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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3170/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 7 luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3170/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 13.11.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari;
(appellante) contro
codice fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Antonella
Smiriglia Fava;
(appellato)
Oggi all'udienza del 7/7/2025, innanzi al dott. Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante, l'avv. Giuseppe Pontari, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi;
- nell'interesse di parte appellata, nessuno è presente;
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 20.1.2022, ritualmente notificato al Controparte_1
proponeva impugnazione ex art. 204-bis C.d.S. avverso
[...] Parte_1 il verbale di accertamento n. 1282/2021 della violazione all'art. 142 c. 1 e 8 C.d.S., elevatogli dalla Polizia Municipale di il 29.9.2021, per aver superato Controparte_1 di 15 km/h il limite di velocità fissato sulla strada extraurbana secondaria S.S. 106 direzione
Taranto.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che: 1) la postazione di controllo non era preceduta da preventiva segnaletica visibile;
2) nel verbale non veniva indicato il decreto prefettizio autorizzativo ed era stata omessa la contestazione immediata della violazione;
3) mancava la prova in ordine alla corretta funzionalità e taratura dello strumento utilizzato.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, osservando: 1) il corretto posizionamento e la buona visibilità della segnaletica di preavviso;
2) che la Polizia Municipale aveva agito conformemente a quanto indicato dall'art. 201 c.
1-bis lett. e) C.d.S.; 3) la conformità dell'apparecchiatura utilizzata al suo impiego e alla sua funzionalità.
Con sentenza n. 1167/2022, il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava l'opposizione di e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione, Parte_1 rilevando, relativamente al motivo di cui al n. 1 (corretto posizionamento e buona visibilità della segnaletica), quanto segue: “Nel verbale di contestazione è stato dato atto che
“Apparecchiatura installata su tratto di strada segnalato preventivamente da apposita cartellonistica mobile di servizio di rilevamento elettronico della velocità in funzione” per cui, stante la natura fidefacente del predetto verbale, che assiste tutte le circostanze inerenti la violazione accertata […] non può porsi in dubbio la circostanza della collocazione (nella strada dell'accertata violazione) di segnaletica con le modalità normativamente prescritte”. Quanto, invece, alla doglianza sollevata con il motivo n. 2 del ricorso (omessa pag. 2/8 contestazione immediata ed indicazione del decreto prefettizio) il giudice adito osservava:
“… che in materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocità compiute
a mezzo apparecchiature di controllo ai sensi dell'Art 384 Reg CDS, qualora esse consentono la rilevazione dell'illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisprudenziale”.
Infine, in relazione al motivo di cui al n. 3 del ricorso (conformità dell'apparecchiatura utilizzata al suo impiego e alla sua funzionalità), nella sentenza appellata si legge:
“Dall'esame del verbale impugnato risulta che l'infrazione è stata accertata a mezzo di apparecchiatura Scout Speed del quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento, con produzione da parte del convenuto
[...]
di apposito certificato di taratura della apparecchiatura in oggetto”. Controparte_1
Avverso tale decisione, proponeva appello innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, lamentando l'omessa contestazione immediata della contestazione e la mancata indicazione del decreto prefettizio autorizzativo;
chiedeva, quindi, che venisse riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullato il verbale di contestazione elevatogli.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.2.2023, si costituiva in appello il e chiedeva la conferma integrale della impugnata Controparte_1 sentenza.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, con le note di trattazione scritta, le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 3/8 L'appello in esame è infondato e, pertanto, va rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. È noto che costituisce regola generale quella dell'immediata contestazione dell'infrazione al trasgressore (art. 200 C.d.S). Tuttavia, il medesimo C.d.S. consente di procedere alla contestazione differita in tutta una serie di ipotesi dettagliatamente disciplinate, ricorrendo le quali le infrazioni possono essere contestate successivamente, senza che la validità della relativa sanzione ne risulti inficiata.
Più precisamente, l'art. 201 del C.d.S. individua un elenco di casi in cui “La contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione”.
Il legislatore consente di accertare le infrazioni al limite di velocità fissato dal C.d.S. (art. 142) attraverso apparecchi automatici di rilevamento e senza obbligo di immediata contestazione, nel caso in cui tali apparecchiature siano installate sull'autostrada o sulle strade extraurbane principali, ovvero in tutti gli altri e diversi tratti di strada individuati con decreto dal Prefetto, sulla scorta di parametri indicati dalla norma (art. 201 c.
1-bis, lett. f) del C.d.S. che richiama l'art. 4 del D. L. 121/2002).
Si tratta di casi in cui la legge (o il Prefetto, ma sulla base di parametri fissati sempre dalla legge), presume condizioni stradali che rendano impossibile o altamente rischioso per l'incolumità pubblica la contestazione immediata, sicché viene consentita quella differita.
La stessa disposizione di cui all'art. 201, individua poi una serie di ulteriori casi – distinti, autonomi ed alternativi da quello appena richiamato - in cui è consentita la contestazione differita.
Per quanto rileva in questa sede, alla lettera e) del comma 1-bis, la norma consente la contestazione differita in caso di: “Accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
pag. 4/8 Tanto ricostruito in diritto, è pacifico che l'infrazione per cui è causa non è stata contestata immediatamente dagli agenti di Polizia Municipale.
Incontestata è, poi, la mancanza di un decreto del Prefetto di Reggio Calabria che autorizzava a rilevare la velocità con il dispositivo “Scout Speed Fixed” nel luogo in cui l'infrazione si è verificata. Dal verbale di accertamento emerge che: “La violazione non è stata contestata per i seguenti motivi: non necessaria immediatamente in quanto
l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (Art. 201 c.1/bis lettera e) e D.lgs.
285/1992 Codice della Strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S., Legge
214/03”.
Non è illegittima la mancata indicazione del decreto prefettizio autorizzativo all'installazione dello Scout Speed Fixed sulla strada ove è stata accertata l'infrazione poiché, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi in cui l'ordinamento giuridico prevede una deroga al principio di contestazione immediata dell'infrazione.
La fattispecie concreta è riconducibile all'ipotesi in cui l'art. 201 co. 1 bis del C.d.S. consente la contestazione differita, e precisamente a quella di cui alla lettera e), come emerge chiaramente dal verbale di infrazione.
La distinzione è stata ribadita in più occasioni dalla Corte di Cassazione: “L'accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto
pag. 5/8 prefettizio ai sensi dell'art. 4 D.L. cit., è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie dagli organi di polizia (Cass.
n.14320/2011)”.
Riassuntivamente “L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. 16622/2019), senza che sia
a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo"ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Non può neppure ritenersi che il verbale di accertamento sia nullo per difetto di motivazione nella parte in cui non vengono esplicitate le ragioni concrete che non hanno consentito la contestazione immediata. Infatti, la norma di cui alla lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201 del C.d.S. va interpretata alla luce della norma successiva dettata dal comma
1 ter che prevede "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (...)".
Sulla base di una lettura coordinata delle due norme, si deduce che la legge richiede la specificazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nelle ipotesi diverse di quelle di cui al comma 1 bis. Sul punto, la Corte di Cassazione ha, giustappunto, sottolineato che: “Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi (ovvero pag. 6/8 quelli di cui all'art. 201 comma 1 bis C.d.s.,tra cui rientra quello in esame, ndr), perciò, non è più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201, si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti
- per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato (Cass. 21264/2014)”.
Né, infine, è emerso dall'attività istruttoria alcun elemento o principio di prova idoneo a indicare che le condizioni stradali e le circostanze di fatto, che hanno fatto da cornice all'infrazione, consentissero la contestazione immediata.
Da ultimo, si evidenzia che è inammissibile la documentazione prodotta dalla parte appellante in allegato alle note autorizzate depositate il 5.6.2025 così come i motivi di opposizione non formulati nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo;
ad ogni buon conto, non inficia la legittimità della sanzione amministrativa irrogata la mancata indicazione, nel verbale di contestazione dell'infrazione, della delibera comunale avente ad oggetto l'utilizzo dell'autovelox “direttamente gestito dagli organi di Polizia Municipale” nel territorio comunale.
2. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011.
Nel caso di specie, in considerazione della velocità rilevata, la sanzione si determina in misura pari ad € 250,00.
