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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1101/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di SA AR Di DI - Piazza Umberto 1 95038 SA AR Di DI CT
Difeso da Difensore3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2941/2023 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.3.2024, depositato il 4.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente1
s.r.l.., in persona dell'Amministratore unico sig.ra Rappresentante1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 2941/2023, notificata in data 12 gennaio 2024, con la quale il Comune di
SA AR di DI ha chiesto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) relativa all'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 4.831,47, comprensivo di interessi e sanzioni, eccependo l'intervenuta prescrizione e l'esenzione IMU per i terreni agricoli.
Il Comune di SA AR di DI non si è costituito in giudizio.
In data 31.10.2025 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo procuratore della ricorrente.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato. Innanzitutto, si dà atto della mancata costituzione del Comune resistente, nonostante la regolarmente notifica del ricorso, e della mancata prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, come denunciato dalla ricorrente. Detto ciò, posto che i tributi locali sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, considerato che con l'atto impugnato viene richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015, va dichiarata la prescrizione del credito tributario in quanto l'ingiunzione impugnata è stata notificata il 12 gennaio 2024 e quindi abbondantemente oltre il termine dei cinque anni successivi all'anno d'imposta, tenuto conto anche del periodo di sospensione COVID.
Il ricorso, quindi, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di SA AR di DI al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026.
Giudice
NZ CC
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di SA AR Di DI - Piazza Umberto 1 95038 SA AR Di DI CT
Difeso da Difensore3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2941/2023 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.3.2024, depositato il 4.4.2024, presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, la società Ricorrente1
s.r.l.., in persona dell'Amministratore unico sig.ra Rappresentante1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 2941/2023, notificata in data 12 gennaio 2024, con la quale il Comune di
SA AR di DI ha chiesto il pagamento dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) relativa all'anno 2015 per un importo totale pari ad euro 4.831,47, comprensivo di interessi e sanzioni, eccependo l'intervenuta prescrizione e l'esenzione IMU per i terreni agricoli.
Il Comune di SA AR di DI non si è costituito in giudizio.
In data 31.10.2025 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo procuratore della ricorrente.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato. Innanzitutto, si dà atto della mancata costituzione del Comune resistente, nonostante la regolarmente notifica del ricorso, e della mancata prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, come denunciato dalla ricorrente. Detto ciò, posto che i tributi locali sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, considerato che con l'atto impugnato viene richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2015, va dichiarata la prescrizione del credito tributario in quanto l'ingiunzione impugnata è stata notificata il 12 gennaio 2024 e quindi abbondantemente oltre il termine dei cinque anni successivi all'anno d'imposta, tenuto conto anche del periodo di sospensione COVID.
Il ricorso, quindi, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di SA AR di DI al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2026.
Giudice
NZ CC