà con sé; Persona_1
5. disporre che tutte le spese straordinarie per il figlio così come concordate dai genitori e individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni, saranno ad integrale carico del sig. Controparte_1
6. disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 121.600,00 Controparte_1 Parte_1 (centoventunomilaseicento/00) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio che ne ha dichiarato l'equità a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 l. 898/1970;
DÀ ATTO che:
7. dare atto che l'autovettura Wolkswagen Polo, targata FP 781 SW, di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarrà in proprietà di quest'ultima;
8. dare atto che il sig. e la sig.ra resteranno proprietari esclusivi di Controparte_1 Parte_1 tutti i beni mobili e/o immobili agli stessi intestati;
9. dare atto che il fido con la , oggi , concesso prima che il sig. Controparte_2 CP_3 CP_1 percepisse l'eredità e con un residuo ancora dovuto di circa € 16.000,00 verrà integralmente pagato dal marito fino ad estinzione, manlevando la sig.ra da qualsiasi pagamento passato e futuro Parte_1 e con impegno a non richiedere alla stessa nulla di quanto versato e di quanto ancora da versare;
10.dare atto che ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri legali, i quali con il deposito del ricorso cumulativo di separazione e divorzio congiunto rinunciano alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14942/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 160, Torino presso lo Parte_1 studio degli avv.ti EDOARDO ROSSI e CARLA NARDUCCI che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Duchessa Jolanda 18, Torino presso lo studio Controparte_1 degli avv.ti MAGDA N. NAGGAR e ALBERTO CIVALLERO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1 TORINO il 27/10/2003.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 726 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 06/03/2007. Persona_1
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 50 del 2025, pubblicata in data 13/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Nulla può disporsi in punto di affidamento e regime di visita in quanto il figlio dei coniugi è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti.
Il Tribunale dispone sulla casa coniugale potendo ragionevolmente presumere, sia dalla condizione in punto di contributo al mantenimento economico del figlio sia dalla circostanza oggettiva per cui il figlio abbia compiuto da poco la maggiore età, che il predetto sia maggiorenne, ma allo stato economicamente non indipendente. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che::
2. assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra il sig. e la di lui madre sita in Torino, via Duino CP_1 n. 107, al sig. con tutto il mobilio e gli arredi ivi presenti;
la casa verrà occupata dal sig. e CP_1 CP_1 dal figlio che vi manterrà la residenza anagrafica.
DÀ ATTO che:
3. dare atto che previo preavviso, la sig.ra asporterà i propri effetti personali ed altri Parte_1 beni che le parti di comune accordo individueranno;
DISPONE che:
4. disporre, tenuto conto dei tempi di permanenza del figlio presso il padre e la madre e delle attuali condizioni economiche delle parti, che ciascuno provvederà direttamente al mantenimento di
[...] quando lo avrà con sé; Persona_1
5. disporre che tutte le spese straordinarie per il figlio così come concordate dai genitori e individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino del 15 marzo 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni, saranno ad integrale carico del sig. Controparte_1
6. disporre che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 121.600,00 Controparte_1 Parte_1 (centoventunomilaseicento/00) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio che ne ha dichiarato l'equità a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 l. 898/1970;
DÀ ATTO che:
7. dare atto che l'autovettura Wolkswagen Polo, targata FP 781 SW, di proprietà della sig.ra Parte_1 rimarrà in proprietà di quest'ultima;
8. dare atto che il sig. e la sig.ra resteranno proprietari esclusivi di Controparte_1 Parte_1 tutti i beni mobili e/o immobili agli stessi intestati;
9. dare atto che il fido con la , oggi , concesso prima che il sig. Controparte_2 CP_3 CP_1 percepisse l'eredità e con un residuo ancora dovuto di circa € 16.000,00 verrà integralmente pagato dal marito fino ad estinzione, manlevando la sig.ra da qualsiasi pagamento passato e futuro Parte_1 e con impegno a non richiedere alla stessa nulla di quanto versato e di quanto ancora da versare;
10.dare atto che ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri legali, i quali con il deposito del ricorso cumulativo di separazione e divorzio congiunto rinunciano alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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