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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado unico riunite iscritte ai numeri 818 e 819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenute in decisione all'udienza del giorno 04/07/2025, vertenti
TRA
(c.f ), Parte_1 P.IVA_1
e n.q. AMMINISTRATORE della Parte_2
(c.f. ), difesi dall'avv. AFELTRA CP_1 C.F._1
ROBERTO, opponenti
E
Controparte_2
(c.f. ), domiciliata in VIA G. B. MARTINI, 3 - 00197 P.IVA_2
ROMA, presso lo studio dell'avv. LOPATRIELLO STEFANIA, che la rappresenta e difende con procura in atti, unitamente all'avv. RANDISI
GIANFRANCO, resistente
OGGETTO: impugnazioni avverso le sanzioni di euro 60 mila per violazione dell'art.94 bis TUF emesse in data 15 novembre 2023 con
1 delibera 22895 dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
I citati ricorsi in opposizione (successivamente riuniti con decreto presidenziale del 26 febbraio 2024) sono stati esperiti per l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia – della delibera n. 22895 del 15 novembre
2023, con la quale era stata irrogata alla società, oltre che al suo amministratore e socio unico, una sanzione Parte_2 amministrativa pecuniaria di euro 60.000 per ciascuno di essi, per la violazione dell'art. 94 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 “TUF”. Dall'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore,
Ufficio Vigilanza Fenomeni Abusivi, era emerso che nel periodo compreso, quantomeno, tra il 6 luglio 2022 e il 30 settembre 2022, la società
e il suo amministratore e socio unico, Controparte_3 [...]
avessero svolto, sul sito www.phonemarketing.it e tramite Parte_2 un'emittente radiofonica, un'offerta al pubblico rivolta a soggetti residenti in [...]e avente ad oggetto prodotti finanziari sub specie di accordi denominati “contratti di associazione in partecipazione” della stessa
, senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla CP_3
e in assenza del relativo prospetto informativo, prescritto dall'art. CP_2
94-bis, comma 1, del TUF.
In particolare, l'attività di vigilanza aveva preso le mosse da una segnalazione in cui il segnalante riferiva di aver ascoltato sull'emittente radiofonica “Radio Radio” messaggi dello che prospettavano la Parte_2 possibilità di investire somme di denaro tramite contratti di associazione in partecipazione da stipulare con la società e di aver poi CP_3 acquisito, tramite l'app di messaggistica WhatsApp, dal medesimo sig.
un modulo di “contratto di associazione in partecipazione” Parte_2 con la TT ER IN, nonché le indicazioni per investire il denaro (bonifico su un conto intestato allo con causale “quota Parte_2 associativa”) e una tabella con i rendimenti previsti relativi all'iniziativa di investimento.
Il contratto acquisito prevedeva che “la Ditta … Parte_2 associante … esercente l'attività di vendita nuovo-usato di telefonia informatica e franchising con pubblicità denominata … CP_3 intende avvalersi dell'apporto dei capitali dell'Associato”, il quale si obbligava ad apportare “a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata … una quota” di capitale, di importo variabile, al fine di sostenere la realizzazione delle predette attività, da versare tramite bonifico a favore
2 del medesimo L'associante si impegnava “a versare Parte_2 all'Associato una quota mensile o settimanale…per la durata complessiva di dodici mesi o cinquantaquattro (54) settimane”.
Dagli accertamenti preliminari svolti dagli Uffici nel luglio 2022 era emerso che nel sito www.phonemarketing.it, riconducibile allo Parte_2 era presente una sezione “Investimenti” che prospettava la possibilità di
“guadagnare con i cellulari” con “pagamenti settimanali; più in dettaglio, nella stessa sezione erano prospettati “Investimenti a partire da 1.000 Euro con rientro sicuro di 29 Euro settimanali per 54 settimane. Per maggiori informazioni contattaci al numero WhatsApp 3772894183 oppure scrivici una mail all'indirizzo L'UNICO Email_1
INVESTIMENTO SICURO” (DOC. 2, DOC. 3 e DOC. 3° resistente). La richiesta di chiarimenti trasmessa allo il 12 luglio 2022 era Parte_2 stata riscontrata in data 25 luglio 2022 dall'avv. ER Afeltra, il quale aveva reso, a nome e per conto della società e dello alcune Parte_2 considerazioni sulla qualificazione giuridica dell'operazione de qua, nonché trasmesso copia dei n. 28 contratti di associazione in partecipazione stipulati dalla società nel 2022. I contratti - stipulati con clienti privati e intitolati “contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale” - erano caratterizzati dall'impegno dell'associato di versare somme di denaro (di importo variabile per ciascun associato) per
“sostenere la realizzazione delle attività di vendita nuovo usato telefonia informatica e franchising con pubblicità denominata ” e CP_3 dal correlato impegno dell'associante a versare all'associato per dodici mesi (o 54 settimane) una somma di denaro mensile (o settimanale) fissa, indicata in ciascun contratto;
il versamento di tale importo avrebbe assicurato la restituzione del capitale investito e rendimenti annuali superiori al 50%.
Dalle indagini condotte dalla Divisione Tutela del Consumatore di cui sopra sarebbe emerso lo svolgimento da parte della Controparte_3 nella persona del suo amministratore e socio unico, di Parte_2 una offerta al pubblico di prodotti finanziari, integrante la fattispecie prevista dall'art. 1, comma 1, lettera t), del TUF (il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”).
3 Ciò in quanto l'offerta in discorso presenterebbe tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma appena riportata e, segnatamente: la presenza di una comunicazione rivolta a persone volta a far acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari offerti;
la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;
l'oggetto dell'offerta rappresentato da prodotti finanziari sub specie di
“ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del TUF la categoria dei prodotti finanziari comprende sia gli strumenti finanziari, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”).
Quanto, in particolare, alla configurabilità dei contratti offerti come prodotti finanziari sub specie di “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, essi presenterebbero tutti gli elementi qualificanti tale fattispecie, così come individuati dalla in un consolidato CP_2 orientamento avallato dalla giurisprudenza e, precisamente: a) l'impiego di capitale); b) la promessa/aspettativa di un rendimento di natura finanziaria e c) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale. In data 10 marzo 2023, le parti presentavano deduzioni difensive.
In data 20 ottobre 2023 sia la Società che lo hanno presentato, Parte_2 unitariamente, proprie controdeduzioni scritte in replica alla predetta
Relazione USA.
Esaminato il complesso degli atti del procedimento, la Commissione - ritenute definitivamente accertate le violazioni contestate – aveva adottato la delibera gravata, con la quale applicava, con contestuale ingiunzione di pagamento, alla ed allo , Parte_3 Parte_2 sanzioni amministrative pecuniarie dell'importo di 60.000 euro ciascuno.
Entrambi i predetti ricorrevano avverso le sanzioni evidenziando:
1.ASSERITA INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DI
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. T), DEL TUF E DELL'ART. 94 BIS TUF. Gli opponenti negano la sussistenza della violazione ascritta con la delibera impugnata sostenendo che non ricorrevano nel caso di specie gli elementi
4 costitutivi dell'offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del
TUF; nello specifico, essi negano che i contratti di associazione in partecipazione oggetto dell'asserita offerta possano essere qualificati quali prodotti finanziari ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lett. u), del
TUF.
In buona sostanza, l'assunto dagli opponenti evidenziato e che emergerebbe dagli stralci dei documenti riferiti alla Agenzia delle Entrate
(circolari, risposte ad interpelli, ecc.), richiamati nei ricorsi in opposizione,
è che, sul piano fiscale ed, in particolare, ai fini della normativa PIR (Piano di risparmio alternativo di cui all'art. 13bis, comma 2bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124), i contratti di associazione in partecipazione con apporto di una somma di denaro di cui all'art. 2549 c.c. non possono essere qualificati come strumenti finanziari (cui fa riferimento appunto la normativa PIR). Si insiste poi sulla qualificazione dei contratti di associazione in partecipazione come contratti tipici e si pone in luce il differente trattamento riservato dal legislatore tributario a questi ultimi rispetto a quello riservato ai titoli e agli strumenti finanziari.
Secondo l'assunto degli opponenti, la contestazione e la sanzione irrogata allo in proprio sarebbero poi illegittime ed infondate sia nell'an Parte_2 che nel quantum poiché non sarebbe stata fatta corretta applicazione dell'art. 190 bis del TUF, il quale detta le condizioni per l'estensione di responsabilità anche agli esponenti aziendali e al personale dell'ente destinatario della sanzione.
2. A mezzo del secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 194 bis del TUF per “totale carenza di motivazione in riferimento alla sua determinazione ed alla sua quantificazione”.
3 (posizione della Società)/4.(posizione dello . In cui con il Parte_2 terzo motivo del ricorso proposto dalla Società, ed il quarto motivo del ricorso proposto dallo si chiede, in via subordinata, la Parte_2 riduzione della sanzione loro irrogata.
I ricorsi sono destituiti di ogni fondamento per i seguenti motivi.
1. I contratti di associazione in partecipazione sono dei contratti tipici previsti dall'art. 2549 c.c., ed è pacifico che essi non costituiscano strumenti finanziari, la cui nozione è contenuta nell'allegato I, sez. C, del
Testo Unico della Finanza, per effetto del richiamo operato dall'art. 1, comma 2, del TUF.
5 Tuttavia, nel caso in cui, nonostante il nomen utilizzato, lo schema contrattuale e la causa concreta non rispondono al modello tipico delineato dalla norma codicistica, si tratta di verificare quale assetto contrattuale le parti abbiano voluto in concreto stabilire e quale sia la causa effettiva e concreta dell'accordo raggiunto.
Venendo al caso di specie, dunque, è del tutto irrilevante ai fini qualificatori la denominazione attribuita dall'offerente agli accordi oggetto dell'offerta al pubblico, giacché essi non rispondono affatto allo schema tipico e alla causa del contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c. Come noto, quest'ultima è rappresentata dalla partecipazione agli utili dell'impresa o di “uno o più affari” dell'associante (con possibilità di esclusione della sola partecipazione alle perdite) e, dunque, dalla diretta partecipazione dell'associato al rischio imprenditoriale.
Tale causa era completamente assente nei contratti oggetto dell'offerta di che trattasi, i quali, al contrario, presentavano tutti gli elementi costitutivi di un prodotto finanziario sub specie di “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del TUF, per
“prodotti finanziari” si intendono “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”). Gli strumenti finanziari sono prodotti tipici;
essi, infatti, sono elencati, come già detto, nell'Allegato 1, Sezione C, al Testo Unico della Finanza. La categoria dei prodotti finanziari sub specie di “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” costituisce, invece, una categoria aperta idonea a comprendere forme di investimento finanziario di natura “atipica”; sicché la qualificabilità in termini di prodotto finanziario “sub specie” di investimento di natura finanziaria richiede un'analisi del caso concreto, incentrata sulla possibile sussistenza di elementi complessivamente idonei a delineare la “natura finanziaria” della “causa” di un contratto di investimento e qualificare lo stesso come prodotto finanziario.
Ebbene, l'offerta qui in esame non ha avuto evidentemente ad oggetto uno
“strumento finanziario” e, dunque, un prodotto finanziario tipico (e pertanto le difese svolte sul punto da controparte hanno rilevato l'ovvio). Essa, tuttavia, ha avuto ad oggetto un prodotto finanziario atipico riconducibile alla categoria di “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, di cui presenta indubbiamente tutti gli elementi caratteristici, e ciò, si ribadisce, ad onta del nomen iuris attribuito dall'offerente.
6 Si considerano prodotti finanziari, sub specie di forme di investimento di natura finanziaria, le proposte di investimento che comportano la compresenza di tre elementi consistenti in:
a) un impiego di capitale;
b) una promessa/aspettativa di rendimento;
c) un rischio correlato all'impiego del capitale. Sul punto la giurisprudenza ha affermato la natura sostanzialmente aperta e onnicomprensiva della fattispecie “prodotto finanziario” (cfr., sul punto, Cass., 12 marzo 2018, n. 5911, in cui è stato sancito che “Sebbene non sia tipizzato dal testo unico, il contratto di investimento si presta ad assurgere
a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u). L'atipicità del contratto riflette la natura aperta e atecnica di prodotto finanziario (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2736;
Cass. 19 maggio 2005, n. 10598, con riferimento alla disciplina di cui alla
L. 2 gennaio 1991, n. 1), la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato e alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari. L'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio (Cass. n. 2736/2013)”; quest'ultima, poi, ha indicato che un contratto è idoneo a integrare un “investimento di natura finanziaria” quando presenta una “causa finanziaria”, ossia quando nella stessa struttura negoziale (e non esternamente ad essa) si rinvengono, ed hanno una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: l'impiego del capitale, l'aspettativa di un rendimento finanziario e il rischio correlato all'impiego del capitale. Pertanto, gli elementi di “finanziarietà” di un'operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali e, dunque, negli elementi intrinseci all'operazione (in senso conforme, anche Cass., 28 febbraio 2018, n. 4642, ed anche, nella giurisprudenza amministrativa, TAR Lazio,
7 febbraio 2019, n. 1599, TAR Lazio, 29 marzo 2019, n. 4197; TAR Lazio,
23 giugno 2018, n. 7055).
