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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/25 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 107/25 P.U. promosso con ricorso per la liquidazione giudiziale depositata in data 17.03.2025
da
(Cod. Fisc: , residente in Parte_1 C.F._1
Albino (BG), Via Fatebenefratelli n.1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Via T. Tasso – Pass. San Bartolomeo n.3, 24121 – Bergamo (BG) RICORRENTE
nei confronti di
(P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bergamo in via Ettore Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Michele Ventruti del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Monza, via F. Cavallotti n. 105 CONVENUTA
ha pronunciato la seguente pagina1 di 4
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da (Cod. Fisc: Parte_1
, residente in [...], per la C.F._1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bergamo in via Ettore Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ; Controparte_2 considerato che la debitrice si è costituita con memoria di costituzione depositata in data 02.05.2025. depositando la prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 27.05.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva depositata, e pertanto per il rigetto dell'istanza, eccependo la carenza di legittimazione attiva del creditore per essere il credito azionato oggetto di impugnazione;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ha depositato le scritture Controparte_1 contabili obbligatorie dalle quali si evince inequivocabilmente il superamento dei parametri per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… il commercio all'ingrosso e dettaglio di articoli e mobili per arredamento di ogni genere e specie, elettrodomestici, tendaggi, oggettistica, illuminazione, pavimentazione, arredo per esterno e mobili su misura nonche' la gestione e l'organizzazione delle attivita' di progettazione e consulenza nei suddetti settori …”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti del ricorrente ammontano ad euro 28.042,24, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 846.515,44); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile: il bilancio finale di liquidazione acquisito in atti dalla Cancelleria attesta l'esistenza di debiti al 31.01.2025 dell'ingentissimo importo di euro 641.516,00
pagina2 di 4
ritenuto che
le allegazioni difensive svolte dalla debitrice siano del tutto inidonee a giustificare il rigetto della domanda: in particolare, la debitrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del creditore istante, pendendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo su cui il credito azionato si fonda;
il Tribunale rileva, in contrario, che essendo il credito fondato, in ogni caso, su titolo giudiziale (peraltro munito in sede di opposizione di provvisoria esecutività), la legittimazione del creditore appare incontestabile;
ritenuto di indicare come curatrice il dott. , con Studio Persona_1 in Bergamo, via Piccinini, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA , con sede in Bergamo in via Ettore CP_1 P.IVA_1
Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2
;
[...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. , con Studio in Bergamo, via Piccinini;
Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 30.09.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
pagina3 di 4 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 107/25 P.U. promosso con ricorso per la liquidazione giudiziale depositata in data 17.03.2025
da
(Cod. Fisc: , residente in Parte_1 C.F._1
Albino (BG), Via Fatebenefratelli n.1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Via T. Tasso – Pass. San Bartolomeo n.3, 24121 – Bergamo (BG) RICORRENTE
nei confronti di
(P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bergamo in via Ettore Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
assistita, difesa e rappresentata, dall'Avv. Michele Ventruti del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Monza, via F. Cavallotti n. 105 CONVENUTA
ha pronunciato la seguente pagina1 di 4
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da (Cod. Fisc: Parte_1
, residente in [...], per la C.F._1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bergamo in via Ettore Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ; Controparte_2 considerato che la debitrice si è costituita con memoria di costituzione depositata in data 02.05.2025. depositando la prescritta documentazione contabile;
rilevato che all'udienza del 27.05.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice ha insistito nelle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva depositata, e pertanto per il rigetto dell'istanza, eccependo la carenza di legittimazione attiva del creditore per essere il credito azionato oggetto di impugnazione;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Bergamo, Comune sede dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, ha depositato le scritture Controparte_1 contabili obbligatorie dalle quali si evince inequivocabilmente il superamento dei parametri per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… il commercio all'ingrosso e dettaglio di articoli e mobili per arredamento di ogni genere e specie, elettrodomestici, tendaggi, oggettistica, illuminazione, pavimentazione, arredo per esterno e mobili su misura nonche' la gestione e l'organizzazione delle attivita' di progettazione e consulenza nei suddetti settori …”, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti del ricorrente ammontano ad euro 28.042,24, e ad essi vanno aggiunti i debiti verso l'Erario, dell'importo di euro 846.515,44); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile: il bilancio finale di liquidazione acquisito in atti dalla Cancelleria attesta l'esistenza di debiti al 31.01.2025 dell'ingentissimo importo di euro 641.516,00
pagina2 di 4
ritenuto che
le allegazioni difensive svolte dalla debitrice siano del tutto inidonee a giustificare il rigetto della domanda: in particolare, la debitrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del creditore istante, pendendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo su cui il credito azionato si fonda;
il Tribunale rileva, in contrario, che essendo il credito fondato, in ogni caso, su titolo giudiziale (peraltro munito in sede di opposizione di provvisoria esecutività), la legittimazione del creditore appare incontestabile;
ritenuto di indicare come curatrice il dott. , con Studio Persona_1 in Bergamo, via Piccinini, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA , con sede in Bergamo in via Ettore CP_1 P.IVA_1
Panseri n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2
;
[...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore il dott. , con Studio in Bergamo, via Piccinini;
Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 30.09.2025, ore 11.30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
pagina3 di 4 Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 28 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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