Art. 121.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.