Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2310.
(Rappresentanza della societa' in liquidazione).
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
(Rappresentanza della societa' in liquidazione).
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della societa', anche in giudizio, spetta ai liquidatori.
Commentari • 11
- 1. Cassazione civile n. 6597/1998https://www.brocardi.it/ · 260.95813
(massima n. 1) La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art. 2310 c.c. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, di guisa che è inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della società.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 139
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 294Provvedimento: […] Con il primo motivo di appello lamenta il vizio di motivazione - difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale ex art. 2310 c.C. […]Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- art. 2310 c.c.·
- sentenza primo grado·
- liquidazione società·
- art. 1 comma 792 Legge 160/2019·
- legittimazione attiva·
- rappresentanza processuale·
- spese di lite·
- art. 68 DL 18/2020·
- cessazione materia del contendere·
- sospensione termini COVID-19·
- socio illimitatamente responsabile·
- prescrizione decennale·
- appello