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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32185/2022 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Praino, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, al viale Bianca Maria n. 19, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio CP_1 C.F._2
Gugliotta, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. 278, presso i difensori convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27-07-2022 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale il dott. , chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale patito in conseguenza del suo inadempimento professionale nella somma di euro
28.337,00.
Parte attrice esponeva la seguente vicenda. pagina 1 di 8 In data 30-10-2019 il sig. stipulava due atti di compravendita aventi ad oggetto due Parte_1
immobili siti in Milano, alla via Lomellina n. 54, a ministero del Notaio dott. . All'atto della CP_1
stipula dei predetti contratti, l'attore si offriva di provvedere al versamento delle relative imposte e veniva edotto dal notaio rogante che avrebbe potuto indifferentemente provvedere al relativo pagamento anche in un secondo momento per il tramite del proprio commercialista senza alcuno aggravio o maggior onere rispetto al versamento contestuale al rogito. Alla luce delle rassicurazioni rese in tal senso dal notaio, dopo la stipula degli atti di compravendita, l'odierno attore trasmetteva la relativa documentazione al proprio commercialista per il versamento delle imposte in dichiarazione dei redditi. Successivamente emergeva che l'imposta da corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi era pari a euro 51.337,00, ben superiore a quella di euro 23.000,00, che il sig. Parte_1
avrebbe versato quale imposta sostitutiva in sede di rogito. Il sig. chiedeva spiegazioni Parte_1
al notaio, che inizialmente riferiva della possibilità di rettificare gli atti di compravendita, ma successivamente comunicava come non fosse possibile procedere in tal senso. Poiché né la diffida, né la procedura di negoziazione assistita sortivano effetto, il sig. si vedeva costretto a Parte_1
proporre domanda giudiziale, adducendo l'inadempimento del dott. per negligenza CP_1
professionale, per non aver adeguatamente informato il cliente sulle conseguenze fiscali degli atti posti in essere e, in particolare, della possibilità di versare l'imposta sostituiva in sede di rogito in luogo della successiva tassazione ordinaria, più onerosa.
In data 12-12-2022 si costituiva in giudizio il dott. , contestando la ricostruzione attorea, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ovvero, in via subordinata, di escludere e/o limitare i conseguenti danni in favore dell'attore entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225
e 1227 c.c.
In particolare, il convenuto deduceva quanto segue.
Solo il giorno del rogito – il 30-10-2019 - durante la lettura dell'atto, il sig. , senza aver Parte_1
fornito prima alcuna indicazione, chiedeva di poter usufruire del pagamento dell'imposta sostitutiva relativa alla plusvalenza che si sarebbe generata in sede di rogito. Il dott. rispondeva alla CP_1
richiesta spiegando che il versamento in sede d'atto dell'imposta avrebbe comportato la sospensione dell'atto, in quanto era necessario eseguire i dovuti conteggi e le relative detrazioni delle imposte e delle spese. Inoltre, il notaio, nel predisporre i conteggi, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il venditore aveva ricevuto i beni oggetto delle due compravendite con un unico atto e sarebbe stato, quindi, necessario allocare e riproporzionare i valori iniziali ed i valori di vendita, così come per le pagina 2 di 8 spese incrementative relative ai due immobili. Tutte queste operazioni erano senz'altro di non immediata esecuzione e necessitavano di attente valutazioni, anche numeriche. Alla luce delle informazioni ricevute, a precisa domanda del notaio, il venditore rispondeva che accettava di pagare l'imposta nella dichiarazione dei redditi e non nell'atto notarile, servendosi appunto della imposta sostitutiva. Dopo circa un anno l'odierno attore contattava il notaio lamentando le maggiori imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi. Il dott. è esente da responsabilità CP_1
professionale poiché la scelta del migliore regime fiscale, nel caso specifico, non poteva essere risolta sulla base di un'analisi teorica della normativa fiscale, ma era necessaria una valutazione da parte del commercialista di fiducia, sulla base della plusvalenza che avrebbe conseguito, dei redditi personali del venditore percepiti nei due anni precedenti la vendita, nonché delle spese che gli stessi avrebbero avuto diritto di deduzione o di detrazione in sede di presentazione della dichiarazione IRPEF. Il notaio convenuto aveva illustrato alla parte le attività necessarie per procedere al versamento della imposta sostitutiva;
la parte venditrice aveva poi deciso di fare diversamente. Il quantum richiesto dall'attore è privo di prova certa e concreta del danno lamentato.
Alla prima udienza del 15-12-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Alla successiva udienza del 14-04-2023, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando la causa per l'assunzione della prova all'udienza del 17-10-2023. Alle udienze del 12-
12-2023 e del 28-05-2024 venivano assunte le prove ammesse. All'udienza del 14-11-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
2. La materia del contendere
L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale del dott. per inadempimento agli CP_1
obblighi nascenti dai due contratti di compravendita stipulati in data 30-10-2019.
In particolare, viene ascritto al convenuto l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti di compravendita degli immobili siti in Milano, alla via Lomellina n. 54, per non aver informato l'attore sulle conseguenze di natura fiscale degli atti in questione: nello specifico, il dott. avrebbe CP_1
riferito all'attore che avrebbe potuto indifferentemente provvedere al pagamento dell'imposta anche in un secondo momento per il tramite del proprio commercialista, senza alcun aggravio o maggior onere rispetto al versamento contestuale al rogito.
3. La responsabilità professionale
pagina 3 di 8 Verrà di seguito esaminata la condotta posta in essere dal convenuto ai fini di accertare l'eziologica riconducibilità ad essa del fatto dannoso. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre verificare (i) se sia stato commesso un errore da parte del convenuto, (ii) se tale errore poteva essere superato sulla base di un suo comportamento diligente e (iii) se l'inadempimento del convenuto abbia provocato all'attore i danni dallo stesso richiesti.
In via generale, occorre ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi, Cass. civ. n.
1228/2003) secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito,
e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per l'inadempimento della obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità”.
Il Giudice di legittimità ritiene, quindi, che l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduca al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estenda alle attività preparatorie e successive volte ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti (cfr. Cass., S.U. n. 13617/2012, ove la relativa omissione si è considerata integrare anche illecito deontologico comportante responsabilità disciplinare, trattandosi di violazione prevista dalla L. n. 89/1913, art. 138, come sostituito dal d. lgs.
n. 249/2006 art. 22).
La Suprema Corte ha ravvisato la fonte dell'obbligo in argomento nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare (v. già Cass., n. 525/1964 e, più recentemente, Cass. civ., n. 16549/2012; n. 22398/2011) nell'esecuzione del contratto d'opera professionale (v. già Cass. civ. n. 3255/1972, e, da ultimo, Cass. civ., n. 26020/2011; n. 24733/2007), il cui contenuto si è da ultimo affermato essere da tale obbligo integrato ai sensi dell'art. 1374 c.c. (v. Cass. civ. n. 20991/2012).
Tra le obbligazioni professionali accessorie rientra quella di prestare idonea consulenza tributaria sul regime dell'atto richiesto e concernente anche l'esistenza concreta e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali.
pagina 4 di 8 In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare (cfr. Cass. civ. n.
26369/2014), con la conseguenza di ravvisare la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. in capo al notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa ed una successiva consulenza al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole (Cass. civ. n.
309/2003). Si è individuato il contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio nel cosiddetto "dovere di consiglio" avente ad oggetto questioni tecniche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire (v. Cass. civ., n. 7707/2007).
In sintesi, traendo le fila degli approdi giurisprudenziali esaminati, si può dire che all'allargamento dell'oggetto della prestazione professionale di redazione degli atti pubblici di trasferimento, comprensivo della fase preparatoria e successiva a quella propria di redazione, si unisce l'innalzamento della soglia di diligenza media esigibile, cui corrisponde l'estensione dell'area di responsabilità per sola colpa lieve e la riduzione dell'area di speciale difficoltà della prestazione, della quale il professionista risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. Nel condurre a questi risultati ha svolto un ruolo determinante, con ogni probabilità, la congiunzione tra la particolare qualificazione tecnico/giuridica del notaio e la connotazione peculiare della funzione notarile, dove gli interessi privatistici si intersecano con l'interesse generale connesso all'attribuzione di funzioni pubblicistiche.
In tale modo, l'alta specializzazione professionale unita alle funzioni pubblicistiche ha fatto sempre più del notaio un "consulente" delle parti, che ad esso devono rivolgersi per la redazione degli atti pubblici. Si tratta di un consulente privato e pubblico, sulla cui competenza le parti fanno affidamento, non solo affinché l'atto redatto raggiunga lo scopo privatistico tipico al quale è preordinato e assicuri la certezza pubblicistica connessa, ma anche per conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa. L'incarico professionale ricevuto di redigere l'atto pubblico di trasferimento immobiliare comprende nel proprio oggetto, oltre all'atto in senso proprio, le attività preparatorie e successive, e rispetto al quale la diligenza qualificata, richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., include la consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale in materia immobiliare, trattandosi di questioni tecniche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire e per pagina 5 di 8 le quali può fare affidamento sulla professionalità del notaio, anche in considerazione del ruolo pubblicistico della sua attività.
Per completezza, non pare poi inutile ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3657/2013, secondo la quale “l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione”.
Trattandosi di un giudizio di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore deve quindi provare l'esistenza del contratto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al conferimento dell'incarico professionale, si osserva che allorché si versa in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c., individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera, per il quale non è richiesto alcun onere di forma.
Nel caso di cui si controverte, le allegazioni attoree sono confermate dalla documentazione prodotta
– atti pubblici di compravendita doc. n. 1-2; F24 relativo all'imposta ordinaria versata in data 31-03-
2022 pari a euro 45.453,37 con allegato 730/2020 doc. n. 5; conteggio imposte dovute con plusvalenza tassata in dichiarazione e con imposta sostitutiva doc. n. 6; movimenti bancari attestanti il pagamento dell'imposta doc. n. 13 - e dalle prove testimoniali assunte.
I testi , e hanno dichiarato di essere stati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
presenti alla stipula degli atti, quali rispettivamente consulente dell'attore, agente immobiliare e mediatore, e hanno confermato la ricostruzione dei fatti per come esposta dal sig. . In Parte_1
particolare, il teste ha dichiarato che “il sig. si è alzato per pagare con il Testimone_1 Pt_1
libretto degli assegni e il notaio gli ha detto <guarda paga pure al commercialista che la stessa cosa>”; anche il teste ha confermato la circostanza, riferendo che “non ricordo della Testimone_2
tassazione; ricordo che lui voleva pagare perché voleva liberarsi della plusvalenza”; infine, anche il sig.
ha ratificato quanto riferito dall'attore. Testimone_3
pagina 6 di 8 Il convenuto ha riferito che la questione relativa al regime fiscale degli atti è tema complesso, che non poteva essere risolto in sede di rogito sulla base di una teorica normativa fiscale, ma che necessitava di una previa valutazione da parte del commercialista di fiducia dell'attore.
L'argomento in questione conferma la condotta negligente e imprudente del professionista convenuto, che avrebbe dovuto informare il cliente delle diverse opzioni relative alla tassazione degli atti ben prima del rogito, presentandosi alla stipulazione dell'atto con i relativi conteggi ovvero consigliando di rimandarne la stipulazione all'esito degli stessi, eventualmente con il supporto del commercialista di fiducia.
Era più che prevedibile, considerata la funzione e i compiti del notaio per come enucleati dalla già citata giurisprudenza, che il cliente avrebbe richiesto al convenuto anche indicazioni/chiarimenti sul regime fiscale degli atti di compravendita e la circostanza che tale tema sia stato affrontato in sede di rogito dimostra che nessuna preventiva informazione era stata fornita dal professionista.
Peraltro, i testi escussi nulla ricordano sull'informativa effettuata dal notaio in sede di rogito sui diversi regimi fiscali, mentre il parere espresso dal convenuto quanto all'indifferenza dell'importo da corrispondere allo Stato - immediatamente in sede di compravendita ovvero in via differita in sede di dichiarazione dei redditi – è, oltre che errato, del tutto insufficiente per assolvere all'obbligo informativo gravante sul professionista.
In conclusione, la condotta del notaio, nel caso di specie, non appare connotata alla necessaria diligenza, prudenza e perizia, che si debbono pretendere anche nell'adempimento delle sue obbligazioni accessorie, essendo palese la mancata attività di consulenza propedeutica alla stipula dell'atto.
