Art. 40.
Promozione della parita' di genere
1. Le Regioni, le ((Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP)) , negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
2. ((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono)) con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite ((, anche paralimpici)) , in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
3. ((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti)) a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.
Promozione della parita' di genere
1. Le Regioni, le ((Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP)) , negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parita' di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilita' delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.
2. ((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono)) con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite ((, anche paralimpici)) , in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport.
3. ((Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti)) a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.