TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 700/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10/06/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Siviero, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Controparte_2
CP_
, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.07.2022, il ricorrente, quale assistente tecnico in servizio presso l'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “A. Pacinotti -
Pontedera” di Pontedera, ha impugnato il provvedimento disciplinare consistente nel rimprovero verbale ed irrogato con provvedimento del 30.12.2021, dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto scolastico ove prestava servizio.
.
Pag. 1 di 5 1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) le mansioni svolte consistevano nella conduzione tecnica del Laboratorio di
Informatica, Aule Lim, Registro Elettronico, garantendone l'efficienza e la funzionalità, nonché nel Supporto Tecnico al Docente ed allo svolgimento delle attività didattiche e di Referente Gestione Informatica Questionari Qualità e Invalsi;
b) in data 12.09.2021, gli era stata notificata una contestazione di addebito da parte del
Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza, nella quale era stato contestato che,
“in data 11.09.2021, il predetto Dirigente Scolastico avrebbe ricevuto un “rapporto verbale e scritto” da parte di alcuni “Collaboratori Scolastici”, sulla base del quale sarebbe emerso che il avrebbe rifiutato di “esibire il Green Pass adducendo Parte_1 come motivazione il fatto che il Tablet in dotazione agli stessi Collaboratori non funzionava correttamente e questi avrebbero dovuto utilizzare l'App VerificaC19 dal proprio cellulare, modalità di lettura” che esso ricorrente avrebbe rifiutato di mostrare
“senza darne oggettive e motivate ragioni” e che, inoltre - si leggeva ancora nella
Contestazione di Addebito de quo - il medesimo ricorrente avrebbe “proceduto ad entrare nell'edificio scolastico, timbrando la presenza ed accedendo al proprio laboratorio”, nonostante “non abbia ottemperato all'obbligo di esibire il Green Pass” che avrebbe, invece, esibito “solo più tardi”, nel momento in cui sarebbe “tornato nell'atrio” e che, quindi, “sarebbe stato convalidato tramite un tablet”;
c) dal momento che non era stata riscontrata la sua richiesta di accesso agli atti, aveva consegnato brevi manu delle giustificazioni scritte nelle quali aveva evidenziato che
“diversamente da quanto contestatogli dal Dirigente Scolastico, nella data dell'11.09.2021, provvedeva ad entrare presso l'Istituto scolastico “pochi minuti prima delle ore 7.30” (quale orario di ingresso previsto per il personale ATA) e ivi giunto
“per la prima volta”, gli veniva “chiesto di mostrare” il suo Green Pass che veniva prontamente esibito, in modalità digitale, da parte del ricorrente ai Collaboratori
Scolastici che, però, giammai provvedevano a scansionarlo a mezzo di apposito Tablet, espressamente utilizzato per tale scopo dalla scuola ma, del tutto impropriamente, attraverso uno sconosciuto “dispositivo personale” in possesso dei predetti
Collaboratori Scolastici;
9) Si precisa che tale modalità di scansione inaspettatamente utilizzata dai Collaboratori Scolastici, giammai era stata previamente autorizzata dalla
Pag. 2 di 5 Dirigenza Scolastica la quale, invece, a mezzo di apposita Determina del 09.09.2021, resa dalla DSGA, aveva espressamente stabilito “nel rispetto delle indicazioni della
DS”, di dover utilizzare “esclusivamente” i dispositivi Tablet dati in dotazione, proprio per il controllo del Certificato Verde;
10) Deduceva ancora il nelle proprie Parte_1
Giustificazioni scritte che i Collaboratori Scolastici gli avrebbero, quindi, riferito che il
Tablet, dato in uso dalla scuola “non funzionava” e, pertanto, il ricorrente avendo
“personalmente configurato il dispositivo” ed essendo “certo del suo funzionamento”, si offriva “di controllare il motivo del mal funzionamento” e, quindi, aveva modo di riscontrare che il predetto Tablet, giammai era malfunzionante ma, invece, “era semplicemente scarico”; 11) Posto, quindi, il Tablet in semplice ricarica, per consentirne la sua accensione, siccome era collegato direttamente alla rete elettrica, il ricorrente mostrava ai Collaboratori Scolastici il corretto funzionamento di tale dispositivo e, quindi, avviata la relativa applicazione “VerificaC19”, i medesimi
Collaboratori Scolastici, provvedevano regolarmente a scansionare il Green Pass di esso istante, con esito positivo, anche attraverso l'ausilio di un altro Tablet dato loro in dotazione sempre dalla Dirigenza scolastica;
12) Evidenziava, quindi, l'istante, sempre nelle proprie Giustificazioni Scritte, l'assoluta infondatezza dell'asserita incolpazione mossa a suo carico, in quanto: il ricorrente, conformemente alle disposizioni d'Istituto, si era recato al lavoro, regolarmente munito di Green Pass valido;
la verifica del Green
Pass avveniva all'interno dell'Istituto che veniva subito mostrato dall'istante al personale addetto;
il si era proditoriamente adoperato a risolvere una Parte_1 problematica collegata al falso problema del malfunzionamento del Tablet che, invece, funzionava regolarmente insieme ad un altro dispositivo Tablet pure utilizzato dai
Collaboratori Scolastici alcuni momenti dopo per la scansione del Certificato Verde;
il procedeva pure a timbrare tempestivamente il cartellino di ingresso;
il Parte_1
Green Pass in suo possesso era perfettamente in regola ed il suo relativo controllo avveniva, inizialmente, da parte dei Collaboratori Scolastici, attraverso apparecchiature sconosciute, non autorizzate e non date in dotazione dall'Istituto scolastico”.
1.2. Con memoria depositata in data 13.6.2023 si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha insistito nel rigetto del ricorso alla luce della legittimità del procedimento
Pag. 3 di 5 disciplinare condotto.
2. La domanda è fondata.
3. Secondo il provvedimento disciplinare del 30.12.2021, la condotta sanzionata sarebbe consistita nel “rifiuto di esibire il Green Pass alle custodi, e la contestuale timbratura del badge ed il successivo ingresso in Laboratorio, configurano aperta violazione, senza la sussistenza di alcuna causa di forza maggiore o circostanza particolare, di quanto espressamente previsto dalla normativa attualmente vigente ( art.
9-ter, cc. 1 e2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 introdotto dall'art. 1, c. 6 D:L. 6 agosto 2021 n.111 che ha imposto l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico sino alla data del 31 dicembre 2021, con le previsioni secondo cui tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ed universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde per avere accesso ai luoghi di lavoro e la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che al punto 4) chiarisce come La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di
“esibizione” della certificazione verde”.
3.1. Contrariamente rispetto alla condotta che ha costituito oggetto di sanzione, ovvero il
“rifiuto di esibizione” risulta dalle allegazioni fattuali dell'atto introduttivo non contestate da controparte, che il ricorrente non si rifiutò di esibire il green pass. Al contrario, risulta che egli lo esibì alle collaboratrici scolastiche e, tuttavia, al momento della sua scansione, venuto a conoscenza del motivo per il quale non si stesse utilizzando il tablet dell'ufficio, ovvero il suo mancato funzionamento, ma i dispositivi personali delle verificatrici, lo stesso ricorrente, sicuro del funzionamento del tablet in quanto da lui preparato, si sia diretto, ancorché prima della scansione del green pass, nei locali dell'ufficio per verificare il suo funzionamento. Ed in effetti, risultò che il tablet non era malfunzionante ma, invece, “era semplicemente scarico”. Anche la scansione successiva del green pass del ricorrente risultò regolare.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la condotta posta in essere dal deve Parte_1 essere valutata come priva di rilevanza offensiva, avendo lo stesso esibito il suo green pass al momento dell'ingresso in Istituto ed essendo la sua condotta contraria alla scansione dello stesso con i dispositivi privati del personale deputato alle verifiche
Pag. 4 di 5 imputabile alla circostanza che era stato proprio lui a predisporre il tablet dell'ufficio del cui funzionamento era quindi certo.
Ciò comporta l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del mancato accertamento dell'offensività in concreto della condotta del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento del 30.12.2021; compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 700/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 10/06/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Siviero, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Controparte_2
CP_
, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.07.2022, il ricorrente, quale assistente tecnico in servizio presso l'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato “A. Pacinotti -
Pontedera” di Pontedera, ha impugnato il provvedimento disciplinare consistente nel rimprovero verbale ed irrogato con provvedimento del 30.12.2021, dal Dirigente
Scolastico dell'Istituto scolastico ove prestava servizio.
.
Pag. 1 di 5 1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) le mansioni svolte consistevano nella conduzione tecnica del Laboratorio di
Informatica, Aule Lim, Registro Elettronico, garantendone l'efficienza e la funzionalità, nonché nel Supporto Tecnico al Docente ed allo svolgimento delle attività didattiche e di Referente Gestione Informatica Questionari Qualità e Invalsi;
b) in data 12.09.2021, gli era stata notificata una contestazione di addebito da parte del
Dirigente Scolastico dell'Istituto di appartenenza, nella quale era stato contestato che,
“in data 11.09.2021, il predetto Dirigente Scolastico avrebbe ricevuto un “rapporto verbale e scritto” da parte di alcuni “Collaboratori Scolastici”, sulla base del quale sarebbe emerso che il avrebbe rifiutato di “esibire il Green Pass adducendo Parte_1 come motivazione il fatto che il Tablet in dotazione agli stessi Collaboratori non funzionava correttamente e questi avrebbero dovuto utilizzare l'App VerificaC19 dal proprio cellulare, modalità di lettura” che esso ricorrente avrebbe rifiutato di mostrare
“senza darne oggettive e motivate ragioni” e che, inoltre - si leggeva ancora nella
Contestazione di Addebito de quo - il medesimo ricorrente avrebbe “proceduto ad entrare nell'edificio scolastico, timbrando la presenza ed accedendo al proprio laboratorio”, nonostante “non abbia ottemperato all'obbligo di esibire il Green Pass” che avrebbe, invece, esibito “solo più tardi”, nel momento in cui sarebbe “tornato nell'atrio” e che, quindi, “sarebbe stato convalidato tramite un tablet”;
c) dal momento che non era stata riscontrata la sua richiesta di accesso agli atti, aveva consegnato brevi manu delle giustificazioni scritte nelle quali aveva evidenziato che
“diversamente da quanto contestatogli dal Dirigente Scolastico, nella data dell'11.09.2021, provvedeva ad entrare presso l'Istituto scolastico “pochi minuti prima delle ore 7.30” (quale orario di ingresso previsto per il personale ATA) e ivi giunto
“per la prima volta”, gli veniva “chiesto di mostrare” il suo Green Pass che veniva prontamente esibito, in modalità digitale, da parte del ricorrente ai Collaboratori
Scolastici che, però, giammai provvedevano a scansionarlo a mezzo di apposito Tablet, espressamente utilizzato per tale scopo dalla scuola ma, del tutto impropriamente, attraverso uno sconosciuto “dispositivo personale” in possesso dei predetti
Collaboratori Scolastici;
9) Si precisa che tale modalità di scansione inaspettatamente utilizzata dai Collaboratori Scolastici, giammai era stata previamente autorizzata dalla
Pag. 2 di 5 Dirigenza Scolastica la quale, invece, a mezzo di apposita Determina del 09.09.2021, resa dalla DSGA, aveva espressamente stabilito “nel rispetto delle indicazioni della
DS”, di dover utilizzare “esclusivamente” i dispositivi Tablet dati in dotazione, proprio per il controllo del Certificato Verde;
10) Deduceva ancora il nelle proprie Parte_1
Giustificazioni scritte che i Collaboratori Scolastici gli avrebbero, quindi, riferito che il
Tablet, dato in uso dalla scuola “non funzionava” e, pertanto, il ricorrente avendo
“personalmente configurato il dispositivo” ed essendo “certo del suo funzionamento”, si offriva “di controllare il motivo del mal funzionamento” e, quindi, aveva modo di riscontrare che il predetto Tablet, giammai era malfunzionante ma, invece, “era semplicemente scarico”; 11) Posto, quindi, il Tablet in semplice ricarica, per consentirne la sua accensione, siccome era collegato direttamente alla rete elettrica, il ricorrente mostrava ai Collaboratori Scolastici il corretto funzionamento di tale dispositivo e, quindi, avviata la relativa applicazione “VerificaC19”, i medesimi
Collaboratori Scolastici, provvedevano regolarmente a scansionare il Green Pass di esso istante, con esito positivo, anche attraverso l'ausilio di un altro Tablet dato loro in dotazione sempre dalla Dirigenza scolastica;
12) Evidenziava, quindi, l'istante, sempre nelle proprie Giustificazioni Scritte, l'assoluta infondatezza dell'asserita incolpazione mossa a suo carico, in quanto: il ricorrente, conformemente alle disposizioni d'Istituto, si era recato al lavoro, regolarmente munito di Green Pass valido;
la verifica del Green
Pass avveniva all'interno dell'Istituto che veniva subito mostrato dall'istante al personale addetto;
il si era proditoriamente adoperato a risolvere una Parte_1 problematica collegata al falso problema del malfunzionamento del Tablet che, invece, funzionava regolarmente insieme ad un altro dispositivo Tablet pure utilizzato dai
Collaboratori Scolastici alcuni momenti dopo per la scansione del Certificato Verde;
il procedeva pure a timbrare tempestivamente il cartellino di ingresso;
il Parte_1
Green Pass in suo possesso era perfettamente in regola ed il suo relativo controllo avveniva, inizialmente, da parte dei Collaboratori Scolastici, attraverso apparecchiature sconosciute, non autorizzate e non date in dotazione dall'Istituto scolastico”.
1.2. Con memoria depositata in data 13.6.2023 si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha insistito nel rigetto del ricorso alla luce della legittimità del procedimento
Pag. 3 di 5 disciplinare condotto.
2. La domanda è fondata.
3. Secondo il provvedimento disciplinare del 30.12.2021, la condotta sanzionata sarebbe consistita nel “rifiuto di esibire il Green Pass alle custodi, e la contestuale timbratura del badge ed il successivo ingresso in Laboratorio, configurano aperta violazione, senza la sussistenza di alcuna causa di forza maggiore o circostanza particolare, di quanto espressamente previsto dalla normativa attualmente vigente ( art.
9-ter, cc. 1 e2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 introdotto dall'art. 1, c. 6 D:L. 6 agosto 2021 n.111 che ha imposto l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico sino alla data del 31 dicembre 2021, con le previsioni secondo cui tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ed universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde per avere accesso ai luoghi di lavoro e la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che al punto 4) chiarisce come La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di
“esibizione” della certificazione verde”.
3.1. Contrariamente rispetto alla condotta che ha costituito oggetto di sanzione, ovvero il
“rifiuto di esibizione” risulta dalle allegazioni fattuali dell'atto introduttivo non contestate da controparte, che il ricorrente non si rifiutò di esibire il green pass. Al contrario, risulta che egli lo esibì alle collaboratrici scolastiche e, tuttavia, al momento della sua scansione, venuto a conoscenza del motivo per il quale non si stesse utilizzando il tablet dell'ufficio, ovvero il suo mancato funzionamento, ma i dispositivi personali delle verificatrici, lo stesso ricorrente, sicuro del funzionamento del tablet in quanto da lui preparato, si sia diretto, ancorché prima della scansione del green pass, nei locali dell'ufficio per verificare il suo funzionamento. Ed in effetti, risultò che il tablet non era malfunzionante ma, invece, “era semplicemente scarico”. Anche la scansione successiva del green pass del ricorrente risultò regolare.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la condotta posta in essere dal deve Parte_1 essere valutata come priva di rilevanza offensiva, avendo lo stesso esibito il suo green pass al momento dell'ingresso in Istituto ed essendo la sua condotta contraria alla scansione dello stesso con i dispositivi privati del personale deputato alle verifiche
Pag. 4 di 5 imputabile alla circostanza che era stato proprio lui a predisporre il tablet dell'ufficio del cui funzionamento era quindi certo.
Ciò comporta l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
4. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del mancato accertamento dell'offensività in concreto della condotta del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con provvedimento del 30.12.2021; compensa le spese di lite.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5