Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2025 |
Commentari • 28
- 1. Vecchi frontalieri e precompilata 2026: cosa fareDott. Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 14 giugno 2026 · 1
La Svizzera trasmette i dati salariali all'Agenzia delle Entrate anche per i vecchi frontalieri esenti da IRPEF. Capire perché succede, come leggere la precompilata e come tutelarsi da un eventuale controllo. Hai aperto la dichiarazione precompilata 2026 e hai trovato il tuo stipendio svizzero già inserito dall'Agenzia delle Entrate. Sei un vecchio frontaliere, lavori in Svizzera dal 2011, non hai mai presentato dichiarazione dei redditi in Italia su quel reddito, e hai sempre fatto bene. Adesso non sai se accettare, modificare o ignorare. E soprattutto non sai cosa succede se non fai nulla. Questo articolo analizza il meccanismo che ha generato il problema, i tre scenari possibili e le …
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Giurisprudenza • 80
- 1. Trib. Napoli, sentenza 18/11/2024, n. 7766Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria GA RA ha pronunciato all'odierna udienza la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento N. 22782/23 cui sono stati riuniti i n.22783 e 22785 del 2023 TRA La Parte_1 con sede in Pt_1 alla Piazza Cavour n. 42, P. IVA P.IVA_1 , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. [...] Parte_2 , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annantonia Romano (C.F. C.F._1 in Quarto (NA), al Corso Italia n.5, in virtù di procura in calce al presente atto. L'Avv. Annantonia Romano dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. …Leggi di più...
- società in house·
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- art. 2697 c.c.·
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- onere della prova·
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- art. 31 CCNL di settore
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020. - Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
- Art. 3. Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani 1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.