TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/07/2024, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2578 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Danilo Maffa Giudice
dott. Anna Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato/a a FORLÌ (FC) in data 17/03/1967 C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata/o a FORLÌ (FC) in data 12/03/1977 Parte_1
C.F._2
matrimonio celebrato in FORLI' il 19/09/2015 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 711 c.p.c.
1 OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) La casa coniugale sita in Forlì (FC) Via Via Gramellini Leo n. 13 di proprietà esclusiva di verrà assegnata a , la quale continuerà a Parte_1 Parte_1 viverci unitamente alla figlia minore;
2) Il padre provvederà a trasferire la residenza altrove;
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza principale presso la madre;
4) Il padre potrà vederla e tenerla quando vuole, tenuto conto della volontà e dell'accordo con la figlia, preventivamente comunicato alla madre;
5) La figlia trascorrerà, altresì, con il padre e la madre metà delle vacanze Per_1 natalizie e metà di quelle pasquali, alternandosi il giorno di Natale e dell'ultimo dell'Anno, così come il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La figlia trascorrerà inoltre con la madre 20 giorni, anche non Per_1 consecutivi, delle vacanze estive scolastiche, previamente concordate con il padre, compatibilmente e nel rispetto delle reciproche disponibilità di ferie, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7) La figlia trascorrerà inoltre con il padre 20 giorni, anche non Per_1 consecutivi, delle vacanze estive scolastiche, previamente concordate con la madre, compatibilmente e nel rispetto delle reciproche disponibilità di ferie, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) si impegna a versare un assegno mensile in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , pari ad € Pt_1 Per_1
300,00, rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive previamente concordate secondo il
Protocollo del Tribunale di Forlì. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
2 9) Entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno alcuna rivendicazione di carattere economico l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
10) I coniugi si prestano reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio dei passaporti.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto n.105, Parte 2, serie A dell'anno 2015).
Urbino, 04/07/2024
Il Presidente
Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Danilo Maffa Giudice
dott. Anna Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato/a a FORLÌ (FC) in data 17/03/1967 C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata/o a FORLÌ (FC) in data 12/03/1977 Parte_1
C.F._2
matrimonio celebrato in FORLI' il 19/09/2015 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 711 c.p.c.
1 OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) La casa coniugale sita in Forlì (FC) Via Via Gramellini Leo n. 13 di proprietà esclusiva di verrà assegnata a , la quale continuerà a Parte_1 Parte_1 viverci unitamente alla figlia minore;
2) Il padre provvederà a trasferire la residenza altrove;
3) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza principale presso la madre;
4) Il padre potrà vederla e tenerla quando vuole, tenuto conto della volontà e dell'accordo con la figlia, preventivamente comunicato alla madre;
5) La figlia trascorrerà, altresì, con il padre e la madre metà delle vacanze Per_1 natalizie e metà di quelle pasquali, alternandosi il giorno di Natale e dell'ultimo dell'Anno, così come il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La figlia trascorrerà inoltre con la madre 20 giorni, anche non Per_1 consecutivi, delle vacanze estive scolastiche, previamente concordate con il padre, compatibilmente e nel rispetto delle reciproche disponibilità di ferie, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7) La figlia trascorrerà inoltre con il padre 20 giorni, anche non Per_1 consecutivi, delle vacanze estive scolastiche, previamente concordate con la madre, compatibilmente e nel rispetto delle reciproche disponibilità di ferie, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8) si impegna a versare un assegno mensile in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , pari ad € Pt_1 Per_1
300,00, rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non mutuabili, scolastiche, ricreative e sportive previamente concordate secondo il
Protocollo del Tribunale di Forlì. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
2 9) Entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno alcuna rivendicazione di carattere economico l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
10) I coniugi si prestano reciprocamente sin d'ora il consenso al rilascio dei passaporti.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto n.105, Parte 2, serie A dell'anno 2015).
Urbino, 04/07/2024
Il Presidente
Massimo Di Patria
3