Decreto cautelare 21 maggio 2021
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Dispositivo di sentenza 18 luglio 2022
Decreto cautelare 24 agosto 2022
Sentenza 13 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2025REG.PROV.COLL.
N. 06764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6764 del 2022, proposto dalla signora LA CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino ed Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
del Consorzio Colle delle Gensole, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Giampiero Fumel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società La Leva S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per la sospensione
del dispositivo di sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II, 18 luglio 2022 n.10198, che ha respinto il ricorso n. 5394/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale, relativi all’esproprio nell’ambito del programma di trasformazione urbanistica “Colle Gensole” dei terreni di proprietà di LA CC, situati in località Colle Gensole e distinti al catasto al foglio 887 allegato 415 particelle 2399, 2400, 2402-2404 e 2414:
(ricorso principale)
a) dell’avviso, notificato il giorno 7 maggio 2021, di esecuzione del decreto di esproprio 17 marzo 2021 n.2 per il giorno 21 marzo 2021;
b) del decreto di esproprio predetto, 17 marzo 2021 n. 2 e prot. n.51397, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio – BURL 1 aprile 2021 n.33;
c) della determinazione dirigenziale 29 settembre 2020 prot. n. 105778, notificata il giorno 28 ottobre 2020 a PI CC, di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio;
d) del decreto di esproprio 10 dicembre 2020 n.6, notificato il giorno 4 marzo 2021 e pubblicato sul BURL 31 dicembre 2020 n.156 supplemento 3;
e degli atti presupposti e consequenziali;
(motivi aggiunti)
degli atti predetti e inoltre
e) dell’avviso, notificato il giorno 4 giugno 2022, di esecuzione del decreto di esproprio 17 marzo 2021 n.2 per il giorno 8 luglio 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Consorzio Colle delle Gensole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Esistono a Roma, in località Colle Gensole, due gruppi di terreni; il primo è di proprietà di LA CC, qui ricorrente appellante, e comprende i terreni distinti al catasto al foglio 887 allegato 415 particelle 2399, 2400, 2402-2404 e 2414; il secondo è di proprietà di PI CC, e comprende i terreni distinti al catasto al foglio 887 allegato 415 particelle 2405-2407, 2049, 2412 e 2413 (fatti storici pacifici).
2. Si controverte delle vicende di questi terreni, in quanto interessati da un esproprio che il Consorzio “Colle Gensole” controinteressato appellato intende porre in essere per attuare l’omonimo programma di trasformazione urbanistica – PTU, ovvero un piano particolareggiato inteso a costruire un quartiere residenziale.
3. In particolare, ci si occupa in questa sede della vicenda relativa ai terreni di LA CC, parte ricorrente appellante.
4. La vicenda per cui è processo s’inizia con la convenzione costitutiva del consorzio controinteressato appellato, atto 16 dicembre 1992 rep. n.24752 racc. n.8979 Notaro Fenoaltea di Roma, ivi registrato il 29 dicembre 1992 al n.61685 atti pubblici (doc. 5 in I grado ricorrente appellante), che appunto dà vita al consorzio allo scopo di attuare il PTU.
5. I consorti CC, va evidenziato subito, non sono mai stati, a tutt’oggi, parte di questo consorzio.
6. Con successivo atto d’obbligo 29 ottobre 2009, il consorzio si è impegnato con l’amministrazione comunale a realizzare le opere di urbanizzazione del PTU (doc. 10 in I grado consorzio).
7. Con atto 9 marzo 2010 n.71, il Sindaco del Comune di Roma ha poi approvato l’accordo di programma fra il Comune stesso e la Regione Lazio, concluso il precedente 15 febbraio 2010, per attuare il PTU (doc. 3 in I grado consorzio, estratto del BUR ove esso è pubblicato).
