Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 8237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8237 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2025, proposto da CE TO e AN AR SC, rappresentati e difesi dall’avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale - non costituito in giudizio;
nei confronti
DO NO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Patrizio Giordano e Laura La Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento
“del silenzio serbato da parte del comune di Boscoreale in ordine all’atto di diffida stragiudiziale presentato dal ricorrente in data 02/05/2024 tramite PEC prot. n° 14287 con cui è stata richiesta: 1) materiale demolizione dei medesimi; 2) sanzione pecuniaria per le ragioni ivi indicate nei confronti del controinteressato, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LB IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato il 16 e 18 aprile 2025 e depositato il 24 aprile 2025, CE TO e AN AR SC hanno esposto in fatto:
- di essere titolari di un’unità immobiliare sita in Boscoreale, alla via Croce 33, catastalmente identificata al foglio 12 particella 455, giusto atto di compravendita notarile del 28 settembre 2018, posta a confine con il manufatto di proprietà di NO DO;
- che il Comune di Boscoreale in data 10 maggio 2023 aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 24 nei confronti del citato controinteressato per le seguenti opere ritenute abusive: “ in loco, veniva riscontrato sulla parte ovest del fabbricato, al piano seminterrato, un piccolo vano posto al di sotto del balcone del primo piano fuori terra, avente dimensioni in pianta mt. 2,30 x 2,60 circa, pari a una superficie di circa mq. 5,98 e di altezza interna mt 2,00 utilizzato al momento come deposito di materiale vario e legna ”;
- di avere provveduto a presentare l’atto di diffida stragiudiziale in data 2 maggio 2024 a mezzo PEC prot. n. 14287 con cui avevano richiesto la materiale demolizione delle suddette opere e l’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del controinteressato, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del TUED;
CONSIDERATO il comportamento silente della suddetta Amministrazione comunale sulla materiale demolizione, avendo di contro quest’ultima adottata la sanzione pecuniaria nei confronti del controinteressato, il TO e la SC hanno proposto il presente ricorso con cui hanno chiesto l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale in ordine al citato atto di diffida stragiudiziale del 2 maggio 2024 e, per l’effetto, che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Boscoreale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nonché di nominare un Commissario ad acta al fine di assumere i provvedimenti necessari in luogo dell’amministrazione inadempiente;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001; i ricorrenti, premesso che la loro proprietà è confinante con quella del controinteressato - nello specifico, la proprietà del NO è posta al di sotto del loro terrazzo - hanno sostenuto di essere titolari di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento, e comunque all’adozione di un provvedimento espresso che spieghi le ragioni della mancata adozione delle misure richieste, con conseguente illegittimità del silenzio del mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente;
2) Ancora sulla violazione dell’art. 31 c.p.a.; i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del silenzio del Comune intimato in quanto nel caso di specie esso sarebbe tenuto all’adozione di un provvedimento formale rispetto all’atto di diffida per cui è causa;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, applicazione dell’ulteriore fattispecie di cui all’art. 31 c.p.a.;
CONSIDERATO che il controinteressato, DO NO, si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e comunque per improcedibilità, ovvero per inutilità della eventuale sentenza sul silenzio per sopraggiunti motivi di diritto, alla luce della sentenza di questa Sezione n. 6064/2025, resa nei confronti delle medesime parti e con la quale è stata annullata la sanzione pecuniaria adottata nei suoi confronti per inottemperanza ad un ordine di demolizione ritenuto illegittimo; ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso in quanto nella suddetta sentenza sarebbe stato chiarito che con la riduzione in pristino del piccolo locale deposito oggetto di ordinanza di demolizione, così come da lui eseguita, sarebbe stata sanata la irregolarità urbanistica contestata, anche in considerazione della circostanza che nella fase istruttoria la P.A. convenuta, sebbene messa più volte nella condizione di poter replicare e/o contestare la “parziale” demolizione, nulla avrebbe di converso dimostrato sulla possibilità della demolizione totale. Inoltre sarebbe stato chiarito che l’ordine contenuto nell’ordinanza di demolizione era di ripristino dello stato ex ante rispetto a quello esistente e, quindi, l’esistenza di muri portanti nel piccolo vano oggetto di contestazione deve far ritenere che, verosimilmente, fosse da demolire soltanto la porta di ferro, poi effettivamente da lui demolita, come effettivamente risultante dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio;
CONSIDERATO che i ricorrenti in data 17 ottobre 2025 hanno prodotto una memoria con la quale hanno innanzitutto chiarito la propria legittimazione al ricorso alla luce della vicinitas , in quanto confinanti con la proprietà NO, e che l’interesse al ricorso deriverebbe dalla circostanza che le opere realizzate, poste al di sotto del terrazzino di loro proprietà, potrebbero arrecare problematiche alla staticità del palazzo in questione - pregiudizio specifico; hanno inoltre insistito sulla fondatezza del ricorso ed in particolare sulla necessità di una risposta espressa dell’amministrazione comunale intimata in merito alla loro istanza fondata sull’ordinanza di demolizione impugnata;
CONSIDERATO che il Comune di Boscoreale non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto alla data di presentazione del ricorso stesso il controinteressato DO NO aveva provveduto a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 24 del 10 maggio 2023, di cui all’atto di diffida stragiudiziale oggetto dell’odierno gravame, nel termine di 90 giorni dall’ordinanza medesima, come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio (CILA prot. n. 18164 del 23 giugno 2023, Comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 22265 del 4 agosto 2023 e Comunicazione di fine lavori (CFL) del 2 ottobre 2023) e come già rilevato da questa Sezione nella sentenza n. 6064 del 5 settembre 2025, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal citato controinteressato avverso la sanzione pecuniaria adottata nei suoi confronti. In particolare, come già precisato nella suddetta sentenza, l’ordine contenuto nell’ordinanza di demolizione era di ripristino dello stato ex ante rispetto a quello esistente ed era stata adottata anche la sanzione pecuniaria, poi annullata con la medesima sentenza, come dato atto nel ricorso da parte ricorrente. Il Collegio ritiene di dover precisare che astrattamente potrebbe residuare una non completa demolizione che, tuttavia, in concreto nel caso di specie non si ravvisa, in quanto, come risulta dalla documentazione anche fotografica in atti, il muro deve presumersi preesistente (poiché, altrimenti, il terrazzino soprastante non avrebbe avuto il necessario supporto) e quindi il ripristino deve ritenersi idoneamente effettuato.
RITENUTO, quanto alle spese di giudizio, che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dei ricorrenti in solido, nell’importo liquidato in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori di parte controinteressata, dichiaratisi antistatari; non essendosi costituita l’Amministrazione comunale intimata nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte controinteressata, dichiaratisi antistatari.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Boscoreale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AR LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LB IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB IA | GE AR LI |
IL SEGRETARIO