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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA IA PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 657/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 483/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503867 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La contestazione contenute nell'ultime memorie dell'Agenzia circa l'assenza di attestazione di conformità è comunque tardiva.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente è un agente di commercio operante nel settore delle vernici e delle carte da parati, titolare di partita IVA e negli anni 2020 e 2021era in regime forfetario.
In data 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato a contribuente un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2021,con cui ha ripreso a tassazione ai fini Irpef tutti i compensi incassati dal contribuente, che lo stesso aveva già dichiarato e tassato con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% prevista dal regime forfetario, stante il presunto superamento nel periodo d'imposta 2020 della soglia di ricavi pari a € 65.000 prevista per l'accesso al regime forfetario.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha respinto il ricorso di parte contribuente compensando le spese .
Appella parte contribuente relativamente a:.
1. Violazione del contraddittorio ex art 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
2. Violazione dell'art. 39, co. 2, d.p.r. 600/1973, per insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la rideterminazione induttiva del reddito del contribuente.
3. Violazione dell'art. 7, comma 1, secondo período, Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del
Contribuente) e violazione dell'art. 42, comma 2, secondo período, d.p.r. 600/1973 in tema di mancata allegazione dell'atto su cui si fonda l'accertamento.
4. Violazione degli articoli 42, secondo comma, primo periodo, del d.p.r. 600/1973 e 7, primo comma, primo periodo, dello Statuto del Contribuente per difetto di motivazione con riguardo alla composizione degli asseriti ricavi presupposti.
5. Nel merito, violazione dell'art. 1, comma 64, della legge di stabilità 2015 in quanto il reddito del regime forfetario deve essere determinato secondo il principio di cassa.
6. Nel merito, violazione dell'art. 27 del decreto “Cura Italia” e dell'art. 6, comma 2, Tuir in quanto le indennità di 600 euro corrisposte dall'INPS durante l'emergenza pandemica non sono imponibili.
7. In subordine, errata ricostruzione induttiva del reddito accertato per il periodo d'imposta 2021.
8. In subordine, omesso scomputo delle imposte sostitutive già versate.
9. In subordine, illegittima applicazione delle sanzioni al 120% ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs.
471/1997 in quanto la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021 non è omessa.
Resiste l'Ufficio controbattendo in atti tutti i punti contestati da parte contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che, nell'ambito del giudizio d'appello parte contribuente propone motivi aggiunti avverso l'avviso di accertamento n.TL301B503867/2024, già impugnato con l'atto di appello notificato in data 10/09/2025 avverso la sentenza n. 483/01/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Genova.
Tali motivi si fondano su documenti e fatti dei quali parte contribuente ha avuto piena conoscenza solo a seguito del più volte richiesto deposito delle controdeduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, con le proprie controdeduzioni depositate in data 10 ottobre 2025, l'Ufficio ha versato in atti, per la prima volta in modo analitico, le “interrogazioni afferenti i modelli CU per l'anno d'imposta
2020” , documento dal quale emergerebbe il dettaglio dei compensi che, sommati, secondo l'Ufficio medesimo avrebbero determinato il superamento della soglia di € 65.000,00 per l'accesso al regime forfetario.
Solo la conoscenza di tale documento ha permesso al contribuente di contestare puntualmente le singole voci di ricavo asseritamente percepite, attivandosi per ottenere direttamente dai soggetti sostituti d'imposta una conferma scritta degli importi effettivamente corrisposti nell'annualità 2020.
Tali documenti, provenienti dai terzi sostituti d'imposta, costituiscono prova piena e diretta dell'erroneità dei dati su cui l'Agenzia delle Entrate ha fondato l'intero accertamento. Essi non sono mere allegazioni di parte, ma conferme documentali che smentiscono la presunzione su cui poggia la pretesa fiscale.
Dal conteggio infatti si ottiene un ammontare di ricavi pari a € 64.310,12 e, soprattutto, inequivocabilmente inferiore alla soglia di legge di € 65.000,00.
Viene così a mancare ab origine il presupposto fattuale e giuridico per il disconoscimento del regime forfetario.
Pertanto la prova fornita dall'Amministrazione non è solo insufficiente, ma si è rivelata, a seguito delle nuove produzioni , palesemente “contraddittoria”, integrando pienamente la fattispecie di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, che impone al Giudice di annullare l'atto impositivo quando la prova della sua fondatezza sia, per l'appunto, contraddittoria o insufficiente.
Infatti per i giudici di legittimità “… la nuova formulazione legislativa, che prevede che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto; Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l'atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame.
Valore controversia euro 59437,00 ,00
Le spese possono essere compensate per complessità della vicenda che vedeva le posizioni delle parti economicamente poco distanti dal limite del forfetario
P.Q.M.
Accoglie l'appello, spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA IA PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 657/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 483/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 29/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503867 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La contestazione contenute nell'ultime memorie dell'Agenzia circa l'assenza di attestazione di conformità è comunque tardiva.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente è un agente di commercio operante nel settore delle vernici e delle carte da parati, titolare di partita IVA e negli anni 2020 e 2021era in regime forfetario.
In data 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha notificato a contribuente un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2021,con cui ha ripreso a tassazione ai fini Irpef tutti i compensi incassati dal contribuente, che lo stesso aveva già dichiarato e tassato con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% prevista dal regime forfetario, stante il presunto superamento nel periodo d'imposta 2020 della soglia di ricavi pari a € 65.000 prevista per l'accesso al regime forfetario.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado ha respinto il ricorso di parte contribuente compensando le spese .
Appella parte contribuente relativamente a:.
1. Violazione del contraddittorio ex art 6-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
2. Violazione dell'art. 39, co. 2, d.p.r. 600/1973, per insussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la rideterminazione induttiva del reddito del contribuente.
3. Violazione dell'art. 7, comma 1, secondo período, Legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del
Contribuente) e violazione dell'art. 42, comma 2, secondo período, d.p.r. 600/1973 in tema di mancata allegazione dell'atto su cui si fonda l'accertamento.
4. Violazione degli articoli 42, secondo comma, primo periodo, del d.p.r. 600/1973 e 7, primo comma, primo periodo, dello Statuto del Contribuente per difetto di motivazione con riguardo alla composizione degli asseriti ricavi presupposti.
5. Nel merito, violazione dell'art. 1, comma 64, della legge di stabilità 2015 in quanto il reddito del regime forfetario deve essere determinato secondo il principio di cassa.
6. Nel merito, violazione dell'art. 27 del decreto “Cura Italia” e dell'art. 6, comma 2, Tuir in quanto le indennità di 600 euro corrisposte dall'INPS durante l'emergenza pandemica non sono imponibili.
7. In subordine, errata ricostruzione induttiva del reddito accertato per il periodo d'imposta 2021.
8. In subordine, omesso scomputo delle imposte sostitutive già versate.
9. In subordine, illegittima applicazione delle sanzioni al 120% ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs.
471/1997 in quanto la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2021 non è omessa.
Resiste l'Ufficio controbattendo in atti tutti i punti contestati da parte contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che, nell'ambito del giudizio d'appello parte contribuente propone motivi aggiunti avverso l'avviso di accertamento n.TL301B503867/2024, già impugnato con l'atto di appello notificato in data 10/09/2025 avverso la sentenza n. 483/01/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Genova.
Tali motivi si fondano su documenti e fatti dei quali parte contribuente ha avuto piena conoscenza solo a seguito del più volte richiesto deposito delle controdeduzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, con le proprie controdeduzioni depositate in data 10 ottobre 2025, l'Ufficio ha versato in atti, per la prima volta in modo analitico, le “interrogazioni afferenti i modelli CU per l'anno d'imposta
2020” , documento dal quale emergerebbe il dettaglio dei compensi che, sommati, secondo l'Ufficio medesimo avrebbero determinato il superamento della soglia di € 65.000,00 per l'accesso al regime forfetario.
Solo la conoscenza di tale documento ha permesso al contribuente di contestare puntualmente le singole voci di ricavo asseritamente percepite, attivandosi per ottenere direttamente dai soggetti sostituti d'imposta una conferma scritta degli importi effettivamente corrisposti nell'annualità 2020.
Tali documenti, provenienti dai terzi sostituti d'imposta, costituiscono prova piena e diretta dell'erroneità dei dati su cui l'Agenzia delle Entrate ha fondato l'intero accertamento. Essi non sono mere allegazioni di parte, ma conferme documentali che smentiscono la presunzione su cui poggia la pretesa fiscale.
Dal conteggio infatti si ottiene un ammontare di ricavi pari a € 64.310,12 e, soprattutto, inequivocabilmente inferiore alla soglia di legge di € 65.000,00.
Viene così a mancare ab origine il presupposto fattuale e giuridico per il disconoscimento del regime forfetario.
Pertanto la prova fornita dall'Amministrazione non è solo insufficiente, ma si è rivelata, a seguito delle nuove produzioni , palesemente “contraddittoria”, integrando pienamente la fattispecie di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, che impone al Giudice di annullare l'atto impositivo quando la prova della sua fondatezza sia, per l'appunto, contraddittoria o insufficiente.
Infatti per i giudici di legittimità “… la nuova formulazione legislativa, che prevede che «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto; Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni», non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell'utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l'atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame.
Valore controversia euro 59437,00 ,00
Le spese possono essere compensate per complessità della vicenda che vedeva le posizioni delle parti economicamente poco distanti dal limite del forfetario
P.Q.M.
Accoglie l'appello, spese compensate.