Pertanto, il convenuto deve essere considerato responsabile del danno subito dal sig. , Parte_1
da determinarsi alla luce della maggior somma corrisposta all'Erario in sede di dichiarazione dei redditi.
4. La liquidazione dei danni
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 28.337,00 corrispondente alla differenza tra l'importo versato in tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (euro 51.337,00) e il minor importo che avrebbe versato in sede di rogito (euro 23.000,00).
Parte convenuta non ha contesto la correttezza della somma richiesta dall'attore, limitandosi a chiedere al Giudice la verifica dei presupposti per la relativa liquidazione con particolare riferimento pagina 7 di 8 all'art. 1223 c.c., atteso che, secondo la prospettazione del convenuto, l'imposta non può costituire un danno.
La censura non è fondata.
Il convenuto va condannato al risarcimento del danno causato all'attore, che consiste nell'importo differenziale derivante dall'omessa/errata informativa fornita, danno che non si sarebbe verificato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto alla propria prestazione.
Ora, adottando il criterio della conseguenzialità diretta ed immediata ex art. 1223 c.c. vanno considerati risarcibili i danni, conseguenziali all'inadempimento, che rientrano nelle conseguenze normali dello stesso e che, nel caso che ci occupa, si identificano, come detto, con la maggior somma versata dal sig. allo Stato in sede di dichiarazione dei redditi pari a euro 28.337,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
Deve essere riconosciuto al convenuto anche l'importo di euro 380,64, versato allo Parte_2
per l'elaborazione dei conteggi, come da fattura n. 200/2022, non contestata dal
[...]
convenuto.
5. La liquidazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del convenuto dott. e condanna quest'ultimo CP_1
al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella somma di euro 28.717,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
2) condanna il dott. al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro CP_1 Parte_1
7.616,00, oltre 15% per rimborso forfetario, 4% cap e iva nella misura di legge se dovuta.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32185/2022 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Praino, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, al viale Bianca Maria n. 19, presso il difensore attore contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio CP_1 C.F._2
Gugliotta, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. 278, presso i difensori convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 27-07-2022 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti questo Tribunale il dott. , chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale patito in conseguenza del suo inadempimento professionale nella somma di euro
28.337,00.
Parte attrice esponeva la seguente vicenda. pagina 1 di 8 In data 30-10-2019 il sig. stipulava due atti di compravendita aventi ad oggetto due Parte_1
immobili siti in Milano, alla via Lomellina n. 54, a ministero del Notaio dott. . All'atto della CP_1
stipula dei predetti contratti, l'attore si offriva di provvedere al versamento delle relative imposte e veniva edotto dal notaio rogante che avrebbe potuto indifferentemente provvedere al relativo pagamento anche in un secondo momento per il tramite del proprio commercialista senza alcuno aggravio o maggior onere rispetto al versamento contestuale al rogito. Alla luce delle rassicurazioni rese in tal senso dal notaio, dopo la stipula degli atti di compravendita, l'odierno attore trasmetteva la relativa documentazione al proprio commercialista per il versamento delle imposte in dichiarazione dei redditi. Successivamente emergeva che l'imposta da corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi era pari a euro 51.337,00, ben superiore a quella di euro 23.000,00, che il sig. Parte_1
avrebbe versato quale imposta sostitutiva in sede di rogito. Il sig. chiedeva spiegazioni Parte_1
al notaio, che inizialmente riferiva della possibilità di rettificare gli atti di compravendita, ma successivamente comunicava come non fosse possibile procedere in tal senso. Poiché né la diffida, né la procedura di negoziazione assistita sortivano effetto, il sig. si vedeva costretto a Parte_1
proporre domanda giudiziale, adducendo l'inadempimento del dott. per negligenza CP_1
professionale, per non aver adeguatamente informato il cliente sulle conseguenze fiscali degli atti posti in essere e, in particolare, della possibilità di versare l'imposta sostituiva in sede di rogito in luogo della successiva tassazione ordinaria, più onerosa.
In data 12-12-2022 si costituiva in giudizio il dott. , contestando la ricostruzione attorea, CP_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ovvero, in via subordinata, di escludere e/o limitare i conseguenti danni in favore dell'attore entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225
e 1227 c.c.
In particolare, il convenuto deduceva quanto segue.
Solo il giorno del rogito – il 30-10-2019 - durante la lettura dell'atto, il sig. , senza aver Parte_1
fornito prima alcuna indicazione, chiedeva di poter usufruire del pagamento dell'imposta sostitutiva relativa alla plusvalenza che si sarebbe generata in sede di rogito. Il dott. rispondeva alla CP_1
richiesta spiegando che il versamento in sede d'atto dell'imposta avrebbe comportato la sospensione dell'atto, in quanto era necessario eseguire i dovuti conteggi e le relative detrazioni delle imposte e delle spese. Inoltre, il notaio, nel predisporre i conteggi, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il venditore aveva ricevuto i beni oggetto delle due compravendite con un unico atto e sarebbe stato, quindi, necessario allocare e riproporzionare i valori iniziali ed i valori di vendita, così come per le pagina 2 di 8 spese incrementative relative ai due immobili. Tutte queste operazioni erano senz'altro di non immediata esecuzione e necessitavano di attente valutazioni, anche numeriche. Alla luce delle informazioni ricevute, a precisa domanda del notaio, il venditore rispondeva che accettava di pagare l'imposta nella dichiarazione dei redditi e non nell'atto notarile, servendosi appunto della imposta sostitutiva. Dopo circa un anno l'odierno attore contattava il notaio lamentando le maggiori imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi. Il dott. è esente da responsabilità CP_1
professionale poiché la scelta del migliore regime fiscale, nel caso specifico, non poteva essere risolta sulla base di un'analisi teorica della normativa fiscale, ma era necessaria una valutazione da parte del commercialista di fiducia, sulla base della plusvalenza che avrebbe conseguito, dei redditi personali del venditore percepiti nei due anni precedenti la vendita, nonché delle spese che gli stessi avrebbero avuto diritto di deduzione o di detrazione in sede di presentazione della dichiarazione IRPEF. Il notaio convenuto aveva illustrato alla parte le attività necessarie per procedere al versamento della imposta sostitutiva;
la parte venditrice aveva poi deciso di fare diversamente. Il quantum richiesto dall'attore è privo di prova certa e concreta del danno lamentato.
Alla prima udienza del 15-12-2022, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Alla successiva udienza del 14-04-2023, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando la causa per l'assunzione della prova all'udienza del 17-10-2023. Alle udienze del 12-
12-2023 e del 28-05-2024 venivano assunte le prove ammesse. All'udienza del 14-11-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
2. La materia del contendere
L'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale del dott. per inadempimento agli CP_1
obblighi nascenti dai due contratti di compravendita stipulati in data 30-10-2019.
In particolare, viene ascritto al convenuto l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti di compravendita degli immobili siti in Milano, alla via Lomellina n. 54, per non aver informato l'attore sulle conseguenze di natura fiscale degli atti in questione: nello specifico, il dott. avrebbe CP_1
riferito all'attore che avrebbe potuto indifferentemente provvedere al pagamento dell'imposta anche in un secondo momento per il tramite del proprio commercialista, senza alcun aggravio o maggior onere rispetto al versamento contestuale al rogito.
3. La responsabilità professionale
pagina 3 di 8 Verrà di seguito esaminata la condotta posta in essere dal convenuto ai fini di accertare l'eziologica riconducibilità ad essa del fatto dannoso. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre verificare (i) se sia stato commesso un errore da parte del convenuto, (ii) se tale errore poteva essere superato sulla base di un suo comportamento diligente e (iii) se l'inadempimento del convenuto abbia provocato all'attore i danni dallo stesso richiesti.
In via generale, occorre ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi, Cass. civ. n.
1228/2003) secondo il quale “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito,
e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per l'inadempimento della obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità”.
Il Giudice di legittimità ritiene, quindi, che l'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduca al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estenda alle attività preparatorie e successive volte ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti (cfr. Cass., S.U. n. 13617/2012, ove la relativa omissione si è considerata integrare anche illecito deontologico comportante responsabilità disciplinare, trattandosi di violazione prevista dalla L. n. 89/1913, art. 138, come sostituito dal d. lgs.
n. 249/2006 art. 22).
La Suprema Corte ha ravvisato la fonte dell'obbligo in argomento nella diligenza che il notaio è tenuto ad osservare (v. già Cass., n. 525/1964 e, più recentemente, Cass. civ., n. 16549/2012; n. 22398/2011) nell'esecuzione del contratto d'opera professionale (v. già Cass. civ. n. 3255/1972, e, da ultimo, Cass. civ., n. 26020/2011; n. 24733/2007), il cui contenuto si è da ultimo affermato essere da tale obbligo integrato ai sensi dell'art. 1374 c.c. (v. Cass. civ. n. 20991/2012).
Tra le obbligazioni professionali accessorie rientra quella di prestare idonea consulenza tributaria sul regime dell'atto richiesto e concernente anche l'esistenza concreta e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali.
pagina 4 di 8 In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare (cfr. Cass. civ. n.
26369/2014), con la conseguenza di ravvisare la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. in capo al notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa ed una successiva consulenza al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole (Cass. civ. n.
309/2003). Si è individuato il contenuto essenziale della prestazione professionale del notaio nel cosiddetto "dovere di consiglio" avente ad oggetto questioni tecniche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire (v. Cass. civ., n. 7707/2007).
In sintesi, traendo le fila degli approdi giurisprudenziali esaminati, si può dire che all'allargamento dell'oggetto della prestazione professionale di redazione degli atti pubblici di trasferimento, comprensivo della fase preparatoria e successiva a quella propria di redazione, si unisce l'innalzamento della soglia di diligenza media esigibile, cui corrisponde l'estensione dell'area di responsabilità per sola colpa lieve e la riduzione dell'area di speciale difficoltà della prestazione, della quale il professionista risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. Nel condurre a questi risultati ha svolto un ruolo determinante, con ogni probabilità, la congiunzione tra la particolare qualificazione tecnico/giuridica del notaio e la connotazione peculiare della funzione notarile, dove gli interessi privatistici si intersecano con l'interesse generale connesso all'attribuzione di funzioni pubblicistiche.
In tale modo, l'alta specializzazione professionale unita alle funzioni pubblicistiche ha fatto sempre più del notaio un "consulente" delle parti, che ad esso devono rivolgersi per la redazione degli atti pubblici. Si tratta di un consulente privato e pubblico, sulla cui competenza le parti fanno affidamento, non solo affinché l'atto redatto raggiunga lo scopo privatistico tipico al quale è preordinato e assicuri la certezza pubblicistica connessa, ma anche per conseguire gli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa. L'incarico professionale ricevuto di redigere l'atto pubblico di trasferimento immobiliare comprende nel proprio oggetto, oltre all'atto in senso proprio, le attività preparatorie e successive, e rispetto al quale la diligenza qualificata, richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c., include la consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale in materia immobiliare, trattandosi di questioni tecniche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire e per pagina 5 di 8 le quali può fare affidamento sulla professionalità del notaio, anche in considerazione del ruolo pubblicistico della sua attività.
Per completezza, non pare poi inutile ricordare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3657/2013, secondo la quale “l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione”.
Trattandosi di un giudizio di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore deve quindi provare l'esistenza del contratto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al conferimento dell'incarico professionale, si osserva che allorché si versa in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c., individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera, per il quale non è richiesto alcun onere di forma.
Nel caso di cui si controverte, le allegazioni attoree sono confermate dalla documentazione prodotta
– atti pubblici di compravendita doc. n. 1-2; F24 relativo all'imposta ordinaria versata in data 31-03-
2022 pari a euro 45.453,37 con allegato 730/2020 doc. n. 5; conteggio imposte dovute con plusvalenza tassata in dichiarazione e con imposta sostitutiva doc. n. 6; movimenti bancari attestanti il pagamento dell'imposta doc. n. 13 - e dalle prove testimoniali assunte.
I testi , e hanno dichiarato di essere stati Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
presenti alla stipula degli atti, quali rispettivamente consulente dell'attore, agente immobiliare e mediatore, e hanno confermato la ricostruzione dei fatti per come esposta dal sig. . In Parte_1
particolare, il teste ha dichiarato che “il sig. si è alzato per pagare con il Testimone_1 Pt_1
libretto degli assegni e il notaio gli ha detto <guarda paga pure al commercialista che la stessa cosa>”; anche il teste ha confermato la circostanza, riferendo che “non ricordo della Testimone_2
tassazione; ricordo che lui voleva pagare perché voleva liberarsi della plusvalenza”; infine, anche il sig.
ha ratificato quanto riferito dall'attore. Testimone_3
pagina 6 di 8 Il convenuto ha riferito che la questione relativa al regime fiscale degli atti è tema complesso, che non poteva essere risolto in sede di rogito sulla base di una teorica normativa fiscale, ma che necessitava di una previa valutazione da parte del commercialista di fiducia dell'attore.
L'argomento in questione conferma la condotta negligente e imprudente del professionista convenuto, che avrebbe dovuto informare il cliente delle diverse opzioni relative alla tassazione degli atti ben prima del rogito, presentandosi alla stipulazione dell'atto con i relativi conteggi ovvero consigliando di rimandarne la stipulazione all'esito degli stessi, eventualmente con il supporto del commercialista di fiducia.
Era più che prevedibile, considerata la funzione e i compiti del notaio per come enucleati dalla già citata giurisprudenza, che il cliente avrebbe richiesto al convenuto anche indicazioni/chiarimenti sul regime fiscale degli atti di compravendita e la circostanza che tale tema sia stato affrontato in sede di rogito dimostra che nessuna preventiva informazione era stata fornita dal professionista.
Peraltro, i testi escussi nulla ricordano sull'informativa effettuata dal notaio in sede di rogito sui diversi regimi fiscali, mentre il parere espresso dal convenuto quanto all'indifferenza dell'importo da corrispondere allo Stato - immediatamente in sede di compravendita ovvero in via differita in sede di dichiarazione dei redditi – è, oltre che errato, del tutto insufficiente per assolvere all'obbligo informativo gravante sul professionista.
In conclusione, la condotta del notaio, nel caso di specie, non appare connotata alla necessaria diligenza, prudenza e perizia, che si debbono pretendere anche nell'adempimento delle sue obbligazioni accessorie, essendo palese la mancata attività di consulenza propedeutica alla stipula dell'atto.
Pertanto, il convenuto deve essere considerato responsabile del danno subito dal sig. , Parte_1
da determinarsi alla luce della maggior somma corrisposta all'Erario in sede di dichiarazione dei redditi.
4. La liquidazione dei danni
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 28.337,00 corrispondente alla differenza tra l'importo versato in tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (euro 51.337,00) e il minor importo che avrebbe versato in sede di rogito (euro 23.000,00).
Parte convenuta non ha contesto la correttezza della somma richiesta dall'attore, limitandosi a chiedere al Giudice la verifica dei presupposti per la relativa liquidazione con particolare riferimento pagina 7 di 8 all'art. 1223 c.c., atteso che, secondo la prospettazione del convenuto, l'imposta non può costituire un danno.
La censura non è fondata.
Il convenuto va condannato al risarcimento del danno causato all'attore, che consiste nell'importo differenziale derivante dall'omessa/errata informativa fornita, danno che non si sarebbe verificato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto alla propria prestazione.
Ora, adottando il criterio della conseguenzialità diretta ed immediata ex art. 1223 c.c. vanno considerati risarcibili i danni, conseguenziali all'inadempimento, che rientrano nelle conseguenze normali dello stesso e che, nel caso che ci occupa, si identificano, come detto, con la maggior somma versata dal sig. allo Stato in sede di dichiarazione dei redditi pari a euro 28.337,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
Deve essere riconosciuto al convenuto anche l'importo di euro 380,64, versato allo Parte_2
per l'elaborazione dei conteggi, come da fattura n. 200/2022, non contestata dal
[...]
convenuto.
5. La liquidazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte attrice e a carico della parte convenuta nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del convenuto dott. e condanna quest'ultimo CP_1
al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella somma di euro 28.717,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo;
2) condanna il dott. al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di euro CP_1 Parte_1
7.616,00, oltre 15% per rimborso forfetario, 4% cap e iva nella misura di legge se dovuta.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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