È da considerarsi evidente, dunque, che l'elemento causale del contratto proposto da fosse riconducibile alla produzione di un Controparte_3
7 rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferiva il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, e dunque con finalità di investimento).
Inoltre, a fronte dell'impiego di capitale, i sottoscrittori dei contratti non avevano alcuna autonomia di gestione e sopportavano un rischio di natura finanziaria legato al capitale conferito. Infatti, l'investitore che sottoscriveva i contratti “de quibus” impiegava propri capitali e sosteneva un rischio di natura finanziaria rappresentato dall'immobilizzazione del capitale destinato a tale iniziativa - che avrebbe potuto impiegare diversamente - a fronte di un potenziale rischio di non ricevere i prospettati ritorni finanziari (ed eventualmente il rimborso del capitale).
Come è immediatamente evidente dal chiaro dato letterale, è idonea ad integrare l'offerta al pubblico ogni “comunicazione” che sia rivolta a persone “in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo”; è dunque sufficiente che tale comunicazione sia idonea a “raggiungere” una pluralità di soggetti (“persone”) in un arco temporale definito, a prescindere dal mezzo utilizzato.
Altra caratteristica necessaria ad integrare la fattispecie – avallata dalla giurisprudenza anche recentissima (cfr. tra le altre, Cass. n. 10212 e Cass.
n. 10222 del 2024 e, per la giurisprudenza di merito, tra le altre, Corte
d'Appello di Venezia n. 59 del 2018) – è che l'offerta venga rappresentata in termini uniformi e standardizzati, con conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale.
Ebbene, nel caso di specie ricorrevano tutti i requisiti appena visti.
L'offerta è stata svolta attraverso una “comunicazione rivolta a persone”, peraltro tramite canali e strumenti (quali il web e internet) connotati da una obiettiva valenza pervasiva, essendo per loro natura rivolti ad un numero indefinito di potenziali utenti.
L'iniziativa in esame risultava poi promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una rappresentazione delle caratteristiche dei contratti di associazione in partecipazione della “Phonemarketing” idonea a mettere i potenziali investitori in grado di valutare se aderire o meno alla stessa iniziativa senza che gli stessi potessero intervenire sulle caratteristiche e sulla formazione degli accordi (nelle interviste rese dallo Parte_2 all'emittente “Radio Radio” e disponibili sui menzionati canale Youtube e
8 sito web, erano prospettati “Investimenti a partire da 1000 Euro con rientro sicuro di 29 Euro settimanali per 54 settimane”). L'offerta sin qui descritta, integrante la fattispecie di cui all'art. 1, comma
1, lett. t), del TUF, è stata svolta, infine, in assenza del prescritto prospetto informativo volto ad assicurare una adeguata informativa ai potenziali investitori e, dunque, in violazione dell'art. 94-bis, comma 1, del TUF ai sensi del quale “coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla allegandone la bozza. CP_2
Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …”. CP_2
2. A mezzo del secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 194 bis del TUF per “totale carenza di motivazione in riferimento alla sua determinazione ed alla sua quantificazione”, sotto il profilo della non gravità della violazione che manderebbe esente da responsabilità.
Anche il secondo motivo di ricorso è privo di ogni fondamento.
Appare evidente che l'art. 191, comma 4, del TUF non contempla la gravità quale elemento costitutivo della fattispecie di illecito (la norma, infatti, nella versione “ratione temporis” allora vigente, recita “chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla CP_2 ai sensi dell'articolo 94-bis comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro”). Altrettanto priva di riscontro normativo è l'affermazione secondo cui per l'ascrizione di responsabilità sarebbe “necessario il dolo cioè la volontà e la coscienza di porre in essere un comportamento dannoso”, essendo sufficiente l'elemento soggettivo della colpa. La determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria è, dunque, espressione del potere discrezionale dell'Autorità procedente, da esercitarsi entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurare la stessa all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;
nell'esercizio di detto potere, l'Autorità può limitarsi ad enunciare i criteri normativamente previsti per la commisurazione delle sanzioni, senza che sia tenuta a specificare nel dettaglio il peso attribuito a ciascuno di essi e le ragioni che la inducano ad attribuire maggiore rilevanza all'uno piuttosto che all'altro.
