Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15312 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.-OMISSIS-, emanato in data 17/11/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, come da documentazione versata in atti da parte dell’Amministrazione resistente (v. doc. del 07/01/2026), risulta l’avvenuto rilascio del visto in favore di parte ricorrente all’esito del riesame, sicché la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta;
Ritenuti sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite, considerati i chiarimenti e l’ulteriore documentazione fornita dalla ricorrente in sede di riesame, che ha consentito l’accoglimento della domanda (v. verbale intervista in atti), la durata del tutto limitata del giudizio (ricorso depositato il 14/12/2025) nonché, da ultimo, il notorio ingente quantitativo di richieste di visto che impegnano parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE TO, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
RI GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GI | IE TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.