Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Rosa Del Prete Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 13/01/2025, nella causa RG 3085/2020, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliata Parte_1
in Via San Giacomo, n. 40, Napoli
appellante
E
, in persona del R.L. p.t., e Controparte_1
in persona del R.L. p.t., difesi dall'avv. Maria Pia Tedeschi, Controparte_2
domiciliati in via A. De Gasperi, n. 55, Napoli appellato
NONCHE'
, in persona del R.L. p.t., difesa Controparte_3 dall'avv. Roberta Russo, domiciliata in via Domenico Cimarosa, n. 65, Napoli appellata
* * *
Con un primo ricorso depositato in data 19.01.2018 al Tribunale di Napoli -sezione lavoro-, iscritto al N. R.G. 1164/2018 l'avvocato convenne in Parte_1
giudizio ed , esponendo CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Pag. 1 di 14
CP_ ST AT di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/ 95, alla quale era stata iscritta d'ufficio dall'Istituto.
che era iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli e che aveva versato CP_4 regolarmente alla il “contributo CP_5 Parte_2 integrativo” previsto dall'Ente in base al volume d'affari prodotto, da considerarsi contributo previdenziale a tutti gli effetti, ed eccepì la prescrizione del credito vantato dall' . CP_1
Chiese, pertanto, dichiararsi l'infondatezza delle pretese vantate, la cancellazione d'ufficio dalla gestione separata , l'annullamento dell'avviso di addebito ed in CP_1 via subordinata, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, con vittoria delle spese del giudizio.
Al giudizio venne riunito un secondo procedimento iscritto al n. R.G. 4775\2019 ed avente ad oggetto l'impugnazione di altro avviso di addebito riferito all'anno 2011 ed alla medesima contribuzione.
Si costituirono in giudizio e in entrambi i giudizi chiedendo con varie CP_1 CP_2
argomentazioni il rigetto dei ricorsi in quanto infondati, con vittoria di spese.
Si costituì, altresì, l' chiedendo con varie Controparte_6
argomentazioni il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2318/2020, depositata in cancelleria il 10.06.2020, in questa sede impugnata, accolse la domanda di cui al giudizio N. R.G. 4775\2019 e dichiarò l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, rigettò la domanda di cui al giudizio N. R.G. 1164\2018, compensando le spese di lite tra tutte le parti.
Il giudice di prime cure, recependo le motivazioni di varie pronunce della Corte di
Cassazione, con cui era stata affermata la sussistenza dell'obbligo al versamento contributivo, ritenne che, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, dl. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 11 del 2011,
Pag. 2 di 14 l'obbligo di iscrizione alla ST separata era rivolto a chiunque percepiva un reddito derivante dall'esercizio abituale o anche occasionale di un'attività professionale per la quale era prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolgeva diverse attività per cui risultava già iscritto ad altra gestione;
e che tale obbligo poteva venir meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta era già stato integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla CP_5
di riferimento.
Accolse parzialmente, poi, l'eccezione di prescrizione dell'opponente, con riferimento al giudizio iscritto al Numero R.G. 4775/2019 relativo ai contributi dovuti per l'anno
2011, rilevando che dal termine finale per il pagamento del 09.07.2012 (come prorogato dall'art.1 del DPCM 6-6-2012) fino al primo atto interruttivo dell' del CP_1
25.08.2017, era decorso il termine quinquennale di prescrizione, escludendo l'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c..
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 18.12.2020, ha Parte_1
impugnato la predetta Sentenza e ne ha chiesto la parziale riforma con ampie argomentazioni, insistendo per la dichiarazione dell'illegittimità della pretesa di cui all'avviso di addebito impugnato in relazione all'anno 2010 per prescrizione del diritto o per la nullità degli atti impugnati per errore nel calcolo delle somme richieste, della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur e relative sanzioni, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito, con contestuale cancellazione dell'iscrizione d'ufficio alla ST separata.
Con distinto ricorso in appello ritualmente depositato in data 11.01.2021, anche l' CP_1
ha impugnato la predetta Sentenza e ne ha chiesto la parziale riforma con ampie argomentazioni, concludendo per la dichiarazione di non intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2011 di cui all'avviso di addebito opposto, nonché di improponibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado.
L' si è ricostituito altresì con memoria difensiva del 10/11/2022 in risposta al CP_1
ricorso in appello della controparte , chiedendone il rigetto in quanto Pt_1
inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza di primo grado relativamente alla fondatezza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 371 2017
Pag. 3 di 14 0016280680 oggetto del giudizio di primo grado r.g.n. 1164/18, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
Si è ricostituita, altresì, l' con memoria difensiva del 03/11/2022, chiedendo CP_7
l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, di esonerare l' da qualsivoglia responsabilità dovesse derivare da un accoglimento CP_7
del gravame.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 13/01/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti costituite, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 13/01/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello della professionista è parzialmente fondato, mentre è infondato l'appello dell' che deve essere rigettato. CP_1
1. L'avv. ha proposto appello parziale avverso la sentenza di primo Parte_1 grado, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione in relazione ai contributi dovuti per l'anno anno 2010.
In particolare, l'odierna appellante ha lamentato l'errore del primo giudice sulla pronuncia di prescrizione, facendo rilevare che, nel caso di specie, il dies a quo relativo all'anno 2010 (ad oggetto del giudizio R.G. 1164/2018), andrebbe individuato nella scadenza prevista per il versamento e coinciderebbe con il termine per il saldo delle relative imposte, ossia il 16.06.2011, e non il 06.07.2011, con la conseguenza che alla CP_ data di ricezione della racc. a.r. pervenuta il 4.7.2016 la pretesa contributiva dell' sarebbe prescritta. A tal fine, ha eccepito che per l'anno di imposta 2010 aveva aderito al regime dei minimi, non era tenuta alla compilazione del Quadro RR e non era soggetta agli studi di settore.
Ha ribadito, inoltre, una asserita violazione e falsa applicazione della legge di interpretazione autentica dell'art. 2 co 26 l. 335/1995, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, in quanto iscritta ad un albo
Pag. 4 di 14 professionale, non tenuta all'iscrizione alla Cassa NS ed al versamento del contributo soggettivo di cui all'art. 10 della L. n. 576 del 1980 per carenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione e dei limiti di reddito, nonché per il mancato superamento della soglia reddituale di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n.
269/2003.
L'appello è fondato limitatamente alla parte in cui ha l'istante eccepito la nullità delle sanzioni accessorie calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000
(vedasi conclusioni del ricorso in appello, pag. 12) ed infondato nel resto.
1.1 Sulla eccepita prescrizione, in via preliminare, osserva il Collegio che nel caso di specie non è maturata alcuna prescrizione poiché per i redditi 2010 (Unico 2011) il
DPCM 12.5.2011 ha disposto una proroga dei versamenti dal 16 giugno 2011 al
06.07.2011 e la comunicazione dell'iscrizione alla gestione separata è stata CP_1
pacificamente recapitata in data il 04.07.2016, quindi entro il termine di cinque anni.
Trattandosi di contributi previdenziali, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art.2935 c.c. e dall'art. 3 comma 9 lettera b) della legge n.
335 del 1995, ed il dies a quo dal quale iniziare a computare il decorso di tale termine deve essere individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, che, nella fattispecie in esame, coincide con la data prevista per il versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2010, il 15 giugno 2011, prorogato al 6.7.2011 dal DPCM del 12.5.2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.5.2011.
Ne consegue che la lettera raccomandata dell' , recapitata il 04/07/2016 e relativa CP_1
alla richiesta del versamento dei contributi 2010 ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale, non ancora scaduto perché decorrente dal 06.07.2011 come prorogato.
Su tale questione, è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che: “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa” (v. Cass. Civ., Sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25684; Cass. Civ., Sez. lav.,
7 novembre 2022, n. 32682; Cass. Ordinanza 23040/2019; n. 5379/2019 del
22/02/2019; Cass. n. 27950/2018 del 31/10/2018).
Pag. 5 di 14 Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Il termine prorogato si applica anche ai contribuenti assoggettati al regime fiscale dei contribuenti minimi. Ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del
2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022).
Per tali motivi non è maturata la prescrizione ed il motivo di appello è infondato.
1.2 Nel merito, in punto di fatto, osserva il Collegio che risulta pacifico tra le parti e non è contestato che l'appellante:
a) esercita l'attività professionale di avvocato ed è iscritto all'Albo Avvocati dell'Ordine di Napoli. Nel periodo in contestazione era praticante avvocato iscritta dal 21/07/2009, come risulta dal tesserino professionale;
b) nell'anno 2010, rilevante ai fini del presente giudizio, era iscritta all'albo come praticante avvocato abilitata ed aveva conseguito redditi professionali pari ad
€. 3.624,00 in misura inferiore all'importo di euro 5.000,00, ed era assoggettata al regime fiscale dei contribuenti minimi;
c) ha corrisposto alla Cassa NS solo il contributo integrativo sul volume d'affari IVA generato dall'attività professionale;
d) con raccomandata a.r. recapitata il 04/07/2016 l' ha intimato il pagamento CP_1 dei contributi dovuti per l'anno 2010 per iscrizione d'ufficio alla gestione separata.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la legislazione all'epoca vigente, ed il regolamento della rendevano possibile la non iscrizione Parte_3
Pag. 6 di 14 alla in caso di non superamento dei limiti di reddito e/o volumi d'affari IVA CP_5
fissati annualmente.
Orbene, sulla questione oggetto del giudizio, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui:
«gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno –secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione– l'obbligo di iscrizione alla Cassa NS, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è CP_1 funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Corte di cassazione, n. 1000/2020 del 17/01/2020;
n. 32167/2018; n. 32505/2018; n. 32166/ 2018; n. 32608/2018; n. 30344 del 2017; n.
30345 del 2017; n. 1172 del 2018; n. 2282 del 2018; n.1643 del 2018).
Ha precisato la suprema Corte di Cassazione che tale principio va esteso anche al caso, che viene qui in rilievo, dell'avvocato non iscritto alla Cassa NS alla quale versa solo il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il CP_5 solo fatto di essere iscritto all'Albo NS (sul punto, vedasi anche la recente Cass.
Civile Ord. Sez. 6, n. 317/2020 del 10/01/2020).
Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente nella sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 30/04/2024, n. 11535.
La sentenza impugnata risulta essere conforme ai suddetti principi di diritto e merita di essere confermata sul punto.
È irrilevante il versamento del solo contributo integrativo, addotto dal professionista per escludere l'obbligo d'iscrizione posto a fondamento delle pretese dell' . CP_1
Pag. 7 di 14 Il versamento del contributo integrativo, contraddistinto da un carattere meramente solidaristico, non elide l'obbligo d'iscrizione alla ST separata dell' , allorché CP_1
si riscontrino tutti gli altri presupposti di legge.
In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che permea l'istituzione della ST separata, l'unico versamento contributivo rilevante, ai fini dell'esclusione del predetto obbligo d'iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav.,
3 agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167).
Per tale ragione, la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla ST separata presso l' (Così Cass. Sez. L n. 32608/2018, in motivazione punti n.31 e 32, proprio in CP_1
relazione al caso di un soggetto iscritto nell'albo dei praticanti avvocati).
Per le ragioni esposte, nel caso di specie, l'odierna professionista appellante, pur risultando iscritta in un albo professionale, era comunque tenuta ad iscriversi alla gestione separata presso l' in forza dei principi sopra indicati, non essendo iscritta CP_1
alla Cassa NS e non potendo ritenersi sufficiente il versamento di un mero contributo integrativo, che non offre alcuna posizione previdenziale personale.
1.3 A questo punto, occorre valutare la questione della soglia reddituale dei 5.000,00
e se sussista l'obbligo per i professionisti di iscrizione alla cassa forense in caso di mancato superamento di tale limite reddituale, come nel caso in esame.
Osserva il Collegio che il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento in quanto, nel caso in esame, non può essere invocata l'applicazione del beneficio della franchigia del limite reddituale di 5.000,00 euro.
Anche il libero professionista “sotto soglia” è obbligato all'iscrizione nella ST CP_ Se-parata
Pag. 8 di 14 La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 30 aprile 2024, n. 11535, ha sancito
CP_ che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla ST separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima
ST.
La prova dell'abitualità, in caso di redditi inferiori ad euro 5.000,00, può essere comunque raggiunta valutando ogni elemento utile come presunzioni semplici (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista) (Cass. n. 27531/2023; Cass. nr. 4152 del 2023 con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021; Cass. n. 11224/2022; Cass. n.
6926/2022).
Nel caso in esame può affermarsi che la ricorrente, nell'anno 2010, esercitava già stabilmente l'attività di libero professionista, essendo iscritto all'albo sin 21/07/2009
(come praticante avvocato abilitato), sicché l'esercizio della professione legale, al di là del reddito, doveva ritenersi abituale così da integrare il requisito normativo per l'iscrizione alla gestione separata . CP_1
Invero, la ricorrente ha continuato anche negli anni successivi l'attività ed è stata iscritta all'Albo degli Avvocati nell'anno 2012, aveva acceso una partita iva ed aveva prodotto un reddito per un volume di affari di €3.624,00 nell'anno 2010, con conseguente adempimento degli obblighi fiscali connessi, aveva già uno studio professionale, elementi che fanno presumere l'esistenza di una organizzazione materiale, di un consulente fiscale, e l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale.
In ordine al quantum dei redditi prodotti per l'anno questione, il Collegio osserva che l'esercizio della professione forense comporta l'assunzione di incarichi destinati a svolgersi anche nel corso di diversi anni e ciò fa presumere che l'attività svolta sin dall'anno 2009 (anno di prima iscrizione), sia continuata nell'anno 2010 e negli anni successivi, e possa essere stata remunerata e fatturata negli anni successivi.
Pag. 9 di 14 D'altra parte, anche attualmente l'appellante risulta iscritta all'ordine degli avvocati ed esercita la professione di avvocato risultando rappresentata e difesa in proprio art. 86 c.p.c. nel presente giudizio.
Dunque, sin dal 2009 e sino all'attualità l'appellante ha poi continuato a svolgere la medesima attività professionale.
L'esiguità del reddito non denota di per sé l'occasionalità dell'attività professionale.
Per tali motivi, la natura abituale e non solo “occasionale” del lavoro autonomo determina nel caso di specie l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
In conclusione, il motivo di appello con il quale la ricorrente contesta in radice l'obbligo d'iscrizione alla ST separata sulla scorta del versamento del contributo integrativo, è infondato e deve essere rigettato.
1.4 L'appello del professionista è fondato limitatamente alla censura relativa alle sanzioni applicate con l'avviso di addebito che devono essere invece dichiarate illegittime.
L'appellante, nelle conclusioni, ha riproposto l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate, che merita accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio-22 aprile 2022, n. 104 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa di cui al D.L. nr. 98 del 2011 , conv. dalla legge nr.
111 del 2011 , art. 18, comma 12, nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui alla legge nr. 576 del 1980 , art. 22 , tenuti all'obbligo d'iscrizione alla ST separata costituita presso l' , fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione CP_1
con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che solo siffatta conclusione tutelasse l'affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l'ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Pag. 10 di 14 Dunque, devono essere dichiarate non dovute le sanzioni relative ai contributi per redditi prodotti nel 2010 perché inflitte anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa citata.
Deve essere dichiarato che l'appellante non è tenuta a corrispondere all' le CP_1
sanzioni relativamente al periodo di causa.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere dichiarate dovute solo le somme indicate per sorte capitale a titolo contributi indicate nell'avviso di addebito impugnato, e non dovute le relative sanzioni.
2. L'appello dell' è invece infondato e deve essere rigettato. CP_1
L'Istituto ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione per i crediti per l'anno 2011 ed ha eccepito l'operatività della sospensione del termine di prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. per l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, fino alla data di definitività della dichiarazione ai sensi dell'art. 43 del DP.R. n. 600/73.
Ha osservato, quanto alla prescrizione, che non poteva decorrere il termine se non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che, nella fattispecie, non sarebbe maturata la prescrizione quinquennale, in quanto decorrente dal 26.08.2017 (data di ricezione della comunicazione di iscrizione alla ST separata).
Ha concluso, chiedendo dichiararsi non intervenuta la prescrizione quinquennale ex
L.335/95 del credito intimato con l'avviso di addebito n.37120180023836109000
(relativo ai crediti per l'anno 2011) e per il rigetto del relativo ricorso depositato in primo grado.
Nel caso in esame, in relazione all'annualità 2011, risulta pacificamente tra le parti che l'unico atto interruttivo è costituito dalla raccomandata di accertamento recapitata il
26.08.2017.
Orbene, anche in relazione all'appello dell' , occorre ribadire che il termine di CP_1
prescrizione quinquennale era iniziato a decorrere dal 09.07.2012, per effetto del
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 06/06/2012, pubblicato in G.U. n. 135
Pag. 11 di 14 del 12 giugno 2012, che aveva differito, per l'anno 2012, i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, disponendo testualmente che:
1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tale normativa si applica ai soggetti, come la ricorrente, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Sicché la lettera dell' era stata ricevuta dal professionista in data 26.08.2017, CP_1
allorché il termine quinquennale di prescrizione era ormai spirato.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'omessa compilazione del nella Parte_4
denuncia dei redditi non costituisce una condotta dolosa ed evasiva tale da determinare la sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. e la relativa doglianza dell' è infondata. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha ormai stabilito il principio secondo cui
“sull'identificazione della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi con una volontà dolosa di occultamento del debito, deve trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale
"In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 , comma 26, della l. n. 335 del 1995 ...", non essendo configurabile "...un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Così, per tutte, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/09/2023, n. 27294; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 17/01/2022, n.1293; Cass. civ. n. 37529 del 2021).
Dunque, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Pag. 12 di 14 Per tali motivi, ritiene la Corte che il mero fatto che il ricorrente non abbia compilato il quadro RR della dichiarazione reddituale, non costituisce automaticamente una condotta dolosa idonea a sospendere il decorso della prescrizione.
Non risulta contestato il fatto che il ricorrente aveva presentato regolarmente la propria dichiarazione dei redditi 2012 (per l'anno 2011), nella quale aveva riportato correttamente i redditi conseguiti, omettendo solo di compilare il quadro RR sez. II
(vedasi deduzioni pag. 9 del ricorso in appello e produzioni di primo grado all.4). CP_1
Invero, nel caso di specie, l'opponente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, né ha posto in essere artifizi o raggiri, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, dovendosi escludere che abbia fatto ciò deliberatamente al fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Istituto, in considerazione della oggettiva controvertibilità, almeno negli anni 2011-2012, della questione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e l'assoggettamento alla CP_1
contribuzione in questione per i professionisti iscritti agli albi che versavano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi alla propria Cassa di Previdenza.
Risulta pacifico tra le parti il fatto che la ricorrente ha regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e dichiarato per l'anno di imposta 2011 un reddito da lavoro autonomo per l'attività di avvocato.
Tale comportamento non può costituire un “doloso occultamento del reddito” idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, come erroneamente sostenuto dall' . CP_1
In conclusione, soprattutto all'epoca dei fatti, quando era ancora controverso l'obbligo di iscrizione ST AT , non si poteva ravvisare, nell'omessa CP_1
compilazione del modello RR, un comportamento doloso volto a occultare un debito contributivo e comunque l' non ha fornito idonea prova di un comportamento CP_1
doloso.
Per tali motivi l'appello dell' è infondato e deve essere rigettato. CP_1
Ogni altra questione resta assorbita.
Pag. 13 di 14 In conclusione, per tutti i motivi esposti, è fondato parzialmente solo l'appello della professionista ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata nel resto, devono essere dichiarate non dovute le sanzioni calcolate dall' nell'avviso CP_1
impugnato n. 37120170016280680000 in relazione ai contributi dovuti per l'anno
2010. Deve essere invece rigettato l'appello dell' . CP_1
Per quanto riguarda le spese del doppio grado giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza esistente soprattutto al momento di instaurazione della lite, anche in ordine alle questioni controverse sull'applicabilità della normativa in caso di redditi inferiori ad euro 5.000,00 e sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. n. 8, sussistono i motivi di legge per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello di ed in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara non dovute le sanzioni calcolate dall' nell'avviso impugnato n. 37120170016280680000 in relazione CP_1
ai contributi dovuti per l'anno 2010;
2) Rigetta l'appello dell' ; CP_1
3) Compensa le spese del doppio grado del giudizio;
4) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 13.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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