Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg
10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 14243/2023 RG Lav.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Filippo Barbagallo e Dario Barbagallo con i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Parco Margherita n. 33, come da procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Buonajuto con il quale elettivamente domicilia come da procura in atti resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-che, dopo avere lavorato per la convenuta alcuni anni con contratto a progetto, più volte prorogato, in data 1.12.2011, senza soluzione di continuità, era assunta con contratto a tempo determinato fino al 30.11.2014 con inquadramento al V livello CCNL Aziende del settore del terziario e dei servizi ed assegnata all'Area Flussi Finanziari - già Direzione Ordini e
Liquidazioni - svolgendo, oltre alle mansioni già espletate, attinenti all'
1
mediante inserimento degli ordini di acquisto nella piattaforma
[...]
informatica SAP e supporto alle predette, anche quelle relative a: “registrazione
e successiva liquidazione, sul sistema informatico aziendale (MEP), delle fatture passive relative all'acquisto di farmaci, specialità medicinali ed attrezzature sanitarie da parte delle ed con redazione di un report di liquidazione CP_2 CP_3
settimanale essendo tale attività soggetta a controllo e monitoraggio;
accertamento e certificazione delle condizioni di certezza, esigibilità e liquidità delle fatture;
verifica e reperimento della documentazione necessaria per la fase di liquidazione e controllo degli ordini inevasi, con controllo prezzi mediante listini ed anagrafiche e dell'archiviazione informatizzata e cartacea dei documenti;
supporto all'ufficio fatturazione”.
- che a decorrere dal 19.11.2014 il rapporto era trasformato a tempo indeterminato, fermo restando il V livello;
-che, dalla data di assunzione a tempo indeterminato e sino al 16/06/2015 rimaneva assegnata alla Direzione Centrale Unica dei Pagamenti (CUP)– già
Area Flussi Finanziari- continuando a svolgere le medesime mansioni;
-che con Ordine di Servizio del 16/06/2015 (doc. 12) veniva trasferita alla
Direzione del Personale e Affari Generali dove svolgeva le seguenti mansioni:
“segreteria generale e ufficio del protocollo informatico in merito a tutta la documentazione in entrata/uscita ed interna della segreteria di Presidenza, del
Direttore Generale e di altre Direzioni Operative;
gestione della corrispondenza (posta elettronica, pec, posta cartacea, in ingresso e in uscita); supporto alla Direzione di
Committenza Sanità per l'espletamento delle procedure di gara d'appalto in merito alla registrazione documenti e plichi e successiva redazione di verbale che veniva successivamente controfirmato dal responsabile del protocollo per l'attestazione della ricezione dei suddetti documenti;
gestione delle short lists aziendali per la lavorazione dei curricula e dei documenti allegati inviati alla in occasione dell'apertura CP_1
di candidature per figure professionali richieste;
attività e gestione della reception e gestione e pianificazione delle attività dei seminari formativi del personale, in accordo con le varie Direzioni, presso le aule aziendali;
front office, back office e gestione dell'archivio e dei documenti indirizzati ai vari Responsabili di Area”.
2 -che con Ordine di Servizio n. 14 del 03/10/2016 (doc. 13), a seguito dell'istituzione dell'ufficio in Staff alla Direzione e Presidenza – Segreteria
Economato External Audit, veniva assegnata a detto ufficio svolgendo le stesse mansioni (doc. 14);
-che on Ordine di Servizio n. 4 del 16/04/2019 (doc. 15) veniva trasferita alla
Direzione Committenza Sanità ove veniva assegnata a mansioni di segreteria dell'area con “gestione del protocollo informatico di tutta la documentazione in entrata/uscita e interna;
gestione della corrispondenza (posta ordinaria, pec, cartacea, in ingresso e in uscita); gestione della reception e pianificazione delle attività di seminari e formazione;
gestione dell'archivio informatizzato e cartaceo;
attività di front e back office”;
-che con Ordine di Servizio n. 9 del 28/10/2019 (doc. 16), istitutiva di una task force nonché di una riorganizzazione aziendale, veniva trasferita alla
Direzione Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari, successivamente denominata So.Re.Sa. Knowledge Center (Responsabile dott.ssa
[...]
