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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11.00 è comparso l'Avv. Elena Paba anche in sostituzione dell'avv.
Antonello Rossi, nell'interesse della società Bolton S.a.s la quale precisa le conclusioni in conformità
ai propri precedenti scritti difensivi depositati sia nel presente procedimento nonché nel procedimento avente R.G. 75/2024. E' altresì comparso l'Avv. Raffaele Balduzzi, nell'interesse della società
convenuta il quale preliminarmente chiede la rimessione in istruttoria del presente CP_1
procedimento e per il procedimento riunito avente R.G. 75/2024 che venga autorizzata la chiamata in causa del terzo ed espletata l'istruttoria. In subordine conclude come in atti. E' presente l'Avv. Ivan
Altea nell'interesse del terzo chiamato il quale conclude conformemente alle domande CP_2
formulate in atti con particolare riferimento a quelle rassegnate nelle note conclusive datate
03/09/2024.
Gli Avv. Paba ed Altea si oppongono alle odierne istanze di parte convenuta per le ragioni già esposte in atti.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 16.30
Il G.O.T.
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.793 del Ruolo Generale dell'anno 2021
promossa da:
( P.I , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , con sede legale in Oristano, via Lepanto n.67, Controparte_3 rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv. Antonello Rossi ed Elena Paba in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto di intimazione ed elettivamente domiciliata in Cagliari via Ada Negri n.22;
- attrice -
contro
:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 CP_4 con sede legale in San Vero Milis, via Eleonora n 54, elettivamente domiciliata in Oristano, via
Cagliari n.107, presso lo studio dell'Avv. Rafffaele Balduzzi, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atto separato e depositato unitamente alla comparsa di costituzione,
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Cagliari, via Arrigo CP_5 C.F._1 Solmi n.30, presso lo studio dell'Avv. Ivan Altea che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
- terzo chiamato -
in punto a:
Sfratto per morosità
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“ Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa: 1) dichiarare risolto per inadempimento il contratto di locazione ad uso commerciale del 01.12.2011, stipulato inter partes, pagina 2 di 9 attesa la persistente morosità nel pagamento dei canoni di locazione dovuti per le annualità 2014 e 2015, nonché per le mensilità da novembre 2021 sino all'attualità, mai corrisposti;
2) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante in carica al rilascio dell'immobile sito in CP_1
Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale “ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al
C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari;
3) fissare a breve la data dell'esecuzione; 4) condannare in persona CP_1 del legale rappresentante in carica al pagamento della somma indicata in citazione ( da cui dovrà essere dedotto l'importo già corrisposto) oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio oltre interessi legali e risarcimento maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. in applicazione analogica dell'art. 664 cpc, spese e competenze del procedimento oltre accessori di legge;
4) rigettare tutte le domande di parte convenuta nei confronti di Bolton s.a.s. e, in particolare le domande CP_1 riconvenzionali dirette alla compensazione parziale del credito vantato da Bolton con l'importo di euro 1.159,00 di cui alla fattura n.100/2022 emessa da Farris Chiusure S.r.l.s., nonché dirette a dichiarare l'inadempimento della locatrice in ordine alle obbligazioni inerenti al pacifico godimento del bene di cui all'art. 1575 c.c. , in quanto infondate;
condannare in ogni caso la resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc;
Il Procuratore della convenuta chiede e conclude:
In via principale: 1) rigettare le avverse domande di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di rilascio del locale e di condanna al pagamento dei canoni per inesigibilità dei canoni ed insussistenza della morosità in pregio alla prescrizione estintiva intervenuta ed eccepita in ordine ai canoni antecedenti il quinquennio rispetto alla data della domanda;
2) rigettare le avverse domande di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di rilascio del locale e di condanna al pagamento dei canoni per inesigibilità dei canoni pretesi in virtù dell'accordo opposto del 20.09.2014, previ accertamenti e declaratorie della sottoscrizione dello stesso da parte del socio accomandante della Bolton S.a.s. sig. e, anche in via incidentale, dell'assunzione da parte del medesimo della CP_2 funzione di amministratore di fatto della Bolton S.a.s dal 2011 al 2021; In via subordinata: 1) accertare e dichiarare ai sensi per gli effetti degli artt. 35 c.p.c.. 1241 ss.. 1576, 1577 c.c. la compensazione parziale del credito azionato da Bolton S.a.s. con il controcredito restitutorio vantato da per la spesa di straordinaria amministrazione anticipata per la riparazione della serranda di CP_1 chiusura del punto vendita ( proprietà Bolton S.a.s.) presso il Centro Commerciale Porta CP_1
Nuova in Oristano di cui alla Farris nr 100/2022 del 12/04/2022 di euro 1.159,00 e per Parte_1 l'effetto dichiarare estinta ed inesigibile in parte qua l'avversa pretesa;
2) in pregio alle deduzioni esposte in comparsa di costituzione accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore in ordine alle obbligazioni inerenti il pacifico godimento dell'immobile e per l'effetto, previo rigetto dell'avversa domanda, condannare la Bolton S.a.s. al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura pari alle spese sostenute per la tutela arbitrale ( euro 70.000,00) ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) condannare al risarcimento di tutti i danni patiti da CP_2 [...] per aver quest'ultima confidato nella piena validità ed efficacia dell'accordo del 20.09.2014 da CP_1 egli sottoscritto in misura non inferiore all'importo dell'assegno offerto banco iudicis di euro 41.217,04 oltre il risarcimento del danno da perdita della qualità di consorziata del Centro Commerciale Porta Nuova, da calcolare in misura pari alla perdita dell'avviamento del punto vendita presso il CP_1 predetto Centro ( epurato dall'influenza concorrenziale della Jumbo S.p.a. in conformità al lodo arbitrale del 30.06.2015 ) ovvero in misura equitativa ex art. 1226 c.c.; 4) con vittoria delle spese del giudizio.
Il Procuratore del terzo chiamato chiede e conclude: Il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia: In via principale: 1) dichiarare in ossequio alla CTU del dott. Per_1
apocrifa e non attribuibile al sig. la sottoscrizione apposta al documento n.3
[...] CP_2 depositato da nei confronti del sig. ; 2) per l'effetto rigettare tutte le domande CP_1 CP_2
pagina 3 di 9 di parte convenuta nei confronti del sig. ; In via subordinata: 1) rigettare in CP_1 CP_2 ogni caso tutte le domande di condanna dispiegate da nei confronti del sig. , CP_1 CP_2 atteso che in alcun modo avrebbe potuto indurre la prima a confidare in poteri in capo a lui inesistenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato della presente fase del giudizio e con condanna della parte al risarcimento per lite temeraria per responsabilità aggravata ex art. CP_1
96 cpc.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) era proprietaria dell'immobile ad uso industriale artigianale sito in Oristano, via Cagliari. Centro Commerciale Porta Nuova, piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari;
2) l'immobile era stato concesso in locazione ad uso commerciale in forza di contratto della durata di anni sei sottoscritto in data 01.12.2011 e registrato in data 29.12.2011 e rinnovatosi tacitamente alla scadenza;
2) nel contratto di locazione era previsto un canone annuale di euro 6.000,00 oltre IVA da corrispondere in uguali rate mensili di euro 500,00 oltre
Iva; 3) la convenuta conduttrice non aveva provveduto al pagamento della somma di euro 7.380,46 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2014, della somma di euro 7.380,46 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2015, e di euro 5.544,90 ( comprensivo di Iva) da aprile a dicembre dell'anno 2016, di euro 7.380,46 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2017 di euro 7.422,48 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2018, di euro 7.422,48 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2019, di euro 7.422,48 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2020 e di euro 3.092,70 ( comprensivo di Iva) per le mensilità da gennaio a maggio 2021 e pertanto era morosa della complessiva somma di euro 53.046,42 ( per effetto dell'aggiornamento del canone ai dati ISTAT) oltre interessi legali dalle relative scadenze;
4) il pagamento dei canoni era stato costantemente sollecitato con le notule emesse di volta in volta per la corresponsione dei canoni di locazione e con raccomandata di data 25/02/2014 e con p.e.c. del 30.03.2021. Chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere.
La convenuta nella comparsa di costituzione ha sostenuto che: 1) la società attrice
[...]
aveva acquistato dalla società Monteverdi S.p.a con atto di compravendita la Controparte_3 titolarità del diritto di proprietà sullo spazio commerciale (negozio) ubicato al piano primo del Consorzio Commerciale “Porta Nuova” corrente in Oristano, via Cagliari, unitamente alla comproprietà della superficie distinta al f.3 part.355 sub 1; 2) con contratto del 01/12/2011 registrato in data 29/12/2011 al n. 3378 serie 3T la società attrice aveva concesso in locazione, per uso diverso dall'abitativo il predetto spazio commerciale alla società convenuta per un canone annuale di euro 6.000.00 da corrispondere in rate mensili di euro 500,00; 3) in virtù del predetto contratto di locazione la convenuta era diventata consorziata del Consorzio commerciale “ Porta Nuova”; 4) ai sensi dell'art.6 del Regolamento Consortile del Centro Commerciale “ Porta Nuova” “ ciascun consorziato nell'ambito del centro è obbligato ad esercitare l'attività indicata nel titolo d'acquisto dell'unità oggetto di compravendita ovvero nel contratto di locazione e/o sublocazione stipulato”; 4) l'attività indicata nel titolo d'acquisto dello spazio commerciale acquistato dalla Bolton S.a.s. era “ vendita al minuto di articoli di elettronica”; 5) adiacente al punto vendita di proprietà della Bolton S.a.s. insisteva il locale di medio dettaglio ora affiliato Trony di proprietà della consorziata Jumbo S.p.a; 6) l'attività indicata nel titolo d'acquisto dell'unità immobiliare su cui insiste il negozio Jumbo era “ vendita al pubblico di elettrodomestici, HI-FI, telefonia e comunque tutti i prodotti ricompresi nella tabella merceologica XII/L” ex regolamento attuativo art.37 L.426/71; 7) il punto vendita Jumbo aveva illegittimamente ampliato la gamma merceologica della propria offerta includendovi la commercializzazione di prodotti informatici quali computer e stampanti e relativi accessori e la convenuta aveva manifestato alla società attrice Bolton l'opportunità di agire nei confronti di Jumbo S.p.a ed aveva promosso domanda di pagina 4 di 9 arbitrato irrituale ai sensi dell'art.18 del Regolamento consortile onde ottenere la cessazione da parte di Jumbo S.p.a della vendita di articoli di informatica in violazione dell'art.6 del Regolamento consortile;
8) a tal fine la società attrice e la società convenuta avevano pattuito con scrittura privata, in data
20/09/2014, che la convenuta avrebbe anticipato le spese del procedimento arbitrale nei confronti della
Jumbo S.p.a., onde ottenere il rispetto del canone anticoncorrenziale e la cessazione della vendita di articoli di informatica, e contestualmente si erano accordati affinché la società Bolton non esigesse i canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva;
9) con nota del 30 marzo 2021 parte attrice aveva diffidato la convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti per un importo quantificato in euro 53.046,42; 10) il pagamento non era esigibile in virtù dell'accordo intercorso tra le parti, attesa la pendenza del contenzioso con Jumbo Spa presso la Corte d'Appello di Cagliari;
chiedeva il rigetto della domanda attrice ed eccepiva l'inadempimento dell'attrice ed il risarcimento dei danni. All'udienza di convalida, poiché la convenuta ha offerto “banco iudicis” con assegno circolare, non esigibile, la somma di euro 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino a ad ottobre
2021, lo sfratto non è stato convalidato. Disposto il mutamento del rito è stato assegnato alle parti il termine per promuovere il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
Con la memoria integrativa depositata in data 27 maggio 2022 la società convenuta chiedeva la chiamata in garanzia di , socio accomandante della Bolton S.a.s., nonché socio della CP_2 convenuta ai fini di manleva ed in subordine il risarcimento del danno. CP_1 Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultimo si è costituito in giudizio con CP_2 comparsa di costituzione in data 28 ottobre 2022 ed ha sostenuto che : 1) non aveva mai sottoscritto alcun accordo con per la sospensione del pagamento dei canoni;
2) il documento n.3 di CP_1 parte convenuta era contraffatto, quanto meno in relazione all'apparente sottoscrizione di CP_2
; 3) alcun motivo avrebbe avuto la società Bolton o il di concedere una simile
[...] CP_2 dilazione dei pagamenti a fronte di un attività giudiziale che non poteva delegare giacchè non titolata e legittimata ad esperire;
4) non vi era altro documento in cui il impegnasse a suo nome la società CP_2
Bolton; E' stata disposta CTU al fine di accertare l'autenticità della firma apposta sul documento n.3 di parte convenuta contenente l'accordo di inesigibilità dei canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva. All'esito della dedotta CTU e della documentazione in atti è stata ritenuta superflua la prova per interpello e per testimoni dedotta dalla società convenuta e la causa, previa proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 17 settembre 2024, non accettata dalla convenuta, è stata rinviata all'udienza del 12 giugno 2025 per la discussione e la lettura del dispositivo. All'udienza del 12 giugno 2025 è stata rinviata, previa riunione al presente procedimento, anche la causa R.G. n.75/2024 pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto lo sfratto per finita locazione del medesimo immobile. Preliminarmente deve trovare parziale accoglimento l'eccezione formulata dalla convenuta di prescrizione dei canoni di locazione relativi alle annualità 2014 e 2015. Infatti “ per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento che – sebbene non richieda l'invio di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in una semplice sollecitazione priva del carattere dell'intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento del debitore. (cfr. Cass 15714/2018 e Cass. 15140/2021)
Debbono pertanto considerarsi prescritti i canoni di locazione relativi alle mensilità da luglio
2015 a dicembre 2015 non potendo considerarsi valida diffida la notula n.1/2017 del 18/12/2017 che pagina 5 di 9 sollecita genericamente il pagamento “ delle precedenti fatture e notule” (cfr. documentazione in atti). Deve invece essere riconosciuta efficacia interruttiva alla notula n.1 del 15/06/2015 che sollecita il pagamento delle precedenti notule n.1/2014 del 25/03/2014 e n.2/2014 del 16/12/2014 (relative ai canoni dell'anno 2014 e delle mensilità da gennaio a giugno 2015) e precisa “ termine ultimo di pagamento dei canoni scaduti il 31 luglio 2015. In caso di mancato pagamento si adirà le vie legali” Ciò premesso, nel merito, è fondata e deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione per grave inadempimento della convenuta conduttrice.
La società convenuta infatti non ha dimostrato il proprio assunto difensivo.
La convenuta ha sostenuto che non sussisterebbe alcuna morosità per effetto della inesigibilità dei canoni di locazione poiché con scrittura privata, in data 20/09/2014, aveva pattuito con l'attrice che avrebbe anticipato le spese del procedimento arbitrale da lei intrapreso nei confronti della Jumbo S.p.a., onde ottenere il rispetto del canone anticoncorrenziale e la cessazione del vendita di articoli di informatica, e contestualmente si era accordata affinché la società Bolton non esigesse i canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva. Ora la firma apposta sulla scrittura privata è stata disconosciuta da , terzo chiamato CP_2 in causa, socio accomandante della società attrice nonché socio della società convenuta, che secondo la difesa della convenuta avrebbe sottoscritto l'accordo per il locatore.
Dalla disposta CTU risulta che la firma apposta sulla scrittura privata di data 20/09/2014 è apocrifa in quanto “ apposta da mano terza dunque non riconducibile al grafismo autografo di CP_2
” e costituisce un “ falso per imitazione” il cui reale autore “ era a conoscenza del modello
[...] autografo di firma di o lo aveva a disposizione” e “ ne ha tratto ispirazione creando un CP_2 tracciato con alcuni elementi che nell'impostazione generale riportano alla comparative autografe ma che procedendo ad un analisi più approfondita risultano riferibili ad una mano terza” ( cfr. CTU in atti). Non risulta peraltro in alcun modo dimostrato che agisse quale legale CP_2 rappresentante di Bolton S.r.l. e pertanto la firma sarebbe in ogni caso priva di validità legale.
Non risulta altresì dimostrato che abbia agito quale amministratore di fatto della CP_5 società: accertata la falsità della firma non risultano altri documenti rilevanti da cui desumere che il agisse quale amministratore di fatto della società. Non risultano deleghe nè altri atti sottoscritti CP_2 da fatta eccezione per una notula. CP_2
Inoltre considerati gli stretti rapporti parentali e di affinità tra le parti non è sostenibile che la convenuta non conoscesse il ruolo del all'interno della società Bolton ed abbia potuto ritenere CP_2 che agisse quale amministratore di fatto della società Bolton. All'esito della CTU, che perviene alla conclusione che la firma apposta sulla scrittura privata è un falso, e ritenuto altresì l'accordo inverosimile, considerato che la scrittura privata viene citata per la prima volta solo con l'istaurazione del presente giudizio e l'attrice ha continuato dall'anno 2014 ad esigere il pagamento dei canoni di locazione inviando le notule dei pagamenti, con diffida ad adempiere, che non risultano contestate (cfr. notula del 15/06/2015 in atti), risultano superflue le prove per interpello e per testimoni dedotte dalla convenuta.
Ne consegue il rigetto delle domande di risarcimento del danno, per aver confidato nella validità dell'accordo come pure per aver perso la qualità di consorziata del Centro Commerciale “ Porta Nuova”, formulate dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato. La convenuta, pertanto, è tenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti per l'annualità 2014, per le mensilità da gennaio a giugno 2015, da aprile 2016 sino a dicembre 2016, per l'annualità 2017, per l'annualità 2018, per l'annualità 2019, per l'annualità 2020 e da gennaio 2021 sino a maggio 2021 ed agli ulteriori canoni scaduti in corso di causa. Nessuna prova infatti è stata fornita dalla convenuta del pagamento dei canoni scaduti in corso di causa. Orbene poiché la convenuta ha versato “banco iudicis”, con assegno circolare, la somma di euro pagina 6 di 9 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino a ad ottobre 2021 residua l'importo di euro
38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti (relativi alle annualità 2014, alle mensilità da gennaio
2015 sino a giugno 2015, alle mensilità di novembre e dicembre 2021 ed alle annualità 2022, 2023,
2024 e da gennaio 2025 sino a giugno 2025) oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Non può per converso trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla convenuta nei confronti della società attrice.
Non risulta dimostrato l'inadempimento della locatrice ai sensi dell'art.1575 c.c. agli obblighi di garantire il pacifico godimento dell'immobile. L'art.1575 c.c. prevede infatti che il locatore è tenuto a garantire il conduttore in ordine al pacifico godimento dell'immobile contro eventuali molestie di cui all'art.1585 c.c. ovvero “ molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima”; Il conduttore invece lamenta la violazione da parte di Jumbo S.p.a del canone anticoncorrenziale previsto dall'art.6 del regolamento del Consorzio del Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano e valevole per ciascuna consorziata. Infatti con la sottoscrizione del contratto di locazione la convenuta ha acquisito la qualità di consorziata e si è impegnata a rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel regolamento del consorzio nonchè a far valere i diritti ed esercitare le prerogative da questi ultimi discendenti, ivi compreso l'eventuale esperimento delle iniziative giudiziali a tutela del sistema anticoncorrenziale che tutti i consorziati si sono impegnati a rispettare quando hanno aderito al consorzio ( cfr. statuto del consorzio e art.6 del regolamento in atti). Deve invece ritenersi dimostrato che la convenuta ha realizzato ai sensi dell'art. 1577 c.c. nell'immobile oggetto di locazione lavori urgenti di straordinaria manutenzione, per una spesa documentata di euro 1.159,00, non avendo parte attrice contestato né l'esecuzione dei lavori di riparazione della serranda, né l'importo, né la congruità della spesa (cfr. documento di parte convenuta). In definitiva, all'esito di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 01.12.2011, registrato in Oristano, in data 29.12.2011 al n.3378 serie 3, per grave inadempimento della convenuta conduttrice e per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale “ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari, il termine del 15 luglio 2025.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per finita locazione formulata dalla società attrice nella causa riunita avente
R.G. n. 75/2024.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti (relativi alle annualità 2014, alle mensilità da gennaio 2015 sino a giugno 2015, alle mensilità di novembre e dicembre 2021 ed alle annualità 2022, 2023, 2024 e da gennaio 2025 sino a giugno 2025) esclusa la somma di euro 3.690,23 per i mesi da luglio a dicembre 2015 per cui è maturata la prescrizione, oltre i canoni a scadere e gli interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Ed allora poiché la convenuta ha chiesto effettuarsi la compensazione tra i rispettivi crediti (trattandosi di crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico in cui la valutazione delle rispettive pretese si risolve in un mero accertamento delle partite di dare ed avere, cfr. Cass. n. 2171/97) in accoglimento della stessa, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 37.288,62
(ovvero euro 38.447,62 - euro 1.159,00 = euro 37.288,62) oltre i canoni a scadere e gli interessi dalle singole scadenze sino al saldo. Deve invece essere rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme trattandosi di debito di valuta e non di valore (cfr. Cass. S.U. 5793/2015).
Non può, per contro, trovare accoglimento e deve essere rigettata la domanda di formulata pagina 7 di 9 dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti in ragione del parziale accoglimento delle pretese della convenuta e tenuto conto che la convenuta ha corrisposto in sede di convalida la somma di euro 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino ad ottobre 2021.
Si ravvisano pertanto giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo nei confronti dell'attrice ponendo a carico della convenuta la restante quota dei due terzi che viene liquidata come da dispositivo.
Le spese di lite nei confronti del terzo chiamato invece seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato attesa la totale soccombenza della convenuta e per aver agito nei confronti del terzo quanto meno con colpa grave avendo prodotto in giudizio una scrittura privata con sottoscrizione che è risultata falsa e attesa la natura meramente indiziaria delle difese sull'amministratore di fatto. Dichiara pertanto tenuta e condanna, ai sensi dell'art.96 cpc, la convenuta soccombente al pagamento di una ulteriore somma in favore del terzo chiamato, che si stima equo determinare in un importo equivalente ad un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione, stipulato tra le parti in data del 01.12.2011, registrato in Oristano, in data 29.12.2011 al n.3378 serie 3, per grave inadempimento della convenuta conduttrice;
- per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale
“ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari, il termine del 15 luglio
2025;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per finita locazione;
- accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al pagamento della somma di euro 38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti, esclusa la somma di euro 3.690,23 per i mesi da luglio a dicembre 2015 per cui è maturata la prescrizione, oltre i canoni a scadere e gli interessi legali:
- accerta e dichiara che l'attrice è tenuta al pagamento della somma di euro 1.159,00 a titolo di rimborso per lavori di straordinaria manutenzione;
- dichiara la parziale compensazione del credito vantato dall'attrice con quello eccepito dalla convenuta e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma residua di euro 37.288,62 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre i canoni a scadere e gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
- dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Bolton S.a.s. delle spese del presente CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 205,00 per spese vive ed euro 3.507,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%) IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato in CP_1 causa delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per CP_2 compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento in favore del terzo chiamato in causa della somma di euro 1.750,00
pagina 8 di 9 Così deciso in Oristano il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11.00 è comparso l'Avv. Elena Paba anche in sostituzione dell'avv.
Antonello Rossi, nell'interesse della società Bolton S.a.s la quale precisa le conclusioni in conformità
ai propri precedenti scritti difensivi depositati sia nel presente procedimento nonché nel procedimento avente R.G. 75/2024. E' altresì comparso l'Avv. Raffaele Balduzzi, nell'interesse della società
convenuta il quale preliminarmente chiede la rimessione in istruttoria del presente CP_1
procedimento e per il procedimento riunito avente R.G. 75/2024 che venga autorizzata la chiamata in causa del terzo ed espletata l'istruttoria. In subordine conclude come in atti. E' presente l'Avv. Ivan
Altea nell'interesse del terzo chiamato il quale conclude conformemente alle domande CP_2
formulate in atti con particolare riferimento a quelle rassegnate nelle note conclusive datate
03/09/2024.
Gli Avv. Paba ed Altea si oppongono alle odierne istanze di parte convenuta per le ragioni già esposte in atti.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 16.30
Il G.O.T.
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 12/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.793 del Ruolo Generale dell'anno 2021
promossa da:
( P.I , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , con sede legale in Oristano, via Lepanto n.67, Controparte_3 rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv. Antonello Rossi ed Elena Paba in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto di intimazione ed elettivamente domiciliata in Cagliari via Ada Negri n.22;
- attrice -
contro
:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 CP_4 con sede legale in San Vero Milis, via Eleonora n 54, elettivamente domiciliata in Oristano, via
Cagliari n.107, presso lo studio dell'Avv. Rafffaele Balduzzi, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atto separato e depositato unitamente alla comparsa di costituzione,
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Cagliari, via Arrigo CP_5 C.F._1 Solmi n.30, presso lo studio dell'Avv. Ivan Altea che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
- terzo chiamato -
in punto a:
Sfratto per morosità
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“ Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa: 1) dichiarare risolto per inadempimento il contratto di locazione ad uso commerciale del 01.12.2011, stipulato inter partes, pagina 2 di 9 attesa la persistente morosità nel pagamento dei canoni di locazione dovuti per le annualità 2014 e 2015, nonché per le mensilità da novembre 2021 sino all'attualità, mai corrisposti;
2) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante in carica al rilascio dell'immobile sito in CP_1
Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale “ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al
C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari;
3) fissare a breve la data dell'esecuzione; 4) condannare in persona CP_1 del legale rappresentante in carica al pagamento della somma indicata in citazione ( da cui dovrà essere dedotto l'importo già corrisposto) oltre i canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio oltre interessi legali e risarcimento maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. in applicazione analogica dell'art. 664 cpc, spese e competenze del procedimento oltre accessori di legge;
4) rigettare tutte le domande di parte convenuta nei confronti di Bolton s.a.s. e, in particolare le domande CP_1 riconvenzionali dirette alla compensazione parziale del credito vantato da Bolton con l'importo di euro 1.159,00 di cui alla fattura n.100/2022 emessa da Farris Chiusure S.r.l.s., nonché dirette a dichiarare l'inadempimento della locatrice in ordine alle obbligazioni inerenti al pacifico godimento del bene di cui all'art. 1575 c.c. , in quanto infondate;
condannare in ogni caso la resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 cpc;
Il Procuratore della convenuta chiede e conclude:
In via principale: 1) rigettare le avverse domande di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di rilascio del locale e di condanna al pagamento dei canoni per inesigibilità dei canoni ed insussistenza della morosità in pregio alla prescrizione estintiva intervenuta ed eccepita in ordine ai canoni antecedenti il quinquennio rispetto alla data della domanda;
2) rigettare le avverse domande di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di rilascio del locale e di condanna al pagamento dei canoni per inesigibilità dei canoni pretesi in virtù dell'accordo opposto del 20.09.2014, previ accertamenti e declaratorie della sottoscrizione dello stesso da parte del socio accomandante della Bolton S.a.s. sig. e, anche in via incidentale, dell'assunzione da parte del medesimo della CP_2 funzione di amministratore di fatto della Bolton S.a.s dal 2011 al 2021; In via subordinata: 1) accertare e dichiarare ai sensi per gli effetti degli artt. 35 c.p.c.. 1241 ss.. 1576, 1577 c.c. la compensazione parziale del credito azionato da Bolton S.a.s. con il controcredito restitutorio vantato da per la spesa di straordinaria amministrazione anticipata per la riparazione della serranda di CP_1 chiusura del punto vendita ( proprietà Bolton S.a.s.) presso il Centro Commerciale Porta CP_1
Nuova in Oristano di cui alla Farris nr 100/2022 del 12/04/2022 di euro 1.159,00 e per Parte_1 l'effetto dichiarare estinta ed inesigibile in parte qua l'avversa pretesa;
2) in pregio alle deduzioni esposte in comparsa di costituzione accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore in ordine alle obbligazioni inerenti il pacifico godimento dell'immobile e per l'effetto, previo rigetto dell'avversa domanda, condannare la Bolton S.a.s. al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura pari alle spese sostenute per la tutela arbitrale ( euro 70.000,00) ovvero nella diversa misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 3) condannare al risarcimento di tutti i danni patiti da CP_2 [...] per aver quest'ultima confidato nella piena validità ed efficacia dell'accordo del 20.09.2014 da CP_1 egli sottoscritto in misura non inferiore all'importo dell'assegno offerto banco iudicis di euro 41.217,04 oltre il risarcimento del danno da perdita della qualità di consorziata del Centro Commerciale Porta Nuova, da calcolare in misura pari alla perdita dell'avviamento del punto vendita presso il CP_1 predetto Centro ( epurato dall'influenza concorrenziale della Jumbo S.p.a. in conformità al lodo arbitrale del 30.06.2015 ) ovvero in misura equitativa ex art. 1226 c.c.; 4) con vittoria delle spese del giudizio.
Il Procuratore del terzo chiamato chiede e conclude: Il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia: In via principale: 1) dichiarare in ossequio alla CTU del dott. Per_1
apocrifa e non attribuibile al sig. la sottoscrizione apposta al documento n.3
[...] CP_2 depositato da nei confronti del sig. ; 2) per l'effetto rigettare tutte le domande CP_1 CP_2
pagina 3 di 9 di parte convenuta nei confronti del sig. ; In via subordinata: 1) rigettare in CP_1 CP_2 ogni caso tutte le domande di condanna dispiegate da nei confronti del sig. , CP_1 CP_2 atteso che in alcun modo avrebbe potuto indurre la prima a confidare in poteri in capo a lui inesistenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato della presente fase del giudizio e con condanna della parte al risarcimento per lite temeraria per responsabilità aggravata ex art. CP_1
96 cpc.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) era proprietaria dell'immobile ad uso industriale artigianale sito in Oristano, via Cagliari. Centro Commerciale Porta Nuova, piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari;
2) l'immobile era stato concesso in locazione ad uso commerciale in forza di contratto della durata di anni sei sottoscritto in data 01.12.2011 e registrato in data 29.12.2011 e rinnovatosi tacitamente alla scadenza;
2) nel contratto di locazione era previsto un canone annuale di euro 6.000,00 oltre IVA da corrispondere in uguali rate mensili di euro 500,00 oltre
Iva; 3) la convenuta conduttrice non aveva provveduto al pagamento della somma di euro 7.380,46 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2014, della somma di euro 7.380,46 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2015, e di euro 5.544,90 ( comprensivo di Iva) da aprile a dicembre dell'anno 2016, di euro 7.380,46 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2017 di euro 7.422,48 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2018, di euro 7.422,48 (comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2019, di euro 7.422,48 ( comprensivo di Iva) per l'intera annualità 2020 e di euro 3.092,70 ( comprensivo di Iva) per le mensilità da gennaio a maggio 2021 e pertanto era morosa della complessiva somma di euro 53.046,42 ( per effetto dell'aggiornamento del canone ai dati ISTAT) oltre interessi legali dalle relative scadenze;
4) il pagamento dei canoni era stato costantemente sollecitato con le notule emesse di volta in volta per la corresponsione dei canoni di locazione e con raccomandata di data 25/02/2014 e con p.e.c. del 30.03.2021. Chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere.
La convenuta nella comparsa di costituzione ha sostenuto che: 1) la società attrice
[...]
aveva acquistato dalla società Monteverdi S.p.a con atto di compravendita la Controparte_3 titolarità del diritto di proprietà sullo spazio commerciale (negozio) ubicato al piano primo del Consorzio Commerciale “Porta Nuova” corrente in Oristano, via Cagliari, unitamente alla comproprietà della superficie distinta al f.3 part.355 sub 1; 2) con contratto del 01/12/2011 registrato in data 29/12/2011 al n. 3378 serie 3T la società attrice aveva concesso in locazione, per uso diverso dall'abitativo il predetto spazio commerciale alla società convenuta per un canone annuale di euro 6.000.00 da corrispondere in rate mensili di euro 500,00; 3) in virtù del predetto contratto di locazione la convenuta era diventata consorziata del Consorzio commerciale “ Porta Nuova”; 4) ai sensi dell'art.6 del Regolamento Consortile del Centro Commerciale “ Porta Nuova” “ ciascun consorziato nell'ambito del centro è obbligato ad esercitare l'attività indicata nel titolo d'acquisto dell'unità oggetto di compravendita ovvero nel contratto di locazione e/o sublocazione stipulato”; 4) l'attività indicata nel titolo d'acquisto dello spazio commerciale acquistato dalla Bolton S.a.s. era “ vendita al minuto di articoli di elettronica”; 5) adiacente al punto vendita di proprietà della Bolton S.a.s. insisteva il locale di medio dettaglio ora affiliato Trony di proprietà della consorziata Jumbo S.p.a; 6) l'attività indicata nel titolo d'acquisto dell'unità immobiliare su cui insiste il negozio Jumbo era “ vendita al pubblico di elettrodomestici, HI-FI, telefonia e comunque tutti i prodotti ricompresi nella tabella merceologica XII/L” ex regolamento attuativo art.37 L.426/71; 7) il punto vendita Jumbo aveva illegittimamente ampliato la gamma merceologica della propria offerta includendovi la commercializzazione di prodotti informatici quali computer e stampanti e relativi accessori e la convenuta aveva manifestato alla società attrice Bolton l'opportunità di agire nei confronti di Jumbo S.p.a ed aveva promosso domanda di pagina 4 di 9 arbitrato irrituale ai sensi dell'art.18 del Regolamento consortile onde ottenere la cessazione da parte di Jumbo S.p.a della vendita di articoli di informatica in violazione dell'art.6 del Regolamento consortile;
8) a tal fine la società attrice e la società convenuta avevano pattuito con scrittura privata, in data
20/09/2014, che la convenuta avrebbe anticipato le spese del procedimento arbitrale nei confronti della
Jumbo S.p.a., onde ottenere il rispetto del canone anticoncorrenziale e la cessazione della vendita di articoli di informatica, e contestualmente si erano accordati affinché la società Bolton non esigesse i canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva;
9) con nota del 30 marzo 2021 parte attrice aveva diffidato la convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti per un importo quantificato in euro 53.046,42; 10) il pagamento non era esigibile in virtù dell'accordo intercorso tra le parti, attesa la pendenza del contenzioso con Jumbo Spa presso la Corte d'Appello di Cagliari;
chiedeva il rigetto della domanda attrice ed eccepiva l'inadempimento dell'attrice ed il risarcimento dei danni. All'udienza di convalida, poiché la convenuta ha offerto “banco iudicis” con assegno circolare, non esigibile, la somma di euro 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino a ad ottobre
2021, lo sfratto non è stato convalidato. Disposto il mutamento del rito è stato assegnato alle parti il termine per promuovere il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
Con la memoria integrativa depositata in data 27 maggio 2022 la società convenuta chiedeva la chiamata in garanzia di , socio accomandante della Bolton S.a.s., nonché socio della CP_2 convenuta ai fini di manleva ed in subordine il risarcimento del danno. CP_1 Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultimo si è costituito in giudizio con CP_2 comparsa di costituzione in data 28 ottobre 2022 ed ha sostenuto che : 1) non aveva mai sottoscritto alcun accordo con per la sospensione del pagamento dei canoni;
2) il documento n.3 di CP_1 parte convenuta era contraffatto, quanto meno in relazione all'apparente sottoscrizione di CP_2
; 3) alcun motivo avrebbe avuto la società Bolton o il di concedere una simile
[...] CP_2 dilazione dei pagamenti a fronte di un attività giudiziale che non poteva delegare giacchè non titolata e legittimata ad esperire;
4) non vi era altro documento in cui il impegnasse a suo nome la società CP_2
Bolton; E' stata disposta CTU al fine di accertare l'autenticità della firma apposta sul documento n.3 di parte convenuta contenente l'accordo di inesigibilità dei canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva. All'esito della dedotta CTU e della documentazione in atti è stata ritenuta superflua la prova per interpello e per testimoni dedotta dalla società convenuta e la causa, previa proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 17 settembre 2024, non accettata dalla convenuta, è stata rinviata all'udienza del 12 giugno 2025 per la discussione e la lettura del dispositivo. All'udienza del 12 giugno 2025 è stata rinviata, previa riunione al presente procedimento, anche la causa R.G. n.75/2024 pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto lo sfratto per finita locazione del medesimo immobile. Preliminarmente deve trovare parziale accoglimento l'eccezione formulata dalla convenuta di prescrizione dei canoni di locazione relativi alle annualità 2014 e 2015. Infatti “ per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione un atto deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento che – sebbene non richieda l'invio di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in una semplice sollecitazione priva del carattere dell'intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento del debitore. (cfr. Cass 15714/2018 e Cass. 15140/2021)
Debbono pertanto considerarsi prescritti i canoni di locazione relativi alle mensilità da luglio
2015 a dicembre 2015 non potendo considerarsi valida diffida la notula n.1/2017 del 18/12/2017 che pagina 5 di 9 sollecita genericamente il pagamento “ delle precedenti fatture e notule” (cfr. documentazione in atti). Deve invece essere riconosciuta efficacia interruttiva alla notula n.1 del 15/06/2015 che sollecita il pagamento delle precedenti notule n.1/2014 del 25/03/2014 e n.2/2014 del 16/12/2014 (relative ai canoni dell'anno 2014 e delle mensilità da gennaio a giugno 2015) e precisa “ termine ultimo di pagamento dei canoni scaduti il 31 luglio 2015. In caso di mancato pagamento si adirà le vie legali” Ciò premesso, nel merito, è fondata e deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione per grave inadempimento della convenuta conduttrice.
La società convenuta infatti non ha dimostrato il proprio assunto difensivo.
La convenuta ha sostenuto che non sussisterebbe alcuna morosità per effetto della inesigibilità dei canoni di locazione poiché con scrittura privata, in data 20/09/2014, aveva pattuito con l'attrice che avrebbe anticipato le spese del procedimento arbitrale da lei intrapreso nei confronti della Jumbo S.p.a., onde ottenere il rispetto del canone anticoncorrenziale e la cessazione del vendita di articoli di informatica, e contestualmente si era accordata affinché la società Bolton non esigesse i canoni di locazione sino alla definizione del contenzioso con la Jumbo S.p.a mediante esecuzione della sentenza definitiva. Ora la firma apposta sulla scrittura privata è stata disconosciuta da , terzo chiamato CP_2 in causa, socio accomandante della società attrice nonché socio della società convenuta, che secondo la difesa della convenuta avrebbe sottoscritto l'accordo per il locatore.
Dalla disposta CTU risulta che la firma apposta sulla scrittura privata di data 20/09/2014 è apocrifa in quanto “ apposta da mano terza dunque non riconducibile al grafismo autografo di CP_2
” e costituisce un “ falso per imitazione” il cui reale autore “ era a conoscenza del modello
[...] autografo di firma di o lo aveva a disposizione” e “ ne ha tratto ispirazione creando un CP_2 tracciato con alcuni elementi che nell'impostazione generale riportano alla comparative autografe ma che procedendo ad un analisi più approfondita risultano riferibili ad una mano terza” ( cfr. CTU in atti). Non risulta peraltro in alcun modo dimostrato che agisse quale legale CP_2 rappresentante di Bolton S.r.l. e pertanto la firma sarebbe in ogni caso priva di validità legale.
Non risulta altresì dimostrato che abbia agito quale amministratore di fatto della CP_5 società: accertata la falsità della firma non risultano altri documenti rilevanti da cui desumere che il agisse quale amministratore di fatto della società. Non risultano deleghe nè altri atti sottoscritti CP_2 da fatta eccezione per una notula. CP_2
Inoltre considerati gli stretti rapporti parentali e di affinità tra le parti non è sostenibile che la convenuta non conoscesse il ruolo del all'interno della società Bolton ed abbia potuto ritenere CP_2 che agisse quale amministratore di fatto della società Bolton. All'esito della CTU, che perviene alla conclusione che la firma apposta sulla scrittura privata è un falso, e ritenuto altresì l'accordo inverosimile, considerato che la scrittura privata viene citata per la prima volta solo con l'istaurazione del presente giudizio e l'attrice ha continuato dall'anno 2014 ad esigere il pagamento dei canoni di locazione inviando le notule dei pagamenti, con diffida ad adempiere, che non risultano contestate (cfr. notula del 15/06/2015 in atti), risultano superflue le prove per interpello e per testimoni dedotte dalla convenuta.
Ne consegue il rigetto delle domande di risarcimento del danno, per aver confidato nella validità dell'accordo come pure per aver perso la qualità di consorziata del Centro Commerciale “ Porta Nuova”, formulate dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato. La convenuta, pertanto, è tenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti per l'annualità 2014, per le mensilità da gennaio a giugno 2015, da aprile 2016 sino a dicembre 2016, per l'annualità 2017, per l'annualità 2018, per l'annualità 2019, per l'annualità 2020 e da gennaio 2021 sino a maggio 2021 ed agli ulteriori canoni scaduti in corso di causa. Nessuna prova infatti è stata fornita dalla convenuta del pagamento dei canoni scaduti in corso di causa. Orbene poiché la convenuta ha versato “banco iudicis”, con assegno circolare, la somma di euro pagina 6 di 9 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino a ad ottobre 2021 residua l'importo di euro
38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti (relativi alle annualità 2014, alle mensilità da gennaio
2015 sino a giugno 2015, alle mensilità di novembre e dicembre 2021 ed alle annualità 2022, 2023,
2024 e da gennaio 2025 sino a giugno 2025) oltre interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Non può per converso trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dalla convenuta nei confronti della società attrice.
Non risulta dimostrato l'inadempimento della locatrice ai sensi dell'art.1575 c.c. agli obblighi di garantire il pacifico godimento dell'immobile. L'art.1575 c.c. prevede infatti che il locatore è tenuto a garantire il conduttore in ordine al pacifico godimento dell'immobile contro eventuali molestie di cui all'art.1585 c.c. ovvero “ molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima”; Il conduttore invece lamenta la violazione da parte di Jumbo S.p.a del canone anticoncorrenziale previsto dall'art.6 del regolamento del Consorzio del Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano e valevole per ciascuna consorziata. Infatti con la sottoscrizione del contratto di locazione la convenuta ha acquisito la qualità di consorziata e si è impegnata a rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel regolamento del consorzio nonchè a far valere i diritti ed esercitare le prerogative da questi ultimi discendenti, ivi compreso l'eventuale esperimento delle iniziative giudiziali a tutela del sistema anticoncorrenziale che tutti i consorziati si sono impegnati a rispettare quando hanno aderito al consorzio ( cfr. statuto del consorzio e art.6 del regolamento in atti). Deve invece ritenersi dimostrato che la convenuta ha realizzato ai sensi dell'art. 1577 c.c. nell'immobile oggetto di locazione lavori urgenti di straordinaria manutenzione, per una spesa documentata di euro 1.159,00, non avendo parte attrice contestato né l'esecuzione dei lavori di riparazione della serranda, né l'importo, né la congruità della spesa (cfr. documento di parte convenuta). In definitiva, all'esito di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 01.12.2011, registrato in Oristano, in data 29.12.2011 al n.3378 serie 3, per grave inadempimento della convenuta conduttrice e per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale “ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari, il termine del 15 luglio 2025.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per finita locazione formulata dalla società attrice nella causa riunita avente
R.G. n. 75/2024.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti (relativi alle annualità 2014, alle mensilità da gennaio 2015 sino a giugno 2015, alle mensilità di novembre e dicembre 2021 ed alle annualità 2022, 2023, 2024 e da gennaio 2025 sino a giugno 2025) esclusa la somma di euro 3.690,23 per i mesi da luglio a dicembre 2015 per cui è maturata la prescrizione, oltre i canoni a scadere e gli interessi dalle singole scadenze sino al saldo.
Ed allora poiché la convenuta ha chiesto effettuarsi la compensazione tra i rispettivi crediti (trattandosi di crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico in cui la valutazione delle rispettive pretese si risolve in un mero accertamento delle partite di dare ed avere, cfr. Cass. n. 2171/97) in accoglimento della stessa, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 37.288,62
(ovvero euro 38.447,62 - euro 1.159,00 = euro 37.288,62) oltre i canoni a scadere e gli interessi dalle singole scadenze sino al saldo. Deve invece essere rigettata la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme trattandosi di debito di valuta e non di valore (cfr. Cass. S.U. 5793/2015).
Non può, per contro, trovare accoglimento e deve essere rigettata la domanda di formulata pagina 7 di 9 dall'attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti in ragione del parziale accoglimento delle pretese della convenuta e tenuto conto che la convenuta ha corrisposto in sede di convalida la somma di euro 41.217,04 a titolo di saldo dei canoni da aprile 2016 sino ad ottobre 2021.
Si ravvisano pertanto giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo nei confronti dell'attrice ponendo a carico della convenuta la restante quota dei due terzi che viene liquidata come da dispositivo.
Le spese di lite nei confronti del terzo chiamato invece seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato attesa la totale soccombenza della convenuta e per aver agito nei confronti del terzo quanto meno con colpa grave avendo prodotto in giudizio una scrittura privata con sottoscrizione che è risultata falsa e attesa la natura meramente indiziaria delle difese sull'amministratore di fatto. Dichiara pertanto tenuta e condanna, ai sensi dell'art.96 cpc, la convenuta soccombente al pagamento di una ulteriore somma in favore del terzo chiamato, che si stima equo determinare in un importo equivalente ad un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione, stipulato tra le parti in data del 01.12.2011, registrato in Oristano, in data 29.12.2011 al n.3378 serie 3, per grave inadempimento della convenuta conduttrice;
- per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, via Cagliari s.n. – Centro Commerciale
“ Porta Nuova” piano superiore, contraddistinto al C.F. al fg.3 part. 355, sub 54, cat. C/1, con la comproprietà del fg.3, part.355, sub.1, cat.E, comune a più unità immobiliari, il termine del 15 luglio
2025;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per finita locazione;
- accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al pagamento della somma di euro 38.447,62 a titolo di canoni di locazione scaduti, esclusa la somma di euro 3.690,23 per i mesi da luglio a dicembre 2015 per cui è maturata la prescrizione, oltre i canoni a scadere e gli interessi legali:
- accerta e dichiara che l'attrice è tenuta al pagamento della somma di euro 1.159,00 a titolo di rimborso per lavori di straordinaria manutenzione;
- dichiara la parziale compensazione del credito vantato dall'attrice con quello eccepito dalla convenuta e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma residua di euro 37.288,62 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre i canoni a scadere e gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
- dichiara la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di un terzo e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Bolton S.a.s. delle spese del presente CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 205,00 per spese vive ed euro 3.507,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (15%) IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in favore del terzo chiamato in CP_1 causa delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per CP_2 compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento in favore del terzo chiamato in causa della somma di euro 1.750,00
pagina 8 di 9 Così deciso in Oristano il 12/06/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
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