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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2024, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 dicembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1517/2020 R.G.A.C., promossa da (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, via L. D'Amico n. 8, presso lo studio dell'avv. Roberto Barbiera che lo rappresenta e difende, attore, contro
in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Patti, via Francesco Crispi n. 4, presso lo studio dell'avv. Baldassare Vassallo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Carmela Barbiera in sostituzione dell'avv. Roberto Barbiera e l'avv. Baldassare Vassallo, i quali precisano le conclusioni riportandosi entrambi alle domande, eccezioni e difese formulate in atti e verbali di causa, e discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 26 ottobre 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo che in data 16 agosto Controparte_1
2019, alle ore 18:15 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta da corsa marca Scott CR1 la via Pertini del Comune di Patti, con direzione monte-mare, giunto al Km 0,650 nelle adiacenze del rivenditore “Auto Lembo”, andava a finire con la ruota anteriore della bicicletta in una fessurazione creatasi nell'asfalto, non segnalata né visibile né transennata che ne provocava la caduta, nonostante le manovre di emergenza per evitarla. L'attore ha dedotto che, in conseguenza della caduta, aveva riportato sia danni materiali alla propria bicicletta quantificabili in euro 1.052,86 e sia danni fisici tant'è che al Pronto Soccorso di Patti, gli erano state prestate le prime cure e diagnosticato “lussazione acromion-claveare sin. Con frattura composta di scapola a carico dell'acromion-scapolare e del margine distale della clavicola sn. Infrazione della VII e X costa sn. Trauma cranico minore, escoriazioni multiple” con prognosi di giorni trenta. Richiesto infruttuosamente, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni all'Ente convenuto, l'attore ha, quindi, chiesto di accertarsi la responsabilità del quale proprietario della strada in ordine al danno materiale e CP_1 fisico in conseguenza dell'occorso sinistro e, comunque, quale custode ai sensi dell'art. 2051 e in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto di condannarlo al risarcimento, in suo favore, dei danni materiali per le opportune riparazioni e sostituzioni alle parti incidentate della biciletta in euro 1.052,89 nonché per spese mediche sostenute pari ad euro 328,64, e per i danni alla persona, patrimoniali e non, patiti e quantificati in complessivi euro 24.437,85, o in quell'altra somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda, ed oltre spese, competenze e onorari di causa, oltre spese forfettizzate ed accessori. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23 febbraio 2021, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito da parte attrice, ha domandato che fossero rigettate perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di accertarsi il concorso ex art. 1227 c.c. dell'attore nella causazione dell'evento lesivo e ridursi la pretesa risarcitoria attorea in ragione del grado di responsabilità, con vittoria di spese e compensi di causa. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove orali e disposta la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare fondata nei termini di cui si dirà. Preliminarmente, si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009). I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018). Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra CP_1 quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà. Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di CP_1 proprietà, sia sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione. Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017; Cass., 3 maggio 2024, n. 11942) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008). Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019). Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020; Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. In particolare, la caduta di in via Pertini risulta circostanza Parte_1 provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 9 novembre 2022 e 8 febbraio 2023. In particolare, il teste di parte attrice, , ha riferito “Posso Testimone_1 rispondere in merito all'incidente occorso al in quanto il Parte_1 giorno dell'incidente mi trovavo a seguire con la mia bicicletta quella del
, insieme al sig. al vero la circostanza di cui alla
Pt_1 Parte_2 lettera a) delle memorie istruttorie ex art. 183 vi c. n. 2 cpc di parte attrice. Ribadisco che mi trovavo a seguire al sig. in quanto facevamo una
Pt_1 seduta di allenamento- Confermo la circostanza di cui alla lettera b)- Preciso che ho visto la bicicletta da corsa del sig. sollevarsi con
Pt_1 la ruota posteriore e cadere per terra- Mi sono fermato per prestare soccorso e ho potuto accertare personalmente che la causa della caduta era stata una crepa presente sulla sede stradale in cui era finita la ruota anteriore della bicicletta del , bloccandosi. Confermo la
Pt_1 circostanza d). La situazione dei luoghi è quella raffigurata nelle foto che mi vengono mostrate ed allegate alla relazione del dott. Posso Per_1 precisare che sui luoghi non erano presenti segnali di strada dissestata o transennamento. Posso precisare che nell'occorso, a seguito della caduta
…, la bicicletta era visibilmente danneggiata. Confermo di avere soccorso il il quale si lamentava per dolori e, in particolare, alla spalla sx. Pt_1
Aveva anche riportato evidenti escoriazioni. Sono stato io a chiamare la moglie del che ha trasportato lo stesso presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1 di Patti. Risponde al vero la circostanza n). Posso precisare che a seguito dell'incidente il si è depresso e non ha più praticato nessuna Pt_1 attività sportiva in particolare quella di ciclista amatoriale. Sono a conoscenza che il ha fatto una lunga riabilitazione e ha fatto Pt_1 terapia in piscina e in mare. Io mi trovano a seguire il a circa 5-6 Pt_1 metri. Ribadisco che ho visto la ruota posteriore della bicicletta sollevarsi e successivamente cadere per terra”. Ed ancora “non ho visto la ruota anteriore nel momento in cui si bloccava nella crepa. Ho potuto accertare questo dopo che mi sono fermato. Preciso che la crepa non era visibile in quanto posta dopo un avvallamento. Confermo integralmente la circostanza p) delle memorie istruttorie n. 3 di parte attrice. Preciso che l'abitazione del , di cui conosco l'ubicazione perché da me frequentata, è quella Pt_1 meglio indicata nella mappa google mps che mi viene posta in visione ed allegata alla memoria n. 3 di parte attrice. Non è quella indicata nella mappa google mps identificata nel doc. 13 do parte convenuta. Confermo la circostanza q) della memoria n. 3 di parte attrice. La fotografia allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale non corrisponde al luogo del sinistro, ma indica una zona più a valle rispetto a quella dell'incidente. Il Luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto n. 3 allegata alla perizia del dott. che mi viene posta in visione”. Per_1
Il teste , ha confermato la circostanza h) della memoria ex Testimone_2 art. 183 vi c. n. 2 c.pc. ed ha aggiunto: “Preciso che ho redatto preventivo per la bicicletta da corsa del datato 10/09/19 e da me sottoscritto Pt_1 che confermo integralmente. Nello stesso sono indicati sia i pezzi di ricambio che la manodopera”. Il Teste dopo aver dichiarato di aver redatto nell'interesse del Persona_2 sig. perizia sui luoghi dell'incidente datata 02/09/19 che ha Parte_1 integralmente confermato ha poi ammesso la circostanza p) della memoria istruttoria n. 3 di parte attrice e precisato che l'abitazione del è Pt_1 quella indicata nella Mappa google mps allegata alla memoria n. 3 di parte attrice e dallo stesso estratta e non quella indicata nella mappa google mps del doc. 13 di parte convenuta. Il teste escusso ha altresì confermato la circostanza q) e precisato che “la fotografia allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale non corrisponde al luogo del sinistro ma indica una zona più a valle rispetto a quella dove è avvenuto l'incidente. Il luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto da me allegata alla perizia da me redatta”; ed ha aggiunto: “io non ero presente al momento dell'incidente, il luogo dell'incidente è stato indicato dal sig. con Pt_1 cui ho effettuato il sopralluogo. Dagli accertamenti da me effettuati sui luoghi posso precisare che la fessurazione non era visibile per chi percorreva in discesa la via Pertini perché posta dopo un avvallamento che ne occultava la visibilità. Nel tratto dell'incidente non vi era alcuna segnaletica di pericolo di strada dissestata. Più a monte ed esattamente all'inizio della via Pertini vi era una segnaletica di pericolo generico”. Il teste ha dichiarato: “non ho assistito all'incidente Testimone_3 occorso a mio marito, sono arrivata sui luoghi dopo l'accadimento chiamata dal sig. . Confermo la circostanza di cui alla Testimone_1 lettera p) della memoria istruttori n. 3 di parte attrice. La mia abitazione e quella del è quella raffigurata nella Mappa Google MPS allegata Pt_1 alla memoria n. 3 di parte attrice e non quella indicata nel doc. 13 di parte convenuta. Confermo sulla base di quanto da me appreso appena giunta sui luoghi del sinistro, che risponde al vero la circostanza q) della memoria n. 3 di parte attrice. Il luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto n. 3 allegata alla relazione del dott. e non quella indicata nella foto Per_1 allegata alla relazione della Polizia Municipale, che rappresenta un luogo più a valle rispetto a quello dell'incidente. Non so di preciso la distanza tra i due luoghi raffigurati nelle foto che mi si mostrano, circa penso, 100 metri”. Escusso il teste lo stesso ha dichiarato: “confermo la Testimone_4 relazione di servizio del 19/10/2019 a mia firma. Preciso che sono stato io a fare il sopralluogo ed a scattare le foto allegate, mentre la comandante dott.ssa si è limitata a trasmettere al la relazione, ma non Per_3 CP_1
è intervenuta sui luoghi. Confermo la circostanza indicata al capitolo n. 5) della memoria n. 2 di parte convenuta. Non sono intervenuto il giorno dell'incidente. Non posso dire con certezza se il luogo raffigurato nella foto da me scattata corrisponde esattamente a quello del sinistro. Le foto da me scattate raffigurano il manto stradale posto più a valle rispetto alla esposizione auto di Ricordo che a monte della via Pertini Parte_3 ed esattamente all'inizio vi era qualche segnaletica verticale ma non posso dire con certezza se fosse quella indicata nella foto che mi si mostrano, mentre posso affermare con certezza che allo stato attuale esiste idonea segnaletica di pericolo. Nulla posso dire sulla circostanza n. 8 e cioè dove è ubicata l'abitazione del ”. Pt_1