9 Ad ogni buon conto, la nel caso di specie, non si è limitata ad CP_2 enunciare i criteri – tra quelli previsti dall'art. 194 bis del TUF - utilizzati nella commisurazione, in concreto, della sanzione pecuniaria inflitta, ma ha ampiamente motivato circa le valutazioni operate in relazione a ciascuno di essi e al peso conseguentemente attribuito (la relativa motivazione è contenuta nella delibera e nell'atto di accertamento che della prima costituisce parte integrante, prodotti in allegato sub DOC. 1 dalla resistente).
Oltre al criterio della “gravità e durata della violazione”, l'Autorità ha preso in considerazione gli altri criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF, non solo enunciandoli, ma facendone oggetto di analitico esame (come si evince dalla delibera impugnata) e non può sfuggire come la valutazione compiuta alla luce dei diversi criteri presi in considerazione abbia inciso anche in termini attenuativi sulla quantificazione della sanzione.
In senso attenuativo ha inciso, ad esempio, la considerazione in relazione al criterio di cui alla lettera f) dell'art. 194 bis del TUF “livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'TA o con la , così come invece ha rilevato che “non risultano misure CP_2 adottate dai responsabili della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, i suo ripetersi”.
I criteri di cui alle lett. f) ed h-bis), dell'art. 194 bis del TUF sono, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, del tutto autonomi tra loro, attenendo il primo alle eventuali iniziative intraprese dal soggetto incolpato con riferimento alla specifica condotta che ha integrato la violazione e il secondo alle misure eventualmente adottate per evitare che condotte analoghe si ripetano in futuro;
detti criteri, poi, sono del tutto autonomi anche rispetto all'elemento della “gravità” della violazione (criterio previsto alla lett. a) dell'art. 194 bis del TUF) e, di conseguenza, non sono presi in considerazione ai fini della valutazione del criterio della gravità.
3.-4. Sono, altresì, privi di ogni fondamento e, dunque, meritano di essere respinti, anche il terzo motivo del ricorso proposto dalla Società ed il quarto motivo del ricorso proposto dallo per mezzo dei quali si Parte_2 chiede, in via subordinata, la riduzione della sanzione loro irrogata.
Nello specifico, le parti lamentano, del tutto genericamente, che
“l'ammontare della sanzione sia del tutto immotivata ed addirittura contrastante con gli elementi di fatto e di diritto emersi in istruttoria” e che nella delibera non vi sarebbe, quanto alla sanzione applicata alla Società,
10 “una sola riga nella quale si motivi l'applicazione di una sanzione pari quasi al triplo di quella minima edittale e pertanto necessita la sua riduzione al minimo edittale di euro 25.000” e, quanto alla persona fisica, lo “una sola riga nella quale si motivi l'applicazione di una Parte_2 sanzione pari quasi a DODICI VOLTE IL MINIMO EDITTALE e pertanto necessaria la sua riduzione al minimo edittale di euro 5.000”. Nel caso di specie, la norma sanzionatoria di riferimento è dettata dall'articolo 191 del TUF che, al quarto comma, nella versione “ratione temporis” allora vigente, prevedeva che “chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla ai sensi CP_2 dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro”.
Inoltre, ai sensi del successivo comma sesto del medesimo articolo che recita “se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima”. Quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 190 bis e 191 del TUF, la sanzione applicabile sia all'ente che alla persona fisica va da un minimo edittale di venticinquemila euro fino ad un massimo edittale di cinque milioni di euro.
Appare, dunque, evidente che la sanzione di euro 60.000 applicata agli odierni ricorrenti si attesta su una soglia molto prossima al minimo edittale e molto lontana dal massimo edittale (fissato, per entrambi, nella somma di ben cinque milioni di euro).
In ragione delle considerazioni fin qui svolte, va disposto il totale rigetto delle opposizioni riunite alla predetta sanzione;
segue condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di giudizio, come da dispositivo,
P.Q.M.
la Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, respinge entrambi i ricorsi, e conferma la sanzione irrogata,
11 con condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della resistente delle spese di giudizio che liquida, a carico di ciascuno di essi, in euro 6.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 04/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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