Art. 21.
Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39 , e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524 , convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342 , sono abrogate.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.
Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39 , e nel decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524 , convertito nella, legge 22 aprile 1953, n. 342 , sono abrogate.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.