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014 e tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24
pag. 7/8 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1167/2022 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Reggio Calabria n.1167/2022 e determina la sanzione in misura pari ad € 250,00
(ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011);
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del Parte_1 giudizio di gravame che si liquidano in complessivi € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pag. 8/8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 7 luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3170/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC) il 13.11.1963, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pontari;
(appellante) contro
codice fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Antonella
Smiriglia Fava;
(appellato)
Oggi all'udienza del 7/7/2025, innanzi al dott. Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante, l'avv. Giuseppe Pontari, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri scritti difensivi;
- nell'interesse di parte appellata, nessuno è presente;
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 20.1.2022, ritualmente notificato al Controparte_1
proponeva impugnazione ex art. 204-bis C.d.S. avverso
[...] Parte_1 il verbale di accertamento n. 1282/2021 della violazione all'art. 142 c. 1 e 8 C.d.S., elevatogli dalla Polizia Municipale di il 29.9.2021, per aver superato Controparte_1 di 15 km/h il limite di velocità fissato sulla strada extraurbana secondaria S.S. 106 direzione
Taranto.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva che: 1) la postazione di controllo non era preceduta da preventiva segnaletica visibile;
2) nel verbale non veniva indicato il decreto prefettizio autorizzativo ed era stata omessa la contestazione immediata della violazione;
3) mancava la prova in ordine alla corretta funzionalità e taratura dello strumento utilizzato.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, osservando: 1) il corretto posizionamento e la buona visibilità della segnaletica di preavviso;
2) che la Polizia Municipale aveva agito conformemente a quanto indicato dall'art. 201 c.
1-bis lett. e) C.d.S.; 3) la conformità dell'apparecchiatura utilizzata al suo impiego e alla sua funzionalità.
Con sentenza n. 1167/2022, il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava l'opposizione di e, per l'effetto, confermava il verbale di contestazione, Parte_1 rilevando, relativamente al motivo di cui al n. 1 (corretto posizionamento e buona visibilità della segnaletica), quanto segue: “Nel verbale di contestazione è stato dato atto che
“Apparecchiatura installata su tratto di strada segnalato preventivamente da apposita cartellonistica mobile di servizio di rilevamento elettronico della velocità in funzione” per cui, stante la natura fidefacente del predetto verbale, che assiste tutte le circostanze inerenti la violazione accertata […] non può porsi in dubbio la circostanza della collocazione (nella strada dell'accertata violazione) di segnaletica con le modalità normativamente prescritte”. Quanto, invece, alla doglianza sollevata con il motivo n. 2 del ricorso (omessa pag. 2/8 contestazione immediata ed indicazione del decreto prefettizio) il giudice adito osservava:
“… che in materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocità compiute
a mezzo apparecchiature di controllo ai sensi dell'Art 384 Reg CDS, qualora esse consentono la rilevazione dell'illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento,
l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisprudenziale”.
Infine, in relazione al motivo di cui al n. 3 del ricorso (conformità dell'apparecchiatura utilizzata al suo impiego e alla sua funzionalità), nella sentenza appellata si legge:
“Dall'esame del verbale impugnato risulta che l'infrazione è stata accertata a mezzo di apparecchiatura Scout Speed del quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento, con produzione da parte del convenuto
[...]
di apposito certificato di taratura della apparecchiatura in oggetto”. Controparte_1
Avverso tale decisione, proponeva appello innanzi a codesto Parte_1
Tribunale, lamentando l'omessa contestazione immediata della contestazione e la mancata indicazione del decreto prefettizio autorizzativo;
chiedeva, quindi, che venisse riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullato il verbale di contestazione elevatogli.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.2.2023, si costituiva in appello il e chiedeva la conferma integrale della impugnata Controparte_1 sentenza.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, con le note di trattazione scritta, le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 3/8 L'appello in esame è infondato e, pertanto, va rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. È noto che costituisce regola generale quella dell'immediata contestazione dell'infrazione al trasgressore (art. 200 C.d.S). Tuttavia, il medesimo C.d.S. consente di procedere alla contestazione differita in tutta una serie di ipotesi dettagliatamente disciplinate, ricorrendo le quali le infrazioni possono essere contestate successivamente, senza che la validità della relativa sanzione ne risulti inficiata.
Più precisamente, l'art. 201 del C.d.S. individua un elenco di casi in cui “La contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione”.
Il legislatore consente di accertare le infrazioni al limite di velocità fissato dal C.d.S. (art. 142) attraverso apparecchi automatici di rilevamento e senza obbligo di immediata contestazione, nel caso in cui tali apparecchiature siano installate sull'autostrada o sulle strade extraurbane principali, ovvero in tutti gli altri e diversi tratti di strada individuati con decreto dal Prefetto, sulla scorta di parametri indicati dalla norma (art. 201 c.
1-bis, lett. f) del C.d.S. che richiama l'art. 4 del D. L. 121/2002).
Si tratta di casi in cui la legge (o il Prefetto, ma sulla base di parametri fissati sempre dalla legge), presume condizioni stradali che rendano impossibile o altamente rischioso per l'incolumità pubblica la contestazione immediata, sicché viene consentita quella differita.
La stessa disposizione di cui all'art. 201, individua poi una serie di ulteriori casi – distinti, autonomi ed alternativi da quello appena richiamato - in cui è consentita la contestazione differita.
Per quanto rileva in questa sede, alla lettera e) del comma 1-bis, la norma consente la contestazione differita in caso di: “Accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
pag. 4/8 Tanto ricostruito in diritto, è pacifico che l'infrazione per cui è causa non è stata contestata immediatamente dagli agenti di Polizia Municipale.
Incontestata è, poi, la mancanza di un decreto del Prefetto di Reggio Calabria che autorizzava a rilevare la velocità con il dispositivo “Scout Speed Fixed” nel luogo in cui l'infrazione si è verificata. Dal verbale di accertamento emerge che: “La violazione non è stata contestata per i seguenti motivi: non necessaria immediatamente in quanto
l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (Art. 201 c.1/bis lettera e) e D.lgs.
285/1992 Codice della Strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S., Legge
214/03”.
Non è illegittima la mancata indicazione del decreto prefettizio autorizzativo all'installazione dello Scout Speed Fixed sulla strada ove è stata accertata l'infrazione poiché, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi in cui l'ordinamento giuridico prevede una deroga al principio di contestazione immediata dell'infrazione.
La fattispecie concreta è riconducibile all'ipotesi in cui l'art. 201 co. 1 bis del C.d.S. consente la contestazione differita, e precisamente a quella di cui alla lettera e), come emerge chiaramente dal verbale di infrazione.
La distinzione è stata ribadita in più occasioni dalla Corte di Cassazione: “L'accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame direttamente gestita dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto
pag. 5/8 prefettizio ai sensi dell'art. 4 D.L. cit., è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie dagli organi di polizia (Cass.
n.14320/2011)”.
Riassuntivamente “L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. 16622/2019), senza che sia
a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo"ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
776/2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Non può neppure ritenersi che il verbale di accertamento sia nullo per difetto di motivazione nella parte in cui non vengono esplicitate le ragioni concrete che non hanno consentito la contestazione immediata. Infatti, la norma di cui alla lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201 del C.d.S. va interpretata alla luce della norma successiva dettata dal comma
1 ter che prevede "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (...)".
Sulla base di una lettura coordinata delle due norme, si deduce che la legge richiede la specificazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nelle ipotesi diverse di quelle di cui al comma 1 bis. Sul punto, la Corte di Cassazione ha, giustappunto, sottolineato che: “Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi (ovvero pag. 6/8 quelli di cui all'art. 201 comma 1 bis C.d.s.,tra cui rientra quello in esame, ndr), perciò, non è più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201, si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti
- per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato (Cass. 21264/2014)”.
Né, infine, è emerso dall'attività istruttoria alcun elemento o principio di prova idoneo a indicare che le condizioni stradali e le circostanze di fatto, che hanno fatto da cornice all'infrazione, consentissero la contestazione immediata.
Da ultimo, si evidenzia che è inammissibile la documentazione prodotta dalla parte appellante in allegato alle note autorizzate depositate il 5.6.2025 così come i motivi di opposizione non formulati nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo;
ad ogni buon conto, non inficia la legittimità della sanzione amministrativa irrogata la mancata indicazione, nel verbale di contestazione dell'infrazione, della delibera comunale avente ad oggetto l'utilizzo dell'autovelox “direttamente gestito dagli organi di Polizia Municipale” nel territorio comunale.
2. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011.
Nel caso di specie, in considerazione della velocità rilevata, la sanzione si determina in misura pari ad € 250,00.
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014 e tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24
pag. 7/8 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1167/2022 del Giudice di Pace di Reggio
Calabria, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Reggio Calabria n.1167/2022 e determina la sanzione in misura pari ad € 250,00
(ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011);
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del Parte_1 giudizio di gravame che si liquidano in complessivi € 300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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