Articolo 21 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 luglio 1964
Art. 21.
Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39 , e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524 , convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342 , sono abrogate.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964