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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso ConIGliere
Dott.ssa Caterina Musumeci ConIGliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 49/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati Maria Rosaria Battiato, Ivano Marcedone, Manlio Galeano;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Vito Cosentino e Mario Vaccarella;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito – gestione commercianti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1238/2022 del 2.12.2022, notificata il 14.12.2022, il Tribunale di
Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da
1 avverso l'avviso di addebito n.59820190002222357, notificato in Controparte_1
data 13.12.2019, con cui l intimava il pagamento della somma di € 4.229,11 Pt_1
per crediti dovuti alla Gestione commercianti relativi al periodo da novembre 2015
a settembre 2018.
In particolare il primo decidente, accertata la tempestività dell'opposizione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della riteneva che l non CP_2 Pt_1
avesse assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento della cancellazione della posizione contributiva della ricorrente nella gestione lavoratori dipendenti.
Affermava sul punto che il verbale ispettivo era stato tardivamente prodotto in giudizio e che pertanto non era utilizzabile ai fini probatori. Osservava che l'opponente aveva invece prodotto sentenza n. 930/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 28.5.2021, che aveva annullato l'avviso di addebito n.
59820190002222458000 notificato alla LA , documentando in tal Parte_2
modo che dell'amministrazione della società Loman s.r.l.c.r. si occupava solo quest'ultima, e che pertanto non vi erano ragioni ostative allo svolgimento da parte sua - socia a sua volta, come la LA , di detta società - di attività di lavoro Pt_2
subordinato nell'ambito della medesima compagine aziendale. Rilevava altresì che la ricorrente aveva anche dimostrato con i testi e Testimone_1 Parte_2
l'attività di lavoro dipendente svolta per la Loman, dando prova dell'osservanza di un orario di lavoro, dell'uso del bonifico bancario come mezzo di pagamento della retribuzione (non essendo la stessa autorizzata a prelevare direttamente il denaro dalla cassa) e della subordinazione alle disposizioni impartite dalla LA amministratrice.
Indi, annullava l'avviso di addebito opposto e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ente soccombente con atto depositato il
13.1.2023.
Resisteva al gravame . Controparte_1
2 La causa è stata posta in decisione in data 26 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, proposto per “violazione dell'art. 421, comma
2, c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, nonché per “violazione dell'art. 1, commi 202 e seguenti, L. n. 608/1996”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non considera che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato risultante a nome di è stato operato a seguito Controparte_1
dell'accertamento dello svolgimento di attività di natura autonoma da parte della originaria ricorrente – che nella società, autonomamente e senza alcun vincolo di subordinazione, si occupa della commercializzazione, della preparazione di preventivi, della vendita, della fatturazione, della spedizione delle merci – e, quindi, erroneamente ritiene che la prova dell'esistenza degli indici della subordinazione incombesse sull'ente previdenziale.
Rileva sul punto che nessuna prova ha offerto la della presunta attività di CP_1
lavoro subordinato svolta all'interno della società.
Osserva in proposito che le dichiarazioni rese dalla teste — LA Parte_2
della ricorrente e legale rappresentante della società Loman — appaiono inattendibili, poiché provenienti da soggetto avente un diretto interesse nel giudizio e potenzialmente coinvolto nella simulazione del rapporto lavorativo;
il medesimo rilievo di inattendibilità estende alla testimonianza di che in sede ispettiva aveva Testimone_1
riferito di essere l'unico dipendente della società e di ricevere direttive da e Pt_2
e dal padre di costoro, . Controparte_1 Testimone_2
Richiama altresì le dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso , il Testimone_2
quale aveva riferito che le figlie “non hanno orari fissi di lavoro ma si organizzano autonomamente”.
Afferma quindi che in sede ispettiva è stata accertata la partecipazione di CP_1
all'attività aziendale della Loman con carattere di abitualità e prevalenza per
[...]
l'intero periodo oggetto del recupero contributivo.
3 Sulla presunta inutilizzabilità del verbale n. 2018017969, tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, rappresenta che detto verbale, con il quale sono stati disposti l'iscrizione di nella gestione commercianti con Controparte_1
decorrenza dall'1.11.2015 ed il conseguente recupero dei contributi dovuti nella stessa gestione e sono quindi indicate le ragioni del disconoscimento del contestato rapporto di lavoro dipendente, è stato depositato unitamente alla memoria di costituzione in data 6/4/2021, ovvero dieci giorni prima della udienza del 16.4.2021,
e che pertanto la produzione è tempestiva.
Infine, deduce che le violazioni contestate in seno al verbale ispettivo derivano dall'esame dei libri e delle scritture contabili dell'imprenditore. Afferma quindi che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai testi escussi, specie se - come nel caso di specie - ricche di precisazioni e di puntualizzazioni, siano solitamente più genuine e spontanee rispetto alle dichiarazioni rese successivamente anche a distanza di tempo, ormai condizionate dalle aspettative, anche implicite, della parte datoriale, soprattutto in contesti produttivi gestiti da un unico nucleo familiare.
Si duole inoltre che il primo giudice non abbia esercitati i poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. al fine di integrare la prova offerta e di eliminare ogni possibile incertezza residuata sulle prove già acquisite.
Evidenzia, infine, che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 930/2021, emessa nel giudizio tra l e , prodotta dalla controparte ai fini della Pt_1 Parte_2
prova della sussistenza tra la stessa e la società di un rapporto di lavoro subordinato,
è stata impugnata.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'errata condanna alle spese del giudizio di primo grado disposta nei suoi confronti e sollecita quindi, con l'accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello merita accoglimento.
4 2.1. E' necessario premettere che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto tardiva la produzione del verbale di accertamento ispettivo dell , Pt_1
conseguentemente ritenendo detto verbale non utilizzabile ai fini della decisione.
In proposito emerge dall'esame del fascicolo telematico del giudizio di primo grado che la costituzione dell e la correlata produzione documentale, allegata all'atto Pt_1
di costituzione in giudizio, risultano tempestivamente effettuati in data 6.4.2021, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto per la costituzione della parte resistente dall'art. 416 c.p.c., alla luce del principio di diritto secondo il quale “ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero” (Cass.
Sez. L, sent. n. 6263 del 21/03/2006).
Erroneamente dunque la produzione dell è stata ritenuta inammissibile e, Pt_1
quindi, inutilizzabile ai fini della decisione, stante la tempestività della costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
2.2. Ciò premesso in rito, in tema di obblighi contributivi nell'ambito della gestione commercianti si osserva che l'art. 1 co. 203 L. 23.12.1996 n. 662 ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
5 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte con orientamento ormai consolidato, valorizzando la ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per il socio di società a responsabilità limitata – che include nell'area di applicazione dell'assicurazione nella gestione commercianti “tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” - ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Sez. L. sent. n. 4440 del 21.2.2017; conf.
Cass. Sez. L. ord. n. 19273 del 19.7.2018). Si è altresì precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti “va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente (nel senso ritenuto da Cass. n. 4440 del 2017 e successive conformi), ma altresì per i loro parenti e affini entro il terzo grado e i loro familiari coadiutori
6 preposti al punto di vendita, sempre che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, dovendosi anche nei confronti di costoro affermare la medesima eIGenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale pur non discostandosi, in punto di fatto, da quella prestata dai parenti, dagli affini e dai familiari coadiutori dell'unico titolare dell'impresa commerciale”
(Cass. Sez. L ord. n. 1559 del 23.1.2020; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 1684 del
26.1.2021).
2.3. Ciò premesso in diritto, in disparte ogni considerazione sulla esperibilità dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., l ha ritualmente prodotto in giudizio le Pt_1
risultanze dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018017969 dell'11/2/2019, condotto sulla società Loman s.r.l., esercente attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
Nel corso delle operazioni ispettive si è accertato che l'odierna appellata e la LA
sono entrambe socie nella misura del 50% ciascuna. Parte_2 Parte_2
risulta altresì amministratrice della società, mentre figura come Controparte_1
dipendente a tempo indeterminato con qualifica di impiegato amministrativo.
Dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva è tuttavia emerso che l'odierna appellata ha svolto un ruolo di condivisione della gestione della società con la LA , Pt_2
operando in autonomia senza vincoli di orario.
Ciò in particolare è emerso dalle dichiarazioni rese da , padre di Testimone_2
e , che sul ruolo delle figlie nella società ha dichiarato: “Io CP_1 Parte_2
sono dipendente della Lomar srl da poco, non ricordo da quando, prima di lavorare qui come dipendente la società era gestita dalle mie figlie, io non lavoravo qui. Io dal
2013/2014 mi limitavo a dare una mano alle mie figlie, che facevano sia il lavoro
d'ufficio che manuale ... Io lavoro con , faccio la sua stessa tipologia Testimone_1
di lavoro. Percepisco circa € 400,00 al mese in contanti, perché lavoro part-time. La retribuzione mio viene corrisposta indifferentemente o da mia figlia o da Pt_2
. Io inizio a lavorare alle 7,00 del mattino, e finisco intorno alle 12,00, però CP_1
7 torno anche nel pomeriggio per controllare l'attività. Le indicazioni al dipendente sul lavoro da svolgere le impartiscono le mie figlie e , potrei Pt_2 CP_1
impartirgliele pure io, ma il dipendente comunque sa già quello che deve fare. Se avesse bisogno di assentarsi chiede l'autorizzazione alle mie figlie. Le mie Tes_1
figlie e non hanno orari fissi di lavoro ma si organizzano Pt_2 Controparte_1
autonomamente. Se dovessi assentarmi lo comunico alle mie figlie”.
dipendente della società con mansioni di operaio addetto alla Testimone_1
sgusciatura e al confezionamento delle mandorle ed al confezionamento di altri prodotti (noci, pistacchi), pur avendo dichiarato che il suo “datore di lavoro” è
, che provvede ad impartirgli direttive sul lavoro da svolgere e a Parte_2
corrispondergli mensilmente la retribuzione, ha riferito anche che, ove avesse bisogno di assentarsi, è tenuto a chiedere l'autorizzazione a o a suo Parte_2
padre, che con lavorano in ufficio e “si occupano degli ordini, dei Controparte_1
rapporti con i produttori e dell'amministrazione dell'azienda”. In merito alla presenza in ufficio delle sorelle e del padre , il ha dichiarato CP_1 Tes_2 Tes_1
che “sia che vengono qui tutti i giorni, anche Parte_2 Testimone_2
viene sempre, ma a volte non la vedo perché magari deve sbrigare Controparte_1
cose fuori dall'ufficio”; ed ancora: “Anche loro lavorano mattina e pomeriggio, quando vado via io loro sono ancora qui. Io sono l'unico dipendente, nel corso di quest'anno in cui io ho lavorato qui oltre a me e ai IGg.ri , Testimone_2 [...]
e nessun altro ha lavorato qui. Le disposizioni sul lavoro da Pt_2 CP_1
svolgere mi vengono impartite sia da che da ...”. Parte_2 Controparte_1
La stessa , sentita nel corso dell'accertamento ispettivo, ha Controparte_1
riferito che, prima di diventare dipendente a novembre 2015, lavorava sia un ufficio che in magazzino e al banco selezione merci, ma senza un orario prestabilito e senza retribuzione, “per aiutare l'azienda di famiglia e apprendere il lavoro”. Per il periodo successivo all'assunzione come dipendente la stessa ha dichiarato: “Da quando sono dipendente mi occupo del lavoro d'ufficio e solo raramente del banco selezione quando è necessario e mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido
8 quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti i giorni”. Controparte_1
ha anche dichiarato: “Mi occupo della commercializzazione della merce, vendita, preparazione preventivi, fatture, spedizioni, ecc. Riceviamo anche degli ordini tramite mail, io faccio i preventivi tramite listini e poi mi occupo dell'ordine. Mi occupo anche del confezionamento della merce”.
Sebbene alle dichiarazioni rese dall'appellata in sede ispettiva non possa attribuirsi valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale (“in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”, così Cass. Sez. L, sent. n. 17702 del 07/09/2015), la dichiarazione resa dalla parte di fatti a sé sfavorevoli in un verbale ispettivo costituisce in giudizio prova liberamente apprezzabile, cui può essere riconosciuto particolare rilievo, ove diverga dalla linea processuale adottata dalla stessa parte, se unitariamente valutata con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite.
Le informazioni assunte in sede ispettiva inducono a ritenere che l'appellata, pur formalmente inquadrata come lavoratrice dipendente con mansioni di “impiegato commerciale”, V livello, abbia di fatto collaborato alla gestione dell'azienda di famiglia, lavorando prevalentemente nel settore amministrativo, ma, all'occorrenza, contribuendo alle ulteriori necessità proprie dell'organizzazione produttiva aziendale
(es. occupandosi anche del confezionamento della merce) e godendo di ampia autonomia (la stessa ha dichiarato “mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti i giorni”).
Gli elementi emersi in relazione alla posizione di descrivono Controparte_1
dunque un ruolo sia di tipo gestionale che operativo, in termini di partecipazione alla conduzione e all'esercizio dell'azienda di famiglia, caratterizzato dalla sostanziale autonomia rispetto ad una vera e propria figura datoriale e dalla sostanziale mancanza di vincoli di orario.
9 Le prove assunte nel giudizio di primo grado con i testi e Testimone_1 Parte_2
, che apparentemente deporrebbero per lo svolgimento da parte dell'appellata
[...]
lavoro dipendente soggetto a precisi orari di lavoro e alle direttive impartite dall'amministratrice della società, in realtà appaiono insufficienti – con riferimento alla testimonianza del – e, nel complesso, inattendibili – relativamente alla Tes_1
testimonianza di -. Parte_2
In proposito si osserva che la deposizione del se conferma la prevalente Tes_1
attività svolta dall'appellata nell'ambito della società (come addetta al settore commerciale e preposta agli acquisti e alle vendite aziendali), è del tutto generica nella parte in cui conferma la sottoposizione dell'originaria ricorrente “al potere gerarchico, disciplinare ed organizzativo della IG.ra , Parte_2
amministratore della LOMAN, dalla quale riceveva e tuttora riceve ordini e direttive nello svolgimento delle proprie mansioni”, senza alcuna precisazione in ordine al concreto modo di esprimersi della presunta subordinazione rispetto ad un non meglio precisato potere organizzativo, gerarchico, disciplinare attribuito a . Parte_2
Del resto il teste, che pure dichiara di non essere a conoscenza della gestione familiare della Loman e di una eventuale articolazione organizzativa o gerarchica della gestione aziendale (“Non so se la Loman fosse una azienda familiare. Non so se nell'azienda esistessero capi o vice capi. Ricevevo gli ordini dalla IG.ra
[...]
. Le indicazioni su dove effettuare le consegne le ricevevo da Pt_2 [...]
”), o delle modalità di svolgimento da parte di della CP_1 Controparte_1
propria attività lavorativa (“Non so se la IGnora seguisse un orario Controparte_1
fisso di lavoro o no”), non rende dichiarazioni nel complesso confliggenti con gli elementi emersi in sede ispettiva, dove, alle più precise domande poste dagli ispettori, il medesimo aveva risposto di essere l'unico dipendente della Tes_1
società ed aveva comunque individuato in capo alle figure familiari di e Pt_2
e del padre , pur se con differenti ruoli, le figure Controparte_1 Testimone_2
di riferimento per la gestione dell'azienda.
10 Quanto alle dichiarazioni rese in giudizio dalla teste , queste Parte_2
appaiono inattendibili poiché tendono ad enfatizzare il suo ruolo di amministratore della società rispetto al contributo dei suoi familiari alla conduzione e all'esercizio dell'impresa, pure emerso dalle convergenti dichiarazioni rese in sede ispettiva dal dal padre e dalla stessa . In particolare, Tes_1 Testimone_2 Controparte_1
quanto dichiarato in merito all'orario di lavoro di quest'ultima (“Mia LA aveva un orario fisso di lavoro che andava dalle 8:00 del mattino fino alle ore 12:30 con una pausa pranzo di un'ora, per poi riprendere alle 13:30 fino alle 17:00”) appare incoerente con gli elementi emersi in sede ispettiva in merito ad una sostanziale autonomia dell'appellata nella gestione della propria attività, come dalla stessa riferito al personale ispettivo (“Da quando sono dipendente mi occupo del lavoro d'ufficio e solo raramente del banco selezione, quando è necessario e mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti
i giorni”), oltre che in relazione alla mancanza di un vero e proprio orario di lavoro
(essendo piuttosto emerso dalle dichiarazioni del in sede ispettiva, riferite a Tes_1
, e , che costoro ordinariamente si trattenevano Tes_2 Pt_2 Controparte_1
anche oltre l'orario di lavoro previsto per il dipendente: “Anche loro lavorano mattina
e pomeriggio, quando vado via io loro sono ancora qui. Io sono l'unico dipendente...”).
Del resto la stessa , pur dichiarando in giudizio che la LA aveva Parte_2
un orario fisso di lavoro, ha anche riferito che “si fermava alle volte di più CP_1
perché era socia dell'azienda”, senza tuttavia chiarire il nesso tra la mera qualità di socia (che in sé non implica lo svolgimento di un ruolo attivo nell'ambito della società)
e la necessità di trattenersi oltre l'orario di lavoro, mentre in sede ispettiva ha dichiarato: “La nostra è una società a carattere familiare quindi ci aiutiamo a vicenda.
Io mi occupo della fatturazione e delle vendite. Mia LA invece si occupa delle forniture, marketing, ordini fornitori e clienti. Io invece mi occupo dei pagamenti. Mio padre invece è l'autista della società, va a prendere la merce e la porta in magazzino.
La lavorazione invece è effettuata da mio padre e il dipendente . Della Testimone_1
commercializzazione ci occupiamo io e mia LA.... lavora dalle 8:00 Testimone_1
11 alle 17:00. Mio padre invece solo la mattina. Io e mia LA siamo presenti tutti i giorni mattina e pomeriggio. In questi anni non abbiamo avuto altri dipendenti, ma solo e mio padre”. Tes_1
Per questi motivi
, essendo stata accertata una partecipazione di Controparte_1
all'attività aziendale, a carattere familiare, con caratteri di abitualità e prevalenza, ed essendo di contro rimasti privi di adeguato riscontro gli elementi propri di una eterodirezione dell'appellata nel contesto aziendale, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la iscrizione della predetta nella gestione commercianti quale presupposto dell'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto.
3.
Per questi motivi
, l'appello proposto dall deve essere accolto. Per Pt_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00022223 57000 - relativi a
[...]
contributi IVS fissi/entro il minimale e relative sanzioni per il periodo dall'11/2015 al 9/2018 – deve essere rigettata.
4. Ex art. 91 c.p.c., l'appellata, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n.
147 ed in base al valore della causa.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00022223 57000; CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo grado in
€ 1312,00 e per il presente grado di giudizio in € 1458,00, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera del conIGlio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso ConIGliere
Dott.ssa Caterina Musumeci ConIGliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 49/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati Maria Rosaria Battiato, Ivano Marcedone, Manlio Galeano;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Vito Cosentino e Mario Vaccarella;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso avviso di addebito – gestione commercianti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1238/2022 del 2.12.2022, notificata il 14.12.2022, il Tribunale di
Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da
1 avverso l'avviso di addebito n.59820190002222357, notificato in Controparte_1
data 13.12.2019, con cui l intimava il pagamento della somma di € 4.229,11 Pt_1
per crediti dovuti alla Gestione commercianti relativi al periodo da novembre 2015
a settembre 2018.
In particolare il primo decidente, accertata la tempestività dell'opposizione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della riteneva che l non CP_2 Pt_1
avesse assolto l'onere di provare i fatti posti a fondamento della cancellazione della posizione contributiva della ricorrente nella gestione lavoratori dipendenti.
Affermava sul punto che il verbale ispettivo era stato tardivamente prodotto in giudizio e che pertanto non era utilizzabile ai fini probatori. Osservava che l'opponente aveva invece prodotto sentenza n. 930/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 28.5.2021, che aveva annullato l'avviso di addebito n.
59820190002222458000 notificato alla LA , documentando in tal Parte_2
modo che dell'amministrazione della società Loman s.r.l.c.r. si occupava solo quest'ultima, e che pertanto non vi erano ragioni ostative allo svolgimento da parte sua - socia a sua volta, come la LA , di detta società - di attività di lavoro Pt_2
subordinato nell'ambito della medesima compagine aziendale. Rilevava altresì che la ricorrente aveva anche dimostrato con i testi e Testimone_1 Parte_2
l'attività di lavoro dipendente svolta per la Loman, dando prova dell'osservanza di un orario di lavoro, dell'uso del bonifico bancario come mezzo di pagamento della retribuzione (non essendo la stessa autorizzata a prelevare direttamente il denaro dalla cassa) e della subordinazione alle disposizioni impartite dalla LA amministratrice.
Indi, annullava l'avviso di addebito opposto e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello l'Ente soccombente con atto depositato il
13.1.2023.
Resisteva al gravame . Controparte_1
2 La causa è stata posta in decisione in data 26 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, proposto per “violazione dell'art. 421, comma
2, c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”, nonché per “violazione dell'art. 1, commi 202 e seguenti, L. n. 608/1996”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non considera che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato risultante a nome di è stato operato a seguito Controparte_1
dell'accertamento dello svolgimento di attività di natura autonoma da parte della originaria ricorrente – che nella società, autonomamente e senza alcun vincolo di subordinazione, si occupa della commercializzazione, della preparazione di preventivi, della vendita, della fatturazione, della spedizione delle merci – e, quindi, erroneamente ritiene che la prova dell'esistenza degli indici della subordinazione incombesse sull'ente previdenziale.
Rileva sul punto che nessuna prova ha offerto la della presunta attività di CP_1
lavoro subordinato svolta all'interno della società.
Osserva in proposito che le dichiarazioni rese dalla teste — LA Parte_2
della ricorrente e legale rappresentante della società Loman — appaiono inattendibili, poiché provenienti da soggetto avente un diretto interesse nel giudizio e potenzialmente coinvolto nella simulazione del rapporto lavorativo;
il medesimo rilievo di inattendibilità estende alla testimonianza di che in sede ispettiva aveva Testimone_1
riferito di essere l'unico dipendente della società e di ricevere direttive da e Pt_2
e dal padre di costoro, . Controparte_1 Testimone_2
Richiama altresì le dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso , il Testimone_2
quale aveva riferito che le figlie “non hanno orari fissi di lavoro ma si organizzano autonomamente”.
Afferma quindi che in sede ispettiva è stata accertata la partecipazione di CP_1
all'attività aziendale della Loman con carattere di abitualità e prevalenza per
[...]
l'intero periodo oggetto del recupero contributivo.
3 Sulla presunta inutilizzabilità del verbale n. 2018017969, tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado, rappresenta che detto verbale, con il quale sono stati disposti l'iscrizione di nella gestione commercianti con Controparte_1
decorrenza dall'1.11.2015 ed il conseguente recupero dei contributi dovuti nella stessa gestione e sono quindi indicate le ragioni del disconoscimento del contestato rapporto di lavoro dipendente, è stato depositato unitamente alla memoria di costituzione in data 6/4/2021, ovvero dieci giorni prima della udienza del 16.4.2021,
e che pertanto la produzione è tempestiva.
Infine, deduce che le violazioni contestate in seno al verbale ispettivo derivano dall'esame dei libri e delle scritture contabili dell'imprenditore. Afferma quindi che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai testi escussi, specie se - come nel caso di specie - ricche di precisazioni e di puntualizzazioni, siano solitamente più genuine e spontanee rispetto alle dichiarazioni rese successivamente anche a distanza di tempo, ormai condizionate dalle aspettative, anche implicite, della parte datoriale, soprattutto in contesti produttivi gestiti da un unico nucleo familiare.
Si duole inoltre che il primo giudice non abbia esercitati i poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. al fine di integrare la prova offerta e di eliminare ogni possibile incertezza residuata sulle prove già acquisite.
Evidenzia, infine, che la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 930/2021, emessa nel giudizio tra l e , prodotta dalla controparte ai fini della Pt_1 Parte_2
prova della sussistenza tra la stessa e la società di un rapporto di lavoro subordinato,
è stata impugnata.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'errata condanna alle spese del giudizio di primo grado disposta nei suoi confronti e sollecita quindi, con l'accoglimento del gravame, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello merita accoglimento.
4 2.1. E' necessario premettere che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto tardiva la produzione del verbale di accertamento ispettivo dell , Pt_1
conseguentemente ritenendo detto verbale non utilizzabile ai fini della decisione.
In proposito emerge dall'esame del fascicolo telematico del giudizio di primo grado che la costituzione dell e la correlata produzione documentale, allegata all'atto Pt_1
di costituzione in giudizio, risultano tempestivamente effettuati in data 6.4.2021, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto per la costituzione della parte resistente dall'art. 416 c.p.c., alla luce del principio di diritto secondo il quale “ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero” (Cass.
Sez. L, sent. n. 6263 del 21/03/2006).
Erroneamente dunque la produzione dell è stata ritenuta inammissibile e, Pt_1
quindi, inutilizzabile ai fini della decisione, stante la tempestività della costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
2.2. Ciò premesso in rito, in tema di obblighi contributivi nell'ambito della gestione commercianti si osserva che l'art. 1 co. 203 L. 23.12.1996 n. 662 ha previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
5 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte con orientamento ormai consolidato, valorizzando la ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per il socio di società a responsabilità limitata – che include nell'area di applicazione dell'assicurazione nella gestione commercianti “tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” - ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Sez. L. sent. n. 4440 del 21.2.2017; conf.
Cass. Sez. L. ord. n. 19273 del 19.7.2018). Si è altresì precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti “va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente (nel senso ritenuto da Cass. n. 4440 del 2017 e successive conformi), ma altresì per i loro parenti e affini entro il terzo grado e i loro familiari coadiutori
6 preposti al punto di vendita, sempre che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, dovendosi anche nei confronti di costoro affermare la medesima eIGenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale pur non discostandosi, in punto di fatto, da quella prestata dai parenti, dagli affini e dai familiari coadiutori dell'unico titolare dell'impresa commerciale”
(Cass. Sez. L ord. n. 1559 del 23.1.2020; conf. Cass. Sez. L. ord. n. 1684 del
26.1.2021).
2.3. Ciò premesso in diritto, in disparte ogni considerazione sulla esperibilità dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., l ha ritualmente prodotto in giudizio le Pt_1
risultanze dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018017969 dell'11/2/2019, condotto sulla società Loman s.r.l., esercente attività di commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
Nel corso delle operazioni ispettive si è accertato che l'odierna appellata e la LA
sono entrambe socie nella misura del 50% ciascuna. Parte_2 Parte_2
risulta altresì amministratrice della società, mentre figura come Controparte_1
dipendente a tempo indeterminato con qualifica di impiegato amministrativo.
Dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva è tuttavia emerso che l'odierna appellata ha svolto un ruolo di condivisione della gestione della società con la LA , Pt_2
operando in autonomia senza vincoli di orario.
Ciò in particolare è emerso dalle dichiarazioni rese da , padre di Testimone_2
e , che sul ruolo delle figlie nella società ha dichiarato: “Io CP_1 Parte_2
sono dipendente della Lomar srl da poco, non ricordo da quando, prima di lavorare qui come dipendente la società era gestita dalle mie figlie, io non lavoravo qui. Io dal
2013/2014 mi limitavo a dare una mano alle mie figlie, che facevano sia il lavoro
d'ufficio che manuale ... Io lavoro con , faccio la sua stessa tipologia Testimone_1
di lavoro. Percepisco circa € 400,00 al mese in contanti, perché lavoro part-time. La retribuzione mio viene corrisposta indifferentemente o da mia figlia o da Pt_2
. Io inizio a lavorare alle 7,00 del mattino, e finisco intorno alle 12,00, però CP_1
7 torno anche nel pomeriggio per controllare l'attività. Le indicazioni al dipendente sul lavoro da svolgere le impartiscono le mie figlie e , potrei Pt_2 CP_1
impartirgliele pure io, ma il dipendente comunque sa già quello che deve fare. Se avesse bisogno di assentarsi chiede l'autorizzazione alle mie figlie. Le mie Tes_1
figlie e non hanno orari fissi di lavoro ma si organizzano Pt_2 Controparte_1
autonomamente. Se dovessi assentarmi lo comunico alle mie figlie”.
dipendente della società con mansioni di operaio addetto alla Testimone_1
sgusciatura e al confezionamento delle mandorle ed al confezionamento di altri prodotti (noci, pistacchi), pur avendo dichiarato che il suo “datore di lavoro” è
, che provvede ad impartirgli direttive sul lavoro da svolgere e a Parte_2
corrispondergli mensilmente la retribuzione, ha riferito anche che, ove avesse bisogno di assentarsi, è tenuto a chiedere l'autorizzazione a o a suo Parte_2
padre, che con lavorano in ufficio e “si occupano degli ordini, dei Controparte_1
rapporti con i produttori e dell'amministrazione dell'azienda”. In merito alla presenza in ufficio delle sorelle e del padre , il ha dichiarato CP_1 Tes_2 Tes_1
che “sia che vengono qui tutti i giorni, anche Parte_2 Testimone_2
viene sempre, ma a volte non la vedo perché magari deve sbrigare Controparte_1
cose fuori dall'ufficio”; ed ancora: “Anche loro lavorano mattina e pomeriggio, quando vado via io loro sono ancora qui. Io sono l'unico dipendente, nel corso di quest'anno in cui io ho lavorato qui oltre a me e ai IGg.ri , Testimone_2 [...]
e nessun altro ha lavorato qui. Le disposizioni sul lavoro da Pt_2 CP_1
svolgere mi vengono impartite sia da che da ...”. Parte_2 Controparte_1
La stessa , sentita nel corso dell'accertamento ispettivo, ha Controparte_1
riferito che, prima di diventare dipendente a novembre 2015, lavorava sia un ufficio che in magazzino e al banco selezione merci, ma senza un orario prestabilito e senza retribuzione, “per aiutare l'azienda di famiglia e apprendere il lavoro”. Per il periodo successivo all'assunzione come dipendente la stessa ha dichiarato: “Da quando sono dipendente mi occupo del lavoro d'ufficio e solo raramente del banco selezione quando è necessario e mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido
8 quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti i giorni”. Controparte_1
ha anche dichiarato: “Mi occupo della commercializzazione della merce, vendita, preparazione preventivi, fatture, spedizioni, ecc. Riceviamo anche degli ordini tramite mail, io faccio i preventivi tramite listini e poi mi occupo dell'ordine. Mi occupo anche del confezionamento della merce”.
Sebbene alle dichiarazioni rese dall'appellata in sede ispettiva non possa attribuirsi valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale (“in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”, così Cass. Sez. L, sent. n. 17702 del 07/09/2015), la dichiarazione resa dalla parte di fatti a sé sfavorevoli in un verbale ispettivo costituisce in giudizio prova liberamente apprezzabile, cui può essere riconosciuto particolare rilievo, ove diverga dalla linea processuale adottata dalla stessa parte, se unitariamente valutata con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite.
Le informazioni assunte in sede ispettiva inducono a ritenere che l'appellata, pur formalmente inquadrata come lavoratrice dipendente con mansioni di “impiegato commerciale”, V livello, abbia di fatto collaborato alla gestione dell'azienda di famiglia, lavorando prevalentemente nel settore amministrativo, ma, all'occorrenza, contribuendo alle ulteriori necessità proprie dell'organizzazione produttiva aziendale
(es. occupandosi anche del confezionamento della merce) e godendo di ampia autonomia (la stessa ha dichiarato “mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti i giorni”).
Gli elementi emersi in relazione alla posizione di descrivono Controparte_1
dunque un ruolo sia di tipo gestionale che operativo, in termini di partecipazione alla conduzione e all'esercizio dell'azienda di famiglia, caratterizzato dalla sostanziale autonomia rispetto ad una vera e propria figura datoriale e dalla sostanziale mancanza di vincoli di orario.
9 Le prove assunte nel giudizio di primo grado con i testi e Testimone_1 Parte_2
, che apparentemente deporrebbero per lo svolgimento da parte dell'appellata
[...]
lavoro dipendente soggetto a precisi orari di lavoro e alle direttive impartite dall'amministratrice della società, in realtà appaiono insufficienti – con riferimento alla testimonianza del – e, nel complesso, inattendibili – relativamente alla Tes_1
testimonianza di -. Parte_2
In proposito si osserva che la deposizione del se conferma la prevalente Tes_1
attività svolta dall'appellata nell'ambito della società (come addetta al settore commerciale e preposta agli acquisti e alle vendite aziendali), è del tutto generica nella parte in cui conferma la sottoposizione dell'originaria ricorrente “al potere gerarchico, disciplinare ed organizzativo della IG.ra , Parte_2
amministratore della LOMAN, dalla quale riceveva e tuttora riceve ordini e direttive nello svolgimento delle proprie mansioni”, senza alcuna precisazione in ordine al concreto modo di esprimersi della presunta subordinazione rispetto ad un non meglio precisato potere organizzativo, gerarchico, disciplinare attribuito a . Parte_2
Del resto il teste, che pure dichiara di non essere a conoscenza della gestione familiare della Loman e di una eventuale articolazione organizzativa o gerarchica della gestione aziendale (“Non so se la Loman fosse una azienda familiare. Non so se nell'azienda esistessero capi o vice capi. Ricevevo gli ordini dalla IG.ra
[...]
. Le indicazioni su dove effettuare le consegne le ricevevo da Pt_2 [...]
”), o delle modalità di svolgimento da parte di della CP_1 Controparte_1
propria attività lavorativa (“Non so se la IGnora seguisse un orario Controparte_1
fisso di lavoro o no”), non rende dichiarazioni nel complesso confliggenti con gli elementi emersi in sede ispettiva, dove, alle più precise domande poste dagli ispettori, il medesimo aveva risposto di essere l'unico dipendente della Tes_1
società ed aveva comunque individuato in capo alle figure familiari di e Pt_2
e del padre , pur se con differenti ruoli, le figure Controparte_1 Testimone_2
di riferimento per la gestione dell'azienda.
10 Quanto alle dichiarazioni rese in giudizio dalla teste , queste Parte_2
appaiono inattendibili poiché tendono ad enfatizzare il suo ruolo di amministratore della società rispetto al contributo dei suoi familiari alla conduzione e all'esercizio dell'impresa, pure emerso dalle convergenti dichiarazioni rese in sede ispettiva dal dal padre e dalla stessa . In particolare, Tes_1 Testimone_2 Controparte_1
quanto dichiarato in merito all'orario di lavoro di quest'ultima (“Mia LA aveva un orario fisso di lavoro che andava dalle 8:00 del mattino fino alle ore 12:30 con una pausa pranzo di un'ora, per poi riprendere alle 13:30 fino alle 17:00”) appare incoerente con gli elementi emersi in sede ispettiva in merito ad una sostanziale autonomia dell'appellata nella gestione della propria attività, come dalla stessa riferito al personale ispettivo (“Da quando sono dipendente mi occupo del lavoro d'ufficio e solo raramente del banco selezione, quando è necessario e mi gestisco il lavoro autonomamente, cioè decido quando e dove lavorare, ma in genere sono presente tutti
i giorni”), oltre che in relazione alla mancanza di un vero e proprio orario di lavoro
(essendo piuttosto emerso dalle dichiarazioni del in sede ispettiva, riferite a Tes_1
, e , che costoro ordinariamente si trattenevano Tes_2 Pt_2 Controparte_1
anche oltre l'orario di lavoro previsto per il dipendente: “Anche loro lavorano mattina
e pomeriggio, quando vado via io loro sono ancora qui. Io sono l'unico dipendente...”).
Del resto la stessa , pur dichiarando in giudizio che la LA aveva Parte_2
un orario fisso di lavoro, ha anche riferito che “si fermava alle volte di più CP_1
perché era socia dell'azienda”, senza tuttavia chiarire il nesso tra la mera qualità di socia (che in sé non implica lo svolgimento di un ruolo attivo nell'ambito della società)
e la necessità di trattenersi oltre l'orario di lavoro, mentre in sede ispettiva ha dichiarato: “La nostra è una società a carattere familiare quindi ci aiutiamo a vicenda.
Io mi occupo della fatturazione e delle vendite. Mia LA invece si occupa delle forniture, marketing, ordini fornitori e clienti. Io invece mi occupo dei pagamenti. Mio padre invece è l'autista della società, va a prendere la merce e la porta in magazzino.
La lavorazione invece è effettuata da mio padre e il dipendente . Della Testimone_1
commercializzazione ci occupiamo io e mia LA.... lavora dalle 8:00 Testimone_1
11 alle 17:00. Mio padre invece solo la mattina. Io e mia LA siamo presenti tutti i giorni mattina e pomeriggio. In questi anni non abbiamo avuto altri dipendenti, ma solo e mio padre”. Tes_1
Per questi motivi
, essendo stata accertata una partecipazione di Controparte_1
all'attività aziendale, a carattere familiare, con caratteri di abitualità e prevalenza, ed essendo di contro rimasti privi di adeguato riscontro gli elementi propri di una eterodirezione dell'appellata nel contesto aziendale, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la iscrizione della predetta nella gestione commercianti quale presupposto dell'obbligo contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto.
3.
Per questi motivi
, l'appello proposto dall deve essere accolto. Per Pt_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00022223 57000 - relativi a
[...]
contributi IVS fissi/entro il minimale e relative sanzioni per il periodo dall'11/2015 al 9/2018 – deve essere rigettata.
4. Ex art. 91 c.p.c., l'appellata, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n.
147 ed in base al valore della causa.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00022223 57000; CP_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate per il primo grado in
€ 1312,00 e per il presente grado di giudizio in € 1458,00, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera del conIGlio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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