TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(BS) alla via Circuito sud n.43, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Gragnano (NA) alla via Roma n. 85, presso lo studio dell'Avv.
AR MM, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente a [...] - c.f. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 24.11.2025, il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento evidenziando che trattasi di una pronunzia sul solo status.
Nessuno è comparso per la resistente regolarmente citata.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 02.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.04.2025, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 26.09.1982 in Gragnano (NA). Controparte_1
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio non erano nati figli e che i coniugi erano separati dal 03.03.2025, allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva pronunciato la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
533/2025, previa comparizione innanzi al giudice delegato dal Presidente in data
13.11.2024.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva unicamente la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo le parti economicamente indipendenti e considerata l'assenza di figli.
All'udienza di comparizione del 24.11.2025, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla resistente e preso atto della mancata comparizione, sia del ricorrente, per gravi e documentati morivi di salute, che della il giudice CP_1 delegato ne dichiarava la contumacia e, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione giudiziale n.533/2025 pubblicata il 03.03.2025. Il giudice delegato, infine, riservava la causa la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere di sua competenza.
Il P.M, in data 02.12.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (13.11.2024) innanzi al
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza
2 di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che il ricorrente ha ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che il ricorrente ha rappresentato che le parti sono economicamente indipendenti e non dovendosi procedere, data l'assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, alle disposizioni relative all'affido ed al mantenimento degli stessi.
Il ricorrente , infatti, ha dichiarato in ricorso che ha una nuova stabile Pt_1 relazione dalla quale sono nati tre figli, che attualmente è disoccupato, non essendo in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto affetto da patologie che lo hanno reso invalido al 70%, come attestato nel certificato INAIL che ha prodotto.
La resistente, rimanendo contumace, non ha spiegato domanda di assegno divorzile.
La pronunzia va, pertanto, limitata, al solo status.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia della resistente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e in Gragnano (NA) in data Parte_1 Controparte_1
26.09.1982 (atto n. 128, parte II, serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1982
Comune di Gragnano;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att.
c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
3 Così deciso in Torre Annunziata il 09.12.2025, in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiao
4