Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
CP 1 A ITALIANA RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2117/2025 R.G.A.C. (già 889/2025 r.g.a.c.), pendente
TRA
(c.f.: C.F. 1 elettivamente domiciliata in Parte 1
,
Sant'Antimo alla via Deledda n. 14, presso lo studio dell'Avv. Michelina D'Aniello (cf. in virtù di procura in atti;
C.F. 2
RICORRENTE
E
C.F. 3 elettivamente domiciliato in Controparte_2 (c.f.:
Caserta alla Via Salvo D'acquisto n. 35, presso lo studio dell'Avv. Roberto Capasso (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
C.F. 4
RESISTENTE
Oggetto: "Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento."
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
2. Rilevato che parti si danno reciprocamente atto della cessazione della materia del contendere in relazione all'intimazione di sfratto per morosità notificata da parte ricorrente nei confronti dell'intimata resistente per l'avvenuto pagamento, da parte di quest'ultima, del canone di locazione contestato con l'atto di intimazione;
2004, n. 13969);
rilevato che, come già osservato, nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno domandato una siffatta pronuncia dando atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrapposizione e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta (per il definitivo intervenuto adempimento da parte dell'intimata al proprio obbligo rimasto originariamente inadempiuto), residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite;
rilevato che il criterio in base al quale accollare le stesse in capo ad una delle parti del giudizio non può che essere quello della soccombenza virtuale;
rilevato che, sul punto, quindi, va osservato che col proprio atto di intimazione di sfratto per morosità parte intimante deduceva il mancato pagamento da parte dell'intimato dei canoni di locazione afferenti la mensilità di gennaio 2025; rilevato che parte intimata, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, non contestando sostanzialmente la morosità della quale si è resa responsabile, deduceva unicamente di star attendendo che la proprietaria, ivi si recasse presso il proprio domicilio per la riscossione del detto canone;
rilevato che la ragione prospettata non giustifichi il ritardato pagamento di cui si è resa responsabile parte intimata, dato che quella relativa al pagamento dei canoni di locazione, essendo obbligazione pecuniaria, liquida ed esigibile, va adempiuta, di norma, al domicilio del creditore, e a non a quello del debitore, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 3, e 1219, comma 2, n. 3)
c.p.c., essendosi al cospetto di c.d. obbligazione portable e non già querable;
rilevato, inoltre, che il pagamento del canone in contestazione, ossia quello di gennaio 2025, risulta poi essere stato effettuato dall'intimata a mezzo vaglia postale ordinario solo in data 10.02.2025
(cfr. relativa produzione documentale di parte), ossia successivamente alla notificazione dell'atto di citazione relativo al presente giudizio (perfezionatasi nei confronti dell'intimata in data 06.02.2025) prima della prima udienza di trattazione della causa (tenutasi il successivo 07.03.2025); rilevato che, d'altra parte, nelle locazione di immobili urbani ad uso abitativo (come risulta essere quello oggetto di giudizio) seppur è consentito al conduttore procedere all'adempimento tardivo anche dopo che il locatore abbia avanzato domanda di risoluzione (insita nella richiesta di convalida di sfratto), in virtù del disposto di cui all'art. 55, L. 392/1978 – norma eccezionale che sul punto deroga all'inequivocabile disposto di cui all'art. 1453, comma 3, c.c., secondo il quale, dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere -, tuttavia (come sancito dalla medesima norma in esame) è previsto pur sempre che il conduttore debba versare un importo pari ai canoni scaduti, maggiorato delle spese processuali liquidate dal giudice per l'instaurato procedimento di convalida;
ritenuto, pertanto, che, per tutto quanto precede, vada dichiarata cessata la materia del contendere, ma che, contestualmente, parte intimata, per il principio della soccombenza virtuale, e in virtù del disposto del richiamato art. 55, L. 392/1978, vada condannata al pagamento delle spese di lite relative alla presente procedura nei confronti di parte intimante, liquidate, come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore e all'oggetto della controversia, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte intimante, rapportata altresì al tenore delle difese svolte
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
2117/2025 R.G.A.C. (già 889/2025 R.G.A.C.), ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna parte intimata, Controparte_2 al pagamento, in favore di parte intimante, Pt 2
[...] delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 298,5, di cui euro 48,50 per spese, ed euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Michelina Daniello.
Così deciso in Aversa, il 18.04.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Paola Caserta)