8. La convenzione urbanistica attuativa del piano è stata successivamente stipulata con atto 21 dicembre 2010 rep. n.39403 racc. n.13754 Notaro Fenoaltea di Roma (doc. 2 in I grado consorzio, privo degli estremi di registrazione).
9. In questa convenzione (doc. 2 in I grado consorzio cit. a p. 25 del relativo file), si dà atto che i proprietari consorziati rappresenterebbero l’88% dei valori catastali dei terreni interessati dal piano, ovvero una percentuale sufficiente per far operare il consorzio e per farlo procedere anche autoritativamente all’attuazione del piano, ai sensi dell’art. 23 della l. 17 agosto 1942 n.1150.
10. Il solo PI MA ha contestato il punto, e sostenuto che il consorzio invece raggrupperebbe proprietari che raggiungerebbero una percentuale di valore catastale inferiore a quanto richiesto dalla legge.
11. Con numerose note, che non è necessario citare puntualmente, Roma Capitale ha negato che ciò corrisponda al vero.
12. Il solo PI CC ha impugnato queste note, insieme all’atto di determinazione dell’indennità di esproprio dei suoi terreni, con il ricorso T.a.r. Lazio Roma n. 15765/2015 R.G.
13. Con sentenza sez. II 10 marzo 2020 n.3118, il T.a.r. ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto questo ricorso.
14. L’interessato ha proposto appello, iscritto al n.7895/2020 di questo Consiglio, e recentemente definito con sentenza sez. II 26 agosto 2024 n.7241, di sopravvenuta carenza di interesse.
15. Nel frattempo, limitandosi a quanto necessario per la comprensione dei fatti, Roma Capitale ha emanato il decreto di esproprio 10 dicembre 2020 n.6, che comprende tutti i terreni di entrambi i gruppi sopra indicati (come evidente dai doc. 14 in I grado consorzio e doc. 19 in I grado consorzio nel procedimento 6771/2022 R.G., copie del decreto notificate rispettivamente agli interessati).
16. LA e PI CC hanno impugnato questo decreto, assieme agli atti di determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio, con i ricorsi nn. 336 e 349/2021 R.G. T.a.r. Lazio Roma.
17. Il T.a.r. Lazio Roma, con la sentenza sez. II bis 20 aprile 2021 n.4604 ha riunito i ricorsi, li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte respinti.
18. Contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto l’appello n.4026/2021 R.G. di questa Sezione;
19. Con sentenza 11 aprile 2022 n.2699, passata in giudicato, la Sezione ha dichiarato l’appello in parte inammissibile, quanto all’impugnazione della determinazione dell’indennità, e in parte lo ha respinto, quanto all’impugnazione del decreto 6/2020.
20. Pendente il giudizio di appello suddetto, Roma Capitale ha emesso il decreto di esproprio 17 marzo 2021 di cui in epigrafe, dichiaratamente di rettifica del decreto 6/2020 (doc. 1 bis in I grado ricorrente appellante).
21. Gli avvisi di esecuzione di questo decreto riguardano per entrambi gli interessati i medesimi terreni già oggetto del decreto 6/2020 (doc. 1 in I grado e all. 1 in I grado prodotto il 21 maggio 2021 ricorrente appellante).
22. Contro questo nuovo decreto di esproprio, la parte ha proposto il ricorso T.a.r. Lazio Roma n. 5394/2021 R.G.
23. Con il dispositivo di sentenza di cui in epigrafe, emesso su richiesta del Consorzio, il T.a.r. ha in parte dichiarato il ricorso inammissibile e in parte lo ha respinto.
24. La relativa motivazione è stata depositata solo il 13 settembre 2022.
25. Contro il solo dispositivo, la parte ha in precedenza proposto impugnazione, come per legge allo scopo di ottenere immediata tutela cautelare, con appello che contiene quattro motivi, con riserva di altri.
