Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/01/2026, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2025, proposto da
EN UC, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Dolores Broccoli, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 543/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 3024/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa IA IA LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vista l’ordinanza n. 22264 del 10 dicembre 2025, con la quale il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di inammissibilità, “dal momento che il ricorso - oggetto della notifica all’Amministrazione resistente di data 12 marzo 2025 allegata in atti - e depositato, in pari data, nel fascicolo telematico, risulta essere proposto da un soggetto diverso dalla odierna ricorrente” ;
2. Vista l’istanza di rimessione in termini, depositata da parte ricorrente in data 12 dicembre 2025, unitamente al ricorso introduttivo corretto ed alla prova della relativa notifica, adducendo che “per mero errore veniva allegato al modulo di deposito un ricorso relativo ad un soggetto differente” ;
3. Visto l’art. 45 c.p.a., in base al quale “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” ;
4. Visto l’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., per il quale il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso “irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito” ;
5. Rilevato che il ricorso introduttivo risulta notificato in data 12 marzo 2025 e depositato soltanto in data 12 dicembre 2025;
6. Ritenuto che non sussistono gli estremi per la concessione della rimessione in termini a causa di errore scusabile, non ravvisandosi le “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” o l’ “impedimento di fatto” richiesti dall’art. 37 c.p.a., dal momento che le disposizioni in materia di deposito del ricorso introduttivo risultano chiare ed inequivocabili, tali da non potere ingenerare ‘oggettive ragioni di incertezza’ giuridica, né parte ricorrente ha addotto alcun tipo di impedimento di fatto;
7. Ritenuto pertanto di dover dichiarare il ricorso, ai sensi degli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, c.p.a., irricevibile per tardività del deposito;
8. Ritenuto, infine, di poter compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione della natura della pronuncia e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3315 del 2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
IA IA LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA LI | AN TT |
IL SEGRETARIO