Escusso in seguito il teste comandante dott.ssa della Polizia Per_3
Municipale di Patti, la stessa dichiara: “…richiestomi dal di Patti, CP_1 effettuate dall'Ispettore e di essere successivamente Testimone_4 trasmesso la suddetta relazione al di Patti. Preciso di non essermi CP_1 recata sui luoghi dell'incidente ma dalla documentazione fotografica allegata alla relazione emergevano le screpolature del manto stradale (punto 5). Nulla posso dire riguardo a quanto capitolato al punto 6) delle memorie. Riguardo al capitolo 7) posso dire che la via San Giovanni è già da diversi anni interessata sa segnaletica stradale che evidenzia il limite di velocità e l'andamento del mento irregolare stradale ma non posso dire con certezza quale dei segnali fosse presente delle due foto che mi si mostrano e soprattutto a quale altezza. Preciso che i segnali di limite di velocità al 30 k/h e di strada con andamento irregolare erano presenti già prima del sinistro occorso al . Nulla posso dire riguardo alla circostanza 8) Pt_1 delle memorie”. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono risultate coerenti e, in particolare, il teste è teste oculare essendo presente al Testimone_1 momento del fatto avendone descritto la dinamica in modo dettagliato, apparendo sufficientemente e ragionevolmente provato il nesso di causalità tra la crepa presente nel manto stradale e i danni riportati dall'attore e come, altresì, confermati per parte sua dal CTU, unitamente all'evidenza dei danni alla bicicletta riportati. Irrilevanti appaiono le dichiarazioni del teste della Polizia Municipale di Patti comandante dott.ssa “posso dire che la via San Giovanni è Per_3 già da diversi anni interessata da segnaletica stradale che evidenzia il limite di velocità e l'andamento del manto irregolare stradale ma non posso dire con certezza quale dei segnali fosse presente delle due foto che mi si mostrano e soprattutto a quale altezza. Preciso che i segnali di limite di velocità al 30 k/h e di strada con andamento irregolare erano presenti già prima del sinistro occorso al ”, e ciò in quanto le foto scattate dal Pt_1 primo quale Ispettore della Polizia Municipale intervenuto a distanza di tempo dal sinistro, sui luoghi, non ritraggono esattamente ed in modo preciso il luogo dell'occorso bensì altro luogo, mentre le dichiarazioni del secondo non risultano precise nelle circostanze di luogo dell'accadimento del fatto (via Pertini e non anche via San Giovanni) nonché il luogo esatto in cui la segnaletica fosse presente con certezza rispetto al luogo in cui si trovava la crepa, l'accertata velocità a cui andava il in ragione di Pt_1 semplici formule V=S/T, ovvero con indicazioni di altre circostanze riferentesi all'attore e che abbiano evidenziato un evento imprevedibile di cui non vi è mai alcun accenno. Invero, il teste oculare ha fatto riferimento alla presenza di una Tes_1 crepa nel manto stradale nelle medesime circostanze di tempo e di luogo narrate dall'attore concordando con gli altri testi in ordine alle raffigurazione nelle foto mostrategli circa i luoghi interessati dall'occorso rispetto a quelli ritratti nella relazione redatta dalla Polizia Municipale, né alcun evento o condotta di parte attrice si è appalesata che abbia interrotto il nessi eziologico e di causalità tra l'evento sinistrorso ed i danni riportati al mezzo (biciletta) ed alla persona. Sotto tale profilo, le difese dell'Ente comunale sono rimaste prive di valido riscontro probatorio. Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle circostanze, si presentava in Controparte_1 uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al CP_2 dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato istanze istruttorie specifiche in tal senso. CP_1 Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, il sinistro si è verificato, intorno alle ore 18:15 circa del 16 agosto 2019, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che, il teste Per_2
(perito di parte) ha dichiarato che: “Dagli accertamenti da me
[...] effettuati sui luoghi posso precisare che la fessurazione non era visibile per chi percorreva in discesa la via Pertini perché posta dopo un avvallamento che ne occultava la visibilità. Nel tratto dell'incidente non vi era alcuna segnaletica di pericolo di strada dissestata” Il teste Tes_1 precedentemente escusso aveva già precisato che si trovava nel tempo dell'accadimento del fatto sinistrorso a seguire al sig. in quanto Pt_1 facevamo una seduta di allenamento e di aver visto la bicicletta da corsa del sig. sollevarsi con la ruota posteriore e cadere per terra avendo Pt_1 potuto accertare personalmente che la causa della caduta era stata una crepa presente sulla sede stradale in cui era finita la ruota anteriore della bicicletta del bloccandosi. Inoltre, riconosceva la situazione dei luoghi quale Pt_1 quella raffigurata nelle foto mostrategli ed allegate alla relazione del dott. e precisando che sui luoghi non erano presenti segnali di strada Per_1 dissestata o transennamento. Inoltre, precisava che a seguito dell'evento la bicicletta era visibilmente danneggiata, il si lamentava per dolori e, Pt_1 in particolare, alla spalla sx, riportando evidenti escoriazioni. Il teste ha peraltro precisato che a seguito dell'incidente il si è depresso e non Pt_1 ha più praticato nessuna attività sportiva in particolare quella di ciclista amatoriale. Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile CP_1 della causazione del sinistro occorso a in data 16 agosto Parte_1
2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, si ritiene congruo il confermato preventivo redatto a firma del che ha chiarito Testimone_5 che l'importo per la riparazione della bicicletta del è comprensivo Pt_1 dei pezzi e della manodopera pari ad euro 1.052,89. Si precisa che il preventivo è stato riscontrato nel contraddittorio delle parti in causa e avendo appurato con le testimonianze escusse che, in conseguenza del sinistro, la bicicletta aveva riportato danni evidenti. Peraltro, i danni subiti da veicolo in un sinistro sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, come provato nella specie, e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass., n. 17670/2024). Con riferimento ai danni alla persona dell'attore, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 10 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 7%. Si legge a pag. 5 della perizia medico-legale d'ufficio: “Il Sig. Pt_1
è in atto affetto da: Escursione articolare della scapolo-omerale
[...] limitata di circa 1/3” e di seguito: “La causa delle patologie inerenti l'apparato osteoarticolare è sicuramente ascrivibile all'incidente stradale verificatosi il 16.08.2019 , così come ben documentato dalle cartelle cliniche del Pronto Soccorso e le visite specialistiche effettuate successivamente, dalle quali si evincono le fratture e lussazioni riportate all'epoca dei fatti”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, inoltre, le parti non hanno formulato rilievi tecnici. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato. La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso è, dunque, pari ad euro 16.779,50, di cui euro 10.167,00, a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 62 anni, ed euro 6.612,50 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad euro 115,00. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano aggiornate al 5 giugno 2024, nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad euro 115,00, distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico- relazionale (pari ad euro 84,00), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti euro 31,00). Nessuna voce specifica, nel caso in esame, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, con un danno permanente accertato del 7%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attore, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il cd. danno non patrimoniale sub specie morale. Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16). In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass., n. 7892/2024). Pertanto, la componente del danno relazionale da cambiamento delle abitudini, ad esempio come nella specie, relativamente alla cessazione dell'attività sportiva da parte dell'attore risulta già compresa nel calcolo del danno biologico secondo le tabelle di Milano, avendo epurato il valore dell'aumento percentuale del danno morale soggettivo. Nessuna personalizzazione può, invece, applicarsi. La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., n. 1037/2024). La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 16.779,5), appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, non va aggiunta la rivalutazione monetaria, stante che gli importi sono attualizzati secondo le tabelle milanese del 5 giugno 2024. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Va riconosciuto, poi, a l'importo di euro 478,64, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentati (v. all. atto di citazione al momento dell'iscrizione e della ctu comprensiva) e ritenuti compatibili con l'evento dal c.t.u. incaricato. Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Per quanto esposto, l' convenuto va condannato al pagamento, in favore CP_2 dell'attore, della somma di euro 16.779,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 478,64, a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
il Comune va altresì, condannato, al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di riparazione della bicicletta come da preventivo pari ad euro 1.052,89, somma questa comprensiva di manodopera, oltre rivalutazione ISTAT dal 19 settembre 2019 (data del preventivo) ad oggi, oltre eventuali interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti;
con attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in base al decisum), seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a carico dell'Ente convenuto, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Barbiera. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 14 novembre 2023, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1517/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro occorso a in data 16 agosto 2019, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l' convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della CP_2 somma di euro 16.779,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 478,64, a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma a titolo di riparazione della bicicletta come da preventivo pari ad euro 1.052,89, somma questa comprensiva di manodopera, oltre rivalutazione ISTAT dal 19 settembre 2019 (data del preventivo) ad oggi, oltre eventuali interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in euro 269,12 per esborsi (c.u., marca
[...] da bollo e spese notifica) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Barbiera. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico dell'Ente soccombente. Patti, 05/12/2024 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Patti, via Francesco Crispi n. 4, presso lo studio dell'avv. Baldassare Vassallo che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Carmela Barbiera in sostituzione dell'avv. Roberto Barbiera e l'avv. Baldassare Vassallo, i quali precisano le conclusioni riportandosi entrambi alle domande, eccezioni e difese formulate in atti e verbali di causa, e discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 26 ottobre 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio il premettendo che in data 16 agosto Controparte_1
2019, alle ore 18:15 circa, mentre percorreva con la propria bicicletta da corsa marca Scott CR1 la via Pertini del Comune di Patti, con direzione monte-mare, giunto al Km 0,650 nelle adiacenze del rivenditore “Auto Lembo”, andava a finire con la ruota anteriore della bicicletta in una fessurazione creatasi nell'asfalto, non segnalata né visibile né transennata che ne provocava la caduta, nonostante le manovre di emergenza per evitarla. L'attore ha dedotto che, in conseguenza della caduta, aveva riportato sia danni materiali alla propria bicicletta quantificabili in euro 1.052,86 e sia danni fisici tant'è che al Pronto Soccorso di Patti, gli erano state prestate le prime cure e diagnosticato “lussazione acromion-claveare sin. Con frattura composta di scapola a carico dell'acromion-scapolare e del margine distale della clavicola sn. Infrazione della VII e X costa sn. Trauma cranico minore, escoriazioni multiple” con prognosi di giorni trenta. Richiesto infruttuosamente, in via stragiudiziale, il risarcimento dei danni all'Ente convenuto, l'attore ha, quindi, chiesto di accertarsi la responsabilità del quale proprietario della strada in ordine al danno materiale e CP_1 fisico in conseguenza dell'occorso sinistro e, comunque, quale custode ai sensi dell'art. 2051 e in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto di condannarlo al risarcimento, in suo favore, dei danni materiali per le opportune riparazioni e sostituzioni alle parti incidentate della biciletta in euro 1.052,89 nonché per spese mediche sostenute pari ad euro 328,64, e per i danni alla persona, patrimoniali e non, patiti e quantificati in complessivi euro 24.437,85, o in quell'altra somma da accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda, ed oltre spese, competenze e onorari di causa, oltre spese forfettizzate ed accessori. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23 febbraio 2021, si è costituito il il quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito da parte attrice, ha domandato che fossero rigettate perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di accertarsi il concorso ex art. 1227 c.c. dell'attore nella causazione dell'evento lesivo e ridursi la pretesa risarcitoria attorea in ragione del grado di responsabilità, con vittoria di spese e compensi di causa. A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusse le prove orali e disposta la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. La domanda dell'attore appare fondata nei termini di cui si dirà. Preliminarmente, si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009). I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018). Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra CP_1 quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà. Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di CP_1 proprietà, sia sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione. Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017; Cass., 3 maggio 2024, n. 11942) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008). Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013). La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019). Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020; Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. In particolare, la caduta di in via Pertini risulta circostanza Parte_1 provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 9 novembre 2022 e 8 febbraio 2023. In particolare, il teste di parte attrice, , ha riferito “Posso Testimone_1 rispondere in merito all'incidente occorso al in quanto il Parte_1 giorno dell'incidente mi trovavo a seguire con la mia bicicletta quella del
, insieme al sig. al vero la circostanza di cui alla
Pt_1 Parte_2 lettera a) delle memorie istruttorie ex art. 183 vi c. n. 2 cpc di parte attrice. Ribadisco che mi trovavo a seguire al sig. in quanto facevamo una
Pt_1 seduta di allenamento- Confermo la circostanza di cui alla lettera b)- Preciso che ho visto la bicicletta da corsa del sig. sollevarsi con
Pt_1 la ruota posteriore e cadere per terra- Mi sono fermato per prestare soccorso e ho potuto accertare personalmente che la causa della caduta era stata una crepa presente sulla sede stradale in cui era finita la ruota anteriore della bicicletta del , bloccandosi. Confermo la
Pt_1 circostanza d). La situazione dei luoghi è quella raffigurata nelle foto che mi vengono mostrate ed allegate alla relazione del dott. Posso Per_1 precisare che sui luoghi non erano presenti segnali di strada dissestata o transennamento. Posso precisare che nell'occorso, a seguito della caduta
…, la bicicletta era visibilmente danneggiata. Confermo di avere soccorso il il quale si lamentava per dolori e, in particolare, alla spalla sx. Pt_1
Aveva anche riportato evidenti escoriazioni. Sono stato io a chiamare la moglie del che ha trasportato lo stesso presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1 di Patti. Risponde al vero la circostanza n). Posso precisare che a seguito dell'incidente il si è depresso e non ha più praticato nessuna Pt_1 attività sportiva in particolare quella di ciclista amatoriale. Sono a conoscenza che il ha fatto una lunga riabilitazione e ha fatto Pt_1 terapia in piscina e in mare. Io mi trovano a seguire il a circa 5-6 Pt_1 metri. Ribadisco che ho visto la ruota posteriore della bicicletta sollevarsi e successivamente cadere per terra”. Ed ancora “non ho visto la ruota anteriore nel momento in cui si bloccava nella crepa. Ho potuto accertare questo dopo che mi sono fermato. Preciso che la crepa non era visibile in quanto posta dopo un avvallamento. Confermo integralmente la circostanza p) delle memorie istruttorie n. 3 di parte attrice. Preciso che l'abitazione del , di cui conosco l'ubicazione perché da me frequentata, è quella Pt_1 meglio indicata nella mappa google mps che mi viene posta in visione ed allegata alla memoria n. 3 di parte attrice. Non è quella indicata nella mappa google mps identificata nel doc. 13 do parte convenuta. Confermo la circostanza q) della memoria n. 3 di parte attrice. La fotografia allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale non corrisponde al luogo del sinistro, ma indica una zona più a valle rispetto a quella dell'incidente. Il Luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto n. 3 allegata alla perizia del dott. che mi viene posta in visione”. Per_1
Il teste , ha confermato la circostanza h) della memoria ex Testimone_2 art. 183 vi c. n. 2 c.pc. ed ha aggiunto: “Preciso che ho redatto preventivo per la bicicletta da corsa del datato 10/09/19 e da me sottoscritto Pt_1 che confermo integralmente. Nello stesso sono indicati sia i pezzi di ricambio che la manodopera”. Il Teste dopo aver dichiarato di aver redatto nell'interesse del Persona_2 sig. perizia sui luoghi dell'incidente datata 02/09/19 che ha Parte_1 integralmente confermato ha poi ammesso la circostanza p) della memoria istruttoria n. 3 di parte attrice e precisato che l'abitazione del è Pt_1 quella indicata nella Mappa google mps allegata alla memoria n. 3 di parte attrice e dallo stesso estratta e non quella indicata nella mappa google mps del doc. 13 di parte convenuta. Il teste escusso ha altresì confermato la circostanza q) e precisato che “la fotografia allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale non corrisponde al luogo del sinistro ma indica una zona più a valle rispetto a quella dove è avvenuto l'incidente. Il luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto da me allegata alla perizia da me redatta”; ed ha aggiunto: “io non ero presente al momento dell'incidente, il luogo dell'incidente è stato indicato dal sig. con Pt_1 cui ho effettuato il sopralluogo. Dagli accertamenti da me effettuati sui luoghi posso precisare che la fessurazione non era visibile per chi percorreva in discesa la via Pertini perché posta dopo un avvallamento che ne occultava la visibilità. Nel tratto dell'incidente non vi era alcuna segnaletica di pericolo di strada dissestata. Più a monte ed esattamente all'inizio della via Pertini vi era una segnaletica di pericolo generico”. Il teste ha dichiarato: “non ho assistito all'incidente Testimone_3 occorso a mio marito, sono arrivata sui luoghi dopo l'accadimento chiamata dal sig. . Confermo la circostanza di cui alla Testimone_1 lettera p) della memoria istruttori n. 3 di parte attrice. La mia abitazione e quella del è quella raffigurata nella Mappa Google MPS allegata Pt_1 alla memoria n. 3 di parte attrice e non quella indicata nel doc. 13 di parte convenuta. Confermo sulla base di quanto da me appreso appena giunta sui luoghi del sinistro, che risponde al vero la circostanza q) della memoria n. 3 di parte attrice. Il luogo del sinistro è quello raffigurato nella foto n. 3 allegata alla relazione del dott. e non quella indicata nella foto Per_1 allegata alla relazione della Polizia Municipale, che rappresenta un luogo più a valle rispetto a quello dell'incidente. Non so di preciso la distanza tra i due luoghi raffigurati nelle foto che mi si mostrano, circa penso, 100 metri”. Escusso il teste lo stesso ha dichiarato: “confermo la Testimone_4 relazione di servizio del 19/10/2019 a mia firma. Preciso che sono stato io a fare il sopralluogo ed a scattare le foto allegate, mentre la comandante dott.ssa si è limitata a trasmettere al la relazione, ma non Per_3 CP_1
è intervenuta sui luoghi. Confermo la circostanza indicata al capitolo n. 5) della memoria n. 2 di parte convenuta. Non sono intervenuto il giorno dell'incidente. Non posso dire con certezza se il luogo raffigurato nella foto da me scattata corrisponde esattamente a quello del sinistro. Le foto da me scattate raffigurano il manto stradale posto più a valle rispetto alla esposizione auto di Ricordo che a monte della via Pertini Parte_3 ed esattamente all'inizio vi era qualche segnaletica verticale ma non posso dire con certezza se fosse quella indicata nella foto che mi si mostrano, mentre posso affermare con certezza che allo stato attuale esiste idonea segnaletica di pericolo. Nulla posso dire sulla circostanza n. 8 e cioè dove è ubicata l'abitazione del ”. Pt_1
Escusso in seguito il teste comandante dott.ssa della Polizia Per_3
Municipale di Patti, la stessa dichiara: “…richiestomi dal di Patti, CP_1 effettuate dall'Ispettore e di essere successivamente Testimone_4 trasmesso la suddetta relazione al di Patti. Preciso di non essermi CP_1 recata sui luoghi dell'incidente ma dalla documentazione fotografica allegata alla relazione emergevano le screpolature del manto stradale (punto 5). Nulla posso dire riguardo a quanto capitolato al punto 6) delle memorie. Riguardo al capitolo 7) posso dire che la via San Giovanni è già da diversi anni interessata sa segnaletica stradale che evidenzia il limite di velocità e l'andamento del mento irregolare stradale ma non posso dire con certezza quale dei segnali fosse presente delle due foto che mi si mostrano e soprattutto a quale altezza. Preciso che i segnali di limite di velocità al 30 k/h e di strada con andamento irregolare erano presenti già prima del sinistro occorso al . Nulla posso dire riguardo alla circostanza 8) Pt_1 delle memorie”. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono risultate coerenti e, in particolare, il teste è teste oculare essendo presente al Testimone_1 momento del fatto avendone descritto la dinamica in modo dettagliato, apparendo sufficientemente e ragionevolmente provato il nesso di causalità tra la crepa presente nel manto stradale e i danni riportati dall'attore e come, altresì, confermati per parte sua dal CTU, unitamente all'evidenza dei danni alla bicicletta riportati. Irrilevanti appaiono le dichiarazioni del teste della Polizia Municipale di Patti comandante dott.ssa “posso dire che la via San Giovanni è Per_3 già da diversi anni interessata da segnaletica stradale che evidenzia il limite di velocità e l'andamento del manto irregolare stradale ma non posso dire con certezza quale dei segnali fosse presente delle due foto che mi si mostrano e soprattutto a quale altezza. Preciso che i segnali di limite di velocità al 30 k/h e di strada con andamento irregolare erano presenti già prima del sinistro occorso al ”, e ciò in quanto le foto scattate dal Pt_1 primo quale Ispettore della Polizia Municipale intervenuto a distanza di tempo dal sinistro, sui luoghi, non ritraggono esattamente ed in modo preciso il luogo dell'occorso bensì altro luogo, mentre le dichiarazioni del secondo non risultano precise nelle circostanze di luogo dell'accadimento del fatto (via Pertini e non anche via San Giovanni) nonché il luogo esatto in cui la segnaletica fosse presente con certezza rispetto al luogo in cui si trovava la crepa, l'accertata velocità a cui andava il in ragione di Pt_1 semplici formule V=S/T, ovvero con indicazioni di altre circostanze riferentesi all'attore e che abbiano evidenziato un evento imprevedibile di cui non vi è mai alcun accenno. Invero, il teste oculare ha fatto riferimento alla presenza di una Tes_1 crepa nel manto stradale nelle medesime circostanze di tempo e di luogo narrate dall'attore concordando con gli altri testi in ordine alle raffigurazione nelle foto mostrategli circa i luoghi interessati dall'occorso rispetto a quelli ritratti nella relazione redatta dalla Polizia Municipale, né alcun evento o condotta di parte attrice si è appalesata che abbia interrotto il nessi eziologico e di causalità tra l'evento sinistrorso ed i danni riportati al mezzo (biciletta) ed alla persona. Sotto tale profilo, le difese dell'Ente comunale sono rimaste prive di valido riscontro probatorio. Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle circostanze, si presentava in Controparte_1 uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al CP_2 dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato istanze istruttorie specifiche in tal senso. CP_1 Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, il sinistro si è verificato, intorno alle ore 18:15 circa del 16 agosto 2019, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che, il teste Per_2
(perito di parte) ha dichiarato che: “Dagli accertamenti da me
[...] effettuati sui luoghi posso precisare che la fessurazione non era visibile per chi percorreva in discesa la via Pertini perché posta dopo un avvallamento che ne occultava la visibilità. Nel tratto dell'incidente non vi era alcuna segnaletica di pericolo di strada dissestata” Il teste Tes_1 precedentemente escusso aveva già precisato che si trovava nel tempo dell'accadimento del fatto sinistrorso a seguire al sig. in quanto Pt_1 facevamo una seduta di allenamento e di aver visto la bicicletta da corsa del sig. sollevarsi con la ruota posteriore e cadere per terra avendo Pt_1 potuto accertare personalmente che la causa della caduta era stata una crepa presente sulla sede stradale in cui era finita la ruota anteriore della bicicletta del bloccandosi. Inoltre, riconosceva la situazione dei luoghi quale Pt_1 quella raffigurata nelle foto mostrategli ed allegate alla relazione del dott. e precisando che sui luoghi non erano presenti segnali di strada Per_1 dissestata o transennamento. Inoltre, precisava che a seguito dell'evento la bicicletta era visibilmente danneggiata, il si lamentava per dolori e, Pt_1 in particolare, alla spalla sx, riportando evidenti escoriazioni. Il teste ha peraltro precisato che a seguito dell'incidente il si è depresso e non Pt_1 ha più praticato nessuna attività sportiva in particolare quella di ciclista amatoriale. Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile CP_1 della causazione del sinistro occorso a in data 16 agosto Parte_1
2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, si ritiene congruo il confermato preventivo redatto a firma del che ha chiarito Testimone_5 che l'importo per la riparazione della bicicletta del è comprensivo Pt_1 dei pezzi e della manodopera pari ad euro 1.052,89. Si precisa che il preventivo è stato riscontrato nel contraddittorio delle parti in causa e avendo appurato con le testimonianze escusse che, in conseguenza del sinistro, la bicicletta aveva riportato danni evidenti. Peraltro, i danni subiti da veicolo in un sinistro sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, come provato nella specie, e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass., n. 17670/2024). Con riferimento ai danni alla persona dell'attore, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 10 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 7%. Si legge a pag. 5 della perizia medico-legale d'ufficio: “Il Sig. Pt_1
è in atto affetto da: Escursione articolare della scapolo-omerale
[...] limitata di circa 1/3” e di seguito: “La causa delle patologie inerenti l'apparato osteoarticolare è sicuramente ascrivibile all'incidente stradale verificatosi il 16.08.2019 , così come ben documentato dalle cartelle cliniche del Pronto Soccorso e le visite specialistiche effettuate successivamente, dalle quali si evincono le fratture e lussazioni riportate all'epoca dei fatti”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, inoltre, le parti non hanno formulato rilievi tecnici. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato. La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso è, dunque, pari ad euro 16.779,50, di cui euro 10.167,00, a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 62 anni, ed euro 6.612,50 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad euro 115,00. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano aggiornate al 5 giugno 2024, nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad euro 115,00, distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico- relazionale (pari ad euro 84,00), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti euro 31,00). Nessuna voce specifica, nel caso in esame, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, con un danno permanente accertato del 7%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attore, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il cd. danno non patrimoniale sub specie morale. Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16). In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass., n. 7892/2024). Pertanto, la componente del danno relazionale da cambiamento delle abitudini, ad esempio come nella specie, relativamente alla cessazione dell'attività sportiva da parte dell'attore risulta già compresa nel calcolo del danno biologico secondo le tabelle di Milano, avendo epurato il valore dell'aumento percentuale del danno morale soggettivo. Nessuna personalizzazione può, invece, applicarsi. La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., n. 1037/2024). La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 16.779,5), appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, non va aggiunta la rivalutazione monetaria, stante che gli importi sono attualizzati secondo le tabelle milanese del 5 giugno 2024. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi. Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Va riconosciuto, poi, a l'importo di euro 478,64, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentati (v. all. atto di citazione al momento dell'iscrizione e della ctu comprensiva) e ritenuti compatibili con l'evento dal c.t.u. incaricato. Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Per quanto esposto, l' convenuto va condannato al pagamento, in favore CP_2 dell'attore, della somma di euro 16.779,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 478,64, a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
il Comune va altresì, condannato, al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di riparazione della bicicletta come da preventivo pari ad euro 1.052,89, somma questa comprensiva di manodopera, oltre rivalutazione ISTAT dal 19 settembre 2019 (data del preventivo) ad oggi, oltre eventuali interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti;
con attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in base al decisum), seguono la soccombenza e ne va disposto il pagamento a carico dell'Ente convenuto, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Barbiera. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 14 novembre 2023, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1517/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro occorso a in data 16 agosto 2019, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l' convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della CP_2 somma di euro 16.779,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 478,64, a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1 somma a titolo di riparazione della bicicletta come da preventivo pari ad euro 1.052,89, somma questa comprensiva di manodopera, oltre rivalutazione ISTAT dal 19 settembre 2019 (data del preventivo) ad oggi, oltre eventuali interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, delle spese di lite che liquida in euro 269,12 per esborsi (c.u., marca
[...] da bollo e spese notifica) ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Roberto Barbiera. Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico dell'Ente soccombente. Patti, 05/12/2024 Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)