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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2354/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa – sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe vertente TRA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore Sig. Parte_1 sede in 56031 Bientina (PI) - Via Traversa Ovest – Via Parte_1 P.IVA_1
g. to a Castelfranco di Sotto (PI) il 12/11/1954 - C.F. Parte_1 opoli in Val d'Arno (PI) – il 26/01/1947 – C.F._1 CP_1 nata a Montopoli in [...] – il C.F._2 CP_2
12/0 i in 56022 Castelfranco di Sotto (PI) – Via C.F._3 presentati e difesi dall'Avv. Anna Mallozzi – C.F.
– giuste procure alle liti in calce all'atto di citazione C.F._4
OPPONENTI E odice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona , CP_3 P.IVA_2 rsona dell'Avv. Roberto Campanella, nella sua qualità di p P.IVA_3 con Sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, 2, Capitale Controparte_4 scrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale , P.IVA_4
REA MI– 2127179, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso la Banca d'Italia a sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata e difesa e domiciliata, come da procura unita a busta telematica contente il presente atto, dall'Avv. Tommaso Gronchi OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come da verbale di udienza dell'8.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Con atto di citazione ritualmente notificato il debitore principale e i fideiussori in epigrafe proponevano opposizione a e all'esecuzione a seguito della notifica in data di precetto da parte della nella sua qualità di procuratrice della società CP_3 Controparte_4 are ecificava che i contratti di mutuo fondiari tà
[...] quali titoli esecutivi posti alla base dell'esecuzione promossa con l'atto di precet CP_4 ati dal contratto di mutuo fondiario del 27/09/2005 N. Rep. 11987 – N. Racc. 7542 registrato a pagina 1 di 5 San Miniato in data 27/09/2005 n. 1190 con il quale la Controparte_5 concedeva mutuo pari ad € 100.000,00 a favore della soci Parte_1
Quest'ultima concedeva ipoteca sull'immobile di sua esclusiva pr del Comune di Bientina al Foglio 26 – Part. 107 – Sub. 5 e dal contratto di mutuo fondiario del 13/04/2 egistrato a San Miniato il 17/04/2007 n. 568 con il concedeva mutuo per € 220.000,00 a favore società Controparte_5 di ipoteca di II° grado sull'immobile sito in Bientina e Parte_1
A sostegno della dispiegata opposizione eccepivano i seguenti motivi: Decadenza del diritto di procedere ad esecuzione verso i fideiussori. N ne prestata per nullità delle clausole vessatorie;
Difetto di legittimazione attiva della per Omessa prova della cessione del credito in Controparte_4 blocco;
Difetto di legittimazione pas onsumatori relativamente al contratto di mutuo oli esecutivi costituiti dagli atti di mutu dei fideiussori e terzi datori di ipoteca Parte_1 Parte_1 CP_1 to e di scopo;
difetto dei requisiti di cert
[...] CP_2 es forma esecutiva nei confronti dell'obbligato principale la società sia verso i fideiussori e terzi datori di ipoteca per quanto Parte_1 attiene n conseguente violazione del disposto di cui all'art. 603 1° comma c.p.c.; omessa trascrizione della formula esecutiva del precetto;
inesistenza di valida formula esecutiva;
. Indeterminatezza della somma precettata: mancata indicazione nel precetto della determinatezza/determinabilità del credito precettato;
Nullità dei contratti di mutuo per violazione dell'Art. 38 TUV per effetto del superamento dei limiti di finanziabilità: i mutui non sono titoli esecutivi non essendo mutui fondiari;
9. Impignorabilità dei beni immobili per incertezza sulla titolarità degli stessi. L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria eduzione, in accoglimento della presen el merito: a) accertare e dichiarare che la società e per essa in qualità di proc non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_4 CP_3 ponente debitore principale motivi esposti e in particolare per difetto di CP_6 legittimazione attiva e per carenza di prova della dito e per tutti gli ll'atto di citazione e nelle memorie ex ma c.p.c.; b) accertare e dichiarare che la società e per essa in qualità Controparte_4 di procuratrice la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata ri consumatori per i CP_3 motivi esposti in re principale ed autonomamente ovvero per la nullità delle fideiussioni e decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione e per difetto di legittimazione passiva in relazione al mutuo N. Rep. 11987. In accoglimento dei motivi svolti accertare e dichiarare la nullità dei mutui per violazione dell'art. 38 TUB. Con Vittoria di competenze e spese”. Si costituiva in giudizio l'opposta che contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedeva “1) in via prelim f ad causam e/o di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) ancora in Parte_2 CP_1 CP_2 via pr ll'uopo sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione e/o compensazione di qualsiasi somma corrisposta d n attuazione del contratto di contratto di mutuo di credito fondiario del 27.09.2005 ai rogiti del Notaio di Castelfranco di Sotto (PI) Persona_1 rep. 119807 – racc. 7542 registrato a San Miniato (PI) il 27.09.2005 e copia con formula esecutiva il 9.01.2019, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 27.09.2005 al 15 giugno 2012, rrisposte in attuazione del contratto di mutuo di credito fondiario del 13.04.2007 ai rogiti del Notaio - rep. 124553 racc. 8599 - registrato a San Persona_1
Miniato (PI) il 17.04.2007 e spedito in seconda copia c il 9.01.2019 per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 13.04.2007 al 15 giugno 2012, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinunci
, nel merito: nd sta sede dalla “
[...]
