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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3096 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Di Parte_1
AL elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Cassino (FR) in via
G. Puccini n. 16
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 881/2024 pubbl. il 29/10/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale adito così statuiva sulla domanda proposta dall'attuale appellante: < denunciata (sindrome tunnel carpale) ha un danno biologico permanente del 10% a far data dalla domanda amministrativa, che unificato alle precedenti tecnopatie è del 32% dalla domanda amministrativa, per l'effetto condanna al pagamento CP_1 della rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato. Condanna al pagamento delle spese di lite che CP_1
(comprensive dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ) liquida in €. 2.500,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi. Condanna al rimborso CP_1 delle spese di CTU come da separato decreto>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato parzialmente la decisione
< legge in quanto di molto inferiori a quanto previsto dal D.M. n .55/2014>>, pari ad
€ 1.750,00 che a seguito di maggiorazione del 30% (in virtù della redazione dell'atto introduttivo di lite mediante link ipertestuali), determina nella complessiva somma di € 2.500,00 oltre accessori di legge con distrazione.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. e del d.m. 55/2014 e s.m.i. - omessa motivazione.
Il giudice di primo grado avrebbe liquidato < lite indicando una somma omnicomprensiva, senza distinzione tra spese e onorari, senza richiamare i parametri applicati (scaglione di riferimento applicato ed i valori per le singole fasi), il tutto nonostante l'avvenuto deposito di una dettagliata nota spese in applicazione del DM 55/2014 (doc. 4 – nota spese di lite depositate per l'udienza di discussione)>>
Secondo l'appellante il valore della causa doveva individuarsi < dell'espletata CTU >>, con applicazione dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55/2014 e s.m.i.
Quindi il < alla data di emissione della sentenza, è pari ad € 9.347,40= oltre interessi legali
(dalla domanda amministrativa del 9/05/2022), rientrando la controversia nello scaglione ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 >>. Per cui il UD <
55/2014 e s.m.i. e dei principi di diritto tutti sopra richiamati, compensi legali comprensivi di maggiorazione del 30% ed accessori di legge, per € 4.193,30>>
L'appellante ha chiesto la condanna dell' al pagamento in favore delle CP_1 spese legali di primo grado, maggiorate del 30% e di accessori di legge, pari ad €
4.193,30 o la diversa misura che sarà ritenuta di giusitiza con distrazione. Con vittoria di compensi, onorari e spese del presente giudizio maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo
2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 832.000 per istruttoria ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili in quelle indicate compresa l'istruttoria considerato che si è dato luogo alla c.t.u.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Nel caso in esame poi si è fatta applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014, norma secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” Osserva la Corte che, invero, il giudice di primo grado, seppur con argomentazione sintetica, ha ritenuto fondata la richiesta formulata dall'originaria parte ricorrente di applicazione di tale maggiorazione.
In definitiva, il giudice di prime cure ha applicato la maggiorazione in argomento, pur senza esplicitare i termini ed i passaggi del calcolo operato, muovendo peraltro da valori inferiori ai minimi tariffari, in modo da giungere all'importo finale contestato. rattasi, inoltre, di statuizione che – quantomeno con riferimento all'an della pretesa
– non appare suscettibile di essere posta ulteriormente in discussione in questa sede in mancanza di costituzione dell' e del dovuto appello incidentale sul punto. CP_1
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di la somma di € 2.697,00 (465,00 + 389,00 + Parte_1
832,00 + 1.011,00) per compenso professionale, maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014 nella misura percentuale che si ritiene equa del 30%
(€ 809,00) oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 2.500,00 sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari.
Pertanto, alla luce di tutto quando fin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_2 nella maggior misura di € 3.506,1, in luogo di € 2.500,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_2 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3096 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Di Parte_1
AL elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Cassino (FR) in via
G. Puccini n. 16
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 881/2024 pubbl. il 29/10/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale adito così statuiva sulla domanda proposta dall'attuale appellante: < denunciata (sindrome tunnel carpale) ha un danno biologico permanente del 10% a far data dalla domanda amministrativa, che unificato alle precedenti tecnopatie è del 32% dalla domanda amministrativa, per l'effetto condanna al pagamento CP_1 della rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato. Condanna al pagamento delle spese di lite che CP_1
(comprensive dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ) liquida in €. 2.500,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi. Condanna al rimborso CP_1 delle spese di CTU come da separato decreto>>.
Con il gravame l'appellante ha censurato parzialmente la decisione
< legge in quanto di molto inferiori a quanto previsto dal D.M. n .55/2014>>, pari ad
€ 1.750,00 che a seguito di maggiorazione del 30% (in virtù della redazione dell'atto introduttivo di lite mediante link ipertestuali), determina nella complessiva somma di € 2.500,00 oltre accessori di legge con distrazione.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. e del d.m. 55/2014 e s.m.i. - omessa motivazione.
Il giudice di primo grado avrebbe liquidato < lite indicando una somma omnicomprensiva, senza distinzione tra spese e onorari, senza richiamare i parametri applicati (scaglione di riferimento applicato ed i valori per le singole fasi), il tutto nonostante l'avvenuto deposito di una dettagliata nota spese in applicazione del DM 55/2014 (doc. 4 – nota spese di lite depositate per l'udienza di discussione)>>
Secondo l'appellante il valore della causa doveva individuarsi < dell'espletata CTU >>, con applicazione dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. 55/2014 e s.m.i.
Quindi il < alla data di emissione della sentenza, è pari ad € 9.347,40= oltre interessi legali
(dalla domanda amministrativa del 9/05/2022), rientrando la controversia nello scaglione ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 >>. Per cui il UD <
55/2014 e s.m.i. e dei principi di diritto tutti sopra richiamati, compensi legali comprensivi di maggiorazione del 30% ed accessori di legge, per € 4.193,30>>
L'appellante ha chiesto la condanna dell' al pagamento in favore delle CP_1 spese legali di primo grado, maggiorate del 30% e di accessori di legge, pari ad €
4.193,30 o la diversa misura che sarà ritenuta di giusitiza con distrazione. Con vittoria di compensi, onorari e spese del presente giudizio maggiorati del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministero della giustizia del 10 marzo
2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 832.000 per istruttoria ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili in quelle indicate compresa l'istruttoria considerato che si è dato luogo alla c.t.u.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Nel caso in esame poi si è fatta applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014, norma secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” Osserva la Corte che, invero, il giudice di primo grado, seppur con argomentazione sintetica, ha ritenuto fondata la richiesta formulata dall'originaria parte ricorrente di applicazione di tale maggiorazione.
In definitiva, il giudice di prime cure ha applicato la maggiorazione in argomento, pur senza esplicitare i termini ed i passaggi del calcolo operato, muovendo peraltro da valori inferiori ai minimi tariffari, in modo da giungere all'importo finale contestato. rattasi, inoltre, di statuizione che – quantomeno con riferimento all'an della pretesa
– non appare suscettibile di essere posta ulteriormente in discussione in questa sede in mancanza di costituzione dell' e del dovuto appello incidentale sul punto. CP_1
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di la somma di € 2.697,00 (465,00 + 389,00 + Parte_1
832,00 + 1.011,00) per compenso professionale, maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014 nella misura percentuale che si ritiene equa del 30%
(€ 809,00) oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di € 2.500,00 sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari.
Pertanto, alla luce di tutto quando fin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_2 nella maggior misura di € 3.506,1, in luogo di € 2.500,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_2 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa