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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3594/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3594/2018 promossa da:
P.IVA con sede in Assisi (PG), Via dei Vetturali n.16, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché da in proprio, residente in Controparte_2
San Anatolia di Narco (PG), c.f. entrambi rappresentati e difesi, all'Avv. C.F._1
ET UM del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliati presso lo studio difensore in
EL IT (PG), loc. Bruna, P.zza Partigiani n.2, che li rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione – comunicazioni: fax n. 0743-51855 e PEC
Email_1
- attori
nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_3 C.F._2
Strada Pieve San Sebastiano n. 49 ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pico della
Mirandola n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Oscar Uccelli, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione - comunicazioni e notifiche fax n. 075 35147 e PEC Email_2
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice da atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
pagina 1 di 9
1. Ritenere e dichiarare che la e in proprio, ognuno per le Controparte_1 Controparte_2 proprie competenze, hanno correttamente espletato il mandato conferitogli da CP_3
;
[...]
2. Ritenere e dichiarare corretto e legittimo il recesso per giusta causa di e Controparte_1 in relazione ai mandati sottoscritti da Controparte_2 Controparte_3
3. Ritenere e dichiarare che ha diritto di ottenere l'importo di euro 1.850,00 Controparte_2 oltre IVA per n. 9 perizie redatte;
5. Ritenere e dichiarare che ha diritto al compenso, stabilito dall'art. 12, dei Controparte_1 contratti, a titolo di penale, pari ad €. 5.000,00 per ogni contratto, oltre iva, e, quindi, €
57.800,00.
4) condannare al pagamento della somma complessiva di € 66.513,00 Controparte_3
(sessantaseimilacinqucentotredici/00), oltre interessi moratori, di cui € 17.713,00, in favore di in proprio e la residua somma in favore di oltre interessi Controparte_2 Controparte_1 moratori.
5) ingiungere, ai sensi dell'art. 186 bis, a , il pagamento immeditato della Controparte_3 somma di €. 17.713,00, quale residuo credito sulla fattura n. 1/2018, oltre interessi moratori.
7. con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Da memoria del 14/05/2019: “… voglia accogliere la domanda, come proposta da
[...]
e che qui si ripropone, … . Quanto all' ammontare dell'importo, già richiesto in CP_1 citazione, si ribadisce che l'attrice chiede la condanna di CP_1 Controparte_3 della somma € 49.800,00.
Tale somma vine calcolata, e quantificata a titolo di penale, per ogni contratto, pari ad €
5.000,00 per n. 9 contratti, oltre Iva, al 10%, anche in ragione dell'attività prestata, come documentato (ossia n Pre-analisi in atti).
Per ciò che riguarda n proprio, invece, vi è rinuncia alla domanda, ma non Controparte_2 all' azione, con espressa riserva, del medesimo, di agire con altro giudizio
Con vittoria di spese, come da nota che si allega”.
Conclusioni per la parte convenuta: “...Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dare atto e dichiarare che il convenuto non ha sottoscritto in proprio i Controparte_3 contratti depositati in atti ed è quindi carente di legittimazione passiva e per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio con il consequenziale effetto della sua immediata estinzione;
pagina 2 di 9 - in via subordinata, respingere ogni domanda avanzata dai convenuti in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore nonché da nei Controparte_2 confronti del convenuto perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- in ogni con vittoria di spese di lite.”.
Oggetto: pagamento somme.
Fatto.
Con Atto di citazione ritualmente notificato, nonché in Controparte_1 Controparte_2 proprio, convenivano in giudizio per vederlo condannare al pagamento Controparte_3 della complessiva somma di €. 66.513,00, oltre interessi moratori, di cui €. 17.713,00 in favore di d il residuo importo in favore di Controparte_2 Controparte_1
Detti importi venivano richiesti per l'attività di consulenza volta alla rilevazione di anomalie nei rapporti bancari intrattenuti dal convenuto con alcuni istituti di credito e, a sostegno della domanda, versavano in atti la copia dei contratti di consulenza sottoscritti dal sig. CP_3
, sia in proprio, che quale garante/fideiussore, deducendo di avere svolto tutte le
[...] attività inerenti ai mandati ricevuti, mentre il convenuto aveva corrisposto solo una parte dei compensi dovuti.
Si costitutiva in giudizio il convenuto che contestava in toto l'avversa Controparte_3 pretesa, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati sottoscritti i contratti di consulenza dalla e non quale persona fisica, poiché l'unica Parte_1 garanzia personale prestata dal convenuto era riferita all'adempimento, da parte della committente dell'obbligazione contenuta all'art. 4), che prevedeva il Parte_1 compenso parametrato al 15% delle somme eventualmente rimborsate e/o ricuperate dagli istituti bancari, peraltro non richiesti dagli attori nel presente giudizio, avendo peraltro la
[...]
in violazione del mandato ricevuto (art. 2), omesso di prendere contatti con le CP_1 banche per ottenere il rimborsi dovuti e per la loro costituzione in mora, mai rimborsati, riconosciuti o riaccreditati alla committente Parte_1
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva di ed inoltre Controparte_2
l'inapplicabilità della penale contrattuale a carico del convenuto, giacché privo di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto in proprio i contratti posti alla base del presente giudizio, aggiungendo che tale penale doveva ritenersi inapplicabile anche nei confronti della peraltro non evocata in giudizio, non avendo Parte_1 quest'ultima manifestato alcuna intenzione di recedere dai contratti, mentre non era stata pagina 3 di 9 fornita alcuna prova dell'adempimento delle obbligazioni a sua volta assunte dalla
[...]
Controparte_1
Concludeva quindi il convenuto per l'integrale reiezione della avversa domanda.
In esito all'eccezione di controparte, la parte attrice, con la memoria depositata il
14/05/2019, prendeva atto della eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
e formulava rinuncia espressa alla domanda svolta dal predetto, sebbene non all'azione, provvedendo in conseguenza a riformulare le proprie conclusioni come riportate in precedenza.
Quanto alla legittimazione passiva del , sia in proprio che quale fideiussore e CP_3 garante, deduceva che i contratti depositati erano stati sottoscritti da , sia Controparte_3 quale legale rappresentante della sia in proprio ed inoltre che il Parte_1
aveva apposto la propria sottoscrizione non solo in calce ai vari contratti CP_3 depositati, ma anche in ogni singola pagina.
In ogni caso evidenziava che nei contratti versati in atti era riportato quanto di seguito:
“La con sede in Via della Vecchia Fornace n.41, nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. Sig. , e garante fideiussore , qui di Controparte_3 Parte_2 seguito denominato committente, conferisce incarico irrevocabile a procedere alla Gp
Consult.
Per tutte le attività pertinenti al presente mandato a procedere, il committente e/o il sig.
riconosceranno alla un compenso del 15% + IVA, al buon fine Controparte_3 CP_1 della pratica e contestualmente alla corresponsione da parte della controparte al committente delle somme riconosciute a rimborso, o ripetizione, o riaccredito in conto, o risarcimento o compensazione tra il dare e l'avere.
“…………Il committente si dichiara garante in solido del compenso di cui al Controparte_3 punto precedente.”.
Esaurita la fase istruttoria con l'ammissione delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali acquisite, la causa medio tempore veniva riassegnata a questo giudicante che procedeva a fissare l'udienza di discussione del 22 dicembre 2025.
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. e la causa viene oggi decisa come di seguito.
Diritto.
pagina 4 di 9 Il convenuto ha effettivamente sottoscritto i contratti di consulenza versati in Controparte_3 atti dalla parte attrice, non solo nella qualità di legale rapp.te della società Parte_1
ma anche in proprio ed in qualità di “garante in solido” dei compensi dedotti in
[...] contratto.
Come si apprende dalla “DIFFIDA E MESSA IN MORA” del 28 marzo 2018, versata in atti dalla parte attrice, i contratti di mandato professionale, definiti quali “MANDATO A PROCEDERE” sono otto e segnatamente:
1. Incarico firmato in data 02/01/2018: (fideiussore)
contro
Cassa di Risp. Controparte_3 [...]
Mutuo n° 16108; CP_4
2. Incarico firmato in data 29/03/2017: (fideiussore) contro Controparte_3 Controparte_5
Conto corrente n° 70234;
[...]
3. Incarico firmato in data 02/01/2018: (fideiussore)
contro
BC Credito Controparte_3
Umbro Mutuo n° 29271;
4. Incarico firmato in data 02/01/2018: (coobbligato) contro Controparte_3 CP_6
n° 32208;
[...]
