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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dott.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.ro 4757 per l'anno 2019 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza cartolare DE
13.2.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Pasquale Carbone, presso il cui studio in Avellino, via Sott. G. Corrado n. 29, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
NTroparte_1
( ), in persona DE curatore dr. , in virtù di P.IVA_1 CP_2 autorizzazione DE G.D. DE 30.1.12020, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Angelo Guerriero, presso il cui studio in Avellino, via Tagliamento n. 237, è elettivamente domiciliato;
Appellato
NONCHÉ
(P.I. , in persona DE NTroparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e per essa
[...]
(P.I. ), in NTroparte_4 P.IVA_3 persona DE legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di in NTroparte_3 virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma dal notaio di Roma in data 22.1.2014, Rep. 32218/Racc. Persona_1 P.IVA_
, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dal prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula, presso il cui studio in Napoli, piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1, è elettivamente domiciliata;
Appellata
1 E
( ); NTroparte_5 C.F._2 in NTroparte_6 persona DE legale rappresentante pro tempore;
NTroparte_7
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro la sentenza DE tribunale di Avellino n.
1696/2019, pubblicata in data 19.9.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e note scritte autorizzate per l'udienza cartolare DE 13.2.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2014, la CP_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, Parte_1
e , per sentirli condannare, in solido o secondo le NTroparte_5 rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, quantificati in
€ 12.194,74, subiti per le infiltrazioni, provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà , verificatesi all'interno DEl'unità Pt_1 immobiliare attorea (in catasto al foglio 3, p.lla 800, sub 5), facente parte di un più ampio complesso con annesse aree esterne ubicato nella zona agricola DE comune di Grottolella (AV), via dei Vigneti 5.
A sostegno DEla pretesa azionata, l'attrice precisava di aver instaurato procedimento di ATP (RG N. 390/2014) finalizzato ad accertare le cause DE denunciato fenomeno infiltrativo, nel corso DE quale il CTU nominato, geom. aveva acclarato che “l'unica Persona_2 problematica esistente nel locale di proprietà DEla è dovuta ad CP_1 infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura di proprietà DE sig.
( ”; che la consistenza immobiliare di proprietà attorea, Parte_1 facente parte integrante DEla palazzina (elevantesi su due piani più quello ammezzato), era costituita da più unità posizionate al primo piano ed al piano terra DE complesso, dalla superficie coperta e da annesse aree pertinenziali esterne adibite a spazi di manovra e parcheggio;
che una DEle unità immobiliari di sua proprietà era sottoposta all'appartamento ed alle aree esterne di appartenenza e proprietà oggi di , in precedenza DE figlio ; NTroparte_5 Pt_1 NT che da alcuni mesi, nell'immobile DEla posto a piano terra si verificavano copiose infiltrazioni di acqua meteoriche provenienti dal solaio sovrastante di proprietà dovute alla rottura Pt_1 DEl'impermeabilizzazione presente sul solaio stesso;
che tale situazione aveva creato rilevanti danni all'immobile e, pertanto, era stato proposto ATP per individuare e porre rimedio alle cause DE fenomeno infiltrativo, che era peggiorato a causa DEl'incuria DE sig.
2 e continuava a peggiorare con il passare DE tempo Parte_1 rendendo sempre più complicato il ripristino DElo stato dei luoghi.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e , contestando integralmente le risultanze CP_5 Parte_1 DEl'ATP (cui non partecipavano), concludendo per l'integrale rigetto DEla domanda attorea, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere proprietari esclusivi DE lastrico solare e DEl'annesso terrazzo, come erroneamente ritenuto dal CTU in sede di ATP, atteso che, come emergeva dall'allegato atto di compravendita per notar DE 16.1.2012, il lastrico Persona_3 solare di circa mq 400 adibito ad area benessere, sito al secondo piano e distinto in catasto al foglio 3, p.lla 800, sub 8, era di esclusiva proprietà DEla società attrice, comproprietaria anche DEl'antistante terrazzo, contraddistinto in catasto al foglio 3, p.lla 800, sub 9, quale bene non censibile comune ai subalterni 8, 10 e 11, confinante con l'appartamento di proprietà di (sub 11) ed altro Parte_1 appartamento di proprietà (sub 10). Rogito dal quale emergeva CP_7 che comproprietari DEl'immobile all'interno DE quale insisteva la proprietà attorea erano la Banca Agrileasing Spa, la società
[...]
. NTroparte_8 NTroparte_7
Assumevano, pertanto, che la società attrice di nulla poteva dolersi nei confronti dei convenuti ove le infiltrazioni fossero derivate dal lastrico di sua esclusiva proprietà, alla cui riparazione doveva contribuire nella misura di 1/3, ex art. 1226 c.c., restando gli altri 2/3 a carico dei soli condomini proprietari DEle porzioni immobiliari cui detto lastrico fungeva da copertura, deducendo, infine, che, laddove invece le infiltrazioni fossero derivate dal terrazzo comune a tutti i condomini, doveva integrarsi il contraddittorio nei confronti degli stessi, tenuti a provvedere alla relativa manutenzione ed ai conseguenti danni.
Autorizzata ed effettuata dai convenuti la chiamata in causa Pt_1 dei condomini Banca Agrileasing Spa, NTroparte_6
[... e , per essere dagli stessi manlevati e NTroparte_7 tenuti indenni da qualsiasi pronuncia pregiudizievole, anche inerente alle spese di lite, si costituiva solo la , NTroparte_4 proprietaria DEl'immobile a piano terra (in catasto al foglio 3, p.lla
800, sub 12), concesso in locazione finanziaria immobiliare alla concludendo per la sua estraneità NTroparte_6 ai fatti e per il conseguente rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria DEle spese, evidenziando in ogni caso che, come emergeva dalla consulenza redatta in sede di ATP, la causa DEle infiltrazioni era imputabile ai soli convenuti/chiamanti in causa
[...]
, proprietari DEl'immobile sovrastante quello attoreo, risultando Pt_1
i danni derivati dalla cattiva manutenzione DE solaio di calpestio
3 DEl'immobile di loro proprietà, di talché la causa DEle infiltrazioni non aveva alcun nesso con il lastrico solare di uso esclusivo, con conseguente inapplicabilità DEl'art. 1126 c.c., strumentalmente richiamato dai convenuti.
Acquisito il fascicolo inerente all'ATP e rigettate (perché ritenute superflue) le richieste istruttorie formulate dalle parti, la lite veniva definita con sentenza n. 1696/2019, pubblicata in data 19.9.2019, con cui il tribunale di Avellino così statuiva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento DEla somma di € Parte_1
12.194,74, come riconosciuta dal CTU, in favore DEl'attrice, con interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto Parte_1
al pagamento DEle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese e €
[...]
4.200,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, cassa e iva, come per legge, con attribuzione ai procuratori avv. Lucia Bonavita e avv. Angelo
Guerriero per dichiarato anticipo;
condanna il convenuto Parte_1 al pagamento DEle spese di lite, che liquida in € 2.100,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, cassa e iva, come per legge, in favore DEla
[...]
in persona DE legale rapp.te p.t., in qualità di NTroparte_4 mandataria con rappresentanza DEla pone NTroparte_3 le spese di Atp a carico DE convenuto ”. Parte_1
NTro tale sentenza, notificata in data 23.9.2019, con atto di citazione notificato il 23.10.2019, proponeva appello , articolato Parte_1 su cinque motivi di doglianza, lamentando: 1) mancata interruzione
d'ufficio DE giudizio di 1° grado a seguito DEl'intervenuto LI DEla 2) omessa motivazione in punto di legittimazione CP_1 passiva in capo ai convenuti e ; 3) NTroparte_5 Pt_1 omessa/insufficiente motivazione in ordine all'elaborato peritale ATP ex art. 696 cpc;
errate conclusioni DE CTU; 4) erroneo rigetto DEle istanze istruttorie (prova testi e CTU), avendo il primo giudice erroneamente ritenuto “completo” il quadro probatorio con la sola acquisizione DEl'elaborato ATP ex art. 696 cpc allegato; 5) errata applicazione DE D.M. n. 55 DE 2014 ‐ liquidazione spese di lite.
Concludeva, pertanto, perché previa sospensione DEl'efficacia esecutiva DEla pronuncia gravata ed in riforma DEla stessa, fossero accolte le seguenti conclusioni: “… in via preliminare, dichiarare inefficace tra le parti l'impugnata sentenza per omessa interruzione DE giudizio di primo grado, a seguito DEla dichiarazione di LI DEla nel merito, accertare e dichiarare il difetto CP_1 di legittimazione passiva in campo a per le Parte_1 motivazioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare, nel caso in cui venga accertata l'identificazione DEla causa DEle infiltrazioni nel lastrico solare, che l'obbligo di contribuzione alla riparazione ed al risarcimento dei danni lamentati grava, ai sensi DEl'art. 1126 c.c., sul proprietario DElo stesso per un terzo e sui proprietari degli immobili ubicati al di sotto DE lastrico (per i quali esso funge da copertura)
4 per i restanti due terzi, il tutto in proporzione alla tabella millesimale relativi ai locali di loro proprietà; in via veramente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di conferma DEla sentenza gravata, ricalcolare le spese di lite come liquidate dal giudice di prime cure alla luce dei parametri minimi e con le dovute riduzioni, ai sensi DE DM 55/2014”. In via istruttoria, insisteva nell'ammissione di CTU tecnica per l'accertamento e la valutazione DEle cause generatrici dei lamentati eventi infiltrativi.
Con comparsa depositata in data 31.1.2020, si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di mandataria NTroparte_3 con rappresentanza, concludendo per NTroparte_4
l'integrale rigetto DE gravame, inammissibile ed infondato, con conseguente conferma DEla sentenza impugnata e vittoria DEle spese DE grado.
Con comparsa depositata in data 6.2.2020, si costituiva anche la
DE pari NTroparte_1 concludendo per il rigetto DEl'appello, con vittoria DEle spese DE grado, da distrarre in favore DE difensore antistatario.
Benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio la
[...]
. NTroparte_8 NTroparte_7
Neanche si costituiva , pur ritualmente citato a NTroparte_5 seguito DEl'ordine di integrazione DE contraddittorio in tal senso impartito dalla Corte.
Disattesa l'istanza di inibitoria, la causa, assunta in decisione all'udienza DEl'8.4.2022, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza DE
2.8.2022, per la necessità di riconvocare a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP, geom. , affinché “sotto il vincolo DE Per_4 già prestato giuramento, espletate le indagini necessarie, tenuto conto DEla documentazione in atti ed in particolare DE titolo di provenienza ritualmente allegato dal in prime cure (cfr. compravendita DE Pt_1
16.1.2012 per notar ), sentite le parti ed i loro consulenti: 1) Persona_3 chiarisca se le infiltrazioni riscontrate nel locale a piano terra di proprietà siano derivate da area coperta e/o scoperta di proprietà esclusiva CP_1
, ovvero da area esterna comune alle parti DE giudizio, fornendo in Pt_1 ogni caso i dati catastali identificativi DEl'area di provenienza DEle infiltrazioni;
2) prenda posizione sui rilievi di natura tecnica formulati (in prime cure) dal consulente di parte DE , ing. Pt_1 Persona_5 espressamente richiamati nell'atto di gravame (cfr. motivo sub 3)”.
Acquisiti i chiarimenti richiesti, all'udienza cartolare DE 13.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva definitivamente riservata in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
******
5 I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata interruzione d'ufficio DE giudizio di prime cure per il sopravvenuto LI DEla società attrice, dichiarato con pronuncia DE 5.2.2019, quando il processo era ancora in corso, con data di ultimo rinvio fissato per l'udienza di discussione orale DE 19.9.2019 ex art. 281 sexies cpc.
Assume, pertanto, che l'anzidetto giudizio andava necessariamente interrotto ex art. 43 L.F. e successivamente riassunto dalla curatela NT DE LI , unico soggetto legittimato a proseguirlo, e che in mancanza DEla declaratoria di interruzione, la sentenza pronunciata dal tribunale era chiaramente inefficace tra le parti, per sopravvenuto NT LI DEla .
La censura va disattesa.
Invero, come correttamente rilevato dalla costituita curatela, l'unico soggetto legittimato a dolersi DEla mancata interruzione DE giudizio di prime cure era proprio il LI, atteso che: “le norme sull'interruzione DE processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione DE giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità DEla sentenza ciononostante pronunciata” (Cass.
7075/2022; nello stesso senso, Cass. 24762/2007, Cass. 25641/2010,
Cass. 19095/2011, in motivazione, Cass. 15031/2016 e Cass.
17199/2016, che precisa che la mancata interruzione DE processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice).
Conclusione confermata, con riguardo all'ipotesi di LI DEla parte, dal rilievo che la perdita DEla capacità processuale DE fallito a seguito DEla dichiarazione di LI non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore -
è concesso eccepirla (Cass. 15713/2010; nello stesso senso, cfr. Cass.
17418/2004).
§. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, si lamenta omessa motivazione in punto di legittimazione passiva in capo ai convenuti
ed omessa/insufficiente motivazione in ordine all'elaborato Pt_1 peritale ATP ex art. 696 cpc, a firma DE geom. , NTroparte_9 che perveniva a conclusioni errate.
Assume, in particolare, l'appellante che il tribunale, da un lato, aveva completamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti e CP_5 Pt_1
6 , che avevano evidenziato, sin dalla costituzione in prime cure, Pt_1 di non essere proprietari esclusivi DE lastrico solare e DEl'annesso NT terrazzo, come erroneamente assunto dalla ed asetticamente recepito dal perito in sede di ATP; dall'altro, aveva acriticamente recepito le conclusioni DE CTU, geom. , senza NTroparte_9 tenere in minimo conto la dettagliata serie di osservazioni/rilievi avanzati dai convenuti e dal CTP perito agrario Pt_1 [...]
, finendo quindi per fondare sulle conclusioni (errate) proposte Per_6 dal CTU la propria sentenza.
Ribadisce, pertanto, che unica ed esclusiva proprietaria DE lastrico solare di copertura (fg. 3, p.lla 800, sub 8), da cui (come si leggeva nella CTU) provenivano i lamentati fenomeni infiltrativi, era l'attrice proprietaria esclusiva anche DEl'unità immobiliare CP_1 sottostante al lastrico, come tale tenuta ad una duplice contribuzione alle spese, ex art. 1126 c.c., per 1/3 quale utente e proprietario esclusivo DE manufatto, per i rimanenti 2/3 in proporzione alla unità immobiliare (pag. 8 DEl'appello).
Ripropone, altresì, i rilievi critici alla CTU già svolti in prime cure, rimarcando che, contrariamente a quanto ritenuto dal perito d'ufficio, NT le infiltrazioni che avevano interessato i locali di proprietà DEla erano dipese dalle finiture DEla muratura laterale (che è anche muratura di sostegno DE terreno contiguo di proprietà DEla stessa) in particolare tra la giuntura DEla trave e detta muratura (pag. 11 DEl'appello).
Le doglianze vanno disattese.
Giova premettere che il tribunale accoglieva la domanda attorea, richiamando e facendo proprie le risultanze DEla CTU a firma DE geom. , che accertava che le infiltrazioni d'acqua NTroparte_9 provenivano dal sovrastante solaio di copertura di proprietà DE sig.
, e precisamente dalla zona di proprietà DE sig. Parte_1 [...]
e non dal fondo limitrofo, provocando ingenti danni nei Parte_1 locali sottostanti di proprietà DEla quantificati in CP_1 complessivi € 12.194,74, comprensivi di iva e spese tecniche;
per l'effetto, il convenuto , quale custode DE bene ai sensi Parte_1 DEl'art. 2051 c.c., trattandosi di danno causato in conseguenza DE difetto di manutenzione o più genericamente di sua diligenza nella custodia, veniva condannato al relativo risarcimento in favore DEla società attrice.
Il decisum DE primo giudice va confermato, sia pur integrando la relativa (scarna) motivazione nel senso che segue.
Deve innanzitutto precisarsi che nel procedimento di ATP (RG N.
390/2014), instaurato dalla allora in bonis, per accertare le CP_1 cause DEle infiltrazioni verificatesi negli immobili di sua proprietà, asseritamente derivanti dai sovrastanti appartamenti rispettivamente di
7 proprietà di e, per quel che qui interessa, di CP_10 Parte_1
, quest'ultimo non si costituiva, così mostrando disinteresse a
[...] partecipare, anche attraverso un proprio tecnico di fiducia, alle operazioni peritali ed ai sopralluoghi eseguiti dal nominato CTU, geom. , nel contraddittorio DEle parti costituite e dei Per_4 rispettivi consulenti (cfr. verbali di sopralluogo allegati alla perizia DE
2.7.2014 conclusiva DEl'ATP).
Peraltro, nel giudizio di merito successivamente instaurato dalla CP_1
[...
sulla scorta DEle risultanze emerse in sede di ATP, nei confronti di e , questi ultimi, all'atto DEla costituzione CP_5 Parte_1
(cfr. pag. 5 DEla relativa comparsa), dichiaravano espressamente di non aver inteso costituirsi nel giudizio di ATP richiesto da parte attrice atteso che gli stessi non sono esclusivi proprietari DE lastrico solare e DE terrazzo, ribadendo ancora una volta il loro difetto di legittimazione passiva, e ciò benché sia nel ricorso per ATP (cfr. pag.
2), sia nell'atto di citazione introduttivo DE giudizio di prime cure (cfr. pag. 2), la non avesse mai fatto riferimento ad infiltrazioni CP_1 provenienti dal lastrico solare (sub 8) e dall'antistante terrazzo (sub 9), bensì ad infiltrazioni verificatesi anche nell'immobile posto al piano NT terra DEla , provenienti dal solaio soprastante, di proprietà
[...]
, dovute alla rottura DEl'impermeabilizzazione presente sul Pt_1 solaio stesso.
Tanto opportunamente chiarito, rileva altresì la corte che, già con la relazione depositata (in data 2.7.2014) in sede di ATP, il perito d'ufficio, geom. , a seguito dei numerosi sopralluoghi Per_4 effettuati, in un periodo di incessanti piogge, accertava che l'unica problematica esistente nei locali di proprietà DEla è dovuta CP_1 da infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura (cfr. pag.
25 perizia), di poi precisando che, una volta individuata la zona interna investita dalle problematiche infiltrative, aveva estrapolato il tutto e proiettando la pianta DE locale di proprietà DEla CP_1 all'esterno, aveva individuato la relativa area scoperta sovrastante che ricade proprio in detta zona.
Ancora il CTU evidenziava che dai saggi effettuati si è potuto evincere che allo stato attuale, sotto la pavimentazione DEla zona di proprietà e sovrastante l'immobile di proprietà DEla Parte_1 società vi è DEl'acqua la quale ristagna ed in cattivo modo CP_1 defluisce, altresì riscontrando che la relativa guaina impermeabilizzante è stata installata al di sotto DE massetto ed in alcune parti risulta essere danneggiata. Si è potuto riscontrare che
l'acqua piovana che si insinua negli interstizi DEla pavimentazione esterna, si infiltra in profondità oltrepassando l'intero massetto e trasmettendosi proprio al locale sottostante di proprietà DEla società ed ammalorato dalle problematiche denunciate (pagg. 30- CP_1
8 31), di poi affermando, senza incertezze, che le infiltrazioni d'acqua proveniente dal solaio di calpestio di proprietà DE signor Parte_1
oltre a impregnare il solaio hanno rovinato drasticamente le
[...] rifiniture interne dei locali oggetto di perizia tanto che le stesse devono essere rifatte a regola d'arte in modo tale da rendere gli ambienti omogenei e abitabili (pag. 33).
Conclusivamente, il CTU dichiarava di aver riscontrato problematiche di tipo operativo e progettuale, constatando in particolare l'errata posa in opera DEla pavimentazione DE passaggio di proprietà
[...]
, sovrastante il locale di proprietà DEla in Parte_1 CP_1 quanto non sono state sigillate bene le varie piastrelle di pavimentazione, oltre che errori di posa in opera DEla guaina impermeabilizzante, aggiungendo che: “Infine, è stato riscontrato un errore progettuale ed anche di manodopera in merito al posizionamento DElo strato impermeabilizzante al di sotto DEla pavimentazione DEla zona comune sovrastante il locale di proprietà DEla . CP_1
Affermava, dunque, che: “In sintesi il predetto solaio di copertura allo stato attuale non risulta essere impermeabilizzato efficientemente
a “tenuta d'acqua”, e che le infiltrazioni d'acqua provengono dal lastrico solare sovrastante ai locali oggetto di causa, cioè dalla zona di proprietà DE sig. e non dal fondo limitrofo, Parte_1 provocando ingenti danni nei locali sottostanti di proprietà DEla CP_1
” (pag. 36 DEl'elaborato).
[...]
Orbene, avendo il CTU fatto riferimento, nelle conclusioni, ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, la corte lo riconvocava al fine di chiarire “se le infiltrazioni riscontrate nel locale a piano terra di proprietà siano derivate da area coperta e/o scoperta di proprietà CP_1 esclusiva , ovvero da area esterna comune alle parti DE giudizio, Pt_1 fornendo in ogni caso i dati catastali identificativi DEl'area di provenienza DEle infiltrazioni”. Chiarimento rilevante alla luce DEl'atto di compravendita per notar DE 16.1.2012, allegato in Persona_3 prime cure dai convenuti e richiamato in tal sede dall'appellante, dal quale effettivamente emerge che il lastrico solare (sub 8) è di proprietà esclusiva DEla e che esso confina, tra l'altro, con CP_1
l'antistante terrazzo (sub 9), comune ai subalterni 8, 10 e 11, con la precisazione che il subalterno 9 derivava dall'originario subalterno 7, dal quale avevano altresì avuto origine i subalterni 10 e 11, che identificavano i due appartamenti DE piano già venduti rispettivamente a e , e che NTroparte_7 Parte_1 peraltro sia il lastrico solare distinto con il subalterno 8, in quanto privo di dati di classamento, sia il terrazzo comune (distinto con il subalterno 9), in quanto bene comune non censibile, sono sprovvisti di planimetrie catastali e risultano rappresentati graficamente
9 nell'elaborato planimetrico relativo al piano secondo DE fabbricato distinto con la p.lla 800 contenente dimostrazione grafica dei subalterni, dal quale si evince il loro posizionamento nell'ambito DE fabbricato, che è stato redatto dal professionista all'uopo incaricato geometra , …, e presentato al catasto dei fabbricati NTroparte_11 il giorno 13 novembre 2006, Protocollo n. AV0153248…” (cfr. pagg.
3-4 DE rogito).
Ebbene, il CTU, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla corte, tenuto anche conto DEl'elaborato planimetrico richiamato nel su indicato rogito (cfr. pag. 14 DEl'elaborato integrativo), ha confermato le conclusioni rese in sede di ATP (pag. 27), ribadendo dunque che le infiltrazioni d'acqua provengono dal solaio di calpestio di proprietà DE signor ed in particolare dall'area scoperta Parte_1 annessa all'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, identificata catastalmente quale subalterno 11, derivato dall'originario sub 7, escludendo espressamente (“il lastrico solare parte successivamente quindi oltre alla zona investita dalle infiltrazioni”) che il fenomeno infiltrativo avesse origine dal lastrico solare di copertura (sub 8) di NT proprietà esclusiva DEla (cfr. pagg. 11-15 e pag. 26 DEla perizia integrativa), con conseguente inoperatività DEl'art. 1226 c.c.
(richiamato dall'appellante).
Peraltro, che l'appartamento di proprietà identificato Pt_1 catastalmente come sub 11, fosse comprensivo di annesse aree scoperte (in particolare, balconata e porticato), diverse dal lastrico solare (sub 8) e dall'antistante terrazzo comune (di cui il è Pt_1 comunque comproprietario), emerge dalla stessa perizia tecnico- estimativa a firma DE per. agr. (cfr. pagg. 3 e 5), allegata Persona_7 in prime cure dall'odierno appellante.
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta in appello da Parte_1
e fondata sull'assunto (rivelatosi infondato) che le infiltrazioni
[...] derivassero dal lastrico solare di copertura di proprietà esclusiva DEla
CP_1
Né, peraltro, risultano efficacemente contrastate, sotto il profilo tecnico, le conclusioni rese dal CTU, geom. , NTroparte_9 fondate su accurati accertamenti, ispezioni e saggi eseguiti sui luoghi di causa, nel contraddittorio DEle parti costituite in sede di ATP (cui l'appellante, come detto, decideva liberamente di non partecipare), vieppiù ove si consideri che, riconvocato dalla corte, il perito d'ufficio prendeva specifica posizione (cfr. pagg. 18-27 DEl'elaborato integrativo) su tutti i rilievi critici svolti dal ctp DE , ing. Pt_1
(peraltro fondati, come da quest'ultimo precisato a Persona_5 pag. 9 DEla perizia a sua firma DE 29.9.2015, sulla mera visione esterna dei luoghi, non essendo stato coinvolto in un sopralluogo nei
10 locali interessati e contigui), escludendo, in particolare, che il fenomeno infiltrativo derivasse dalla trave perimetrale che fronteggia NT il fondo di proprietà .
Ogni ulteriore considerazione al riguardo appare dunque superflua, tanto più che per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni DE consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo DEla motivazione con l'indicazione DEle fonti DE suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass. n. 33742 DE 2022; n. 1815 DE 2015)” (così Cass. 12195/2024, in motivazione).
Risultano così superate tutte le obiezioni formulate dall'appellante, con conseguente conferma, in parte qua, DEla pronuncia gravata, con le su indicate precisazioni.
§. Va disatteso anche il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel rigettare le richieste istruttorie formulate dai convenuti ed in particolare la Pt_1 richiesta di (nuova) CTU, che lungi dall'essere superflua, come ritenuto dal primo giudice nell'ordinanza DE 2.12.2016, appariva necessaria alla luce DEle contestazioni tecniche svolte dal consulente di parte, ing. nella perizia a sua firma DE 29.9.2015. Per_8
Ribadito, infatti, che pur ritualmente evocato, Parte_1 sceglieva (liberamente) di non costituirsi nel procedimento di ATP, finalizzato proprio all'individuazione DEle cause DE fenomeno infiltrativo allo stesso addebitato, e precisato, altresì, che il tribunale, sulla scorta DEl'ATP espletato (e ritualmente acquisito;
cfr. provvedimento reso all'udienza DE 7.7.2016), con ordinanza DE
2.12.2016, mai impugnata dal convenuto/odierno appellante (che, di contro, insisteva per la riserva in decisione;
cfr. verb. ud. 19.9.2019), legittimamente riteneva superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta dai convenuti (rientrando, com'è noto, nei suoi poteri discrezionali, la valutazione DEl'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, sentire a chiarimenti il CTU sulla relazione già depositata ovvero rinnovare in tutto o in parte le indagini;
Cass. 21525/2019), si osserva come la censura DEl'appellante risulti in ogni caso assorbita e superata dai chiarimenti resi dal CTU, che, riconvocato dalla Corte, prendeva specifica posizione sui rilievi critici formulati dall'ing. consulente di Per_8
11 parte DE , confermando le conclusioni già rassegnate in sede Pt_1 di ATP.
§. Resta da esaminare il quinto ed ultimo motivo di gravame, con cui si contesta la liquidazione DEle spese operata nella sentenza gravata e, in particolare, l'errata applicazione DE DM n. 55/2014, sull'assunto che il tribunale, vista la non complessità DEle questioni trattate, tutte di natura totalmente documentale ed alla luce DEla non complessità DEl'attività processuale, priva di qualsiasi attività istruttoria, avrebbe dovuto applicare i parametri minimi e non quelli medi, con applicazione DEle dovute riduzioni previste e disciplinate dal DM n.
55/2014 (cfr. pagg. 13-14 e 16 DEl'appello).
La censura, al limite DEl'ammissibilità (perché all'evidenza generica), va in ogni caso disattesa.
Invero, il tribunale liquidava correttamente le spese secondo il criterio DEla soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014, risultando infondate le generiche contrarie deduzioni DEl'appellante, ove sol si consideri che: “In tema di liquidazione DEle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari
e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale DE giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo DEla tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità” (Cass. 4698/2019; nello stesso senso, Cass. 10343/2020), con l'ulteriore opportuna precisazione che: “In materia di spese di giustizia, ai fini DEla liquidazione DE compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), DE d.m. n. 55 DE 2014 Ministero DEla giustizia, D.M. 10/03/2014, n.
55 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione DEle domande già proposte” (Cass. 4698/2019, cit.; nello stesso senso, Cass.
20993/2020, che chiarisce, con riguardo alla fase istruttoria, che rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione DEl'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma DEla pronuncia impugnata.
II. Le spese DE grado seguono la soccombenza DEl'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo alla natura ed al valore DEl'affare (fino ad € 26.000,00), alle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata, con
12 distrazione, nei rapporti con la curatela appellata, in favore DEl'avv.
Angelo Guerriero, dichiaratosi antistatario.
Restano definitivamente a carico DEl'appellante gli esborsi sostenuti per la CTU integrativa espletata in appello, già liquidati dalla corte con decreto DE 2.7.2023.
Nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico DEl'appellante DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.ro
4757 per l'anno 2019 R.G.A.C., tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza DE Tribunale di Avellino n. 1696/2019, pubblicata in data
19.9.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore degli appellati Parte_1 costituiti, DEle spese DE grado, che si liquidano, sia per la
[...]
, sia per la NTroparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti NTroparte_3 pro tempore, in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura DE 15% DE compenso, IVA
e CPA come per legge, con distrazione, nei rapporti con la curatela fallimentare, in favore DEl'avv. Angelo Guerriero, anticipatario;
3) pone definitivamente a carico DEl'appellante gli esborsi sostenuti per la CTU integrativa espletata in appello;
4) da atto DEla sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico DEl'appellante DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 19.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
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