che si occupava dell'attività dell'Osservatorio Regionale Prezzi Per_1
(OReP) per la rilevazione sistematica dei prezzi in campo sanitario ai fini dell'applicazione della legge 135/2012, meglio conosciuta con “spending review”, presso la quale svolgeva le seguenti attività (doc. 17): “analisi dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ai contratti in essere nel rispetto della normativa in materia di spending review per la razionalizzazione della spesa sanitaria;
allineamento, in ambito regionale, dei prezzi di beni e servizi non oggetto di gare centralizzate;
confronto dei prezzi di riferimento della con i prezzi medi nazionali e/o di altre Regioni;
analisi Controparte_3
comparativa della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
supporto alle aziende sanitarie ed ospedaliere relativamente agli obblighi informativi relativi ai contratti in essere nonché alle attività inerenti la rinegoziazione dei prezzi dei dispositivi medici con i rispettivi fornitori;
monitoraggio delle predette attività di rinegoziazione attraverso contatti sia telefonici che a mezzo posta elettronica con i referenti delle delle AA.OO. e redazione e aggiornamento di apposita tabella CP_2
riepilogativa (doc. 18); partecipazione a video conferenze con le aziende sanitarie ed ospedaliere (doc. 19) per chiarimenti in ordine alle procedure di allineamento prezzi e
3 successiva rinegoziazione con conseguente redazione di apposito verbale (doc. 20); redazione di relazione periodica sulle attività svolte (doc. 21)”;
-che con ordine di servizio n. 25 del 04/10/2021 (doc. 22) veniva assegnata alla
Controparte_4
(Responsabile dott. ), di nuova istituzione, che assorbiva Persona_2
le attività della soppressa e le Parte_2 Controparte_4
attività dell'Osservatorio Regionale Prezzi (doc. 23);
-che presso tale Direzione espletava sostanzialmente le stesse mansioni relative alla Direzione Monitoraggio prezzi;
che, in particolare, per quanto concerneva l'Osservatorio Prezzi, l'attività della ricorrente consisteva nel ricevere dalla Direzione Servizi Informatici un elaborato informatico relativo ai prezzi di acquisizione dei dispositivi medici delle AASSLL e delle AAOO regionali e nel controllo della corrispondenza di dette acquisizioni con i prezzi medi praticati a livello nazionale e regionale (doc. 26); che quando, rilevava che i prezzi praticati dalle e dalle non erano in linea con i CP_2 CP_3
prezzi regionali, si interfacciava con i responsabili dell'area farmaceutica e del
Provveditorato di detti enti per la rinegoziazione del diverso prezzo.
Ha dedotto che solo in data 27/06/2017 a seguito di selezione interna del personale di le veniva attribuito il IV livello, e in data 01/07/2022 il CP_1
III livello. Ha lamentato, altresì che, all'esito della selezione indetta nel 2017 per il conseguimento del II livello, ella era giudicata non idonea risultando vincitrice la dott.ssa ; che, in seguito ad accesso agli atti, Persona_3
constatava che la documentazione relativa a tale procedura presentava vistose anomalie, tali da far dubitare del corretto svolgimento della stessa;
che aveva presentato, in data 19/07/2022, domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il profilo G2 Esperto Processi di Gestione Sanità Digitale e
Business Analyst – inquadr. II Livello, indetto dalla Direzione Innovazione,
Logistica e Sanità Digitale;
che non era ammessa alla predetta selezione con la seguente motivazione: “Mancata esperienza di almeno un anno nelle materie oggetto dell'incarico (…) [cft. Corrispondente tabella art. 4 – pag. 11 dell'Avviso]”; lamentava l'illegittimità di tale esclusione, avendo ella maturato un'esperienza pluriennale nelle materie connotanti l'incarico oggetto di
4 selezione, avuto riguardo, in particolare, alle mansioni svolte – ancora all'attualità – presso la Direzione Monitoraggio Prezzi nonché presso la
Direzione . Ha quindi affermato il Controparte_4
proprio diritto al risarcimento del danno per la perdita di chance derivata dal mancato conseguimento del livello di inquadramento attribuito ai vincitori della selezione 27/06/2017, ovvero per la mancata partecipazione alla selezione indetta in data 01.07.2022 per il conseguimento del Profilo G2 II livello.
Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio la
[...]
l fine di sentire: Controparte_1
“
1- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione alle mansioni svolte, all'inquadramento nel III livello a decorrere dalla data di assunzione a tempo determinato, avvenuta il 05/12/2011 ovvero dalla data che il Giudice riterrà di individuare;
2 – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione alle mansioni svolte, all'inquadramento nel II livello a decorrere dal 28/10/2019 ovvero dalla data che il
Giudice riterrà di individuare;
3 – condannare la al pagamento delle conseguenti differenze Controparte_1
retributive, oltre accessori come per legge, tra quanto percepito e quanto spettante con tutti gli effetti di ordine economico, retributivo, anche ai fini del TFR, e previdenziali da quantificarsi in separato giudizio;
in linea subordinata,
4 – condannare la al risarcimento dei danni per il comportamento CP_1
illegittimo tenuto nei confronti della ricorrente sia in occasione della selezione del
19/05/2017 che in occasione di quella del 01/07/2022, nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto che la vincitrice della prima selezione è stata inquadrata nel II livello con decorrenza dal 27/06/2017 e che i vincitori della selezione del 01/07/2022 sono stati inquadrati nel II livello con decorrenza dal 21/03/2023;
5 - condannare, infine, la convenuta alle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Controparte_1
che, rimarcata la propria natura di società in house, ha
[...]
5 eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda, argomentando in ordine alla inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in house; nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, affermando la correttezza dell'inquadramento attribuito alla lavoratrice;
infine, stante la mera richiesta di un accertamento del livello superiore, senza una conseguente domanda di condanna al pagamento di somme, formulata nella fattispecie solo in via generica, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire. Ha quindi concluso per sentire : “a) rigettare la domanda proposta dalla Dott.ssa in Pt_1
quanto nulla, inammissibile, infondata e non provata;
b) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
La domanda è fondata nei limiti e secondo le argomentazioni che saranno di seguito illustrate.
La ricorrente insta per il riconoscimento del superiore contenuto qualitativo dei compiti disbrigati alle dipendenze della società convenuta, sin dalla assunzione a tempo determinato avvenuta nel 2011, da ricondursi a suo dire al III liv. CCNL di settore (Terziario e dei servizi) sino al 28.10.2019 e da tale data al II livello. Lamenta, inoltre, l'illegittimità del comportamento della società che la escludeva dalla partecipazione alla selezione indetta in data
19/07/2022 per l'acquisizione del profilo G2 Esperto Processi di Gestione
Sanità Digitale e Business Analyst – inquadr. II Livello;
e ancora prima, nel
2017, la giudicava non idonea per il conseguimento del II livello, nominando vincitrice la dott.ssa . Persona_3
Alla ricostruzione dei fatti come in ricorso prospettata, si è opposta la società resistente che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda,
6 argomentando circa l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c ai rapporti di lavoro delle società in house;
nel merito, ha affermato la piena compatibilità delle prestazioni assolte dalla con il profilo professionale di volta in volta Pt_1
attribuitole.
Art. 2103 c.c. e società in house
Con riferimento alla prima eccezione, osserva il tribunale che le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c..
L'orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore.
Invero, il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente, confermando il principio per cui l'amministrazione può
“continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”.
Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del
2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società
7 con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”.
La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012
(Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), convertito con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (poi abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto
2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma
Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata
(ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra- codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate -da ultimo- dal d.lgs. 175/2016 come integrato dal d.l.gs. 100/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, a parere di questo giudicante, deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica, con quanto ne consegue anche in termini di diritto al superiore inquadramento.
In particolare, con riferimento alla applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 2103 c.c., si richiama il recente arresto della Suprema Corte
(Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n.25590):”…
6. quanto alla disciplina valgono, di conseguenza, i medesimi principi affermati da Cass. n. 35421/2022 in tema di società a controllo pubblico, in relazione alla quale, sviluppando
l'orientamento più generale da tempo consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni
Unite (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass.
S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016), si è detto che "il rapporto di lavoro alle
8 dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del
2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. Il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria... di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c."; ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631/2023 è pervenuta quanto all'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici nell'ipotesi in cui per l'instaurazione degli stessi la normativa imponga il previo superamento di una procedura concorsuale, ed anche in quel caso si è rimarcato che, atteso il carattere non novativo della promozione in corso di rapporto, non si può pretendere di desumere dalla regola concorsuale o selettiva fissata per l'assunzione anche la nullità (virtuale) dell'assegnazione a mansioni superiori, che sola, in difetto di applicazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, potrebbe giustificare la sottrazione alla disciplina generale dettata dalla disposizione codicistica”.
Le mansioni superiori
Tanto chiarito, la giurisprudenza è orientata pacificamente nel senso di ritenere che il lavoratore che agisce per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico di qualifica superiore, deve dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (cfr. ex multis Cass. Sez. lav. n.
20272 del 27.9.2010 ma anche n. 28284 del 31.12.2009 e n. 26234 del 30.10.2008).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).
9 Dal punto di vista processuale la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (cfr. tra le altre Cass.
Sez. Lav. n. 5203/2000).
Pertanto, si intende assolto tale preciso onere non tanto quando il lavoratore avrà dedotto lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, bensì quando lo stesso avrà positivamente dimostrato di essere stato adibito all'esecuzione di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che, nella declaratoria contrattuale, qualifichino il profilo rivendicato (ancora Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000).
È, dunque, opportuno riportare testualmente le declaratorie dei livelli di inquadramento vantati e quelle relative ai livelli già possesso della lavoratrice.
La ricorrente è stata inquadrata nel V livello del CCNL Aziende del settore del terziario e dei servizi (commercio) a decorrere dal 1.12.2011, nel IV livello a decorrere dal 27.06.2017, quindi nel III livello dal 01.07.2022; nelle more del giudizio, a decorrere dal 1.01.2025 è stata inquadrata nel II livello CCNL citato, per come pacifico tra le parti oltre che documentato (cfr. All. 44 in atti).
V livello Declaratoria: Appartengono al V livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”. Tra le esemplificazioni del IV livello compaiono: “9. ; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
18. CP_5
addetto al centralino telefonico”.
IV Livello Declaratoria: Al quarto livello appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Tra le esemplificazioni del IV livello compaiono: “
1. contabile d'ordine; 14. stenodattilografo;
addetto a mansioni d'ordine di segreteria”.
Parte attrice invoca il riconoscimento del III livello sin dalla assunzione a tempo determinato, avvenuta in data 1.12.2011; sostiene quindi che ella aveva diritto al riconoscimento del superiore livello II a decorrere dal 28.10.2019.
10 III livello-Declaratoria: Appartengono al III livello “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Tra le esemplificazioni di tale livello compare: “19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
II Livello -Declaratoria: Appartengono a questo livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”. Tra le esemplificazioni del II livello compaiono :”7.contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto”.
Orbene, dall'esame delle suindicate declaratorie, emerge che il IV livello, a differenza dei due immediatamente superiori, ha ad oggetto esclusivamente mansioni di carattere operativo che, peraltro, vengono svolte in assenza di autonomia. Ancor meno qualificate, in quanto richiedenti “normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, oltre che prive di autonomia, risultano le mansioni connotanti il livello V.
I livelli II e III, invece, contemplano entrambi mansioni di concetto, vale a dire attività che implicano un lavoro intellettuale che, già di per sé, implica un certo grado di autonomia valutativa.
11 Il tratto caratterizzante delle mansioni di concetto rientranti nel II livello, poi,
è costituito dal maggiore livello di autonomia richiesto, visto che è specificato lo svolgimento di “compiti operativamente autonomi”.
In tale livello, poi, rientrano anche, ma non necessariamente (“e/o”), le mansioni di concetto che implicano funzioni di coordinamento e controllo, nonché quelle che vengono esplicate con carattere di creatività.
Nel III livello, inoltre, rientrano anche le mansioni (non di concetto) svolte dai
“lavoratori specializzati provetti” che, però, vengono espletate “in condizioni di autonomia operativa”.
Orbene, raffrontando le mansioni in concreto svolte dalla con le Pt_1
suddette declaratorie, la pretesa della lavoratrice risulta in parte fondata: invero, l'istruttoria derivata dalla valutazione combinata della prova documentale e delle dichiarazioni testimoniali, ha fornito riscontro alle affermazioni circa lo svolgimento di mansioni di concetto riconducibili al III liv. CCNL, con decorrenza che, ad avviso del giudicante per come meglio di seguito illustrato, può collocarsi dal 16.06.2015 epoca del trasferimento della dott.ssa alla Direzione del Personale e Affari Generali (doc. 12 in atti). Pt_1
In proposito valgono, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
indotto dalla parte ricorrente (cfr. verbale ud. 17.12.2024), già
[...]
collega della dott.ssa e ancora attualmente in forze nella società come Pt_1
comandato. Il teste in questione ha riferito che la ricorrente fu assegnata, da subito, all'Ufficio Ordini e Liquidazioni, ove anche egli lavorava, “e si occupava di gestire tutti gli ordini dei farmaci e dei vaccini destinati alle
[...]
L'incarico era delicato perché un eventuale errore poteva Controparte_6
determinare una carenza all'interno delle strutture. Il Referente era il dott. CP_7
Anche io mi interessavo degli Ordini e Liquidazioni, in particolare mi
[...]
occupavo della reportistica destinata ai vertici aziendali e regionali [….] eravamo tutti nella stessa stanza, eravamo 12, 13 unità”. Il teste ha, altresì, evidenziato che i colleghi, addetti all'Ufficio in questione “svolgevano tutti gli stessi compiti, che erano distribuiti dal dott. Per gli ordini esisteva un applicativo MAP, CP_7
mentre per le liquidazioni il lavoro era svolto in forma cartacea. Era il dott. CP_7
che coordinava il lavoro e assegnava le pratiche […] ognuno di noi era autonomo nello
12 svolgimento del lavoro”. Il teste ha quindi raccontato che, rientrato in CP_1
nel 2013, l'Ufficio Ordini e Liquidazioni era ancora operativo, anche se diretto da altro dirigente, e la ricorrente ivi ancora lavorava;
che l'attività di liquidazione era divenuta telematica e “i colleghi facevano anche un report sugli obiettivi fissati per ciascun dipendente”.
Allo stesso modo, con riferimento al primo periodo a ridosso della assunzione nel 2011, la teste indotta dalla società (cfr. verbale 16.10.2024) Testimone_2
ha riferito di aver lavorato con la ricorrente nel medesimo ufficio presso la direzione Ordini e Liquidazioni “forse era il 2010 ma presso la direzione in questione non lavoravamo sulle stesse attività, io lavoravo sugli ordini e la ricorrente sulle fatture, vale a dire la liquidazione delle fatture relativi agli acquisti di beni e servizi avvenuti all'esito di gare bandite sempre da;
all'epoca il sistema non CP_1
era informatizzato e gli ordini, le bolle e le fatture erano caricati a mano. Ricordo che facevamo assistenza telefonica all'ente quale attività di supporto al momento dell'ordine”.
Quanto al periodo successivo, dalla documentazione in atti emerge che con
Ordine di servizio del 16.06.2015 (doc. 12) la dott.ssa veniva trasferita Pt_1
alla Direzione del Personale e Affari Generali e, successivamente, a seguito dell'istituzione dell'ufficio in Staff alla Direzione e Presidenza – Segreteria
Economato External Audit, veniva assegnata a detto ufficio (doc. 13 e 14).
Per tale periodo, la teste indicata dalla società resistente, Testimone_3
(cfr. verbale 17.12.2024), referente dell'Ufficio che faceva capo al Direttore
Generale, ha riferito che le mansioni espletate dalla ricorrente consistevano nella gestione del protocollo del Presidente e del Direttore Generale, oltre ad attività di protocollazione per l'Ufficio Gare e alla gestione del centralino telefonico. In proposito, il teste ha precisato che accedevano Testimone_1
alla Segreteria Generale le comunicazioni dei vari Uffici che dovevano essere sottoscritte dai vertici dell'Azienda (Presidente e/o Direttore Generale):”… presso tale l'Ufficio erano depositati i documenti che il Direttore o il Presidente dovevano firmare, era affidato il compito di registrare i campioni di gara, che erano protocollati mediante apposita annotazione e scansionati, afferiva inoltre a tale ufficio tutta la corrispondenza della società e l'eventuale filtro delle telefonate destinate agli
13 altri uffici e ai vertici. Ricordo che da molto presto il centralino telefonico della società consentiva di smistare le telefonate con apposita selezione numerica verso i vari uffici”.
Come pacifico tra le parti, la ricorrente, con Ordine di Servizio n. 9 del
28/10/2019 (doc. 16), veniva trasferita alla Direzione Monitoraggio Prezzi e
Logistica dei Beni Sanitari, successivamente denominata So.Re.Sa. Knowledge
Center, che si occupava dell'attività dell'Osservatorio Regionale Prezzi
(OReP). Quanto ai compiti afferenti alla stessa in tale periodo, le affermazioni di cui al ricorso hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste : Tes_1
“[….] eravamo un gruppo di persone che curava ciascuno l'osservazione dei prezzi per le diverse aziende assegnate, l'attività era la medesima per tutti. Sono stato presso
l'Osservatorio circa 7/8 mesi poi sono stato assegnato ad altra attività. I compiti consistevano nella verifica dei prezzi dei servizi sanitari acquistati dalle Aziende non attraverso , onde fare in modo che tali prezzi fossero allineati e, quindi, in caso CP_1
di scostamenti, segnalarlo alle Aziende, e ai vertici aziendali, per eventuale rinegoziazione. La responsabile era poi vi erano circa 6 unità, i livelli Persona_4
erano dal I come la collega poi la collega e io al II liv., poi la Tes_2 Tes_4
collega al III liv. e poi la collega di cui non ricordo il livello in quel Tes_5 Pt_1
periodo. Quando la andò in pensione, mi risulta che l'Osservatorio Prezzi fu Per_4
eliminato come Struttura autonoma e le attività furono fatte confluire in un'altra
Direzione, che attualmente è la Direzione Acquisti. Mi risulta che all'attualità la ricorrente si occupa da sola dall'Osservatorio Prezzi”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste la quale ha Testimone_2
riferito: “Nel periodo da luglio 2020 ad ottobre 2021 ho avuto modo di lavorare con la ricorrente. Quando sono arrivata a luglio 2020 la ricorrente già lavorava presso
l'OREP. Afferivano all'OREP diciassette strutture sanitarie che furono distribuite nella assegnazione tra me, la signora e l'altra collega presente presso la Pt_1
direzione, circa sei a testa. Ciascuna di noi, con riferimento alle strutture assegnate, si occupava di controllare il rispetto delle procedure dell'ente con riferimento in particolare ai prezzi dei beni sanitari praticati presso la struttura. Questi erano gli unici compiti della che svolgeva con pari ruolo rispetto a me e l'altra collega Pt_1
in quanto non costituiva referente per noi”. La teste così prosegue: “il controllo di
14 cui ci occupavamo riguardava la verifica circa il rispetto della media regionale o nazionale dei prezzi praticati dalle aziende ospedaliere delle ASL per la partecipazione alle gare non centralizzate;
in caso di scostamento dei prezzi rispetto alla media, la struttura sanitaria ricevuto il feedback da noi inoltrato, lo girava al fornitore per la rinegoziazione;
all'esito, la struttura sanitaria ci notiziava dell'avvenuta rinegoziazione in adeguamento oppure il mancato adeguamento. L'interlocuzione con le strutture sanitarie avveniva via mail oppure mediante contatto telefonico. I risultati da noi ricevuti erano inoltrati alla dirigente che provvedeva a stendere una Per_1
relazione finale, non sono in grado di riferire su questa procedura, che non ci competeva [….] quando sono stata trasferita ad ottobre 2021 i compiti che avevo sull'OREP sono stati divisi tra la dott.ssa e la dott.ssa […]”. Pt_1 Persona_5
Infine, va richiamata la deposizione della teste (cfr. verbale Tes_6
udienza 02.07.2024) la quale, in merito all'Osservatorio Prezzi, ha riferito: “
[…] mi risulta che, precedentemente, si sia occupata di monitoraggio dei prezzi applicati, compiti che oggi non le competono più. Si tratta di compiti importanti. La
monitora quanto spendono le per l'acquisto dei farmaci e CP_1 Controparte_6
presidi, è che indica alle ASL quali sono le aziende cui devono riferirsi per tali CP_1
acquisti, però non posso essere più precisa perché non mi sono mai occupata di questo.
All'interno della Direzione vi sono diversi ambiti, tra Controparte_4
questi quello del monitoraggio prezzi. Attualmente sono su una piattaforma, Opening
Ovation, che è stata implementata ma è già operativa, questa piattaforma serve per gestire eventuali progetti di miglioramento dei servizi sanitari dal punto di vista digitale. Nello stesso tempo, condivido con la dott.ssa tutto ciò che riguarda Pt_1
l'organizzazione dei corsi di formazione dei medici di medicina generale. Siamo entrambe su questo ambito, da circa un anno”.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, reputa il giudicante che non possa dubitarsi che i compiti cui la dott.ssa era Pt_1
assegnata presso l'Area Flussi Finanziari - già Direzione Ordini e
Liquidazioni – al momento della assunzione a tempo determinato in data
1.12.2011 (cfr. doc. 7) fossero compiti di concetto, richiedenti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, ed altresì svolti con autonomia operativa, nell'ambito delle istruzioni ricevute e nel rispetto delle procedure
15 proprie dello specifico campo di competenza. In particolare, l'attività relativa alla liquidazione delle fatture relative agli acquisti di beni e servizi avvenuti all'esito delle gare bandite da , in quanto richiedente la previa CP_1
verifica di tutta la documentazione e valutazione della correttezza dell'importo rispetto ai numerosi fattori considerati (prezzi, anagrafiche etc.) appare invero sovrapponibile con il contenuto qualitativo del profilo del contabile/impiegato amministrativo di cui al III livello, addetto a “rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi” in condizioni di autonomia operativa e di adeguata iniziativa.
Tuttavia, deve osservarsi che, per come prospettato in ricorso, al momento della assunzione a tempo determinato, la ricorrente continuava a svolgere le precedenti mansioni assegnatele, consistenti, per come dedotto, nel mero inserimento degli ordini di acquisto relativi ai farmaci per le ASL ed Aziende
Ospedaliere della Regione Campania nella piattaforma informatica SAP e nella assistenza alle predette per l'inserimento nella stessa piattaforma degli ordini di acquisto di vaccini, altresì nella archiviazione della documentazione cartacea;
che a tali compiti, si aggiungevano quelli di liquidazione delle fatture relative alla centralizzazione degli acquisti (cfr. ricorso pag. 2 “svolgendo, oltre alle mansioni già espletate precedentemente, anche quelle relative a…”).
Ebbene, per come descritte, le attività di inserimento degli ordini dei farmaci nella piattaforma SAP appaiono riconducibili, per il loro contenuto intellettuale ma meramente operativo, privo di profili di iniziativa e di ogni autonomia valutativa, al profilo mansionistico dell'impiegato d'ordine piuttosto che di quello dell'impiegato di concetto di cui al III liv.
Ne deriva che, stante lo svolgimento di mansioni promiscue, non essendo stato dedotto in ricorso, prima ancora che provato, alcunchè in ordine alla prevalenza delle attività riconducibili al III livello (per continuità, rilevanza, impegno temporale richiesto dalle stesse, cfr. tra tante Cass. Ord. n. 32699 del
12.12.2019), la domanda della lavoratrice non possa trovare riconoscimento per il primo periodo in valutazione, decorrente dal 1.12.2011.
16 Diversamente, non vi è dubbio che le mansioni svolte dalla lavoratrice a decorrere dalla assegnazione presso la Direzione del Personale e Affari
Generali (con ordine di servizio del 16.06.2015, doc. 12 in atti) e, successivamente, presso la Direzione e Presidenza – Segreteria Economato
External Audit (doc. 13 e 14), consistenti, per come accertato, nella attività di segreteria in staff alla Direzione Generale e all'ufficio del protocollo informatico, in merito alla gestione di tutta la corrispondenza e la documentazione in entrata/uscita della società; altresì, nel supporto alla
Direzione di Committenza Sanità per l'espletamento delle procedure di gara d'appalto, attraverso la registrazione e protocollazione dei campioni di gara, , per come accertato, fossero mansioni di concetto proprie del III liv. in quanto evidentemente svolte in condizioni di autonomia operativa e di adeguata iniziativa.
Per le medesime considerazioni, infine, vanno ricondotte certamente al III livello CCNL cit. le mansioni svolte dalla a decorrere dal suo Pt_1
trasferimento (Ordine di Servizio n. 9 del 28/10/2019, doc. 16) alla Direzione
Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari e, in particolare alle attività dell'Osservatorio Regionale Prezzi (OReP), consistenti nella verifica dei prezzi dei servizi sanitari acquistati dalle Aziende ed ospedaliere non CP_6
attraverso , onde fare in modo che tali prezzi fossero allineati, in ambito CP_1
regionale e anche nel confronto con i prezzi medi nazionali e/o di altre
Regioni; quindi, in caso di scostamenti, segnalarlo alle Aziende e ai vertici aziendali, per eventuale rinegoziazione.
In proposito, non possono condividersi le affermazioni della ricorrente circa la riconducibilità di tali compiti, svolti a decorrere dal 28.10.2019, a quelli propri del II livello.
Invero, dalle deposizioni testimoniali, non sono emersi elementi da cui poter desumere che le mansioni della ricorrente nel settore in questione implicassero quel maggior grado di autonomia e quei profili di responsabilità che connotano tale superiore livello, tenuto conto anche del fatto che le mansioni di concetto (proprie anche del III livello), già di per sé richiedono un certo grado di autonomia valutativa.
17 Neppure è possibile desumere dalla documentazione in atti lo svolgimento da parte della ricorrente di funzioni di coordinamento e controllo, nonché il carattere di creatività delle mansioni svolte, circostanze peraltro neppure dedotte in ricorso. In particolare, non appare sufficiente a ritenere sussistente quel
“carattere di creatività” nelle mansioni della ricorrente presso l'OReP, la circostanza evidenziata in ricorso (pag. 5) circa le modifiche apportate dalla dott.ssa all'elaborato informatico relativo ai prezzi di acquisizione dei Pt_1
dispositivi medici delle e delle regionali, attraverso CP_2 CP_3
l'implementazione dello stesso, già organizzato in 23 colonne per la descrizione dei dati, di ulteriori 7 colonne (da Y ad ) rilevanti ai fini del controllo (doc. 27): invero, non può trarsi da tale unico episodio, attinente alla modifica di file excell già esistente, la sussistenza di un contributo costante della lavoratrice in favore di soluzioni innovative e più funzionali rispetto alle ordinarie procedure, tale da connotarne il profilo mansionistico.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, in applicazione dell'art. 2103 c.c.
- nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2015 in vigore dal 25.6.2015 - deve essere riconosciuto il diritto dell'istante all'inquadramento nel III livello del CCNL relativo al personale dipendente da Aziende del Settore del Terziario e dei Servizi (commercio) a decorrere
(come chiesto) dall'16.06.2015 sino al 1.07.2022 (epoca in cui il livello in questione le era riconosciuto dalla società); per l'effetto, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore della stessa le conseguenti differenze economiche pari alla differenza tra la retribuzione prevista per il suindicato III livello e quella in concreto percepita, anche in relazione alla quantificazione del TFR, nel periodo dal 16.06.2015 al 1.07.2022, oltre accessori di legge, da quantificarsi (come richiesto) in separato giudizio.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento degli “effetti … previdenziali” conseguenti alla statuizione di condanna, stante la genericità della stessa.
La domanda di risarcimento danni da perdita di chance
18 La ricorrente ha domandato il risarcimento dei danni da perdita di chance per la illegittima esclusione dalla partecipazione alla selezione indetta in data
19.07.2022 per l'acquisizione del profilo G2 Esperto Processi di Gestione
Sanità Digitale e Business Analyst – inquadr. II Livello;
e ancora prima, nel
2017, per essere stata giudicata non idonea per il conseguimento del II livello, conseguito dalla dott.ssa , a lei ingiustamente preferita. Persona_3
Occorre considerare che la perdita di chance nelle tesi giurisprudenziali della
Corte Suprema è indicata come un'aspettativa di diritto pienamente tutelabile;
ciò trova conferma nel principio per cui “Il risarcimento di una legittima aspettativa non significa affermare la risarcibilità di una posizione soggettiva di minore consistenza rispetto al diritto soggettivo, bensì la risarcibilità del danno futuro;
la c.d. perdita di una "chance" come perdita di una possibilità attuale, come lesione di un diritto e non di una mera aspettativa di fatto. (Corte di
Cassazione, sez. un., 5 marzo 1993, n. 2667)”.
Con plurime affermazioni, la Suprema Corte ha definito la chance come una concreta occasione di conseguire un determinato bene, quindi: “…un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione” (cfr in tal senso Cass. n. 4400/2004).
Indipendentemente dalla nozione, la perdita di chance è comunque un'ipotesi di danno risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri - anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate - la sussistenza di un valido nesso causale tra condotta illecita e ragionevole probabilità della verificazione futura del danno. Tale posta di danno, non deve essere meramente ipotetica o eventuale, bensì concreta ed attuale e non va commisurata alla perdita del risultato, ma alla perdita della mera possibilità di conseguirlo (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n.
16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, n. 578787.
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.01.2009 n. 1850).
La giurisprudenza è pacificamente concorde nel risarcire il danno da perdita di occasione favorevole, solo quando il giudizio prognostico demandato al giudice dimostri che la concreta possibilità di conseguire il risultato sperato
19 superi la “normale”, o “non trascurabile” ovvero “alta” ovvero “effettiva e non ipotetica” probabilità (cfr Cass. 1715/2009).
In applicazione dei principi sin qui illustrati, è opinione del giudicante che la domanda azionata nella fattispecie non possa trovare accoglimento alla stregua della stessa prospettazione attorea, non avendo parte ricorrente adeguatamente adempiuto all'onere di allegazione, posto a suo carico, circa gli elementi costitutivi dell'invocato diritto al risarcimento del danno.
Invero, parte ricorrente non ha neppure dedotto nell'atto introduttivo, prima ancora che documentato, gli elementi necessari a individuare e valutare l'asserita condotta illecita posta in essere dalla convenuta. In ricorso non è dedotta l'esistenza di un regolamento per le progressioni di carriera del personale della società, non risulta individuato il bando/avviso di selezione, dalla partecipazione al quale la dott.ssa era, come asserito, Pt_1
illegittimamente esclusa o il cui svolgimento si concludeva con esito a lei sfavorevole;
non sono stati indicati i requisiti e/o titoli richiesti per la partecipazione, i criteri e le modalità di valutazione, le eventuali prove previste etc..
Neppure sono stati allegati elementi significativi e rilevanti ai fini di una
“ragionevole” probabilità di conclusione delle censurate selezioni in senso favorevole alla dott.ssa e, conseguentemente, di maturazione del Pt_1
diritto ai benefici economici all'incarico connessi, con tutto quanto ne deriva in termini di infondatezza della richiesta risarcitoria in questa sede promossa.
Le spese
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per un terzo. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III Parte_1
livello del CCNL relativo al personale dipendente da Aziende del Settore del
Terziario e dei Servizi (commercio) per il periodo dal 16.06.2015 al 1.07.2022;
20 b) per l'effetto, condanna la Controparte_1
a pagare in favore della ricorrente le conseguenti differenze economiche pari alla differenza tra la retribuzione prevista per il suindicato III livello e quella in concreto percepita, anche in relazione alla quantificazione del TFR, nel periodo dall'16.06.2015 al 1.07.2022, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
c) rigetta nel resto il ricorso;
e) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la
[...]
a pagare in favore della ricorrente il Controparte_1
residuo; residuo che liquida in € 3.700,00 a titolo di onorario, oltre Iva e Cpa come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15% e rimborso per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, il 10.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Gabriella Gagliardi
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