Decreto cautelare 12 maggio 2025
Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 11162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11162 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11162/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle intimate Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. 142/2015 ed implementato dal DL 130/2020, il tutto finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, ha presentato domanda di protezione internazionale in data 14.3.2025 alla Questura di Roma, motivata dalle “ condizioni di assoluta indigenza e precarietà che, ancora oggi, lo costringono a vivere all’addiaccio ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto la “ violazione degli articoli 1, comma 2, 8, 9, 11, 14 e 17 del d.lgs. n. 142 del 2015, come modificati dal D.L. 10.3.2023 n. 20, convertito con modificazioni nella legge 5.5.2023, n. 50, in riferimento al termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della Legge nr. 241/90; violazione del diritto del ricorrente ad accedere alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti asilo dal Decreto Legislativo n. 142 del 2015 ”.
Ha lamentato che “ la colpevole inerzia nel provvedere all’applicazione immediata delle misure di accoglienza, è tanto più grave se solo si considera che va ad incidere fortemente su una situazione giuridica soggettiva di natura fondamentale oltre che di matrice comunitaria, ledendo, infatti, il diritto del sig. ME BD AM ad usufruire di standards di accoglienza dignitosa ed adeguata, ulteriormente incrementati e migliorati dalla direttiva 2013/33/UE del 26/06/2013 ” (cfr. pag. 7).
Ha proposto, altresì, domanda di concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e tale domanda è stata accolta con decreto cautelare n. 2594 del 12 maggio 2025, fissandosi l’udienza in Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (3.6.2025), le quali hanno riscontrato l’istanza del ricorrente esplicitando che “ il signor -OMISSIS- richiedente protezione internazionale, è stato inserito nell'elenco dei richiedenti accoglienza. Sarà assegnato ad un CAS non appena si renderanno disponibili posti presso i centri temporanei della provincia, fatta salva la quota di riserva per i migranti provenienti dagli sbarchi, previa verifica da parte della Prefettura e della Questura dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accoglienza ”.
All’udienza in Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nell’impugnato provvedimento, trasmesso al difensore del ricorrente, la Prefettura di Roma ha evidenziato di aver “ messo in atto ogni iniziativa utile per incrementare la disponibilità dei posti nel sistema di accoglienza compatibilmente con le esigenze proprie della Città Metropolitana di Roma Capitale, nel suo unicum, con la crescita dei prezzi degli immobili, e l’incremento esponenziale delle presenze turistiche, anche considerato l’anno giubilare in corso. Criticità queste che sottendono tutte ad una generale riduzione della disponibilità di strutture ricettive da destinare all’accoglienza dei migranti ”; che “ è stata appena indetta una gara europea per il reperimento di circa 8.250 posti complessivi sperando che offerte che perverranno non siano inferiori ai posti attualmente disponibili; che tutti gli enti territoriali sono stati invitati a segnalare disponibilità di strutture o aree anche per campi temporanei e che le relative istanze sono rimaste prive di riscontro ”; e che “ è necessario dare priorità ai migranti che necessitano di essere inseriti nei CAS per l'attività di accoglienza successiva al soccorso in mare, assegnati dal Ministero dell'Interno, già identificati presso gli hotspot ”.
In sostanza, pur non riscontrando positivamente l’istanza del ricorrente, il che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, l’Amministrazione ha, comunque, motivatamente illustrato le future prospettive di inserimento del medesimo ricorrente nel sistema dell’accoglienza, così ponendo fine al contegno omissivo che ha originato la proposizione del ricorso.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.