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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10934 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12201/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 24/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12201/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAROTENUTO DAVIDE ed ANGELA PALESCANDOLO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'odierno istante ha convenuto davanti a Questo Tribunale al Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 1882/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.03.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €
4.725,00, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento di canoni di locazione a far data dal mese di febbraio 2020 fino al mese di ottobre 2020.
Con argomentazioni variamente articolate concludeva come in atti: “-In via principale nel merito;
dichiarare nullo e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n.1882/2022 come sopra richiamato per tutte le motivazioni indicate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
-In subordine;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del rigetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, si chiede di ridurre la pretesa creditizia avanzata dal resistente- opposto, come ampiamente dimostrato attraverso la documentazione esibita alle mensilità relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, compensando i mesi di giugno e luglio 2020 con la mancata restituzione delle due mensilità consegnate al locatore come deposito cauzionale, e i restanti mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 per aver lasciato
l'immobile nell'agosto 2020.
Condannare la convenuta- opposta al pagamento delle spese giudiziarie anticipate dal sottoscritto difensore”.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda azionata e pertanto ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “a) rigettata la spiegata opposizione, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 1882/2022 emesso in data 11.03.2022 dal Tribunale Civile di
Napoli IX° sez. R.G. 4053/2022 - G. dott. V. Trinchillo, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 4.725,00 oltre interessi legali sulle somme via Controparte_1 via rivalutate dalla maturazione al saldo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 76,00 per spese, nonché euro 450,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, iva e c.p.a. come per legge;
b) condannare il signor al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.486,00 quale Parte_1 indennità di occupazione derivante dalla mancata riconsegna alla disponibilità del signor
dell'immobile sito in Ercolano (NA) alla Via Winckelmann n. 29, piano primo, Controparte_1
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2 alla scadenza del 15 gennaio 2015, attribuendo valore “confessorio” alle deduzioni in argomento dell'opponente;
c) rigettare l'opposizione anche per quanto concerne la “domanda di riduzione” del credito azionato, tenuto conto che l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione dei pagamenti effettuati per le mensilità indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e tenuto altresì conto che non sussiste nel caso di specie il versamento del deposito cauzionale;
d) condannare l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, anche valutando la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c..”
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale, nonché interrogatorio formale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria all'odierna udienza i difensori delle parti procedono alla diffusa discussione orale della causa e il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, provvede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda atteso che, come risulta documentato in atti ed incontestato, è stato svolto, sebbene con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Doverosa, del pari e sempre in via prodromica, una premessa circa la cognizione tipica del giudizio cd. di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve
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3 ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III,
31/05/2006, n. 13001).
La stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n.
14486/2019).
Alla luce di tale doverosa premessa nell'ottica di analiticità e diffusività del vaglio cara al Giudicante, può passarsi al merito della domanda.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente, in estrema sostanza, propone con l'odierna azione, in primo luogo, in via preliminare, anche al di là del nomen iuris utilizzato, un'eccezione di pagamento dei canoni di locazione.
Tale primaria pretesa offre la stura per la decisione della controversia - in omaggio al principio della ragione più liquida - anche prescindendo, proprio in forza di detto principio, dalle eccezione di parte opposta ( ricorrente in senso sostanziale stante la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ) in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale ed alle ulteriori questioni ed eccezioni preliminari.
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4 In proposito, infatti, occorre ricordare che il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta”, finanche sostanziale, alla pretesa del ricorrente.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una
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5 decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito”.
In particolare, proprio in omaggio al citato principio nonché alle autorevoli riflessioni più volte sottolineate dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il processo deve tendere alla verità cd. materiale, è stata, finanche, da Questo
Tribunale ammessa la prova testimoniale.
Orbene l'istruttoria testimoniale non ha – come correttamente eccepito dalla difesa dell'opposta – fornito la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni su cui si fonda - come detto - la relativa eccezione fulcro dell'opposizione.
In proposito del tutto generica appare la deposizione resa dalla testimone che, pur dichiarando di essere “… andata 3 o 4 volte, 5 volte Testimone_1 non me lo ricordo con esattezza, cosa vi posso dire..” a consegnare i soldi del canone di locazione, non solo non collocava temporalmente in maniera esatta tale dazione, ma rendeva, pur ricordando tale circostanza, rendeva al contempo dichiarazioni del tutto generiche circa l'immobile locato;
le circostanze del presunto pagamento “Sono andata con mia sorella e mio cognato all'ufficio di a portare dei soldi. Non ricordo, però, dove si CP_1 trovava questo ufficio”; “Non ricordo dove la casa era fittata”.
La testimonianza non solo, senza particolare apprensione ermeneutica, è nel complesso generica ma, come detto, anche volendo considerare, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, puntuale la dichiarazione resa la stessa, comunque, non consente di attribuire il presunto pagamento alle mensilità oggetto di contestazione e di mora atteso che, sul punto, la testimone nulla è in grado di riferire non consentendo di collocare in un preciso spazio temporale la presunta prestazione del debitore.
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6 A ciò si aggiunga ancora che, nonostante nel senso già chiarito, il Tribunale abbia inteso ammettere la prova proprio in omaggio ai principi supra espressi deve comunque ricordarsi che (Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2020, n.
7940: “secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (ex plurimis, Cass.
14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n.
879)."
Orbene, pur avendo come detto Questo Tribunale ammesso la prova conformemente al consolidato orientamento citato, d'altro canto non può omettersi di rilevarsi come, Questo Stesso Tribunale, ritiene che la prova deve assumere connotati di particolare specificità e sottoposta ad un rigoroso vaglio attesa proprio – tanto più nell'odierna Società connotata come notorio da svariate forme e modalità di pagamento – la normale cautela che impone a ciascuna parte la dazione di somme di denaro.
Non solo tale specificità nell'Odierna vicenda è assolutamente assente ma, finanche, come detto, la prova testimoniale assume connotati assolutamente generici.
La declaratoria di infondatezza del primo motivo di ricorso non esonera il
Tribunale dal vaglio dell'ulteriore doglianza di parte ricorrente attinente la presunta non debenza dei canoni relativi “ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020” avendo parte conduttrice rilasciato l'immobile in forza di un presunto accordo con il locatore.
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7 La pretesa è del tutto infondata.
Parte ricorrente non solo non ha provato l'esistenza del presunto accordo circa un rilascio anticipato ed in spregio alle previsioni contrattuali, ma, neanche, ha fornito la prova, ancora più a valle, dell'effettività del rilascio.
La stessa parte ricorrente, deduce, infatti, di aver consegnato le chiavi a tale
“sostituto del portiere”. Persona_1
Orbene, pur avendo il Tribunale ammesso la prova, lo stesso non è Per_1 stato intimato ed, all'udienza del 16.09.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva rinvio per la discussione rinunciando all'escussione e decadendo dalla prova come, peraltro, eccepito da parte resistente.
Oltre siffatta circostanza – già bastevole ad avviso del Tribunale per affermare al riguardo la carenza probatoria assoluta – si aggiunga che, anche volendo considerare avvenuta la detta presunta consegna in omaggio al principio della ragione più liquida, la parte ricorrente non ha provato a che titolo il presunto avrebbe ricevuto le dette chiavi;
l'esistenza di un eventuale accordo Per_1 con la parte locatrice, da ultimo ma non per ultimo, un consenso in “idem” tra le parti circa un rilascio dell'immobile nel citato mese di agosto senza preavviso alcuno.
A fronte di dette lacune - se anche fosse provata la citata dazione delle chiavi ( circostanza non avvenuta) a tale terzo soggetto - in ogni caso, la stessa non spiegherebbe alcuna efficace rispetto al vincolo contrattuale con la parte locatrice.
Del tutto priva di fondamente appare la doglianza relativa ad una presunta antecedente cessazione del rapporto locatizio atteso che la parte ricorrente non ha provato né la disdetta né il recesso né qualsivoglia ulteriore fatto estintivo della pretesa che abbia escluso la mancata perduranza del rapporto locatizio in forza del citato vincolo negoziale.
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8 Per tali ragioni la domanda deve essere integralmente rigettata e confermato l'opposto decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al dm. 55/2014 come aggiornato.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art 96 c.p.c. pur richiesta dalla parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-Rigetta integralmente il ricorso in ogni sua domanda per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo che viene dichiarato esecutivo;
-Condanna la parte opponente, ricorrente - compiutamente identificata in atti
-al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta-resistente
-compiutamente identificata in atti -che si liquidano € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Napoli, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 24/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12201/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAROTENUTO DAVIDE ed ANGELA PALESCANDOLO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'odierno istante ha convenuto davanti a Questo Tribunale al Controparte_1
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 fine di vedere accogliere la spiegata opposizione e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 1882/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.03.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €
4.725,00, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento di canoni di locazione a far data dal mese di febbraio 2020 fino al mese di ottobre 2020.
Con argomentazioni variamente articolate concludeva come in atti: “-In via principale nel merito;
dichiarare nullo e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n.1882/2022 come sopra richiamato per tutte le motivazioni indicate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
-In subordine;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del rigetto del decreto ingiuntivo oggi opposto, si chiede di ridurre la pretesa creditizia avanzata dal resistente- opposto, come ampiamente dimostrato attraverso la documentazione esibita alle mensilità relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, compensando i mesi di giugno e luglio 2020 con la mancata restituzione delle due mensilità consegnate al locatore come deposito cauzionale, e i restanti mesi di agosto, settembre e ottobre 2020 per aver lasciato
l'immobile nell'agosto 2020.
Condannare la convenuta- opposta al pagamento delle spese giudiziarie anticipate dal sottoscritto difensore”.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale eccepiva l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'infondatezza della domanda azionata e pertanto ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “a) rigettata la spiegata opposizione, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 1882/2022 emesso in data 11.03.2022 dal Tribunale Civile di
Napoli IX° sez. R.G. 4053/2022 - G. dott. V. Trinchillo, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 4.725,00 oltre interessi legali sulle somme via Controparte_1 via rivalutate dalla maturazione al saldo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 76,00 per spese, nonché euro 450,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, iva e c.p.a. come per legge;
b) condannare il signor al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.486,00 quale Parte_1 indennità di occupazione derivante dalla mancata riconsegna alla disponibilità del signor
dell'immobile sito in Ercolano (NA) alla Via Winckelmann n. 29, piano primo, Controparte_1
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 alla scadenza del 15 gennaio 2015, attribuendo valore “confessorio” alle deduzioni in argomento dell'opponente;
c) rigettare l'opposizione anche per quanto concerne la “domanda di riduzione” del credito azionato, tenuto conto che l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione dei pagamenti effettuati per le mensilità indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e tenuto altresì conto che non sussiste nel caso di specie il versamento del deposito cauzionale;
d) condannare l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, anche valutando la sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 c.p.c..”
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale, nonché interrogatorio formale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria all'odierna udienza i difensori delle parti procedono alla diffusa discussione orale della causa e il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, provvede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda atteso che, come risulta documentato in atti ed incontestato, è stato svolto, sebbene con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Doverosa, del pari e sempre in via prodromica, una premessa circa la cognizione tipica del giudizio cd. di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza, nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Va detto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III,
31/05/2006, n. 13001).
La stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n.
14486/2019).
Alla luce di tale doverosa premessa nell'ottica di analiticità e diffusività del vaglio cara al Giudicante, può passarsi al merito della domanda.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente, in estrema sostanza, propone con l'odierna azione, in primo luogo, in via preliminare, anche al di là del nomen iuris utilizzato, un'eccezione di pagamento dei canoni di locazione.
Tale primaria pretesa offre la stura per la decisione della controversia - in omaggio al principio della ragione più liquida - anche prescindendo, proprio in forza di detto principio, dalle eccezione di parte opposta ( ricorrente in senso sostanziale stante la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ) in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale ed alle ulteriori questioni ed eccezioni preliminari.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 In proposito, infatti, occorre ricordare che il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta”, finanche sostanziale, alla pretesa del ricorrente.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” ( Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce di tali riflessioni ed, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, Questo Magistrato intende fornire una immediata “risposta di merito”.
In particolare, proprio in omaggio al citato principio nonché alle autorevoli riflessioni più volte sottolineate dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il processo deve tendere alla verità cd. materiale, è stata, finanche, da Questo
Tribunale ammessa la prova testimoniale.
Orbene l'istruttoria testimoniale non ha – come correttamente eccepito dalla difesa dell'opposta – fornito la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni su cui si fonda - come detto - la relativa eccezione fulcro dell'opposizione.
In proposito del tutto generica appare la deposizione resa dalla testimone che, pur dichiarando di essere “… andata 3 o 4 volte, 5 volte Testimone_1 non me lo ricordo con esattezza, cosa vi posso dire..” a consegnare i soldi del canone di locazione, non solo non collocava temporalmente in maniera esatta tale dazione, ma rendeva, pur ricordando tale circostanza, rendeva al contempo dichiarazioni del tutto generiche circa l'immobile locato;
le circostanze del presunto pagamento “Sono andata con mia sorella e mio cognato all'ufficio di a portare dei soldi. Non ricordo, però, dove si CP_1 trovava questo ufficio”; “Non ricordo dove la casa era fittata”.
La testimonianza non solo, senza particolare apprensione ermeneutica, è nel complesso generica ma, come detto, anche volendo considerare, in omaggio al citato principio della ragione più liquida, puntuale la dichiarazione resa la stessa, comunque, non consente di attribuire il presunto pagamento alle mensilità oggetto di contestazione e di mora atteso che, sul punto, la testimone nulla è in grado di riferire non consentendo di collocare in un preciso spazio temporale la presunta prestazione del debitore.
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6 A ciò si aggiunga ancora che, nonostante nel senso già chiarito, il Tribunale abbia inteso ammettere la prova proprio in omaggio ai principi supra espressi deve comunque ricordarsi che (Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2020, n.
7940: “secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (ex plurimis, Cass.
14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n.
879)."
Orbene, pur avendo come detto Questo Tribunale ammesso la prova conformemente al consolidato orientamento citato, d'altro canto non può omettersi di rilevarsi come, Questo Stesso Tribunale, ritiene che la prova deve assumere connotati di particolare specificità e sottoposta ad un rigoroso vaglio attesa proprio – tanto più nell'odierna Società connotata come notorio da svariate forme e modalità di pagamento – la normale cautela che impone a ciascuna parte la dazione di somme di denaro.
Non solo tale specificità nell'Odierna vicenda è assolutamente assente ma, finanche, come detto, la prova testimoniale assume connotati assolutamente generici.
La declaratoria di infondatezza del primo motivo di ricorso non esonera il
Tribunale dal vaglio dell'ulteriore doglianza di parte ricorrente attinente la presunta non debenza dei canoni relativi “ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020” avendo parte conduttrice rilasciato l'immobile in forza di un presunto accordo con il locatore.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 La pretesa è del tutto infondata.
Parte ricorrente non solo non ha provato l'esistenza del presunto accordo circa un rilascio anticipato ed in spregio alle previsioni contrattuali, ma, neanche, ha fornito la prova, ancora più a valle, dell'effettività del rilascio.
La stessa parte ricorrente, deduce, infatti, di aver consegnato le chiavi a tale
“sostituto del portiere”. Persona_1
Orbene, pur avendo il Tribunale ammesso la prova, lo stesso non è Per_1 stato intimato ed, all'udienza del 16.09.2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva rinvio per la discussione rinunciando all'escussione e decadendo dalla prova come, peraltro, eccepito da parte resistente.
Oltre siffatta circostanza – già bastevole ad avviso del Tribunale per affermare al riguardo la carenza probatoria assoluta – si aggiunga che, anche volendo considerare avvenuta la detta presunta consegna in omaggio al principio della ragione più liquida, la parte ricorrente non ha provato a che titolo il presunto avrebbe ricevuto le dette chiavi;
l'esistenza di un eventuale accordo Per_1 con la parte locatrice, da ultimo ma non per ultimo, un consenso in “idem” tra le parti circa un rilascio dell'immobile nel citato mese di agosto senza preavviso alcuno.
A fronte di dette lacune - se anche fosse provata la citata dazione delle chiavi ( circostanza non avvenuta) a tale terzo soggetto - in ogni caso, la stessa non spiegherebbe alcuna efficace rispetto al vincolo contrattuale con la parte locatrice.
Del tutto priva di fondamente appare la doglianza relativa ad una presunta antecedente cessazione del rapporto locatizio atteso che la parte ricorrente non ha provato né la disdetta né il recesso né qualsivoglia ulteriore fatto estintivo della pretesa che abbia escluso la mancata perduranza del rapporto locatizio in forza del citato vincolo negoziale.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 Per tali ragioni la domanda deve essere integralmente rigettata e confermato l'opposto decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al dm. 55/2014 come aggiornato.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art 96 c.p.c. pur richiesta dalla parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-Rigetta integralmente il ricorso in ogni sua domanda per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo che viene dichiarato esecutivo;
-Condanna la parte opponente, ricorrente - compiutamente identificata in atti
-al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta-resistente
-compiutamente identificata in atti -che si liquidano € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario
Napoli, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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