Articolo 2310 del Codice civile
Articolo 2309Articolo 2221
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19 aprile 1942
Art. 2310.

(Rappresentanza della societa' in liquidazione).

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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