25.1 Con il primo di essi, deduce la nullità del dispositivo impugnato, e della relativa sentenza, in quel momento da depositare, per violazione dell’art. 119 c.p.a., perché a suo avviso non si verterebbe in uno dei casi in cui il rito abbreviato è applicabile, e la conseguenza sarebbe, sempre a suo avviso, la nullità radicale della decisione.
25.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 34 del TUEL 18 agosto 2000 n.267, dell’art. 13 del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e dell’art. 3 comma 3 bis del d.l. 21 giugno 2013 n.69, e sostiene che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, a suo avviso discendente dall’accordo di programma 15 febbraio 2010 di cui sopra, sarebbe scaduta al 15 febbraio 2015, o a tutto voler concedere al 15 febbraio 2020. Infatti, il termine applicabile sarebbe quello quinquennale, ai sensi del d.P.R. 327/2001, e non quello decennale, previsto per la dichiarazione di pubblica utilità derivante dall’approvazione di un piano particolareggiato, con norma che però sarebbe superata dal successivo d.P.R. 327/2001. Non sarebbe in particolare applicabile, anche in base a giurisprudenza di questo Consiglio, la proroga triennale di cui all’art. 3 comma 3 bis del d.l. 69/2013.
25.3 Con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 34 commi 4 e 5 del TUEL, perché l’accordo di programma è stato approvato semplicemente dal Sindaco, e non ratificato, come ad avviso della parte sarebbe stato dovuto, anche dal Consiglio comunale, con la conseguente illegittimità, sempre ad avviso della parte, di tutti gli atti successivi.
25.4 Con il quarto motivo, deduce infine propriamente eccesso di potere per falso presupposto, in quanto a suo dire l’avviso e il decreto di esproprio non consentirebbero di individuare i beni espropriati.
26. Il Consorzio ha resistito, con memoria 22 agosto 2022, e chiesto che la cautela non sia concessa.
27. Con decreto monocratico 24 agosto 2022 n.4009, il Presidente della Sezione ha accolto la domanda cautelare ritenendo il pericolo nel ritardo.
28. Con memoria 5 settembre 2022, si è costituita anche Roma Capitale, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.
29. Con memorie 12 settembre 2022, sia la parte appellante che il consorzio hanno ribadito le proprie difese.
30. Alla camera di consiglio del 15 settembre 2022, la causa, su richiesta della parte appellante, è stata rinviata al merito, secondo logica con implicita rinuncia alla domanda cautelare.
31. Con successiva memoria 22 ottobre 2024, la parte appellante ha dato atto “ del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2699/2022 ” di cui si è detto sopra, sentenza “ intervenuta inter partes in relazione al ricorso per l’impugnativa del decreto d’esproprio n. n. 2/2021 (integrativo e rettificativo del decreto n. 6/2020 e che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ai ricorsi dei sig.ri CC, così come recentemente rilevato ” dalla sentenza 7421/2024 di questo Consiglio, pure sopra citata e di conseguenza ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.
32. Con memoria 15 novembre 2024, il Consorzio non si è opposto.
33. All’esito della pubblica udienza del giorno 28 novembre 2024, la Sezione ritiene che vada dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei termini sopra esposti.
34. Come concordemente allegato dalle parti, il decreto di esproprio qui impugnato, 17 marzo 2021 n. 2, era stato già impugnato con i ricorsi con i ricorsi nn. 336 e 349/2021 R.G. T.a.r. Lazio Roma, definitivamente respinti con la sentenza IV 11 aprile 2022 n.2699 passata in giudicato; il decreto 2/2021 è divenuto quindi definitivamente inoppugnabile.
35. Si aggiunge in ogni caso che, non essendo stati proposti motivi di impugnazione contro la motivazione della sentenza di cui al dispositivo qui impugnato, il ricorso sarebbe comunque inammissibile sulla base di quanto stabilito dalla sentenza 3 febbraio 2014 n.8 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio.
36. Vi sono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 6764/2022 R.G.), lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
LA Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO