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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/09/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2041 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. C.F._2
Matteo Bertucci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 12.9.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, Parte_3
hanno chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Carrara il 10.9.2005, deducendo che
Per_ dall'unione dei coniugi erano nati i figli (21.10.2005) e Per_2
(7.3.2019); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento delle minore;
assegnazione della casa coniugale;
diritto Per_2
di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
detrazioni fiscali ed eventuali rimborsi e/o sussidi.
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_4
l'1.12.1985, e nato a [...] il [...], (matrimonio Parte_2
contratto in Carrara il 10.9.2005 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2005, n. 46, Parte I, Ufficio 1),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fivizzano di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.9.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2041 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. C.F._2
Matteo Bertucci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 12.9.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, Parte_3
hanno chiesto in via cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio celebrato in Carrara il 10.9.2005, deducendo che
Per_ dall'unione dei coniugi erano nati i figli (21.10.2005) e Per_2
(7.3.2019); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento delle minore;
assegnazione della casa coniugale;
diritto Per_2
di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
detrazioni fiscali ed eventuali rimborsi e/o sussidi.
3.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_4
l'1.12.1985, e nato a [...] il [...], (matrimonio Parte_2
contratto in Carrara il 10.9.2005 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2005, n. 46, Parte I, Ufficio 1),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fivizzano di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.9.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli