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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3920/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per il l'avv. prof. BELLOMO STEFANO ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 27/05/2025 per l'avv. CECE GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in Controparte_2
data 04/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:08 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3920/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3920/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , in persona del suo Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. BELLOMO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, in virtù di procura speciale alla lite allegata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CECE Controparte_2 C.F._1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Itri (LT), Via San Gennaro, n.
79, in virtù di delega allegata in atti;
convenuto-opposto
OGGETTO: merito esecuzione opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del suo Sindaco pro- Controparte_1
tempore, conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor CP_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Atteso tutto quanto sopra
[...] ampiamente esposto ed argomentato in merito all'insanabile nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato nonché del pignoramento notificato per i danni che la proposta procedura esecutiva provocherà alla sfera giuridico-patrimoniale del Comune esecutato, sia perché in mancanza di elementi che diano certezze sulla somma da assegnare rischia di arrecare, per tale motivo, al medesimo Ente e quindi, in definitiva, alle finanze pubbliche alimentate dalla fiscalità generale, - in via preliminare, si chiede al Tribunale di voler pronunciare la declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi e improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 543, comma 5, c.p.c., con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
- nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adìto Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato e del conseguente pignoramento per tutti o alcuni dei motivi esposti e dedotti nel presente atto;
- in via subordinata si chiede la riduzione della somma oggetto di esecuzione in considerazione dell'importo delle retribuzioni ipoteticamente dovute sino al
4 marzo 2015 come da conteggio che si deposita sub all. 7 secondo foglio, per un totale di € 6.375,00, oltre spese legali e contributo alla;
- in via gradatamente Controparte_3
ed ulteriormente subordinata si chiede la riduzione della somma oggetto di esecuzione in considerazione dell'importo delle retribuzioni ipoteticamente dovute sino al 31 luglio 2015 come da conteggio che si deposita sub all. 7, terzo foglio, per un totale di € 21.124,21 e contributo alla Cassa di previdenza e assistenza forense;
- sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio nonché rimborso forfettario di spese generali.”.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva: - di aver proposto opposizione avverso la procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 1720/2022 incardinatasi dinanzi all'intestato Tribunale, a seguito della notifica, da parte del convenuto, di un atto di precetto e di un atto pignoramento c/o terzi per la somma pari ad euro 35.958,61 (vd. all.to n. 1); - che il predetto titolo traeva origine dalla sentenza n. 1619/2020 del Giudice del Lavoro di Latina, pubblicata il 24.11.2020, resa in seno al giudizio Rg. n. 620/2015 incardinato dall'odierno convenuto, tramite cui era stato condannato a reintegrarlo nelle sue funzioni dirigenziali e al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione percepita, per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (vd. all.to n. 4, citazione); - di avere, nelle more, interposto appello avverso predetta statuizione avanti alla Corte
Territoriale di Roma, Sez. Lavoro (R.G. n. 1572/2021) (vd. all.ti nn. 5-6, citazione) e di aver frattanto incardinato il presente giudizio di merito nel rispetto dei termini di legge, reiterando le medesime contestazioni precedentemente formulate, quali, in via preliminare, l'inefficacia del pignoramento per omessa notifica dell'avviso ex art. 543, co. 5, c.p.c., e nel merito, in via principale, la nullità del precetto per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in via subordinata, la riduzione del pignoramento per erroneità dei criteri di calcolo della somma precettata e, comunque, per essere la somma superiore rispetto a quella in ipotesi dovuta.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata il 03.12.2023, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, in via preliminare dichiarare la nullità della citazione in giudizio per vizi della vocatio in ius con conseguente declaratoria dell'inammissibilità della citazione per violazione del termine di cui all'ordinanza del 18.7.2023 emessa all'esito del giudizio di opposizione rge 1720-2022 sub 1 nel merito respingere l'opposizione del in quanto del tutto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a quindici giorni prima.
L'opposizione è fondata e andrà, pertanto, accolta.
L'odierno giudizio ha ad oggetto il diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 1619/2020, emessa dal Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale in data
24.11.2020 (all. 4, citazione), quale titolo esecutivo giudiziale.
L'attore sostiene che la predetta statuizione non possa costituire un valido titolo esecutivo, in quanto la somma indicata nell'atto di precetto prima (all. 1, citazione), e nel pignoramento c/o terzi (all. 3, citazione) poi, sia stata calcolata unilateralmente sulla base di elementi esterni non desumibili dal titolo esecutivo, con consequenziale incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.
e, dunque, illegittimità della procedura esecutiva e degli atti ad essa prodromici.
L'eccezione è stata correttamente proposta mediante opposizione all'esecuzione, poiché non si contesta una mera irregolarità formale degli atti della procedura esecutiva, bensì l'idoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo per carenza del requisito della liquidità.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione con cui il debitore contesta che il titolo esecutivo non sia in realtà tale deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto, contestando la natura di titolo esecutivo, si contesta il diritto stesso del creditore di agire esecutivamente, diritto che viene individuato esclusivamente dal titolo posto a fondamento della specifica esecuzione intrapresa (si veda, Cassazione civile sez. III, 27/10/2021, n. 30409).
Tanto premesso, destituita di fondamento la preliminare eccezione sollevata dal convenuto in merito all'asserita nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius e, nella specie, sia perché sarebbe stato effettuato un erroneo richiamo all'art. 319 c.p.c., riferito alla costituzione innanzi al Giudice di
Pace, sia perché sarebbero state omesse gli avvertimenti di legge per il giudizio avanti al Tribunale ex art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c. (i.e. avvertimenti sulle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. in caso di mancata o tardiva costituzione e sull'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e l'informazione sulla possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato).
Nel caso di specie, il giudizio di merito è stato tempestivamente introdotto con atto di citazione notificato via pec il 14.9.2023 (vd. pec di avvenuta consegna, all. citazione), ovvero entro il termine perentorio di 60 giorni fissato nell'ordinanza del 18.7.2023 (all. 8, citazione).
La costituzione dell'odierna parte convenuta avvenuta, altrettanto tempestivamente, in data
3.12.2023, ovvero oltre 70 giorni prima della prima udienza fissata al 13.2.2024 - ha determinato la sanatoria ex tunc, ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c., dei vizi lamentati.
Ed invero, se il convenuto tempestivamente costituitosi deduca la mancanza dell'avvertimento ex art. 163, co. 3, n. 7), non abbia richiesto di fissare una nuova udienza, come nel caso che qui occorre (si veda, nota cartolare dep. 25/1/2024 in vista della prima udienza), si ritiene che, anche se la legge impone il rinviare l'udienza, il rinvio non risponda a un'esigenza della difesa, in quanto il convenuto
è ancora in tempo per proporre domande, eccezioni e la chiamata di terzo, sicché la nullità rimane sanata e viene meno la necessità di fissare una nuova udienza.
In ragione di quanto sopra, pertanto, l'eccezione di nullità va respinta.
Va altresì respinta l'eccezione attorea in ordine all'inefficacia del pignoramento, in quanto la notifica sarebbe stata sprovvista dell'avviso di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543, co. 5, c.p.c.: risulta, invero, per tabulas la notifica dell'avviso in questione, effettuata dal convenuto in data 19.1.2023, ovvero entro la data dell'udienza di comparizione fissata nella procedura esecutiva R.G.E. n.
1720/2022 (vd. all.to n. 1, comparsa)
Venendo alla contestazione inerente all'inutilizzabilità, quale valido titolo esecutivo, della sentenza posta alla base dell'esecuzione forzata, si premette che la verifica della sua genericità non attiene al merito della decisione, bensì alla sua idoneità formale a fungere, appunto, da titolo esecutivo.
Pertanto, la verifica della determinatezza e liquidità del credito ex art. 474 c.p.c. rientra nel controllo, affidato al Giudice dell'opposizione, sulla regolarità formale estrinseca della sentenza, attenendo alla sua idoneità a costituire titolo esecutivo (ex multis, Cass. 5.6.2023, n.15697; Cass. 24.10.2018,
n.26908).
Orbene, dalla lettura della sentenza n. 1619/2020, posta a base della procedura esecutiva R.G.E. n.
1720/2022, l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così disposto: “1) annulla il provvedimento n. 24 del 27.11.2014 (prot. n. 1397) e, per l'effetto, ordina al Comune di di CP_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni dirigenziali precedentemente svolte con conseguente condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (sino alla data di scadenza originaria dello stesso) commisurato alla retribuzione non percepita”.
Nella parte motiva della sentenza, si legge che “deve essere annullato il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale de quo e, per l'effetto, deve essere ordinato al di Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni dirigenziali precedentemente svolte con conseguente diritto al risarcimento del danno per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (sino alla data di scadenza originaria dello stesso), pregiudizio da commisurare alla retribuzione non percepita, dovendo in tal senso riqualificare la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente (di cui al punto 1 delle conclusioni volta alla condanna “delle retribuzioni a far data dal l'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione”)” (vd. §7, pag. 7, all.to n. 4, citazione).
Dalla lettura del provvedimento in commento, non è dato rinvenire una statuizione rispetto alla quantificazione del risarcimento del danno, risultando circoscritto solo il periodo entro il quale il risarcimento è dovuto, commisurato alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il convenuto se non fosse stato illegittimamente revocato dall'incarico dirigenziale.
Dall'esame dell'atto di precetto, emerge che la parte convenuta abbia quantificato le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, “tenendo conto del provvedimento del 31 luglio 2014 - protocollo
830 del 31 luglio 2014 a firma del Sindaco dott. alla lett D) dispone quanto segue: Persona_1
“…… di corrispondere al suddetto Responsabile, per le motivazioni di cui in premessa, il seguente trattamento economico annuo lordo, salvo ulteriore integrazione ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D Lgs 267/2000 – TUEL: o Tabellare mensile lordo € 2.028,18 o Indennità di comparto mensile
€ 51,90 o Vacanza contrattuale € 15,21 o Tredicesima mensilità € 2.028,18 (rateo mensile 169,015)
o Indennità di Posizione (annua lorda 70%) 9.037,98 (mensile € 753,165)” (vd. pp. 2-3, all.to n. 1, citazione), pervenendo così all'intimazione di pagamento della somma di € 31.278,66, oltre spese legali e accessori di legge.
Il provvedimento in parola (31.7.14) attiene al conferimento dell'incarico dirigenziale al convenuto da parte del opponente, come si evince nella parte motiva della sentenza richiamata: “E' CP_1 pacifico tra le parti che l'incarico annuale del sig. , quale responsabile del Dipartimento 2 CP_2
“Bilancio –società partecipate –tributi- personale –sinistri” del sia stato Controparte_1
conferito con provvedimento n. 22 del 31.07.2014 ai sensi dell'art. 110 d.lgs 2677200 Tuel (v. doc.
n. 2 all.to sub fasc.lo ric.te)” (vd. § 3, p. 4, all.to n. 4, citazione).
Tale documento non era stato oggetto di contestazione tra le parti, tant'è che era stato ritualmente acquisito nel giudizio di cognizione R.G. n. 620/2015.
Ciò rilevato, nella sentenza n. 1619/2020 posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato e del successivo pignoramento c/o terzi, è specificato soltanto che il provvedimento in questione è l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, mentre non è presente alcun riferimento diretto o per relationem a tale documento o ad altri documenti utili ai fini del suo utilizzo come parametro di calcolo per la determinazione del risarcimento del danno.
Ad abundantiam, si consta come il provvedimento di conferimento dell'incarico del 31.7.2014 - acquisito in seno al giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, R.G. n. 620/2015, all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1619/2020 -, non risulta essere stato prodotto nell'odierno giudizio.
La quantificazione del risarcimento del danno-retribuzione effettuata dal convenuto (ricorrente nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro) nell'atto di precetto, comprensiva di tabellare mensile lordo, indennità di comparto mensile, vacanza contrattuale, tredicesima mensilità e indennità di posizione, costituisce, ai fini del presente giudizio, una mera dichiarazione di parte, non supportata né dal titolo esecutivo, né da alcuna documentazione probatoria.
Ciò rilevato, è opportuno rammentare che la sentenza di condanna del datore di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, solo se tale credito risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza stessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, semprechè, dovendo il titolo esecutivo essere determinato
e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorchè presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo” (Cass. 30.5.17,
n.13536, Cass. 1.8.14, n.17537) e “se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni” (Cass. 3.9.14, n.18560).
Va rilevato, inoltre, che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2615/24 del 2.7.24, in parziale accoglimento dell'appello promosso dall'odierno opponente, ha parzialmente riformato la CP_1
sentenza n. 1619/2020 emessa dal Giudice di Lavoro di Latina, riducendo il periodo di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno spettante al convenuto (vd. all.to attoreo alle note conclusionali dell'8.5.25).
Alla luce delle superiori considerazioni e in ossequio ai principi ermeneutici sopra richiamati, l'opposizione va accolta difettando il diritto della parte convenuta – opposta di procedere all'esecuzione forzata, posto che il credito per cui si è proceduto non è assistito da valido titolo esecutivo.
A quanto sopra consegue l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie l'opposizione svolta dal opponente e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del CP_1
precetto impugnato;
b) condanna il convenuto - opposto a rimborsare al , in persona del suo Controparte_1
Sindaco pro-tempore le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, euro 195,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per il l'avv. prof. BELLOMO STEFANO ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 27/05/2025 per l'avv. CECE GIUSEPPE ha concluso come da nota depositata in Controparte_2
data 04/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:08 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3920/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3920/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. , in persona del suo Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. BELLOMO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, in virtù di procura speciale alla lite allegata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CECE Controparte_2 C.F._1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Itri (LT), Via San Gennaro, n.
79, in virtù di delega allegata in atti;
convenuto-opposto
OGGETTO: merito esecuzione opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del suo Sindaco pro- Controparte_1
tempore, conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor CP_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Atteso tutto quanto sopra
[...] ampiamente esposto ed argomentato in merito all'insanabile nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato nonché del pignoramento notificato per i danni che la proposta procedura esecutiva provocherà alla sfera giuridico-patrimoniale del Comune esecutato, sia perché in mancanza di elementi che diano certezze sulla somma da assegnare rischia di arrecare, per tale motivo, al medesimo Ente e quindi, in definitiva, alle finanze pubbliche alimentate dalla fiscalità generale, - in via preliminare, si chiede al Tribunale di voler pronunciare la declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi e improcedibilità della procedura esecutiva ex art. 543, comma 5, c.p.c., con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite;
- nel merito, si chiede che l'Ill.mo Giudice adìto Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato e del conseguente pignoramento per tutti o alcuni dei motivi esposti e dedotti nel presente atto;
- in via subordinata si chiede la riduzione della somma oggetto di esecuzione in considerazione dell'importo delle retribuzioni ipoteticamente dovute sino al
4 marzo 2015 come da conteggio che si deposita sub all. 7 secondo foglio, per un totale di € 6.375,00, oltre spese legali e contributo alla;
- in via gradatamente Controparte_3
ed ulteriormente subordinata si chiede la riduzione della somma oggetto di esecuzione in considerazione dell'importo delle retribuzioni ipoteticamente dovute sino al 31 luglio 2015 come da conteggio che si deposita sub all. 7, terzo foglio, per un totale di € 21.124,21 e contributo alla Cassa di previdenza e assistenza forense;
- sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio nonché rimborso forfettario di spese generali.”.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduceva: - di aver proposto opposizione avverso la procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 1720/2022 incardinatasi dinanzi all'intestato Tribunale, a seguito della notifica, da parte del convenuto, di un atto di precetto e di un atto pignoramento c/o terzi per la somma pari ad euro 35.958,61 (vd. all.to n. 1); - che il predetto titolo traeva origine dalla sentenza n. 1619/2020 del Giudice del Lavoro di Latina, pubblicata il 24.11.2020, resa in seno al giudizio Rg. n. 620/2015 incardinato dall'odierno convenuto, tramite cui era stato condannato a reintegrarlo nelle sue funzioni dirigenziali e al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione percepita, per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (vd. all.to n. 4, citazione); - di avere, nelle more, interposto appello avverso predetta statuizione avanti alla Corte
Territoriale di Roma, Sez. Lavoro (R.G. n. 1572/2021) (vd. all.ti nn. 5-6, citazione) e di aver frattanto incardinato il presente giudizio di merito nel rispetto dei termini di legge, reiterando le medesime contestazioni precedentemente formulate, quali, in via preliminare, l'inefficacia del pignoramento per omessa notifica dell'avviso ex art. 543, co. 5, c.p.c., e nel merito, in via principale, la nullità del precetto per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in via subordinata, la riduzione del pignoramento per erroneità dei criteri di calcolo della somma precettata e, comunque, per essere la somma superiore rispetto a quella in ipotesi dovuta.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata il 03.12.2023, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, in via preliminare dichiarare la nullità della citazione in giudizio per vizi della vocatio in ius con conseguente declaratoria dell'inammissibilità della citazione per violazione del termine di cui all'ordinanza del 18.7.2023 emessa all'esito del giudizio di opposizione rge 1720-2022 sub 1 nel merito respingere l'opposizione del in quanto del tutto infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a quindici giorni prima.
L'opposizione è fondata e andrà, pertanto, accolta.
L'odierno giudizio ha ad oggetto il diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata in virtù della sentenza n. 1619/2020, emessa dal Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale in data
24.11.2020 (all. 4, citazione), quale titolo esecutivo giudiziale.
L'attore sostiene che la predetta statuizione non possa costituire un valido titolo esecutivo, in quanto la somma indicata nell'atto di precetto prima (all. 1, citazione), e nel pignoramento c/o terzi (all. 3, citazione) poi, sia stata calcolata unilateralmente sulla base di elementi esterni non desumibili dal titolo esecutivo, con consequenziale incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito ex art. 474 c.p.c.
e, dunque, illegittimità della procedura esecutiva e degli atti ad essa prodromici.
L'eccezione è stata correttamente proposta mediante opposizione all'esecuzione, poiché non si contesta una mera irregolarità formale degli atti della procedura esecutiva, bensì l'idoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo per carenza del requisito della liquidità.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione con cui il debitore contesta che il titolo esecutivo non sia in realtà tale deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto, contestando la natura di titolo esecutivo, si contesta il diritto stesso del creditore di agire esecutivamente, diritto che viene individuato esclusivamente dal titolo posto a fondamento della specifica esecuzione intrapresa (si veda, Cassazione civile sez. III, 27/10/2021, n. 30409).
Tanto premesso, destituita di fondamento la preliminare eccezione sollevata dal convenuto in merito all'asserita nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius e, nella specie, sia perché sarebbe stato effettuato un erroneo richiamo all'art. 319 c.p.c., riferito alla costituzione innanzi al Giudice di
Pace, sia perché sarebbero state omesse gli avvertimenti di legge per il giudizio avanti al Tribunale ex art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c. (i.e. avvertimenti sulle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. in caso di mancata o tardiva costituzione e sull'obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e l'informazione sulla possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato).
Nel caso di specie, il giudizio di merito è stato tempestivamente introdotto con atto di citazione notificato via pec il 14.9.2023 (vd. pec di avvenuta consegna, all. citazione), ovvero entro il termine perentorio di 60 giorni fissato nell'ordinanza del 18.7.2023 (all. 8, citazione).
La costituzione dell'odierna parte convenuta avvenuta, altrettanto tempestivamente, in data
3.12.2023, ovvero oltre 70 giorni prima della prima udienza fissata al 13.2.2024 - ha determinato la sanatoria ex tunc, ai sensi dell'art. 164, co. 3, c.p.c., dei vizi lamentati.
Ed invero, se il convenuto tempestivamente costituitosi deduca la mancanza dell'avvertimento ex art. 163, co. 3, n. 7), non abbia richiesto di fissare una nuova udienza, come nel caso che qui occorre (si veda, nota cartolare dep. 25/1/2024 in vista della prima udienza), si ritiene che, anche se la legge impone il rinviare l'udienza, il rinvio non risponda a un'esigenza della difesa, in quanto il convenuto
è ancora in tempo per proporre domande, eccezioni e la chiamata di terzo, sicché la nullità rimane sanata e viene meno la necessità di fissare una nuova udienza.
In ragione di quanto sopra, pertanto, l'eccezione di nullità va respinta.
Va altresì respinta l'eccezione attorea in ordine all'inefficacia del pignoramento, in quanto la notifica sarebbe stata sprovvista dell'avviso di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 543, co. 5, c.p.c.: risulta, invero, per tabulas la notifica dell'avviso in questione, effettuata dal convenuto in data 19.1.2023, ovvero entro la data dell'udienza di comparizione fissata nella procedura esecutiva R.G.E. n.
1720/2022 (vd. all.to n. 1, comparsa)
Venendo alla contestazione inerente all'inutilizzabilità, quale valido titolo esecutivo, della sentenza posta alla base dell'esecuzione forzata, si premette che la verifica della sua genericità non attiene al merito della decisione, bensì alla sua idoneità formale a fungere, appunto, da titolo esecutivo.
Pertanto, la verifica della determinatezza e liquidità del credito ex art. 474 c.p.c. rientra nel controllo, affidato al Giudice dell'opposizione, sulla regolarità formale estrinseca della sentenza, attenendo alla sua idoneità a costituire titolo esecutivo (ex multis, Cass. 5.6.2023, n.15697; Cass. 24.10.2018,
n.26908).
Orbene, dalla lettura della sentenza n. 1619/2020, posta a base della procedura esecutiva R.G.E. n.
1720/2022, l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così disposto: “1) annulla il provvedimento n. 24 del 27.11.2014 (prot. n. 1397) e, per l'effetto, ordina al Comune di di CP_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni dirigenziali precedentemente svolte con conseguente condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (sino alla data di scadenza originaria dello stesso) commisurato alla retribuzione non percepita”.
Nella parte motiva della sentenza, si legge che “deve essere annullato il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale de quo e, per l'effetto, deve essere ordinato al di Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni dirigenziali precedentemente svolte con conseguente diritto al risarcimento del danno per il periodo corrispondente alla privazione dell'incarico dirigenziale (sino alla data di scadenza originaria dello stesso), pregiudizio da commisurare alla retribuzione non percepita, dovendo in tal senso riqualificare la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente (di cui al punto 1 delle conclusioni volta alla condanna “delle retribuzioni a far data dal l'intervenuto licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione”)” (vd. §7, pag. 7, all.to n. 4, citazione).
Dalla lettura del provvedimento in commento, non è dato rinvenire una statuizione rispetto alla quantificazione del risarcimento del danno, risultando circoscritto solo il periodo entro il quale il risarcimento è dovuto, commisurato alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il convenuto se non fosse stato illegittimamente revocato dall'incarico dirigenziale.
Dall'esame dell'atto di precetto, emerge che la parte convenuta abbia quantificato le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, “tenendo conto del provvedimento del 31 luglio 2014 - protocollo
830 del 31 luglio 2014 a firma del Sindaco dott. alla lett D) dispone quanto segue: Persona_1
“…… di corrispondere al suddetto Responsabile, per le motivazioni di cui in premessa, il seguente trattamento economico annuo lordo, salvo ulteriore integrazione ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D Lgs 267/2000 – TUEL: o Tabellare mensile lordo € 2.028,18 o Indennità di comparto mensile
€ 51,90 o Vacanza contrattuale € 15,21 o Tredicesima mensilità € 2.028,18 (rateo mensile 169,015)
o Indennità di Posizione (annua lorda 70%) 9.037,98 (mensile € 753,165)” (vd. pp. 2-3, all.to n. 1, citazione), pervenendo così all'intimazione di pagamento della somma di € 31.278,66, oltre spese legali e accessori di legge.
Il provvedimento in parola (31.7.14) attiene al conferimento dell'incarico dirigenziale al convenuto da parte del opponente, come si evince nella parte motiva della sentenza richiamata: “E' CP_1 pacifico tra le parti che l'incarico annuale del sig. , quale responsabile del Dipartimento 2 CP_2
“Bilancio –società partecipate –tributi- personale –sinistri” del sia stato Controparte_1
conferito con provvedimento n. 22 del 31.07.2014 ai sensi dell'art. 110 d.lgs 2677200 Tuel (v. doc.
n. 2 all.to sub fasc.lo ric.te)” (vd. § 3, p. 4, all.to n. 4, citazione).
Tale documento non era stato oggetto di contestazione tra le parti, tant'è che era stato ritualmente acquisito nel giudizio di cognizione R.G. n. 620/2015.
Ciò rilevato, nella sentenza n. 1619/2020 posta a fondamento dell'atto di precetto impugnato e del successivo pignoramento c/o terzi, è specificato soltanto che il provvedimento in questione è l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, mentre non è presente alcun riferimento diretto o per relationem a tale documento o ad altri documenti utili ai fini del suo utilizzo come parametro di calcolo per la determinazione del risarcimento del danno.
Ad abundantiam, si consta come il provvedimento di conferimento dell'incarico del 31.7.2014 - acquisito in seno al giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, R.G. n. 620/2015, all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1619/2020 -, non risulta essere stato prodotto nell'odierno giudizio.
La quantificazione del risarcimento del danno-retribuzione effettuata dal convenuto (ricorrente nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro) nell'atto di precetto, comprensiva di tabellare mensile lordo, indennità di comparto mensile, vacanza contrattuale, tredicesima mensilità e indennità di posizione, costituisce, ai fini del presente giudizio, una mera dichiarazione di parte, non supportata né dal titolo esecutivo, né da alcuna documentazione probatoria.
Ciò rilevato, è opportuno rammentare che la sentenza di condanna del datore di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, solo se tale credito risulta da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza stessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione ovvero di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, semprechè, dovendo il titolo esecutivo essere determinato
e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorchè presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo” (Cass. 30.5.17,
n.13536, Cass. 1.8.14, n.17537) e “se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni” (Cass. 3.9.14, n.18560).
Va rilevato, inoltre, che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2615/24 del 2.7.24, in parziale accoglimento dell'appello promosso dall'odierno opponente, ha parzialmente riformato la CP_1
sentenza n. 1619/2020 emessa dal Giudice di Lavoro di Latina, riducendo il periodo di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno spettante al convenuto (vd. all.to attoreo alle note conclusionali dell'8.5.25).
Alla luce delle superiori considerazioni e in ossequio ai principi ermeneutici sopra richiamati, l'opposizione va accolta difettando il diritto della parte convenuta – opposta di procedere all'esecuzione forzata, posto che il credito per cui si è proceduto non è assistito da valido titolo esecutivo.
A quanto sopra consegue l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie l'opposizione svolta dal opponente e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del CP_1
precetto impugnato;
b) condanna il convenuto - opposto a rimborsare al , in persona del suo Controparte_1
Sindaco pro-tempore le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali, euro 195,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini