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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott.ssa Elia Carolina - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 934/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Cosimo Cito e Michele Aprile, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Galatone, via Metello n. 13
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è ope legis elettivamente domiciliato in Lecce, via Francesco Rubichi n. 39
nonché contro
, in persona del Direttore Generale pro tempore della Controparte_2
, in qualità di Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina CP_3
Basurto e Loredana Macrì, elettivamente domiciliata in Lecce, via Miglietta n. 5
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/1/2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/01/2022, conveniva Parte_1
in giudizio il e l innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_4
Lecce per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al contagio da virus HCV, causalmente riconducibile alla procedura di emodialisi extracorporea, effettuata con macchinari non adeguatamente sterilizzati e sporchi di tracce di sangue infetto di altro paziente dal 5 al 10
febbraio del 1977 presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Esponeva di essersi sottoposto a numerose visite specialistiche (di cui allegava i relativi referti risalenti agli anni 1985, 1994, 2003, 2005, 2011 e 2019), in occasione delle quali gli era stata comunicata una diagnosi di sospetta epatite, poi definitivamente confermata nel 2011 (dopo la scoperta dei test ELSA specifici per l'individuazione dell'epatite C), ma di aver maturato consapevolezza in ordine alla riconducibilità causale della patologia al trattamento emodialitico solo nel 2021, allorquando si era sottoposto alla perizia medica del dott. (che allegava, Per_1
anche al fine di specificare i danni conseguenti). Pertanto, aveva inviato ai convenuti atto di costituzione in mora il 18/10/2021, rimasto tuttavia privo di risposta.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico-legale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva (sul presupposto che il contagio non fosse stato causato da trattamento emotrasfusionale, ma dalla omessa o insufficiente sterilizzazione degli strumenti utilizzati per effettuare l'emodialisi extracorporea, obbligo gravante sul presidio ospedaliero) e la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per difetto di prova del nesso causale.
Cont L di Lecce, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva essendo per contro legittimata la Gestione Liquidatoria della ex . CP_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione decennale della domanda attorea e chiedeva in ogni caso il
2 rigetto della domanda o, in via gradata, la quantificazione in termini ridotti del preteso risarcimento del danno.
A seguito di chiamata in causa, autorizzata dal giudice, si costituiva la Gestione Liquidatoria della ex eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione risarcitoria, e chiedendo, CP_2
nel merito, il rigetto della domanda attorea, e, in via gradata, la quantificazione dei danni secondo equità entro limiti più contenuti.
All'udienza del 07/02/2023, il giudice, ritenuta la necessità di decidere sulle questioni preliminari,
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, con rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 23/06/2023. In tale udienza, parte attrice precisava le conclusioni, insisteva per l'ammissione delle richieste istruttorie e chiedeva che la causa fosse rinviata per la discussione,
con termine per il deposito delle memorie conclusive;
le controparti, precisate le conclusioni,
chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 1967/2023, così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna delle parti
convenute, liquidate in € 2.800,00 per ognuno oltre ad accessori di legge”.
Il giudice a quo:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , Controparte_1
richiamando la pronuncia della Corte di cassazione n. 9148/2013, che aveva definitivamente equiparato le trasfusioni extracorporee (c.d. autotrasfusioni) a quelle eterologhe in tema di risarcimento danni;
- accoglieva l'eccezione di prescrizione (quinquennale ex art. 2043 c.c. nei confronti del CP_1
e decennale ex art. 1218 c.c. nei confronti della Gestione Liquidatoria), in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di danni conseguenti ad infezioni da virus HBV,
HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha percepito la patologia quale danno ingiusto conseguente al comportamento
3 illecito del terzo, o dal giorno in cui può percepirla come tale, tenuto conto dell'ordinaria diligenza del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche al tempo del contagio. Rilevava
che, dalle stesse allegazioni attoree risultava che il ià dal 1985 era consapevole di essere Pt_1
affetto da sospetta epatite e che nel 2003 (o, al più tardi, nel 2005) aveva ricevuto la diagnosi di epatite e disponeva di tutte le conoscenze necessarie per introdurre la causa risarcitoria.
Sicché – tenuto conto che la L. n. 210/1992 era in vigore già da anni e che le conoscenze medie del tempo consentivano di avere contezza della possibilità di richiedere il risarcimento del danno
– il vrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, conoscere il nesso causale tra Pt_1
l'epatite e le autotrasfusioni subite nel 1997 quantomeno dal 2003. Pertanto, così individuato il
dies a quo nel 2003 o al più tardi nel 2005, rilevava l'intervenuta prescrizione sia dell'azione da responsabilità aquiliana nei confronti del , sia dell'azione da responsabilità contrattuale CP_1
nei confronti della struttura sanitaria.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
14/11/2023, deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione di CTU medico-legale volta all'accertamento dei postumi permanenti residuati.
Con comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata il 18/01/2024, si è
costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e, gradatamente, in caso di Controparte_1
accoglimento del gravame in ordine alla prescrizione, l'accoglimento dell'appello incidentale riformando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimazione passiva del
. Controparte_1
Con comparsa depositata 16/02/2024 si è costituita la Gestione Liquidatoria della ex CP_2
chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
Sulle note scritte depositate dalle parti, all'udienza del 14/1/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies, primo comma, c.p.c.
Rileva il he all'udienza del 23/06/2023 aveva formulato espressa istanza di “rinvio per la Pt_1
discussione con concessione di termini per il deposito di note conclusive”; il giudice, tuttavia,
aveva disatteso la richiesta di rinvio per la discussione formulata dall'attore, decidendo la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale. In tal modo era stato leso il diritto di difesa dell'attore con conseguente nullità della pronuncia per violazione di norme procedimentali.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione)” (Cass. Sez. 3, 05/09/2022, n.
26106).
Nel caso di specie, il non ebbe a formulare in udienza specifica eccezione di nullità Pt_1
dell'invito alla discussione avendo, altresì, la piena possibilità di spiegare compiutamente la propria attività difensiva.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea declaratoria di prescrizione, sostenendo che il primo giudice – pur avendo correttamente premesso che l'exordium prescriptionis coincide con il giorno in cui la malattia infettiva viene percepita quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, tenendo conto dell'ordinaria diligenza del soggetto leso e delle conoscenze scientifiche diffuse al tempo del contagio – avrebbe errato nell'individuazione in concreto del dies a quo, facendo impropriamente coincidere il momento in cui il venuto Pt_1
5 semplicemente a conoscenza della diagnosi di epatite con quello in cui il predetto avrebbe maturato la consapevolezza della derivazione causale della patologia dall'altrui condotta illecita.
Ciò in quanto avrebbe erroneamente applicato i parametri (dell'ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche) sulla cui base valutare la percepibilità della patologia quale danno ingiusto causato dall'altrui condotta illecita, omettendo di valorizzare gli aspetti soggettivi della vicenda (cioè il basso grado di istruzione del danneggiato e la sua difficoltà a comprendere il linguaggio medico e giuridico), nonché l'avvenuta dimostrazione (a mezzo di produzione di CTP del dott. che solo in occasione del confronto avvenuto nel 2021 col Per_2
dott. l'odierno appellante aveva acquisito consapevolezza sia del nesso causale tra la Per_2
patologia e l'emodialisi del 1977, sia dell'illiceità della condotta dei sanitari per aver omesso l'opportuna sterilizzazione dei macchinari già utilizzati per processare sangue infetto. Tant'è che non ha mai presentato domanda di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Infine ed in via subordinata, l'appellante rileva che l'exordium praescriptionis potrebbe retrodatarsi al massimo al 2013, anno in cui la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente equiparato, quanto al risarcimento dei danni, alla posizione del contagiato da trasfusione eterologa quella del contagiato da autotrasfusione extracorporea per mancata igienizzazione del macchinario sporco di tracce ematiche infette (Cass. n. 9148/2013).
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 580/2008, hanno affermato che: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (menzionata anche nella decisione del
Tribunale qui impugnata).
6 Tale consolidato orientamento non è posto in discussione dall'appellante, il quale tuttavia sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato, alla stregua degli elementi probatori acquisiti in atti, il momento in cui il ha avuto conoscenza della esistenza della Pt_1
malattia e della sua riconducibilità all'altrui condotta colposa.
L'assunto è privo di pregio.
Il Collegio, invero, condivide il percorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale ha ritenuto che sin dal 5.12.2003 o, al più tardi, dal 6.3.2005 l'attore avesse conseguito consapevolezza dell'infezione HCV, risalente almeno al 1984, e che da allora avesse la possibilità di conoscere,
con l'impiego della ordinaria diligenza, il nesso causale tra la malattia e l'autotrasfusione subita nel 1977, così da poter intraprendere il giudizio risarcitorio.
Difatti, come osservato dal primo giudice sulla scorta dei dati rivenienti dalle stesse deduzioni dell'attore (in particolare, dall'elaborato peritale redatto dal dott. , il fu Per_2 Pt_1
sottoposto ad emodialisi extracorporea presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito di incidente d'auto. Successivamente, il 18.3.1985, veniva ricoverato presso il medesimo nosocomio con sospetto di epatite;
il 5.12.2003 veniva sottoposto a visita specialistica per l'Ospedale di Gallipoli
e veniva quindi rilasciato certificato medico nel quale si confermava l'epatite C e si indicava la terapia da seguire;
nel certificato del medico redatto dal dott. (6.3.2005) si Persona_3
specificava che l'infezione HCV risaliva almeno al 1984, trattata poi nel 1994 e poi nel 2004. Il
prelievo effettuato presso il Laboratorio Pignatelli il 30.9.2011 confermava la malattia in atto.
I dati documentali sopra richiamati depongono univocamente nel senso di individuare l'exordium
praescriptionis in un periodo di tempo (2003 o 2005) in cui il sulla base delle plurime Pt_1
risultanze degli accertamenti medici cui si era sottoposto, a distanza di ben 26 anni dall'autotrasfusione effettuata a seguito dell'incidente stradale avvenuto nel 1977, era non solo a conoscenza della infezione da virus HCV – più volte menzionata nei referti e certificati medici
– ma aveva anche la possibilità di percepire la malattia come danno ingiusto.
Va al riguardo osservato che il parametro della ordinaria diligenza individuato dalla giurisprudenza va inteso in termini oggettivi, sicché non assume rilievo il dato soggettivo relativo
7 al (modesto) livello di istruzione del alla mancanza di conoscenze mediche e giuridiche, Pt_1
essendo stata più volte nel corso degli anni attestata e ribadita l'esistenza della infezione da virus HCV senza che il – anche interloquendo con i sanitari che lo ebbero in cura – Pt_1
ragionevolmente ipotizzasse la riconducibilità della malattia alla emodialisi extracorporea cui era stato sottoposto dopo il sinistro stradale.
Si palesa, infine, infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui l'exordium praescriptionis
potrebbe al più retrodatarsi al 2013, anno in cui è stata emessa la sentenza della Corte di cassazione n. 9418/2013 che ha equiparato la posizione del contagiato da trasfusione eterologa a quella del contagiato da autotrasfusione extra-corporea, dovendosi escludere, alla stregua della giurisprudenza dominante, la sussistenza della consapevolezza dell'antigiuridicità dell'altrui condotta colposa.
Si osserva, al riguardo, come la suddetta decisione della Suprema Corte si sia limitata ad estendere la tutela indennitaria prevista dalla legge n. 210 del 1992 anche alle patologie contratte in dipendenza causale da autotrasfusione, senza assumere posizione in merito alla possibilità di attivare la tutela risarcitoria per tali patologie.
3. Resta assorbito il terzo motivo, con il quale si chiede la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla stregua delle considerazioni svolte, si palesa superflua la richiesta CTU medico-legale.
4. In conseguenza del rigetto dell'appello principale, è assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato dal . Controparte_1
5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14/11/2023 nei confronti Parte_1
del e della Gestione Liquidatoria della ex USL/LE1, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 1967/2023, pubblicata il 23/06/2023, nonché sull'appello incidentale spiegato dal , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida per ciascuno di essi in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott.ssa Elia Carolina - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 934/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Cosimo Cito e Michele Aprile, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Galatone, via Metello n. 13
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è ope legis elettivamente domiciliato in Lecce, via Francesco Rubichi n. 39
nonché contro
, in persona del Direttore Generale pro tempore della Controparte_2
, in qualità di Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Cristina CP_3
Basurto e Loredana Macrì, elettivamente domiciliata in Lecce, via Miglietta n. 5
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/1/2025 depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/01/2022, conveniva Parte_1
in giudizio il e l innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_4
Lecce per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al contagio da virus HCV, causalmente riconducibile alla procedura di emodialisi extracorporea, effettuata con macchinari non adeguatamente sterilizzati e sporchi di tracce di sangue infetto di altro paziente dal 5 al 10
febbraio del 1977 presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce.
Esponeva di essersi sottoposto a numerose visite specialistiche (di cui allegava i relativi referti risalenti agli anni 1985, 1994, 2003, 2005, 2011 e 2019), in occasione delle quali gli era stata comunicata una diagnosi di sospetta epatite, poi definitivamente confermata nel 2011 (dopo la scoperta dei test ELSA specifici per l'individuazione dell'epatite C), ma di aver maturato consapevolezza in ordine alla riconducibilità causale della patologia al trattamento emodialitico solo nel 2021, allorquando si era sottoposto alla perizia medica del dott. (che allegava, Per_1
anche al fine di specificare i danni conseguenti). Pertanto, aveva inviato ai convenuti atto di costituzione in mora il 18/10/2021, rimasto tuttavia privo di risposta.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico-legale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva (sul presupposto che il contagio non fosse stato causato da trattamento emotrasfusionale, ma dalla omessa o insufficiente sterilizzazione degli strumenti utilizzati per effettuare l'emodialisi extracorporea, obbligo gravante sul presidio ospedaliero) e la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per difetto di prova del nesso causale.
Cont L di Lecce, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva essendo per contro legittimata la Gestione Liquidatoria della ex . CP_2
Eccepiva, altresì, la prescrizione decennale della domanda attorea e chiedeva in ogni caso il
2 rigetto della domanda o, in via gradata, la quantificazione in termini ridotti del preteso risarcimento del danno.
A seguito di chiamata in causa, autorizzata dal giudice, si costituiva la Gestione Liquidatoria della ex eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione risarcitoria, e chiedendo, CP_2
nel merito, il rigetto della domanda attorea, e, in via gradata, la quantificazione dei danni secondo equità entro limiti più contenuti.
All'udienza del 07/02/2023, il giudice, ritenuta la necessità di decidere sulle questioni preliminari,
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, con rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 23/06/2023. In tale udienza, parte attrice precisava le conclusioni, insisteva per l'ammissione delle richieste istruttorie e chiedeva che la causa fosse rinviata per la discussione,
con termine per il deposito delle memorie conclusive;
le controparti, precisate le conclusioni,
chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 1967/2023, così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuna delle parti
convenute, liquidate in € 2.800,00 per ognuno oltre ad accessori di legge”.
Il giudice a quo:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , Controparte_1
richiamando la pronuncia della Corte di cassazione n. 9148/2013, che aveva definitivamente equiparato le trasfusioni extracorporee (c.d. autotrasfusioni) a quelle eterologhe in tema di risarcimento danni;
- accoglieva l'eccezione di prescrizione (quinquennale ex art. 2043 c.c. nei confronti del CP_1
e decennale ex art. 1218 c.c. nei confronti della Gestione Liquidatoria), in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di danni conseguenti ad infezioni da virus HBV,
HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato ha percepito la patologia quale danno ingiusto conseguente al comportamento
3 illecito del terzo, o dal giorno in cui può percepirla come tale, tenuto conto dell'ordinaria diligenza del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche al tempo del contagio. Rilevava
che, dalle stesse allegazioni attoree risultava che il ià dal 1985 era consapevole di essere Pt_1
affetto da sospetta epatite e che nel 2003 (o, al più tardi, nel 2005) aveva ricevuto la diagnosi di epatite e disponeva di tutte le conoscenze necessarie per introdurre la causa risarcitoria.
Sicché – tenuto conto che la L. n. 210/1992 era in vigore già da anni e che le conoscenze medie del tempo consentivano di avere contezza della possibilità di richiedere il risarcimento del danno
– il vrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, conoscere il nesso causale tra Pt_1
l'epatite e le autotrasfusioni subite nel 1997 quantomeno dal 2003. Pertanto, così individuato il
dies a quo nel 2003 o al più tardi nel 2005, rilevava l'intervenuta prescrizione sia dell'azione da responsabilità aquiliana nei confronti del , sia dell'azione da responsabilità contrattuale CP_1
nei confronti della struttura sanitaria.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto notificato il Parte_1
14/11/2023, deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione di CTU medico-legale volta all'accertamento dei postumi permanenti residuati.
Con comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata il 18/01/2024, si è
costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e, gradatamente, in caso di Controparte_1
accoglimento del gravame in ordine alla prescrizione, l'accoglimento dell'appello incidentale riformando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimazione passiva del
. Controparte_1
Con comparsa depositata 16/02/2024 si è costituita la Gestione Liquidatoria della ex CP_2
chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
Sulle note scritte depositate dalle parti, all'udienza del 14/1/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 281-sexies, primo comma, c.p.c.
Rileva il he all'udienza del 23/06/2023 aveva formulato espressa istanza di “rinvio per la Pt_1
discussione con concessione di termini per il deposito di note conclusive”; il giudice, tuttavia,
aveva disatteso la richiesta di rinvio per la discussione formulata dall'attore, decidendo la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale. In tal modo era stato leso il diritto di difesa dell'attore con conseguente nullità della pronuncia per violazione di norme procedimentali.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte “Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione)” (Cass. Sez. 3, 05/09/2022, n.
26106).
Nel caso di specie, il non ebbe a formulare in udienza specifica eccezione di nullità Pt_1
dell'invito alla discussione avendo, altresì, la piena possibilità di spiegare compiutamente la propria attività difensiva.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea declaratoria di prescrizione, sostenendo che il primo giudice – pur avendo correttamente premesso che l'exordium prescriptionis coincide con il giorno in cui la malattia infettiva viene percepita quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, tenendo conto dell'ordinaria diligenza del soggetto leso e delle conoscenze scientifiche diffuse al tempo del contagio – avrebbe errato nell'individuazione in concreto del dies a quo, facendo impropriamente coincidere il momento in cui il venuto Pt_1
5 semplicemente a conoscenza della diagnosi di epatite con quello in cui il predetto avrebbe maturato la consapevolezza della derivazione causale della patologia dall'altrui condotta illecita.
Ciò in quanto avrebbe erroneamente applicato i parametri (dell'ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche) sulla cui base valutare la percepibilità della patologia quale danno ingiusto causato dall'altrui condotta illecita, omettendo di valorizzare gli aspetti soggettivi della vicenda (cioè il basso grado di istruzione del danneggiato e la sua difficoltà a comprendere il linguaggio medico e giuridico), nonché l'avvenuta dimostrazione (a mezzo di produzione di CTP del dott. che solo in occasione del confronto avvenuto nel 2021 col Per_2
dott. l'odierno appellante aveva acquisito consapevolezza sia del nesso causale tra la Per_2
patologia e l'emodialisi del 1977, sia dell'illiceità della condotta dei sanitari per aver omesso l'opportuna sterilizzazione dei macchinari già utilizzati per processare sangue infetto. Tant'è che non ha mai presentato domanda di indennizzo ex L. n. 210/1992.
Infine ed in via subordinata, l'appellante rileva che l'exordium praescriptionis potrebbe retrodatarsi al massimo al 2013, anno in cui la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente equiparato, quanto al risarcimento dei danni, alla posizione del contagiato da trasfusione eterologa quella del contagiato da autotrasfusione extracorporea per mancata igienizzazione del macchinario sporco di tracce ematiche infette (Cass. n. 9148/2013).
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la nota sentenza n. 580/2008, hanno affermato che: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (menzionata anche nella decisione del
Tribunale qui impugnata).
6 Tale consolidato orientamento non è posto in discussione dall'appellante, il quale tuttavia sostiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato, alla stregua degli elementi probatori acquisiti in atti, il momento in cui il ha avuto conoscenza della esistenza della Pt_1
malattia e della sua riconducibilità all'altrui condotta colposa.
L'assunto è privo di pregio.
Il Collegio, invero, condivide il percorso motivazionale attraverso il quale il Tribunale ha ritenuto che sin dal 5.12.2003 o, al più tardi, dal 6.3.2005 l'attore avesse conseguito consapevolezza dell'infezione HCV, risalente almeno al 1984, e che da allora avesse la possibilità di conoscere,
con l'impiego della ordinaria diligenza, il nesso causale tra la malattia e l'autotrasfusione subita nel 1977, così da poter intraprendere il giudizio risarcitorio.
Difatti, come osservato dal primo giudice sulla scorta dei dati rivenienti dalle stesse deduzioni dell'attore (in particolare, dall'elaborato peritale redatto dal dott. , il fu Per_2 Pt_1
sottoposto ad emodialisi extracorporea presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito di incidente d'auto. Successivamente, il 18.3.1985, veniva ricoverato presso il medesimo nosocomio con sospetto di epatite;
il 5.12.2003 veniva sottoposto a visita specialistica per l'Ospedale di Gallipoli
e veniva quindi rilasciato certificato medico nel quale si confermava l'epatite C e si indicava la terapia da seguire;
nel certificato del medico redatto dal dott. (6.3.2005) si Persona_3
specificava che l'infezione HCV risaliva almeno al 1984, trattata poi nel 1994 e poi nel 2004. Il
prelievo effettuato presso il Laboratorio Pignatelli il 30.9.2011 confermava la malattia in atto.
I dati documentali sopra richiamati depongono univocamente nel senso di individuare l'exordium
praescriptionis in un periodo di tempo (2003 o 2005) in cui il sulla base delle plurime Pt_1
risultanze degli accertamenti medici cui si era sottoposto, a distanza di ben 26 anni dall'autotrasfusione effettuata a seguito dell'incidente stradale avvenuto nel 1977, era non solo a conoscenza della infezione da virus HCV – più volte menzionata nei referti e certificati medici
– ma aveva anche la possibilità di percepire la malattia come danno ingiusto.
Va al riguardo osservato che il parametro della ordinaria diligenza individuato dalla giurisprudenza va inteso in termini oggettivi, sicché non assume rilievo il dato soggettivo relativo
7 al (modesto) livello di istruzione del alla mancanza di conoscenze mediche e giuridiche, Pt_1
essendo stata più volte nel corso degli anni attestata e ribadita l'esistenza della infezione da virus HCV senza che il – anche interloquendo con i sanitari che lo ebbero in cura – Pt_1
ragionevolmente ipotizzasse la riconducibilità della malattia alla emodialisi extracorporea cui era stato sottoposto dopo il sinistro stradale.
Si palesa, infine, infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui l'exordium praescriptionis
potrebbe al più retrodatarsi al 2013, anno in cui è stata emessa la sentenza della Corte di cassazione n. 9418/2013 che ha equiparato la posizione del contagiato da trasfusione eterologa a quella del contagiato da autotrasfusione extra-corporea, dovendosi escludere, alla stregua della giurisprudenza dominante, la sussistenza della consapevolezza dell'antigiuridicità dell'altrui condotta colposa.
Si osserva, al riguardo, come la suddetta decisione della Suprema Corte si sia limitata ad estendere la tutela indennitaria prevista dalla legge n. 210 del 1992 anche alle patologie contratte in dipendenza causale da autotrasfusione, senza assumere posizione in merito alla possibilità di attivare la tutela risarcitoria per tali patologie.
3. Resta assorbito il terzo motivo, con il quale si chiede la riforma della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
Alla stregua delle considerazioni svolte, si palesa superflua la richiesta CTU medico-legale.
4. In conseguenza del rigetto dell'appello principale, è assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato dal . Controparte_1
5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14/11/2023 nei confronti Parte_1
del e della Gestione Liquidatoria della ex USL/LE1, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Lecce n. 1967/2023, pubblicata il 23/06/2023, nonché sull'appello incidentale spiegato dal , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida per ciascuno di essi in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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