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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1233/2025 L.P.
[...]
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1233 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) e Parte_1 C.F._1 (C.F. = Parte_1 CodiceFiscale_2
e dall'av iscale;
fax 06/88- C.F._3 937383, indirizzo di posta certificata – domicilio telematico) come da Email_1 procura autenticata su foglio separat duttivo, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 ott. EN RI e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_2 CP_2 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di no e diretta trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.8.2025 le parti ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendenti del
[...]
a tempo indeterminato, in qualità di docenti, a far data Controparte_1 Parte_1
1/9/2004 e 1.9.2008; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali in virtù di Parte_1 contratti a t o a partire, la dall'a.s. 1992/93 e dall'a.s. 2002/03; che Pt_1 Pt_1 nonostante ciò al momento dell'immissione in ruolo e della successiva ricostruzione di carriera, i suddetti servizi preruolo non erano stati stati interamente valutati dall'amministrazione, con conseguente pregiudizio economico per le ricorrenti. Ritenuta l'ipotesi di una disparità di trattamento e la violazione dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), che, alla clausola 1, lett. a), stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, hanno concluso chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, a tutti gli effetti ed anche quelli economici, dell'intero servizio dalla medesima prestato in qualità di docente nei diversi ruoli di cui agli atti, per l'effetto, Condannare il Controparte_1 ad attribuire alla ricorrente l'anzianità di servizio ai fini economici valoriz
[...] di servizio prestato quale docente con continuità degli scatti maturati (ivi compreso scatto 3-9 per , secondo Pt_1 il computo di maggior favore e come in atti con ogni conseguenza sul piano retributivo e contrib annando pertanto l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nelle corrispettive fasce stipendiali, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara sin da ora antistataria”. Il convenuto si è costituito resistendo alle domande e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita in via esclusivamente documentale è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale ll'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricorrente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie le ricorrenti hanno fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti a tempo determinato ed hanno quindi provato alla data di proposizione del ricorso, la maturazione di una anzianità di servizio corrispondente quanto a , pari a 27 anni, 3 mesi e 3 giorni (di cui preruolo 6 anni, 3 mesi e Parte_1
24 giorni) e quanto a , pari a 22 anni e 8 mesi (di cui preruolo 4 anni e otto mesi). Parte_1
Ne consegue, sotto il profilo economico, il diritto all'inserimento nei rispettivi scaglioni retributivi con le suddette anzianità. Nei limiti della prescrizione quinquennale il convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze CP_1
derivanti dal raggiungimento anticipato delle rispettive fasce retributive. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). In mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c. i crediti maturati devono pertanto ritenersi maggiorati dei soli interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti e ai fini Parte_1 Parte_1 della ricostruzione di carriera, all'integrale ricon n -ruolo maturate durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e segnatamente 6 anni, 3 mesi e 24 giorni per e 4 anni e 8 mesi per Parte_1 Parte_1
[...]
- etto dichiara il convenuto tenuto alla collocazione delle ricorrenti negli CP_1 scaglioni corrispondenti all'anzianità da ciascuna maturata alla data di proposizione del ricorso (11.08.2025) e corrispondente quanto a , a 27 anni, 3 mesi e 3 giorni e Parte_1 quanto a a 22 anni e 8 mesi;
Parte_1
- condanna conseguentemente il , nei limiti della prescrizione quinquennale alla CP_1 corresponsione in favore delle ti, delle differenze maturate (a decorrere dal 11.08.2020) tra quanto spettante in virtù dell'anticipato raggiungimento del superiore scaglione retributivo e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.260,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti;
- condanna altresì il ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del da lla misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1233/2025 L.P.
[...]
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1233 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ) e Parte_1 C.F._1 (C.F. = Parte_1 CodiceFiscale_2
e dall'av iscale;
fax 06/88- C.F._3 937383, indirizzo di posta certificata – domicilio telematico) come da Email_1 procura autenticata su foglio separat duttivo, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 ott. EN RI e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in , CP_2 CP_2 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di no e diretta trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.8.2025 le parti ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendenti del
[...]
a tempo indeterminato, in qualità di docenti, a far data Controparte_1 Parte_1
1/9/2004 e 1.9.2008; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali in virtù di Parte_1 contratti a t o a partire, la dall'a.s. 1992/93 e dall'a.s. 2002/03; che Pt_1 Pt_1 nonostante ciò al momento dell'immissione in ruolo e della successiva ricostruzione di carriera, i suddetti servizi preruolo non erano stati stati interamente valutati dall'amministrazione, con conseguente pregiudizio economico per le ricorrenti. Ritenuta l'ipotesi di una disparità di trattamento e la violazione dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE (attuata nell'ordinamento interno con il D. Lgs. n. 368 del 2001), che, alla clausola 1, lett. a), stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia, hanno concluso chiedendo "Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, a tutti gli effetti ed anche quelli economici, dell'intero servizio dalla medesima prestato in qualità di docente nei diversi ruoli di cui agli atti, per l'effetto, Condannare il Controparte_1 ad attribuire alla ricorrente l'anzianità di servizio ai fini economici valoriz
[...] di servizio prestato quale docente con continuità degli scatti maturati (ivi compreso scatto 3-9 per , secondo Pt_1 il computo di maggior favore e come in atti con ogni conseguenza sul piano retributivo e contrib annando pertanto l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nelle corrispettive fasce stipendiali, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, che si dichiara sin da ora antistataria”. Il convenuto si è costituito resistendo alle domande e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita in via esclusivamente documentale è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale ll'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualizzazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. E' evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricorrente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla maturazione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie le ricorrenti hanno fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti a tempo determinato ed hanno quindi provato alla data di proposizione del ricorso, la maturazione di una anzianità di servizio corrispondente quanto a , pari a 27 anni, 3 mesi e 3 giorni (di cui preruolo 6 anni, 3 mesi e Parte_1
24 giorni) e quanto a , pari a 22 anni e 8 mesi (di cui preruolo 4 anni e otto mesi). Parte_1
Ne consegue, sotto il profilo economico, il diritto all'inserimento nei rispettivi scaglioni retributivi con le suddette anzianità. Nei limiti della prescrizione quinquennale il convenuto va conseguentemente condannato al pagamento delle differenze CP_1
derivanti dal raggiungimento anticipato delle rispettive fasce retributive. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). In mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c. i crediti maturati devono pertanto ritenersi maggiorati dei soli interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della CP_1
Suprema Corte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i presupposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti e ai fini Parte_1 Parte_1 della ricostruzione di carriera, all'integrale ricon n -ruolo maturate durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta e segnatamente 6 anni, 3 mesi e 24 giorni per e 4 anni e 8 mesi per Parte_1 Parte_1
[...]
- etto dichiara il convenuto tenuto alla collocazione delle ricorrenti negli CP_1 scaglioni corrispondenti all'anzianità da ciascuna maturata alla data di proposizione del ricorso (11.08.2025) e corrispondente quanto a , a 27 anni, 3 mesi e 3 giorni e Parte_1 quanto a a 22 anni e 8 mesi;
Parte_1
- condanna conseguentemente il , nei limiti della prescrizione quinquennale alla CP_1 corresponsione in favore delle ti, delle differenze maturate (a decorrere dal 11.08.2020) tra quanto spettante in virtù dell'anticipato raggiungimento del superiore scaglione retributivo e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.260,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti;
- condanna altresì il ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del da lla misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO