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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 93/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
Parte_1
(P.IVA. ) con sede in Milano (MI), via Lorenteggio n. 240, CAP 20147, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Lorenzo Scofone, ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 36/8 presso lo studio di quest'ultimo
Contro
C.F. con sede in Cervia (RA) indirizzo sconosciuto Controparte_1 P.IVA_2
CAP 48015 – non costituito
***** visto il ricorso con cui Parte_1 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1
deducendo di esserle creditrice dell'importo di € 280.094,71 come risultante da titolo giudiziale
[...]
(decreto ingiuntivo n. 11633/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data 31/03/2014) e successivo atto di precetto;
vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice e rilevato che la notifica via pec non è stata possibile o ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario;
rilevato altresì che dalla consultazione del
Registro Imprese risulta che la società ha sede legale presso un indirizzo sconosciuto, sicché il ricorso è stato notificato a messo resso la competente casa comunale ai sensi dell'art. 40 c. 8 CCI, come da Pt_2 relata di notifica depositata in udienza in data 22.01.2025; ritenuta la regolarità della suddetta notifica;
pagina 1 di 4 vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia (RA) e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di acquisto e gestione di alberghi e ristoranti ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII
e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'istruttoria ufficiosa risulta una debitoria, anche non scaduta, superiore alla soglia di €
500.000,00.
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 470.243,75, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 280.094,71, così per un totale di € 750.338,46;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo rilevante e pari ad € 470.243,75;
- dalla sostanziale irreperibilità della società, i cui uffici risultano indicati nel Registro delle
Imprese presso un “indirizzo sconosciuto”;
- dalla circostanza per cui dalla visura storica della debitrice, Controparte_1
pagina 2 di 4 risulta inattiva, come confortato pure dal mancato deposito di bilanci successivamente all'esercizio 2009; elemento da cui può desumersi l'intervenuta cessazione del ciclo economico e la conseguente impossibilità per la debitrice di pagare i propri creditori attingendo dai flussi di cassa;
- dalla circostanza che la quota del capitale sociale in capo al socio e A.U. della resistente, pari ad
€ 4.000,00, è stata oggetto di confisca nell'ambito del procedimento penale n. RGNR 516/2015 emesso dall'intestato Tribunale;
ciò che denota elementi di criticità gestionale che incidono sulla capacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
Alla luce di tali riscontri, anche al fine di evitare che iniziative individuali compromettano la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_2
CLUB C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Cervia (RA) indirizzo sconosciuto CAP 48015
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì,
pagina 3 di 4 al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 10.06.2025 ore 10:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 10.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
Parte_1
(P.IVA. ) con sede in Milano (MI), via Lorenteggio n. 240, CAP 20147, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. Lorenzo Scofone, ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 36/8 presso lo studio di quest'ultimo
Contro
C.F. con sede in Cervia (RA) indirizzo sconosciuto Controparte_1 P.IVA_2
CAP 48015 – non costituito
***** visto il ricorso con cui Parte_1 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] Controparte_1
deducendo di esserle creditrice dell'importo di € 280.094,71 come risultante da titolo giudiziale
[...]
(decreto ingiuntivo n. 11633/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data 31/03/2014) e successivo atto di precetto;
vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice e rilevato che la notifica via pec non è stata possibile o ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario;
rilevato altresì che dalla consultazione del
Registro Imprese risulta che la società ha sede legale presso un indirizzo sconosciuto, sicché il ricorso è stato notificato a messo resso la competente casa comunale ai sensi dell'art. 40 c. 8 CCI, come da Pt_2 relata di notifica depositata in udienza in data 22.01.2025; ritenuta la regolarità della suddetta notifica;
pagina 1 di 4 vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Cervia (RA) e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercita attività di acquisto e gestione di alberghi e ristoranti ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII
e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII – non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'istruttoria ufficiosa risulta una debitoria, anche non scaduta, superiore alla soglia di €
500.000,00.
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 470.243,75, mentre il debito nei confronti di parte ricorrente risulta pari ad € 280.094,71, così per un totale di € 750.338,46;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, d'importo rilevante e pari ad € 470.243,75;
- dalla sostanziale irreperibilità della società, i cui uffici risultano indicati nel Registro delle
Imprese presso un “indirizzo sconosciuto”;
- dalla circostanza per cui dalla visura storica della debitrice, Controparte_1
pagina 2 di 4 risulta inattiva, come confortato pure dal mancato deposito di bilanci successivamente all'esercizio 2009; elemento da cui può desumersi l'intervenuta cessazione del ciclo economico e la conseguente impossibilità per la debitrice di pagare i propri creditori attingendo dai flussi di cassa;
- dalla circostanza che la quota del capitale sociale in capo al socio e A.U. della resistente, pari ad
€ 4.000,00, è stata oggetto di confisca nell'ambito del procedimento penale n. RGNR 516/2015 emesso dall'intestato Tribunale;
ciò che denota elementi di criticità gestionale che incidono sulla capacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
Alla luce di tali riscontri, anche al fine di evitare che iniziative individuali compromettano la par condicio creditorum, ritiene il Collegio doversi dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_2
CLUB C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Cervia (RA) indirizzo sconosciuto CAP 48015
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì,
pagina 3 di 4 al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 10.06.2025 ore 10:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 10.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
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