5. Incarico firmato in data 28/04/2017: (fideiussore)
contro
Conto Controparte_3 CP_6 corrente n° 80435;
6. Incarico firmato in data 28/04/2017: (coobbligato)
contro
BC Umbro Controparte_3
(ex ) conto corrente n° 1534; Controparte_7
7. Incarico firmato in data 29/03/2017: (coobbligato) contro Controparte_3 [...]
(ex BBC Mantignana e Perugia) conto Corrente n° 2231; Controparte_5
8. Incarico firmato in data 28/04/2017: (fideiussore) contro conto Controparte_3 CP_6 corrente n° 29386881.
All'art. 12 di ciascun contratto, è stata prevista un'apposita penale, approvata espressamente dal convenuto , in conformità al dettato del primo comma dell'art. CP_3
1341 del Codice Civile:“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.” che, in quanto tali, debbono ritenersi vincolanti per il convenuto.
Allo stesso modo accettava le condizioni previste dall'art. 12 e dall'art. 4 contenuti negli otto contratti sottoscritti.
L'art. 12 prevedeva: “12 - Recesso e penalità:
pagina 5 di 9 Nel caso di recesso, successivo alla sottoscrizione del presente mandato per qualsiasi ragione
o causa dipendente o non dipendente dalla committente stessa, per causa propria o impropria, il Committente riconosce e si impegna al pagamento alla a Controparte_1 semplice richiesta di un importo, a titolo di penale, pari ad € 5.000,00 + IVA e oltre il compenso di cui all'alt. 5 (cinque), come acconto per la redazione della perizia di parte.”.
A sua volta l'art. 4 di tali contratti, prevedeva: “4 - COMPENSI:
• Per tutte le attività pertinenti al presente mandato a procedere, il Committente e/o il sig.
riconosceranno a un Compenso minimo del 15 % + IVA, al Controparte_3 Controparte_1 buon fine della pratica e contestualmente alla corresponsione da patte della Controparte al
Committente delle somme riconosciute a rimborso, o ripetizione, o riaccredito in conto, o risarcimento o compensazione tra il dare e l'avere.
• II committente si dichiara garante in solido del compenso di cui al punto Controparte_3 precedente.”.
È dunque evidente, aldilà del compenso pattuito per ciascuna attività di consulenza, che nel caso di recesso successivo alla sottoscrizione del mandato il Committente, il convenuto
, era comunque tenuto a corrispondere alla società in forza Controparte_3 Controparte_1 della clausola sottoscritta ed a semplice richiesta l'importo, a titolo di penale, di € 5.000,00 +
IVA per ciascun contratto approvato.
È altresì evidente che il pagamento delle somme richieste dalla a titolo di CP_1 penale, dovrà gravare in solido sia sulla società che in capo al Parte_1 convenuto , avendo quest'ultimo comunque garantito il pagamento del Controparte_3 dovuto essendosi dichiarato “garante” obbligato in solido con la predetta società.
Quanto precede sebbene il convenuto eccepisse, con riferimento alla penale, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati sottoscritti i contratti di consulenza dalla
[...]
e non dal convenuto quale persona fisica, poiché l'unica garanzia personale Parte_1 prestata dal convenuto era riferita all'adempimento, da parte della committente
[...]
dell'obbligazione contenuta all'art. 4), che prevedeva il compenso Parte_1 parametrato al 15% delle somme eventualmente rimborsate e/o recuperate dagli istituti bancari, peraltro non richiesti dagli attori nel presente giudizio poiché, in violazione del mandato ricevuto (art. 2), la aveva omesso di prendere contatti con le banche CP_1 per ottenere il rimborsi dovuti e per la loro costituzione in mora, mai rimborsati, riconosciuta o riaccreditata alla committente Parte_1
pagina 6 di 9 Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto, nell'incipit di tutti i contratti sottoscritti dal P convenuto si legge: con sede in Via della Vecchia Fornace 41 - 06134 Parte_1
LL PI (PG) nella persona del suo legale rappresentante e garante/fideiussore sig.
residente in [...] - 06100 Perugia (PG) di seguito Controparte_3 denominata Committente, conferisce mandato irrevocabile a procedere allo Parte_4 con sede in Via dei Vetturali 16 - 06081 Assisi (PG) P.Iva ”
[...] P.IVA_1
Non sussiste dubbio, pertanto, dall'esame complessivo dei documenti in atti, che il sig.
[...]
abbia inteso garantire il pagamento delle eventuali posizioni debitorie della CP_3 [...] obbligandosi in solido al relativo pagamento e dichiarandosi all'uopo “legale Parte_1 rappresentante e garante/fideiussore”, circostanza che impone di interpretare gli accordi intercorsi tra le parti secondo la comune intenzione dei contraenti ai sensi del 1° comma dell'art. 1362 del Codice Civile: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.”.
Né sussistono dubbi che il convenuto abbia inteso garantire in proprio il CP_3 pagamento delle prestazioni richieste alla controparte dichiarandosi più volte garante/fideiussore come si apprende dagli stessi contratti: “La nella Parte_5 persona del suo legale rappresentante e garante/fideiussore sig. ” Parte_5 tenendo presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1936 c.c..: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.”.
Dunque, l'eccezione svolta dalla difesa convenuta di inapplicabilità della penale contrattuale a carico del , perché ritenuto privo di legittimazione passiva, non può CP_3 essere condivisa, dovendosi ritenere il predetto obbligato in solido, con la società
[...]
al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in favore della Parte_1 [...]
risultando peraltro irrilevante la circostanza per la quale la società non sia stata CP_1 evocata in giudizio dalla controparte.
Quanto, inoltre, all'eccezione riferita alla mancanza di manifestazione della volontà della parte convenuta di recedere dai contratti ed alla mancata prova dell'adempimento da parte di delle obbligazioni a sua volta assunte, va detto che affinché le Controparte_1 penali concordate possano ritenersi operative ciò che rileva non è tanto il recesso della
[...]
quanto piuttosto l'inadempimento contrattuale di fatto posto in essere dal CP_1 convenuto, posto che non ha dato corso agli impegni che aveva assunto con la società di consulenza, come è emerso dalla prova testimoniale esperita sul capitolo di prova d), pagina 7 di 9 indicato dalla parte attrice “…Vero che è receduto dal contratto in maniera Controparte_3 ingiustificata…”.
Il teste rispondeva in proposito: ci aveva cercato per Testimone_1 Controparte_3 sottoporci l'esame di rapporti bancari, erano circa 7 8 banche ed abbiamo acquisito i documenti per circa 3 4 mesi. Ricordo che ad un certo punto il non è più venuto CP_3 presso i nostri uffici lasciando i documenti in originale che tuttora si trovano presso di noi. Ero io a chiamare il convenuto per acquisire la documentazione mancante e successivamente affinché venisse a riprendersi la documentazione già acquista e scannerizzata. Ricordo che il tutto è avvenuto 2 o tre anni fa e che ho chiamato più volte telefonicamente il CP_3 che però non si è più fatto sentire.”.
È evidente che il convenuto, benché la avesse “acquisito i documenti” Controparte_1 richiesti agli istituti di credito, si è reso di fatto inadempiente rispetto ai contratti sottoscritti non avendo prestato la necessaria collaborazione impostagli dai contratti di consulenza e nonostante le sollecitazioni della società: “… ho chiamato più volte telefonicamente il
che però non si è più fatto sentire” violando in tal modo l'obbligo posto a suo CP_3 carico dall'art. 3, prima parte dei contratti sottoscritti: “3 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE: • II
Committente si è impegnato a conseguine a propria cura a tutta la Controparte_1 documentazione contabile o contrattuale in Suo possesso relativa ai rapporti intrattenuti con la Controparte, volta a mettere in condizioni di effettuare le attività che si Controparte_1 dovessero rendere necessaire alla salvaguardia degli interessi del Committente stesso.”.
Quanto, infine, alla eccepita carenza di legittimazione attiva dell'attore , Controparte_2 deve infine rilevarsi che l'eccezione di parte convenuta risulta superata dalla intervenuta modifica della domanda attorea circa il quantum richiesto, con la quale l'attore ha CP_2 rinunciato alla domanda, sebbene non all'azione, avendo la parte attrice ridotto la propria pretesa alle sole competenze della salvo dover precisare che in contratti Controparte_1 versati in atti dalla parte attrice sono otto, motivo per cui la somma effettivamente dovuta ammonta ad € 40.0000 oltre IVA.
Da quanto precede deve ritenersi che la domanda proposta dalla società attrice
[...]
come da ultimo modificata, deve essere accolta, nella misura appena CP_1 indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come si seguito.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice Controparte_1
- accerta e dichiara che ha diritto al compenso a titolo di penale, previsto Controparte_1 dall'art. 12, di ciascun contratto, pari ad €. 5.000,00 per ogni contratto, oltre iva, e quindi ad €
40,000,00, oltre IVA e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 40.000,00, oltre IVA ed interessi moratori in favore della società CP_1
dal dovuto al saldo.
[...]
- Pone a carico del convenuto le spese di lite, che qui si liquidano, in favore Parte_2 della attrice nella misura di €. 27,00 per spese e di € 2.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3°, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3594/2018 promossa da:
P.IVA con sede in Assisi (PG), Via dei Vetturali n.16, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché da in proprio, residente in Controparte_2
San Anatolia di Narco (PG), c.f. entrambi rappresentati e difesi, all'Avv. C.F._1
ET UM del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliati presso lo studio difensore in
EL IT (PG), loc. Bruna, P.zza Partigiani n.2, che li rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione – comunicazioni: fax n. 0743-51855 e PEC
Email_1
- attori
nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_3 C.F._2
Strada Pieve San Sebastiano n. 49 ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Pico della
Mirandola n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Oscar Uccelli, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione - comunicazioni e notifiche fax n. 075 35147 e PEC Email_2
– convenuto
Conclusioni per la parte attrice da atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
pagina 1 di 9
1. Ritenere e dichiarare che la e in proprio, ognuno per le Controparte_1 Controparte_2 proprie competenze, hanno correttamente espletato il mandato conferitogli da CP_3
;
[...]
2. Ritenere e dichiarare corretto e legittimo il recesso per giusta causa di e Controparte_1 in relazione ai mandati sottoscritti da Controparte_2 Controparte_3
3. Ritenere e dichiarare che ha diritto di ottenere l'importo di euro 1.850,00 Controparte_2 oltre IVA per n. 9 perizie redatte;
5. Ritenere e dichiarare che ha diritto al compenso, stabilito dall'art. 12, dei Controparte_1 contratti, a titolo di penale, pari ad €. 5.000,00 per ogni contratto, oltre iva, e, quindi, €
57.800,00.
4) condannare al pagamento della somma complessiva di € 66.513,00 Controparte_3
(sessantaseimilacinqucentotredici/00), oltre interessi moratori, di cui € 17.713,00, in favore di in proprio e la residua somma in favore di oltre interessi Controparte_2 Controparte_1 moratori.
5) ingiungere, ai sensi dell'art. 186 bis, a , il pagamento immeditato della Controparte_3 somma di €. 17.713,00, quale residuo credito sulla fattura n. 1/2018, oltre interessi moratori.
7. con vittoria di spese e compensi di difesa”.
Da memoria del 14/05/2019: “… voglia accogliere la domanda, come proposta da
[...]
e che qui si ripropone, … . Quanto all' ammontare dell'importo, già richiesto in CP_1 citazione, si ribadisce che l'attrice chiede la condanna di CP_1 Controparte_3 della somma € 49.800,00.
Tale somma vine calcolata, e quantificata a titolo di penale, per ogni contratto, pari ad €
5.000,00 per n. 9 contratti, oltre Iva, al 10%, anche in ragione dell'attività prestata, come documentato (ossia n Pre-analisi in atti).
Per ciò che riguarda n proprio, invece, vi è rinuncia alla domanda, ma non Controparte_2 all' azione, con espressa riserva, del medesimo, di agire con altro giudizio
Con vittoria di spese, come da nota che si allega”.
Conclusioni per la parte convenuta: “...Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dare atto e dichiarare che il convenuto non ha sottoscritto in proprio i Controparte_3 contratti depositati in atti ed è quindi carente di legittimazione passiva e per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio con il consequenziale effetto della sua immediata estinzione;
pagina 2 di 9 - in via subordinata, respingere ogni domanda avanzata dai convenuti in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore nonché da nei Controparte_2 confronti del convenuto perché infondate in fatto e in diritto;
Controparte_3
- in ogni con vittoria di spese di lite.”.
Oggetto: pagamento somme.
Fatto.
Con Atto di citazione ritualmente notificato, nonché in Controparte_1 Controparte_2 proprio, convenivano in giudizio per vederlo condannare al pagamento Controparte_3 della complessiva somma di €. 66.513,00, oltre interessi moratori, di cui €. 17.713,00 in favore di d il residuo importo in favore di Controparte_2 Controparte_1
Detti importi venivano richiesti per l'attività di consulenza volta alla rilevazione di anomalie nei rapporti bancari intrattenuti dal convenuto con alcuni istituti di credito e, a sostegno della domanda, versavano in atti la copia dei contratti di consulenza sottoscritti dal sig. CP_3
, sia in proprio, che quale garante/fideiussore, deducendo di avere svolto tutte le
[...] attività inerenti ai mandati ricevuti, mentre il convenuto aveva corrisposto solo una parte dei compensi dovuti.
Si costitutiva in giudizio il convenuto che contestava in toto l'avversa Controparte_3 pretesa, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati sottoscritti i contratti di consulenza dalla e non quale persona fisica, poiché l'unica Parte_1 garanzia personale prestata dal convenuto era riferita all'adempimento, da parte della committente dell'obbligazione contenuta all'art. 4), che prevedeva il Parte_1 compenso parametrato al 15% delle somme eventualmente rimborsate e/o ricuperate dagli istituti bancari, peraltro non richiesti dagli attori nel presente giudizio, avendo peraltro la
[...]
in violazione del mandato ricevuto (art. 2), omesso di prendere contatti con le CP_1 banche per ottenere il rimborsi dovuti e per la loro costituzione in mora, mai rimborsati, riconosciuti o riaccreditati alla committente Parte_1
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva di ed inoltre Controparte_2
l'inapplicabilità della penale contrattuale a carico del convenuto, giacché privo di legittimazione passiva, non avendo sottoscritto in proprio i contratti posti alla base del presente giudizio, aggiungendo che tale penale doveva ritenersi inapplicabile anche nei confronti della peraltro non evocata in giudizio, non avendo Parte_1 quest'ultima manifestato alcuna intenzione di recedere dai contratti, mentre non era stata pagina 3 di 9 fornita alcuna prova dell'adempimento delle obbligazioni a sua volta assunte dalla
[...]
Controparte_1
Concludeva quindi il convenuto per l'integrale reiezione della avversa domanda.
In esito all'eccezione di controparte, la parte attrice, con la memoria depositata il
14/05/2019, prendeva atto della eccepita carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
e formulava rinuncia espressa alla domanda svolta dal predetto, sebbene non all'azione, provvedendo in conseguenza a riformulare le proprie conclusioni come riportate in precedenza.
Quanto alla legittimazione passiva del , sia in proprio che quale fideiussore e CP_3 garante, deduceva che i contratti depositati erano stati sottoscritti da , sia Controparte_3 quale legale rappresentante della sia in proprio ed inoltre che il Parte_1
aveva apposto la propria sottoscrizione non solo in calce ai vari contratti CP_3 depositati, ma anche in ogni singola pagina.
In ogni caso evidenziava che nei contratti versati in atti era riportato quanto di seguito:
“La con sede in Via della Vecchia Fornace n.41, nella persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t. Sig. , e garante fideiussore , qui di Controparte_3 Parte_2 seguito denominato committente, conferisce incarico irrevocabile a procedere alla Gp
Consult.
Per tutte le attività pertinenti al presente mandato a procedere, il committente e/o il sig.
riconosceranno alla un compenso del 15% + IVA, al buon fine Controparte_3 CP_1 della pratica e contestualmente alla corresponsione da parte della controparte al committente delle somme riconosciute a rimborso, o ripetizione, o riaccredito in conto, o risarcimento o compensazione tra il dare e l'avere.
“…………Il committente si dichiara garante in solido del compenso di cui al Controparte_3 punto precedente.”.
Esaurita la fase istruttoria con l'ammissione delle produzioni documentali delle parti e delle prove testimoniali acquisite, la causa medio tempore veniva riassegnata a questo giudicante che procedeva a fissare l'udienza di discussione del 22 dicembre 2025.
All'udienza predetta la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. e la causa viene oggi decisa come di seguito.
Diritto.
pagina 4 di 9 Il convenuto ha effettivamente sottoscritto i contratti di consulenza versati in Controparte_3 atti dalla parte attrice, non solo nella qualità di legale rapp.te della società Parte_1
ma anche in proprio ed in qualità di “garante in solido” dei compensi dedotti in
[...] contratto.
Come si apprende dalla “DIFFIDA E MESSA IN MORA” del 28 marzo 2018, versata in atti dalla parte attrice, i contratti di mandato professionale, definiti quali “MANDATO A PROCEDERE” sono otto e segnatamente:
1. Incarico firmato in data 02/01/2018: (fideiussore)
contro
Cassa di Risp. Controparte_3 [...]
Mutuo n° 16108; CP_4
2. Incarico firmato in data 29/03/2017: (fideiussore) contro Controparte_3 Controparte_5
Conto corrente n° 70234;
[...]
3. Incarico firmato in data 02/01/2018: (fideiussore)
contro
BC Credito Controparte_3
Umbro Mutuo n° 29271;
4. Incarico firmato in data 02/01/2018: (coobbligato) contro Controparte_3 CP_6
n° 32208;
[...]
5. Incarico firmato in data 28/04/2017: (fideiussore)
contro
Conto Controparte_3 CP_6 corrente n° 80435;
6. Incarico firmato in data 28/04/2017: (coobbligato)
contro
BC Umbro Controparte_3
(ex ) conto corrente n° 1534; Controparte_7
7. Incarico firmato in data 29/03/2017: (coobbligato) contro Controparte_3 [...]
(ex BBC Mantignana e Perugia) conto Corrente n° 2231; Controparte_5
8. Incarico firmato in data 28/04/2017: (fideiussore) contro conto Controparte_3 CP_6 corrente n° 29386881.
All'art. 12 di ciascun contratto, è stata prevista un'apposita penale, approvata espressamente dal convenuto , in conformità al dettato del primo comma dell'art. CP_3
1341 del Codice Civile:“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.” che, in quanto tali, debbono ritenersi vincolanti per il convenuto.
Allo stesso modo accettava le condizioni previste dall'art. 12 e dall'art. 4 contenuti negli otto contratti sottoscritti.
L'art. 12 prevedeva: “12 - Recesso e penalità:
pagina 5 di 9 Nel caso di recesso, successivo alla sottoscrizione del presente mandato per qualsiasi ragione
o causa dipendente o non dipendente dalla committente stessa, per causa propria o impropria, il Committente riconosce e si impegna al pagamento alla a Controparte_1 semplice richiesta di un importo, a titolo di penale, pari ad € 5.000,00 + IVA e oltre il compenso di cui all'alt. 5 (cinque), come acconto per la redazione della perizia di parte.”.
A sua volta l'art. 4 di tali contratti, prevedeva: “4 - COMPENSI:
• Per tutte le attività pertinenti al presente mandato a procedere, il Committente e/o il sig.
riconosceranno a un Compenso minimo del 15 % + IVA, al Controparte_3 Controparte_1 buon fine della pratica e contestualmente alla corresponsione da patte della Controparte al
Committente delle somme riconosciute a rimborso, o ripetizione, o riaccredito in conto, o risarcimento o compensazione tra il dare e l'avere.
• II committente si dichiara garante in solido del compenso di cui al punto Controparte_3 precedente.”.
È dunque evidente, aldilà del compenso pattuito per ciascuna attività di consulenza, che nel caso di recesso successivo alla sottoscrizione del mandato il Committente, il convenuto
, era comunque tenuto a corrispondere alla società in forza Controparte_3 Controparte_1 della clausola sottoscritta ed a semplice richiesta l'importo, a titolo di penale, di € 5.000,00 +
IVA per ciascun contratto approvato.
È altresì evidente che il pagamento delle somme richieste dalla a titolo di CP_1 penale, dovrà gravare in solido sia sulla società che in capo al Parte_1 convenuto , avendo quest'ultimo comunque garantito il pagamento del Controparte_3 dovuto essendosi dichiarato “garante” obbligato in solido con la predetta società.
Quanto precede sebbene il convenuto eccepisse, con riferimento alla penale, il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stati sottoscritti i contratti di consulenza dalla
[...]
e non dal convenuto quale persona fisica, poiché l'unica garanzia personale Parte_1 prestata dal convenuto era riferita all'adempimento, da parte della committente
[...]
dell'obbligazione contenuta all'art. 4), che prevedeva il compenso Parte_1 parametrato al 15% delle somme eventualmente rimborsate e/o recuperate dagli istituti bancari, peraltro non richiesti dagli attori nel presente giudizio poiché, in violazione del mandato ricevuto (art. 2), la aveva omesso di prendere contatti con le banche CP_1 per ottenere il rimborsi dovuti e per la loro costituzione in mora, mai rimborsati, riconosciuta o riaccreditata alla committente Parte_1
pagina 6 di 9 Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto, nell'incipit di tutti i contratti sottoscritti dal P convenuto si legge: con sede in Via della Vecchia Fornace 41 - 06134 Parte_1
LL PI (PG) nella persona del suo legale rappresentante e garante/fideiussore sig.
residente in [...] - 06100 Perugia (PG) di seguito Controparte_3 denominata Committente, conferisce mandato irrevocabile a procedere allo Parte_4 con sede in Via dei Vetturali 16 - 06081 Assisi (PG) P.Iva ”
[...] P.IVA_1
Non sussiste dubbio, pertanto, dall'esame complessivo dei documenti in atti, che il sig.
[...]
abbia inteso garantire il pagamento delle eventuali posizioni debitorie della CP_3 [...] obbligandosi in solido al relativo pagamento e dichiarandosi all'uopo “legale Parte_1 rappresentante e garante/fideiussore”, circostanza che impone di interpretare gli accordi intercorsi tra le parti secondo la comune intenzione dei contraenti ai sensi del 1° comma dell'art. 1362 del Codice Civile: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.”.
Né sussistono dubbi che il convenuto abbia inteso garantire in proprio il CP_3 pagamento delle prestazioni richieste alla controparte dichiarandosi più volte garante/fideiussore come si apprende dagli stessi contratti: “La nella Parte_5 persona del suo legale rappresentante e garante/fideiussore sig. ” Parte_5 tenendo presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 1936 c.c..: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.”.
Dunque, l'eccezione svolta dalla difesa convenuta di inapplicabilità della penale contrattuale a carico del , perché ritenuto privo di legittimazione passiva, non può CP_3 essere condivisa, dovendosi ritenere il predetto obbligato in solido, con la società
[...]
al pagamento di quanto contrattualmente dovuto in favore della Parte_1 [...]
risultando peraltro irrilevante la circostanza per la quale la società non sia stata CP_1 evocata in giudizio dalla controparte.
Quanto, inoltre, all'eccezione riferita alla mancanza di manifestazione della volontà della parte convenuta di recedere dai contratti ed alla mancata prova dell'adempimento da parte di delle obbligazioni a sua volta assunte, va detto che affinché le Controparte_1 penali concordate possano ritenersi operative ciò che rileva non è tanto il recesso della
[...]
quanto piuttosto l'inadempimento contrattuale di fatto posto in essere dal CP_1 convenuto, posto che non ha dato corso agli impegni che aveva assunto con la società di consulenza, come è emerso dalla prova testimoniale esperita sul capitolo di prova d), pagina 7 di 9 indicato dalla parte attrice “…Vero che è receduto dal contratto in maniera Controparte_3 ingiustificata…”.
Il teste rispondeva in proposito: ci aveva cercato per Testimone_1 Controparte_3 sottoporci l'esame di rapporti bancari, erano circa 7 8 banche ed abbiamo acquisito i documenti per circa 3 4 mesi. Ricordo che ad un certo punto il non è più venuto CP_3 presso i nostri uffici lasciando i documenti in originale che tuttora si trovano presso di noi. Ero io a chiamare il convenuto per acquisire la documentazione mancante e successivamente affinché venisse a riprendersi la documentazione già acquista e scannerizzata. Ricordo che il tutto è avvenuto 2 o tre anni fa e che ho chiamato più volte telefonicamente il CP_3 che però non si è più fatto sentire.”.
È evidente che il convenuto, benché la avesse “acquisito i documenti” Controparte_1 richiesti agli istituti di credito, si è reso di fatto inadempiente rispetto ai contratti sottoscritti non avendo prestato la necessaria collaborazione impostagli dai contratti di consulenza e nonostante le sollecitazioni della società: “… ho chiamato più volte telefonicamente il
che però non si è più fatto sentire” violando in tal modo l'obbligo posto a suo CP_3 carico dall'art. 3, prima parte dei contratti sottoscritti: “3 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE: • II
Committente si è impegnato a conseguine a propria cura a tutta la Controparte_1 documentazione contabile o contrattuale in Suo possesso relativa ai rapporti intrattenuti con la Controparte, volta a mettere in condizioni di effettuare le attività che si Controparte_1 dovessero rendere necessaire alla salvaguardia degli interessi del Committente stesso.”.
Quanto, infine, alla eccepita carenza di legittimazione attiva dell'attore , Controparte_2 deve infine rilevarsi che l'eccezione di parte convenuta risulta superata dalla intervenuta modifica della domanda attorea circa il quantum richiesto, con la quale l'attore ha CP_2 rinunciato alla domanda, sebbene non all'azione, avendo la parte attrice ridotto la propria pretesa alle sole competenze della salvo dover precisare che in contratti Controparte_1 versati in atti dalla parte attrice sono otto, motivo per cui la somma effettivamente dovuta ammonta ad € 40.0000 oltre IVA.
Da quanto precede deve ritenersi che la domanda proposta dalla società attrice
[...]
come da ultimo modificata, deve essere accolta, nella misura appena CP_1 indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come si seguito.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, e domanda disattesa, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte attrice Controparte_1
- accerta e dichiara che ha diritto al compenso a titolo di penale, previsto Controparte_1 dall'art. 12, di ciascun contratto, pari ad €. 5.000,00 per ogni contratto, oltre iva, e quindi ad €
40,000,00, oltre IVA e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 40.000,00, oltre IVA ed interessi moratori in favore della società CP_1
dal dovuto al saldo.
[...]
- Pone a carico del convenuto le spese di lite, che qui si liquidano, in favore Parte_2 della attrice nella misura di €. 27,00 per spese e di € 2.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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