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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile iscritta al n. 4091/2023 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. BUCCIERO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
VOLPE GENNARO, presso il quale elettivamente domicilia e avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 06/05/2019;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 12/09/23 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
25/03/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
Le parti – che non hanno figli – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Nulla si dispone in merito alla casa coniugale che non esiste per quanto innanzi esposto;
2. I coniugi vivranno separati, rispettandosi reciprocamente, libero ciascuno di stabilire la propria dimora dove riterranno opportuno, in piena autonomia ed indipendenza ed a tal fine si rilasciano reciproca autorizzazione;
3. Già si è provveduto alla suddivisione dei beni mobili e degli arredi dalla casa coniugale ed al ritiro degli effetti personali;
4. Quale assegno divorzile si prevede che il Sig. verserà “una tantum” alla Parte_1
Sig.ra la somma complessiva di euro 12.000,00 di cui euro 6.000,00 già Parte_2 versati prima d'ora dal Sig. (padre del Sig. mediante assegno Parte_3 Pt_1 P bancario n. 0234148722-02 tratto “Credit Agricole” in data 24/05/2023, dei quali la
Sig.ra ha già rilasciato piena e liberatoria quietanza ed euro 6.000,00 Parte_2 in ventiquattro ratei mensili di pari importo ciascuno dei quali scadenti il giorno cinque di ogni mese ed il pagamento della prima rata avverrà entro il giorno cinque del mese successivo alla decorrenza dei trenta giorni dall'emissione del provvedimento richiesto con il presente atto. La Sig.ra si dichiara integralmente soddisfatta e dichiara altresì di non avere Pt_2 più nulla pretendere per nessun titolo o qualsivoglia ragione dal Sig. Parte_1
5. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver pienamente risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato nel presente atto. Sin d'ora si concedono nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico e che la previsione dell'assegno divorzile una tantum appare congruo in relazione al reddito dichiarato dalle parti, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/05/2019 in S. Maria Capua Vetere (CE) da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. MARIA CAPUA VETERE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
10, Parte I, Anno 2019);
• spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa nella causa civile iscritta al n. 4091/2023 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. BUCCIERO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia, e Parte_2
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
VOLPE GENNARO, presso il quale elettivamente domicilia e avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 06/05/2019;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 12/09/23 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
25/03/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
Le parti – che non hanno figli – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Nulla si dispone in merito alla casa coniugale che non esiste per quanto innanzi esposto;
2. I coniugi vivranno separati, rispettandosi reciprocamente, libero ciascuno di stabilire la propria dimora dove riterranno opportuno, in piena autonomia ed indipendenza ed a tal fine si rilasciano reciproca autorizzazione;
3. Già si è provveduto alla suddivisione dei beni mobili e degli arredi dalla casa coniugale ed al ritiro degli effetti personali;
4. Quale assegno divorzile si prevede che il Sig. verserà “una tantum” alla Parte_1
Sig.ra la somma complessiva di euro 12.000,00 di cui euro 6.000,00 già Parte_2 versati prima d'ora dal Sig. (padre del Sig. mediante assegno Parte_3 Pt_1 P bancario n. 0234148722-02 tratto “Credit Agricole” in data 24/05/2023, dei quali la
Sig.ra ha già rilasciato piena e liberatoria quietanza ed euro 6.000,00 Parte_2 in ventiquattro ratei mensili di pari importo ciascuno dei quali scadenti il giorno cinque di ogni mese ed il pagamento della prima rata avverrà entro il giorno cinque del mese successivo alla decorrenza dei trenta giorni dall'emissione del provvedimento richiesto con il presente atto. La Sig.ra si dichiara integralmente soddisfatta e dichiara altresì di non avere Pt_2 più nulla pretendere per nessun titolo o qualsivoglia ragione dal Sig. Parte_1
5. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver pienamente risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato nel presente atto. Sin d'ora si concedono nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico e che la previsione dell'assegno divorzile una tantum appare congruo in relazione al reddito dichiarato dalle parti, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/05/2019 in S. Maria Capua Vetere (CE) da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...] alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. MARIA CAPUA VETERE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
10, Parte I, Anno 2019);
• spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso