Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1980 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata a [...]_1
REGGIO DI CALABRIA il 12/10/1975), rappresentata e difesa dall'avv.
D'AMICO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, alla VIA FRANCESCO CANANZI 16, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato VILLA SAN CP_1 CodiceFiscale_2
GIOVANNI (RC) il 21/01/197), rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANO
FRANCESCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA POSSIDONEA 20 /A, ha eletto domicilio;
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata in data 22.10.2024 e depositata telematicamente, con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da Parte_1
nei confronti di , la separazione personale
[...] CP_1
consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San
Giovanni (RC) il 02.06.2006;
-considerato che il Giudice delegato, con ordinanza del 20.11.2024, rilevato che l'accordo pattuito tra le parti non era conforme ai fini dell'omologazione, ha invitato le parti alla riformulazione dell'accordo, disponendo che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al 10.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte;
-rilevato che con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025, tenuto conto dell'accordo riformulato tra le parti e depositato telematicamente in data
08.01.2025, la causa è stata riservata alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San Giovanni (RC) il 02.06.2006; b) dal matrimonio sono nati due figli: (13.12.2007) e (13.01.2012), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. con apposizione del visto in data 16.11.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale formulata da Parte_1
e in data 08.01.2025, così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC), atto n. 15, Parte II, Serie
A, anno 2006 alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, che già vivono separati, si porteranno reciproco rispetto;
2) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso;
I coniugi si impegnano, dunque, a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa l'educazione e l'istruzione dei minori, nell'assoluto rispetto delle naturali inclinazioni dei medesimi i quali, manterranno la loro residenza presso l'abitazione coniugale, sita in Villa S.Giovanni via Nazionale
S. Trada n.101, che sarà assegnata alla madre, collocataria prevalente nonchè comproprietaria dell'immobile;
3) Il padre potrà vedere i figli in qualsiasi momento e tenerli con sé per il tempo che, di volta in volta, concorderà con la madre [anche tramite messaggistica].
In ogni caso, al fine di evitare incomprensioni e/o situazioni di conflittualità, fermo restando l'anzidetto criterio generale, e fatti salvi diversi accordi che verranno eventualmente concordati tra i coniugi settimanalmente, i minori trascorreranno in compagnia del padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana;
in particolare, in tali giorni, il padre li prenderà alle ore 17.30 e li riporterà a casa dopo cena, e comunque entro le 22.00. Inoltre, il padre trascorrerà con i figli il primo ed il terzo week-end di ogni mese, dal sabato, dall'uscita di scuola, sino alle 22,00 della domenica, compresa la cena.
Il tutto, fatta salva la facoltà dei genitori di concordare, almeno ventiquattro ore prima del previsto, delle eventuali modifiche rispetto a tale disciplinare, ove più aderenti alle comuni esigenze loro e dei figli minori.
Ciascuno dei genitori avrà, comunque, garantita la facoltà di partecipare a tutte le ricorrenze riguardanti la prole, ovunque esse saranno festeggiate.
In relazione alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con i figli medesimi 25 giorni, anche non continuativi, da comunicare entro la fine del mese di giugno di ogni anno. Ciascun genitore potrà andare in vacanza con i ragazzi anche fuori dal territorio italiano;
in tal caso dovrà comunicare preventivamente il luogo di dimora.
Relativamente alle vacanze natalizie: i figli festeggeranno con i genitori, ad anni alterni, le giornate del 24 e del 25 Dicembre nonché quelle del 31.12 e 01.01 ed inoltre trascorreranno con il padre durante le vacanze natalizie tre giorni consecutivi da concordare nel periodo compreso tra il 23/12 ed il 6.01;
Relativamente alle festività pasquali: i figli trascorreranno, ad anni alterni, la giornata di Pasqua e dell'Angelo, salvo diverso accordo, da manifestarsi per iscritto, anche tramite messaggistica;
4) Il marito, quale contributo al mantenimento dei figli, corrisponderà entro i primi 20 giorni di ciascun mese, la somma mensile di €. 535,00 fino alla data del 31.12.2026 (corrispondente all'estinzione del primo piano di finanziamento a seguito di consolidamento posizione debitoria) ed €.555,00 a decorrere dalla data della suddetta estinzione, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge ed, inoltre, provvederà al 50% dell'ammontare delle spese straordinarie che la stessa si troverà ad affrontare nell'interesse dei ragazzi, intendendosi per spese ordinarie, straordinarie subordinate al consenso scritto di entrambi i genitori e straordinarie obbligatorie, quelle indicate nell'ultima parte dell'art. 10 del protocollo approvato dal locale Osservatorio della
Giustizia Civile in materia di famiglia, in essere presso questo onorevole
Tribunale dal 15.04.2016;
5) Il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale sita in Villa San
Giovanni, Via Nazionale S. Trada, n. 101, sarà a carico delle parti per il 50 % ciascuno.
I coniugi si concedono vicendevole assenso sin d'ora per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 31.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna