Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 908/2022 R.G., vertente TRA
nato in [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Oppedisano, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliato in Siderno (RC) Via Torrente Arena n. 36 appellante CONTRO
P.VA , in persona dell'amministratore delegato e legale CP_1 P.VA_1 rappresentante p. t. sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pileggi, Controparte_2 CF , fax 068558892, pec , CodiceFiscale_3 Email_1 elettivamente domiciliato presso di lui in Roma alla Via Chiana, 48 appellata/appellante incidentale condizionata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 05.05.2017, , già dipendente a tempo Parte_1 indeterminato con la qualifica di operaio addetto alle vendite dalla società CP_1 conveniva in giudizio la società, affermando che questa, a seguito di licenziamento/riassunzione in servizio di alcuni colleghi, aveva leso il suo diritto di precedenza nella riassunzione sancito dall'art. 15 L. 264/1949. Contestava la condotta della società già datrice di lavoro poiché, dopo alcuni mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, aveva riassunto alcuni colleghi con minore anzianità di servizio. Contestualmente, impugnava la procedura di licenziamento e mobilità per violazione del diritto di precedenza, chiedendo il risarcimento del danno. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riassunzione immediata del lavoratore dipendente, con la stessa qualifica e mansioni;
previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento, condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in almeno 20.000 euro, per le retribuzioni non percepite nella misura della retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra, la mancata copertura assistenziale e previdenziale, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti, onorari e cpa, del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Costituitasi, eccepiva la decadenza del ricorrente dall'impugnativa del CP_1 licenziamento ex art. 6 L. 604/1966, per decorso dei termini di legge. Quanto alla contestata violazione dell'art. 15 L. 264/1949, affermava la regolarità del proprio operato, poiché i lavoratori che erano stati riassunti erano adibiti agli stessi reparti (surgelati e grocery dolce) già prima della procedura di mobilità che aveva poi condotto ai licenziamenti collettivi. Inoltre, nella graduatoria stilata al termine della suddetta procedura, il era Pt_1 preceduto da ben sei lavoratori e non avrebbe potuto lamentare alcuna lesione del suo diritto di precedenza. Ad ogni buon conto, a fronte della presunta violazione del diritto di precedenza nella riassunzione, non poteva prospettarsi un connesso diritto all'esecuzione in forma specifica da parte del lavoratore, ma solo ed esclusivamente il diritto al risarcimento del danno di cui, comunque, contestava la quantificazione, in quanto del tutto arbitraria. La domanda era indeterminata e inammissibile, prima che infondata. Il giudizio veniva istruito mediante espletamento di prova testimoniale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 537/2022 pubblicata il 14.06.2022, il Tribunale di RI rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Preliminarmente, quanto all'impugnativa del licenziamento, evidenziava la mancata osservanza della procedura ex art. 6, c. 2, L. 604/1966, secondo cui il licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione e, nei successivi centoottanta giorni, avrebbe dovuto essere proposta l'azione extragiudiziale di conciliazione o l'azione innanzi al giudice del lavoro. Il ricorrente non aveva rispettato le indicate cadenze temporali, poiché il 17.05.2016 aveva ricevuto la missiva che comunicava il licenziamento e non lo aveva impugnato nei sessanta giorni successivi. Il 12.01.2017, invece, preso atto della riassunzione di alcuni lavoratori, aveva impugnato il licenziamento ed aveva contestato la violazione del diritto di precedenza, proponendo il ricorso giudiziale solo in data 05.05.2017. L'impugnativa del licenziamento era, dunque, inammissibile. Con riguardo alla lamentata violazione del diritto di precedenza nella riassunzione, affermava che la aveva rispettato la procedura prevista, informando le CP_1 rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria, l'ufficio del lavoro e indicando i motivi che determinavano l'eccedenza di personale. Gli accordi maturati in sede di concertazione avevano condotto all'esodo incentivato di 12 lavoratori, tra cui anche il ricorrente, e alla formazione della graduatoria presuntivamente non comunicata al medesimo ricorrente. Non avendo il ricorrente impugnato il licenziamento, non poteva reclamare la scorretta formazione della citata graduatoria né i criteri ad essa sottesi, potendo opporsi solo in sede di impugnativa dell'atto datoriale. L'oggetto del contendere si restringeva, dunque, alla prospettata violazione del diritto di precedenza ex art. 15 L. 264/1949, rispetto al quale trovava applicazione il riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 1218 c.c.: il aveva l'onere di allegare e Pt_1 provare la violazione del diritto di precedenza ed il danno subìto e la era tenuta a CP_1 provare l'inevitabilità della scelta aziendale per la peculiarità delle professionalità assunte a seguito del licenziamento collettivo e attinte all'esterno della graduatoria formata ex art. 15 L. 264/1949. Dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie era emerso che i due lavoratori riassunti,
e , svolgevano mansioni analoghe a quelle svolte dal Persona_1 Persona_2 ricorrente, sostanzialmente intercambiabili, essendo la suddivisione tra i reparti una mera 3
convenzione interna, convenzionale e non vincolante e il datore di lavoro non aveva provato l'inevitabilità della sua scelta. Tuttavia, se pure astrattamente il ricorrente potesse ritenersi leso dalla condotta datoriale, non aveva diritto alla riassunzione, posto che “pur avendo il ricorrente in astratto allegato una violazione del diritto di precedenza, previo richiamo alla graduatoria allegata alla lettera di licenziamento, non ha provato che tale violazione si sia concretizzata in un danno proprio nei suoi confronti, non avendo provato il diritto alla riassunzione in caso di rispetto dell'ordine della graduatoria e, dunque, dell'invocato diritto di precedenza”. La domanda, quindi, non poteva trovare accoglimento. Le spese di lite, in ragione della complessità delle circostanze vagliate, delle condizioni delle parti e in considerazione della materia trattata, venivano interamente compensate parti
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che ne invocava la Pt_1 riforma, interponendo due motivi di gravame:
1. Violazione dell'art. 15 L. 264/1949 e violazione dell'art. 2697 c.c., carenza di motivazione, errata interpretazione del diritto di precedenza, conferito ai prestatori di lavoro licenziati per riduzione di personale;
2. Erronea indicazione dell'art. 2128 cc. Violazione dell'art. 15 L. 264/1949 e artt. 2 – 5 e 10 decreto legislativo 23/2015 e art. 1218 cc. Con la prima censura affermava che il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 15 L. 264/1949 doveva essere qualificato come diritto soggettivo ad essere preferito a fronte di nuove occasioni professionali presso la medesima azienda. Il diritto ad essere riassunto non poteva essere assoggettato alla disciplina relativa all'impugnativa del licenziamento: diverse erano le finalità, diversi erano i termini (60 gg. per il licenziamento, un anno per la riassunzione). Il lavoratore, licenziato il 17.05.2016, aveva reclamato il proprio diritto alla riassunzione con raccomandata a/r ricevuta dal datore di lavoro il 12.01.2017, entro il termine annuale concesso dalla legge per l'esercizio del diritto. I lavoratori riassunti erano stati assegnati al medesimo reparto (vendite) del , Pt_1 che occupava, in graduatoria, la posizione n. 45 (addetto “duro food”); mentre il Per_1 Per e l' ricoprivano le posizioni nn. 71 e 78 (addetti “BLS surgelati” e “sala”). Questi avevano una minore anzianità di servizio del ricorrente che, data la sua esperienza ultraventennale, avrebbe potuto essere adibito a qualunque servizio. Il giudice aveva erroneamente valutato la posizione degli altri soggetti presenti in graduatoria e non riassunti, i quali, non avendo impugnato la graduatoria per violazione del diritto di precedenza, avevano manifestato acquiescenza e carenza di interesse alla rinnovazione del rapporto di lavoro con la CP_1 Il datore di lavoro avrebbe dovuto contattare tutti i lavoratori, accertandosi della presenza di un eventuale interesse alla riassunzione e la prova di tale circostanza incombeva proprio su tale parte, che nulla aveva dimostrato in giudizio. Di conseguenza, non avendo regolarmente proceduto allo scorrimento della graduatoria, non aveva assolto all'onere di dimostrare l'inevitabilità delle riassunzioni effettuate rispetto alle altre. Con il secondo motivo, contestava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato, per carenza di allegazione e prova, la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo non provata la lesione della posizione giuridica ad esso sottesa. Tale circostanza non era veritiera, poiché egli aveva comunicato di avere interesse alla riassunzione ed era collocato utilmente in graduatoria. Era stato il datore di lavoro a non agire correttamente ed a non aver fornito in giudizio prova contraria. 4
Peraltro, le parti coinvolte potevano essere solo il lavoratore che pretendeva la riassunzione e il datore di lavoro. Non poteva profilarsi un contraddittorio ampliato a soggetti che non avevano manifestato alcun interesse alla riassunzione. Ne conseguiva che l'unico danneggiato dalla condotta della era proprio il CP_1
che doveva essere ristorato con la somma di € 20.000,00. Pt_1 Rassegnava le seguenti conclusioni: “condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riassunzione immediata del lavoratore dipendente,
, con stessa qualifica e mansioni e condannare la convenuta al Parte_1 risarcimento del danno da quantificarsi in euro 20.000, per le retribuzioni non percepite nella misura della retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra, la mancata copertura assistenziale e previdenziale, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Voglia altresì condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre iva e cpa, del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Si costituiva in giudizio l'appellata società che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione del divieto di introdurre domande nuove. Il aveva proposto, in primo grado, due domande: 1) condanna alla Pt_1 riassunzione per pretesa violazione del diritto di precedenza ex L. 264/1949, art. 15; 2) impugnativa di licenziamento, cui collegava una richiesta di risarcimento del danno, esclusivamente in ragione della illegittimità del recesso. Impugnando il rigetto della pretesa re -immissione in servizio, il aveva Pt_1 proposto motivi misti, ampliando il perimetro delle domande avanzate in primo grado, tentando di collegare la domanda risarcitoria non più all'illegittimità del licenziamento, ma alla violazione del diritto di precedenza nella riassunzione. L'appellante, però, come correttamente rilevato dal Tribunale, non aveva diritto di precedenza nella riassunzione, poiché la società aveva riassunto due lavoratori già adibiti, prima della procedura di mobilità, ai medesimi reparti e, soprattutto, era collocato in graduatoria in una posizione che non gli consentiva di reclamare pretesa alcuna. In ogni caso la domanda che collegava la pretesa risarcitoria alla violazione del diritto ex art. 15, L. 264/1949 era completamente nuova e i princìpi di cui si chiedeva l'applicazione erano erroneamente mutuati dalla ipotesi di assunzione di nuovi lavoratori estranei alla precedente riduzione di personale, di cui si palesava l'inapplicabilità. In particolare, con il secondo motivo di appello, aveva prospettato un'argomentazione del tutto inedita ed inconferente, citando riferimenti normativi relativi al licenziamento presuntivamente illegittimo e mai impugnato (artt. 2 – 5 D.lgs. n. 23/2015). L'appello era inammissibile ed infondato. Proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, lamentando: 1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per essersi il tribunale pronunciato su una domanda non proposta;
2. La mancata ammissione della prova testimoniale articolata e richiesta nella memoria di costituzione in primo grado. Il Tribunale, pur avendo correttamente individuato le domande poste dal , Pt_1 aveva rigettato la domanda di impugnativa del licenziamento per poi occuparsi della prospettata violazione del diritto di precedenza nella riassunzione ed anche delle eventuali conseguenze risarcitorie che, però, non era state oggetto di domanda alcuna in primo grado. Così argomentando era andato ultra petita e tale violazione dell'art. 112 c.p.c. doveva essere accertata in via incidentale. Lamentava che le richieste istruttorie formulate non erano state ammesse e concludeva chiedendo: “rigettare il ricorso in appello proposto, con vittoria di spese processuali. In denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, si chiede l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto”. 5
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 15 L. 264/1949 e 2697c.c. per carenza di motivazione, errata interpretazione del diritto di precedenza conferito ai prestatori di lavoro licenziati per riduzione di personale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva affermato che, sebbene in astratto il ricorrente avesse il diritto di precedenza rispetto ai due lavoratori assunti, tuttavia non aveva provato in concreto il diritto alla riassunzione. La violazione del diritto di precedenza dell'appellante era palese, essendo stati riassunti due dipendenti con minore anzianità lavorativa, collocati in una posizione più sfavorevole nell'elenco dei licenziati. L'appellante era addetto alle vendite, assunto a tempo indeterminato, posizionato al n. 45, reparto “duro food”, mentre gli altri due dipendenti riassunti erano anch'essi addetti alle vendite, a tempo indeterminato, ma collocati ai nn. 71 e 78 della graduatoria e rispettivamente assegnati ai reparti “BLS surgelati” e “sala”. La deduzione che altri dipendenti, prima dell'appellante, avessero diritto alla riassunzione era apodittica. Gli “altri dipendenti”, diversi da quelli riassunti, non avevano impugnato la riassunzione per violazione del diritto di precedenza, non avevano manifestato interesse, dimostrando così acquiescenza rispetto alla riassunzione effettuata in violazione del loro diritto di precedenza. L'affermazione secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto rivendicare l'immediata riassunzione, non avendo tempestivamente impugnato il licenziamento, era erronea oltre che infondata e la normativa prevedeva un onere dell'interessato ad esercitare il relativo diritto potestativo alla riassunzione, ma non obbligava ad impugnare il licenziamento. Il datore di lavoro era tenuto a rispettare la graduatoria e interpellare i lavoratori interessati e spettava alla resistente la prova di avere correttamente operato nello scorrimento della graduatoria. In ogni caso, nessun altro dipendente aveva formulato richiesta di riassunzione entro il termine di legge;
ove ciò si fosse verificato, la convenuta l'avrebbe dedotto quale fatto impeditivo alla riassunzione e depositato la relativa documentazione. La motivazione della sentenza era paradossale in quanto neutralizzava il diritto alla riassunzione, affermando genericamente che altri avrebbero avuto in astratto il relativo diritto, senza concretamente accertare che nessuna richiesta in tale senso era pervenuta, violando i principi dell'onere della prova. Incombeva sul datore di lavoro la prova che i lavoratori, licenziati precedentemente all'assunzione, non fossero interessati alla riassunzione, né vi era prova che essi, prima dell'assunzione, fossero stati interpellati dal datore di lavoro e avessero rifiutato la riassunzione. Risultava provato che il datore di lavoro aveva operato scorrettamente, in quanto erano stati preferiti altri soggetti in posizione più sfavorevole e non aveva interpellato gli aventi diritto. Sussisteva responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 c.c. e conseguente obbligo di risarcimento del danno. Il datore di lavoro non aveva proceduto correttamente alla riassunzione, in quanto avrebbe dovuto tenere conto della graduatoria fissata e sussistevano, quindi, i presupposti per la costituzione del rapporto di lavoro. La vicinanza temporale delle riassunzioni rispetto alla data del licenziamento dimostrava l'insussistenza dei presupposti per il licenziamento collettivo di 12 dipendenti. 6
4.1. Il motivo di appello è infondato. Preliminarmente, va posto in rilievo che, sebbene non sia stato appellato il punto della decisione che ha dichiarato inammissibile l'invocata declaratoria di illegittimità del licenziamento, nel corpo dell'atto di appello si rivengono argomentazioni difensive volte a ribadirne l'illegittimità, mentre, non gravata da appello la relativa statuizione, la questione non può comporre la materia del contendere devoluta in questo giudizio. Appare, poi, utile ribadire, come già accertato e affermato dal Tribunale, che il datore di lavoro non ha assunto nuovi lavoratori, ma ha riassunto due lavoratori già dipendenti e coinvolti nella medesima procedura di licenziamento al pari del ricorrente. Nessun addebito, inoltre, può ascriversi alla sentenza che, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di illegittimità del licenziamento, ha esaminato l'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto il diritto di precedenza nella riassunzione rispetto ad altri colleghi parimenti licenziati, secondo l'ordine della graduatoria, tale che l'affermazione dell'appellante, secondo cui la sentenza avrebbe affermato che egli non avrebbe potuto rivendicare l'immediata riassunzione, non avendo tempestivamente impugnato il licenziamento, non è coerente con la motivazione del provvedimento gravato. È questo, infatti, l'oggetto dell'accertamento operato dal giudice a quo, il quale ha esaminato la domanda con cui il ricorrente ha lamentato una tale violazione, per avere il datore di lavoro riassunto due lavoratori, collocati ai nn. 71 e 78 della graduatoria e rispettivamente assegnati ai reparti “BLS surgelati” e “sala”, mentre egli era posizionato al n. 45, reparto “duro food”. Va ribadito che, come rilevato dal Tribunale, la fattispecie in esame non postula la condotta del datore di lavoro che abbia assunto lavoratori diversi in luogo di quelli licenziati, poiché la società datoriale ha assunto due lavoratori già licenziati ed inclusi nella graduatoria, illustrando che il criterio in applicazione del quale aveva proceduto alla riassunzione dei lavoratori e era stato individuato nella Persona_1 Persona_2 necessità di manodopera nei medesimi reparti ai quali gli stessi erano addetti prima del licenziamento: reparto surgelati del punto vendita e “grocery dolce”. L'esodo dei lavoratori dall'azienda era stato preceduto da una concertazione sindacale, conclusasi con l'accordo, a norma del quale i lavoratori venivano incentivati, dietro corrispettivo di dieci mensilità di retribuzione, all'esodo anticipato. La procedura si era conclusa con il licenziamento dei lavoratori individuati all'esito della procedura espletata a norma della L. 223/1991 e la sottoscrizione, da parte della dell'impegno a CP_1
“prolungare” il periodo durante il quale i lavoratori potevano vantare il diritto alla riassunzione da sei mesi (come previsto dalla nuova formulazione del citato art. 5) a due anni. La procedura era stata espletata con la formazione di una graduatoria di lavoratori, che indicava l'eventuale ordine di riassunzione laddove le condizioni economiche e strutturali dell'impresa lo avessero consentito. All'interno di questa graduatoria, il Pt_1 occupava la posizione n. 45. È corretta allora l'affermazione del Tribunale, allorquando ha considerato che “ciò che può invocare il ricorrente è il diritto di precedenza, di cui all'art. 15 della legge n. 264 del 1949, menzionato nel corpo del ricorso, che nasce in coincidenza con la decisione imprenditoriale di procedere a nuove assunzioni, qualunque sia la tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro”. Il Tribunale ha ritenuto accertato l'assunto del , secondo cui, Pt_1 indipendentemente dalla collocazione nell'ambito dei diversi punti vendita, tutti i dipendenti licenziati svolgevano formalmente le medesime mansioni: i dipendenti licenziati svolgevano mansioni sovrapponibili, poiché ciascun dipendente era assegnato ad un reparto in assenza di una suddivisone specifica delle mansioni, in base ad una sorta di organizzazione interna connotata da intercambiabilità e il , nella graduatoria, era collocato in posizione Pt_1 poziore rispetto ai due lavoratori riassunti. 7
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che, se il ricorrente nella graduatoria era collocato al n. 45 ed i due dipendenti riassunti erano collocati ai nn. 71 e 78, era correlativamente vero che il , nella medesima graduatoria, era preceduto da altri lavoratori ( , Pt_1 Per_3
, , , ed ) con punteggio superiore, con la conseguenza Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 che quella medesima graduatoria, in forza della quale il ricorrente aveva invocato il diritto di precedenza alla riassunzione, tale diritto non gli conferiva. Tale determinazione è corretta. Invero, se il criterio adottato dalla società nel procedere alla riassunzione dei lavoratori e – necessità di manodopera in quei medesimi reparti ai Persona_1 Persona_2 quali tali lavoratori erano addetti prima del licenziamento – non era corretto, il diritto del
, dal medesimo fondato sulla posizione occupata nella graduatoria, necessitava Pt_1 Per essere accertato non solo in raffronto alla posizione dei lavoratori e , bensì in Per_1 raffronto a tutti i lavoratori che, in base a quella medesima graduatoria, occupavano una posizione più alta Per conseguenza, non può essere coonestato l'assunto del ricorrente, a tenore del quale egli sarebbe stato tenuto a provare la poziorità del suo diritto esclusivamente rispetto ai due lavoratori riassunti, mentre il datore di lavoro sarebbe stato onerato a provare che gli altri lavoratori, pur occupando una posizione più alta in graduatoria, non avessero diritto alla riassunzione. Infatti, se il criterio adottato dal datore di lavoro nel procedere alla riassunzione dei lavoratori collocati ai nn. 71 e 78 della graduatoria - vale a dire la necessità di assumere gli addetti ai reparti ai quali gli stessi erano originariamente addetti: reparto surgelati del punto vendita e al “grocery dolce” – si era dimostrato fallace, e ciò sulla base dei rilievi di criticità e degli elementi di prova addotti dallo stesso ricorrente, gravava su questi l'onere di provare l'invocato diritto alla riassunzione secondo l'ordine della graduatoria, che è il titolo posto a fondamento dell'invocato diritto. Ciò implicava necessariamente l'estensione dell'indagine anche ai lavoratori collocati in graduatoria con punteggio superiore: , , , , ed Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
. Per_8 Unica essendo la graduatoria ed unico essendo il diritto alla riassunzione vantato dal ricorrente, unico è l'onere probatorio su di questi gravante: provare il diritto alla riassunzione in ragione della posizione occupata nella graduatoria e, per conseguenza, anche in raffronto a quei dipendenti licenziati che, avendo un punteggio maggiore, avevano conseguito una posizione più alta in quella medesima graduatoria. Non si rinviene ragione di ordine logico e/o giuridico per parcellizzare siffatto onere probatorio, ponendolo a carico del datore di lavoro come preteso dall'appellante, anche perché solo in questo giudizio e solo relativamente alle odierne parti in causa è stato ritenuto Per che il criterio che aveva determinato la riassunzione del e dell' non fosse Per_1 corretto. Scardinato il criterio applicato dalla società nella riassunzione di due lavoratori, l'unico criterio di individuazione dei lavoratori da riassumere era la posizione da questi occupata nella graduatoria e, poiché il era preceduto da altri sei lavoratori licenziati, egli, in Pt_1 quanto aveva agito in giudizio vantato il diritto all'assunzione secondo l'ordine della graduatoria, avrebbe dovuto assolvere l'onere deduttivo e probatorio connesso a tale domanda, dimostrando di essere titolare del diritto alla riassunzione a preferenza di tutti gli altri lavoratori, anche quelli collocati in posizione più alta in graduatoria. La pretesa dell'appellante di limitare il proprio onere probatorio ai soli lavoratori Per e non è asseverabile, posto che egli non ha proposto una domanda fondata Per_1 Per su un diritto alla riassunzione relativo, vale a dire limitato ai soli e , ma un Per_1 diritto alla riassunzione fondato sulla sua posizione in graduatoria e, quindi, vantato anche nei confronti di coloro che lo precedevano nella graduatoria e ad essi opponibile. 8
Nel prosieguo, va osservato che l'assunto dell'appellante, secondo cui questi ultimi lavoratori avevano tenuto comportamenti concludenti, dimostrativi di carenza di interesse alla riassunzione non solo non ha trovato ex se riscontro in atti, ma anche avrebbe dovuto esser raffrontato con l'evenienza che solo in questo giudizio, e non erga omnes, è stata Per accertata l'inadeguatezza che aveva fondato la riassunzione dei lavoratori e , Per_1 che, prima del licenziamento, svolgevano attività lavorativa in quei medesimi reparti rispetto ai quali era sopravvenuta la necessità di manodopera. L'onere probatorio gravante sul ricorrente non è stato assolto e sul punto il Tribunale ha rilevato, in ciò non contestato dall'appellante, che “tale prova non può considerarsi fornita, atteso che solo genericamente il ricorrente ha dedotto la presunta quiescenza da parte dei lavoratori collocati in una posizione migliore in graduatoria, senza nulla allegare in merito”. Va, dunque, confermata la conclusione cui è addivenuto il giudice a quo, laddove ha affermato” … pur avendo il ricorrente in astratto allegato una violazione del diritto di precedenza, previo richiamo alla graduatoria allegata alla lettera di licenziamento, non ha provato che tale violazione si sia concretizzata in un danno proprio nei suoi confronti, non avendo provato il diritto alla riassunzione in caso di rispetto dell'ordine della graduatoria e, dunque, dell'invocato diritto di precedenza”, dopo aver considerato che, anche a non voler prendere “come parametro la graduatoria in parola, il ricorrente non ha provato il proprio diritto di precedenza, per carichi di famiglia, anzianità e professionalità, come invocato nel ricorso. Ed infatti, lo stesso teste , con riferimento ai due lavoratori riassunti Per_6 Persona_1 e un altro , ha dichiarato che: <<so che anche loro hanno figli>>,
[...] Persona_2 mentre nulla è stato concretamente allegato in ordine all'anzianità e alla professionalità”. Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
5. Infondato è il secondo motivo di appello, avente ad oggetto il risarcimento del danno, su cui talune ulteriori considerazioni vanno spese. Ha dedotto l'appellante che la sentenza era illegittima nella parte in cui aveva negato il diritto al risarcimento del danno. Ha affermato che il decreto legislativo 23/2015 riconosceva al lavoratore tutele diverse a seconda che il licenziamento fosse stato intimato da un datore di lavoro che superava le soglie dimensionali fissate dall'art. 18 della legge 300/1970 ovvero da un datore di lavoro che non superava dette soglie. Nel presente caso il datore di lavoro superava le soglie, essendoci l'elenco dei lavoratori interessati alla procedura di licenziamento collettivo attivata. Spettava all'appellante il risarcimento del danno, atteso che non aveva percepito la retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra, non aveva avuto copertura assistenziale e previdenziale e l'importo poteva quantificarsi in almeno € 20.000 o altra somma commisurata a quanto il lavoratore avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro, che il datore di lavoro aveva stipulato con soggetti diversi. Orbene, le deduzioni dell'appellante per taluni profili sembrano ricondursi al licenziamento, per altri all'omessa riassunzione. Nulla quaestio ove esse fossero state correlate all'illegittimità del licenziamento, poiché la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile e il punto di decisione non è stato gravato da appello, con la conseguenza che tale titolo causale, posto a fondamento della domanda risarcitoria, non costituisce oggetto del devolutum. Ove, invece, il diritto al risarcimento fosse stato correlato alla violazione del diritto di precedenza nella riassunzione, non solo il rigetto della domanda quale sub 4.1. pronunciato negherebbe l'an debeatur, ma la domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile, come eccepito dalla appellata società, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta in appello. 9
Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva chiesto: 1) condannare la resistente alla riassunzione immediata del lavoratore dipendente Parte_1
, con stessa qualifica e mansioni;
2) “previo accertamento dell'illegittimità del
[...] licenziamento, condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in almeno 20.000 euro, per retribuzioni non percepite nella misura della retribuzione globale di fatto dal recesso alla reintegra, la mancata copertura assistenziale e previdenziale ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Alla stregua di siffatta formulazione, appare innegabile che la domanda risarcitoria sia stata correlata alla sola illegittimità del licenziamento, domanda dichiarata inammissibile e, ove la richiesta risarcitoria proposta in grado di appello fosse stata fondata, non più sull'illegittimità del licenziamento, bensì sulla mancata riassunzione, dovrebbe ritenersi esser stata proposta una domanda nuova, fondata su una diversa causa petendi, posto che, pur inalterato il petitum, è stato mutato uno degli elementi di identificazione dell'azione proposta nel giudizio di primo grado. Nelle due alternative prospettabili, in ogni caso la domanda risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento: ove consequenziale all'illegittimità del licenziamento, seguirebbe le sorti della domanda principale;
ove consequenziale alla mancata riassunzione essa sarebbe, comunque, infondata, non avendo trovato accoglimento la domanda principale. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Non deve farsi luogo all'esame dei motivi dell'appello incidentale, giacché espressamente condizionato all'accoglimento dell'appello principale, evenienza non ricorrente. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 537/2022 emessa dal Tribunale di RI, pubblicata il 14.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti