Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1533 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. SCALA SEBASTIANO che insiste in atti
Per l'CP_1 è presente l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che deposita provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Scala prende atto dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato, si associa alla CP chiesta declaratoria e chiede la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 09/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1533/2024 R.G.
promossa da
Parte 1 in persona del legale rapp.te Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Scala giusta procura in atti;
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 10.04.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000847196 notificata il 15.3.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva di €. 5.220,17 relativa ad atto di accertamento n. CP 1 7601.14/07/2017.0050943 del 14/07/2017 riferito all'anno 2016 per asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
contestava "La violazione dell'art. 14 1. 689/81 ed eccepiva l'avvenuta prescrizione ex art. 25 legge richiamata ed insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP_1 che contestava le difese avversarie, sia in ordine alla eccepita decadenza per violazione del termine di cui al richiamato art. 14 legge per "inapplicabilità alla fattispecie atteso che essa introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili». Si veda al riguardo anche la sentenza della S.C. n. 4523 del 19.02.2021, nonché Corte di Appello di Milano 927/2023", sia in ordine alla eccepita prescrizione poiché l'CP_1 aveva posto in essere validi atti interruttivi, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione odierna l' CP_3 rappresenta di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, depositandone copia, evidenzia e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente aderiva alla chiesta declaratoria ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite in virtù della soccombenza virtuale. Motivi della decisione
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000847196 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, "laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito", o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' CP_3 resistente ha depositato in data odierna provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000847196 con la seguente motivazione "Considerato il dies a quo 24.10.2017, data in cui è stato approvato il Rendiconto Generale dell'anno 2016 che rende certo il credito dell' CP_3, la notifica dell'atto di accertamento del 16.02.2018 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981", dunque il ricorso merita accoglimento atteso che nella fattispecie si è verificata la decadenza di cui al termine stabilito dall'art. 14 L. 689/81 e l'CP 1 va condannato alle spese di lite in considerazione che l'annullamento dell'atto impugnato è del
7.4.2025, deve dichiararsi cessata la materia del contendere:
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ed al valore della causa, e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna 1 CP_1 -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.697,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 9.4.2025
Dott.ssa Giovanna Bologna