e dai sigg.ri e perché inammi Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2 ritto, con ogni on bordine, nella denegata e pagina 2 di 5 contestata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare lavalidità ed i precetto in uno con il contratto di mutuo di credito fondiario del 27.09.2005 ai rogiti del Notaio
[...] di Castelfranco di Sotto (PI) rep. 119807 – racc. 7542 registrato a San Miniato (PI) il 27.09.2005 e s Per_1 ecutiva il 9.01.2019 e con il contratto di mutuo di credito fondiario del 13.04.2007 ai rogiti del Notaio - rep. 124553 racc. 8599 - registrato a San Miniato (PI) il 17.04.2007 e spedito in seconda Persona_1 copia co il 9.01.2019, sia pure nei limiti del credito della società convenuta opposta che risulterà all'esito del presente giudizio, disponendo la compensazione tra le parti per quantità corrispondenti delle loro reciproche ragioni di debito-credito, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
4) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”. Tali essendo le domande delle parti, appare logica amente preliminare la disamina dell'eccezione relativa al difetto di legittima CP_4
Infatti, gli opponenti hanno eccepito che mostrato, quale successore a titolo CP_4 particolare del creditore originario, l'es l contratto di cessione (solo dichiarato nella pubblicazione in G.U.) e l'inclusione, se esistente il contratto di cessione, del credito, o meglio dei crediti portati dai mutui azionati come titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., non reputando sufficienti a tal fine la produzione della controparte della G.U. del 16.12.2017 , e la produzione dei titoli esecutivi ovvero dei contratti di mutuo rep.119807 - racc. 7542 del 27.09.2005 con formula esecutiva del 9.1.2019 spedita in favore di RE Agricole creditore , e mutuo rep. 124553-racc. 8599 del 13.04.2007 con formula esecutiva del 9.1.2019 spedita in favore del creditore RE Agricole. La disamina di detta eccezione impone, invero, di richiamare quelli che sono i precipitati della giurisprudenza di legittimità. Infatti, sul tema “La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TT Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TT Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella TT Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).).”in Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, (ud. 26/06/2024, dep. 26/06/2024), n.2901. Orbene, n e è stato versato in atti estratto della G.U. n. 148 del 16.12.2017, in cui a pag. 12 si legge che con sede legale in Milano, via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131, capitale sociale di Euro CP_4
pagina 3 di 5 10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_4 cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia con n. 35391.2 (il omunica che, con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (il “Cedente”), con sede legale in Piazza Leonardo Sciascia, 141 – 47522 Cesen sociale Euro 434.578.832,80 iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. , iscritta al numero 5726 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca P.IVA_5
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo o, con efficacia economica dalle ore 23.59 del 31 marzo 2017 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “REi”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. Ebbene, il tenore letterale di tale estratto stesso consente l' individuazione dei criteri di identificazione dei crediti ceduti, ossia “tutti” quelli 1) derivanti facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017. Se, dunque, nel caso che ci occupa non vi è quindi ragione per ritenere che i crediti per cui è causa fossero esclusi dalla cessione dal momento che appartengono, senza dubbio, alle “categoria di crediti” individuata dai criteri sopracitati in TT , trattandosi di contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2005 e nel 2007, occorre tuttavia preliminarmente capire se dal compendio probatorio acquisito possa dirsi raggiunta anche presuntivamente la prova dell'effettiva esistenza della cessione. Invero, sul punto a fare ulteriormente chiarezza su tale delicato quanto discusso tema- tale essendo l'onere probatorio che si impone al cessionario del credito in blocco in caso di contestazione della cessione- sono intervenute tre recenti ordinanze della Cassazione (Cassazione, ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto). In particolare con l'ordinanza 23834 la Cassazione ha chiarito che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute, in tal modo superando il motivo di impugnazione proposto per cui “il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione;
ciò poteva dipendere solo dall'aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito” (cfr. Ord. Cit. “Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione;
ciò poteva dipendere solo dall'aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito.
3.1. Il motivo è infondato in quanto il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute”). Nell'ordinanza 23852,poi,la Cassazione ha ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 de1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione di detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla TT Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, vedi anche le più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025).” Venendo, quindi, all'esame del compendio probatorio versato in atti, in applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, non può in realtà dirsi raggiunta prova certa e tranquillizzante in ordine all'esistenza della cessione del credito per cui è causa da parte dell'odierna opposta. Questi, infatti, come già anticipato, ha versato i contratti di mutuo- che per quanto esposto- sono inidonei ad integrare prova adeguata e la pubblicazione in TT peraltro richiesta dalla stessa opposta e non da RE Agricole da cui avrebbe ricevuto il credito. Se è vero, dunque, che con ordinanza del 3.2.2023 il Giudice originario assegnatario rigettava l'istanza di ell'esecuzione in ragione della sussistenza del fumus boni gittimazione attiva di e della legittimazione processuale della sua mandataria altrettanto vero è che CP_4 Parte_3
pagina 4 di 5 nel corso del giudizio tale parvenza di buon diritto non è stata corroborata da ulteriori elementi, non avendo versato in atti ulteriore materiale probatorio a sostegno della dimostrazione dell'effettiva esistenza della cession Infatti, solo con la comparsa conclusionale di replica produceva dichiarazione della cedente CP_4
RE uzione evidentemente tardiva che il Tribunale non può pertanto valutare. Questa, infatti, reca in calce la data del 10.02.2023, evidentemente già producibile con le memorie istruttorie. Erra quindi l'opposta nell'affermare in comparsa conclusionale di aver (ri)prodotto tale documentazione atteso che non era stata affatto fornita in precedenza. Se è vero, poi, che “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. n. 10200/2021) altrettanto vero è che detta produzione deve sempre avvenire nel rispetto delle regole procedurali e dunque con onere della parte di produzione del documento se di formazione successiva alle decadenza istruttori comunque nella prima difesa utile. La produzione della dichiarazione del cedente solo in comparsa conclusionale non solo è tardiva in quanto l'opposta avrebbe potuto versarla in atti anteriormente a detta fase ma la sua ammissione sottrarrebbe il documento al necessario contraddittorio processuale. Nè vale a richiamare decisioni assunte da questo Giudicante in casi analoghi sia perchè afferenti ad ipotesi in cui oggetto di contestazione era solo l'inclusione del credito nella cessione e non l'an della cessione stessa sia in ragione della circostanza per cui non si può bypassare la lente di lettura offerta dalla recente giurisprudenza di legittimità sulle produzioni documentali da cui non vi sono motivi per discostarsene. Inoltre, con specifico riferimento alla decisione richiamata dall'opposta, in quel caso- per quanto analogo- era stato possibile verificare mediante il link indicato in TT i crediti ceduti scaricando un download riportante l'estratto della gazzetta seguito dall'elenco indicante i NDG dei debitori ceduti. Nel caso in esame tale link non risulta fruibile nè è stato offerto diversamente l'elenco con i con la Contr conseguenza che la sola pubblicazione dell'avviso in TT su iniziativa peraltro del cessi (e non della cedente) e i contratti non forniscono quella prova adeguata alla dimostrazione della cessione dei crediti per cui è causa. Le fattispecie sottoposte all'attenzione del giudicante non sono pertanto assimilabili. In conclusione l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per mancanza della prova dell' an della cessione assorbe la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e impone l'accoglimento della dispiegata opposizione. Le spese di lite tenuto conto dell' evoluzione giurisprudenziale della materia vanno compensate ai sensi dell'art.92 co. 2 cpc.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
DICHIARA,per l'effetto, che non sussiste il diritto dell' esecutante a procedere all'esecuzione; DICHIARAcompensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 9.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa – sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe vertente TRA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore Sig. Parte_1 sede in 56031 Bientina (PI) - Via Traversa Ovest – Via Parte_1 P.IVA_1
g. to a Castelfranco di Sotto (PI) il 12/11/1954 - C.F. Parte_1 opoli in Val d'Arno (PI) – il 26/01/1947 – C.F._1 CP_1 nata a Montopoli in [...] – il C.F._2 CP_2
12/0 i in 56022 Castelfranco di Sotto (PI) – Via C.F._3 presentati e difesi dall'Avv. Anna Mallozzi – C.F.
– giuste procure alle liti in calce all'atto di citazione C.F._4
OPPONENTI E odice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona , CP_3 P.IVA_2 rsona dell'Avv. Roberto Campanella, nella sua qualità di p P.IVA_3 con Sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, 2, Capitale Controparte_4 scrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale , P.IVA_4
REA MI– 2127179, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto presso la Banca d'Italia a sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata e difesa e domiciliata, come da procura unita a busta telematica contente il presente atto, dall'Avv. Tommaso Gronchi OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come da verbale di udienza dell'8.10.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Con atto di citazione ritualmente notificato il debitore principale e i fideiussori in epigrafe proponevano opposizione a e all'esecuzione a seguito della notifica in data di precetto da parte della nella sua qualità di procuratrice della società CP_3 Controparte_4 are ecificava che i contratti di mutuo fondiari tà
[...] quali titoli esecutivi posti alla base dell'esecuzione promossa con l'atto di precet CP_4 ati dal contratto di mutuo fondiario del 27/09/2005 N. Rep. 11987 – N. Racc. 7542 registrato a pagina 1 di 5 San Miniato in data 27/09/2005 n. 1190 con il quale la Controparte_5 concedeva mutuo pari ad € 100.000,00 a favore della soci Parte_1
Quest'ultima concedeva ipoteca sull'immobile di sua esclusiva pr del Comune di Bientina al Foglio 26 – Part. 107 – Sub. 5 e dal contratto di mutuo fondiario del 13/04/2 egistrato a San Miniato il 17/04/2007 n. 568 con il concedeva mutuo per € 220.000,00 a favore società Controparte_5 di ipoteca di II° grado sull'immobile sito in Bientina e Parte_1
A sostegno della dispiegata opposizione eccepivano i seguenti motivi: Decadenza del diritto di procedere ad esecuzione verso i fideiussori. N ne prestata per nullità delle clausole vessatorie;
Difetto di legittimazione attiva della per Omessa prova della cessione del credito in Controparte_4 blocco;
Difetto di legittimazione pas onsumatori relativamente al contratto di mutuo oli esecutivi costituiti dagli atti di mutu dei fideiussori e terzi datori di ipoteca Parte_1 Parte_1 CP_1 to e di scopo;
difetto dei requisiti di cert
[...] CP_2 es forma esecutiva nei confronti dell'obbligato principale la società sia verso i fideiussori e terzi datori di ipoteca per quanto Parte_1 attiene n conseguente violazione del disposto di cui all'art. 603 1° comma c.p.c.; omessa trascrizione della formula esecutiva del precetto;
inesistenza di valida formula esecutiva;
. Indeterminatezza della somma precettata: mancata indicazione nel precetto della determinatezza/determinabilità del credito precettato;
Nullità dei contratti di mutuo per violazione dell'Art. 38 TUV per effetto del superamento dei limiti di finanziabilità: i mutui non sono titoli esecutivi non essendo mutui fondiari;
9. Impignorabilità dei beni immobili per incertezza sulla titolarità degli stessi. L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria eduzione, in accoglimento della presen el merito: a) accertare e dichiarare che la società e per essa in qualità di proc non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_4 CP_3 ponente debitore principale motivi esposti e in particolare per difetto di CP_6 legittimazione attiva e per carenza di prova della dito e per tutti gli ll'atto di citazione e nelle memorie ex ma c.p.c.; b) accertare e dichiarare che la società e per essa in qualità Controparte_4 di procuratrice la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata ri consumatori per i CP_3 motivi esposti in re principale ed autonomamente ovvero per la nullità delle fideiussioni e decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione e per difetto di legittimazione passiva in relazione al mutuo N. Rep. 11987. In accoglimento dei motivi svolti accertare e dichiarare la nullità dei mutui per violazione dell'art. 38 TUB. Con Vittoria di competenze e spese”. Si costituiva in giudizio l'opposta che contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedeva “1) in via prelim f ad causam e/o di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei sigg.ri e con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) ancora in Parte_2 CP_1 CP_2 via pr ll'uopo sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione e/o compensazione di qualsiasi somma corrisposta d n attuazione del contratto di contratto di mutuo di credito fondiario del 27.09.2005 ai rogiti del Notaio di Castelfranco di Sotto (PI) Persona_1 rep. 119807 – racc. 7542 registrato a San Miniato (PI) il 27.09.2005 e copia con formula esecutiva il 9.01.2019, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 27.09.2005 al 15 giugno 2012, rrisposte in attuazione del contratto di mutuo di credito fondiario del 13.04.2007 ai rogiti del Notaio - rep. 124553 racc. 8599 - registrato a San Persona_1
Miniato (PI) il 17.04.2007 e spedito in seconda copia c il 9.01.2019 per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dal 13.04.2007 al 15 giugno 2012, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinunci
, nel merito: nd sta sede dalla “
[...]
e dai sigg.ri e perché inammi Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_2 ritto, con ogni on bordine, nella denegata e pagina 2 di 5 contestata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare lavalidità ed i precetto in uno con il contratto di mutuo di credito fondiario del 27.09.2005 ai rogiti del Notaio
[...] di Castelfranco di Sotto (PI) rep. 119807 – racc. 7542 registrato a San Miniato (PI) il 27.09.2005 e s Per_1 ecutiva il 9.01.2019 e con il contratto di mutuo di credito fondiario del 13.04.2007 ai rogiti del Notaio - rep. 124553 racc. 8599 - registrato a San Miniato (PI) il 17.04.2007 e spedito in seconda Persona_1 copia co il 9.01.2019, sia pure nei limiti del credito della società convenuta opposta che risulterà all'esito del presente giudizio, disponendo la compensazione tra le parti per quantità corrispondenti delle loro reciproche ragioni di debito-credito, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
4) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”. Tali essendo le domande delle parti, appare logica amente preliminare la disamina dell'eccezione relativa al difetto di legittima CP_4
Infatti, gli opponenti hanno eccepito che mostrato, quale successore a titolo CP_4 particolare del creditore originario, l'es l contratto di cessione (solo dichiarato nella pubblicazione in G.U.) e l'inclusione, se esistente il contratto di cessione, del credito, o meglio dei crediti portati dai mutui azionati come titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., non reputando sufficienti a tal fine la produzione della controparte della G.U. del 16.12.2017 , e la produzione dei titoli esecutivi ovvero dei contratti di mutuo rep.119807 - racc. 7542 del 27.09.2005 con formula esecutiva del 9.1.2019 spedita in favore di RE Agricole creditore , e mutuo rep. 124553-racc. 8599 del 13.04.2007 con formula esecutiva del 9.1.2019 spedita in favore del creditore RE Agricole. La disamina di detta eccezione impone, invero, di richiamare quelli che sono i precipitati della giurisprudenza di legittimità. Infatti, sul tema “La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TT Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TT Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella TT Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).).”in Corte appello Napoli sez. III, 26/06/2024, (ud. 26/06/2024, dep. 26/06/2024), n.2901. Orbene, n e è stato versato in atti estratto della G.U. n. 148 del 16.12.2017, in cui a pag. 12 si legge che con sede legale in Milano, via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131, capitale sociale di Euro CP_4
pagina 3 di 5 10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_4 cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia con n. 35391.2 (il omunica che, con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (il “Cedente”), con sede legale in Piazza Leonardo Sciascia, 141 – 47522 Cesen sociale Euro 434.578.832,80 iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini n. , iscritta al numero 5726 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca P.IVA_5
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo o, con efficacia economica dalle ore 23.59 del 31 marzo 2017 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “REi”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. Ebbene, il tenore letterale di tale estratto stesso consente l' individuazione dei criteri di identificazione dei crediti ceduti, ossia “tutti” quelli 1) derivanti facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017. Se, dunque, nel caso che ci occupa non vi è quindi ragione per ritenere che i crediti per cui è causa fossero esclusi dalla cessione dal momento che appartengono, senza dubbio, alle “categoria di crediti” individuata dai criteri sopracitati in TT , trattandosi di contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2005 e nel 2007, occorre tuttavia preliminarmente capire se dal compendio probatorio acquisito possa dirsi raggiunta anche presuntivamente la prova dell'effettiva esistenza della cessione. Invero, sul punto a fare ulteriormente chiarezza su tale delicato quanto discusso tema- tale essendo l'onere probatorio che si impone al cessionario del credito in blocco in caso di contestazione della cessione- sono intervenute tre recenti ordinanze della Cassazione (Cassazione, ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto). In particolare con l'ordinanza 23834 la Cassazione ha chiarito che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute, in tal modo superando il motivo di impugnazione proposto per cui “il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione;
ciò poteva dipendere solo dall'aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito” (cfr. Ord. Cit. “Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non aveva considerato che essa era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione;
ciò poteva dipendere solo dall'aver ricevuto la consegna dalla cedente della documentazione comprovante il credito.
3.1. Il motivo è infondato in quanto il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute”). Nell'ordinanza 23852,poi,la Cassazione ha ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 de1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione di detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla TT Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, vedi anche le più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025).” Venendo, quindi, all'esame del compendio probatorio versato in atti, in applicazione delle citate coordinate ermeneutiche, non può in realtà dirsi raggiunta prova certa e tranquillizzante in ordine all'esistenza della cessione del credito per cui è causa da parte dell'odierna opposta. Questi, infatti, come già anticipato, ha versato i contratti di mutuo- che per quanto esposto- sono inidonei ad integrare prova adeguata e la pubblicazione in TT peraltro richiesta dalla stessa opposta e non da RE Agricole da cui avrebbe ricevuto il credito. Se è vero, dunque, che con ordinanza del 3.2.2023 il Giudice originario assegnatario rigettava l'istanza di ell'esecuzione in ragione della sussistenza del fumus boni gittimazione attiva di e della legittimazione processuale della sua mandataria altrettanto vero è che CP_4 Parte_3
pagina 4 di 5 nel corso del giudizio tale parvenza di buon diritto non è stata corroborata da ulteriori elementi, non avendo versato in atti ulteriore materiale probatorio a sostegno della dimostrazione dell'effettiva esistenza della cession Infatti, solo con la comparsa conclusionale di replica produceva dichiarazione della cedente CP_4
RE uzione evidentemente tardiva che il Tribunale non può pertanto valutare. Questa, infatti, reca in calce la data del 10.02.2023, evidentemente già producibile con le memorie istruttorie. Erra quindi l'opposta nell'affermare in comparsa conclusionale di aver (ri)prodotto tale documentazione atteso che non era stata affatto fornita in precedenza. Se è vero, poi, che “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. n. 10200/2021) altrettanto vero è che detta produzione deve sempre avvenire nel rispetto delle regole procedurali e dunque con onere della parte di produzione del documento se di formazione successiva alle decadenza istruttori comunque nella prima difesa utile. La produzione della dichiarazione del cedente solo in comparsa conclusionale non solo è tardiva in quanto l'opposta avrebbe potuto versarla in atti anteriormente a detta fase ma la sua ammissione sottrarrebbe il documento al necessario contraddittorio processuale. Nè vale a richiamare decisioni assunte da questo Giudicante in casi analoghi sia perchè afferenti ad ipotesi in cui oggetto di contestazione era solo l'inclusione del credito nella cessione e non l'an della cessione stessa sia in ragione della circostanza per cui non si può bypassare la lente di lettura offerta dalla recente giurisprudenza di legittimità sulle produzioni documentali da cui non vi sono motivi per discostarsene. Inoltre, con specifico riferimento alla decisione richiamata dall'opposta, in quel caso- per quanto analogo- era stato possibile verificare mediante il link indicato in TT i crediti ceduti scaricando un download riportante l'estratto della gazzetta seguito dall'elenco indicante i NDG dei debitori ceduti. Nel caso in esame tale link non risulta fruibile nè è stato offerto diversamente l'elenco con i con la Contr conseguenza che la sola pubblicazione dell'avviso in TT su iniziativa peraltro del cessi (e non della cedente) e i contratti non forniscono quella prova adeguata alla dimostrazione della cessione dei crediti per cui è causa. Le fattispecie sottoposte all'attenzione del giudicante non sono pertanto assimilabili. In conclusione l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per mancanza della prova dell' an della cessione assorbe la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e impone l'accoglimento della dispiegata opposizione. Le spese di lite tenuto conto dell' evoluzione giurisprudenziale della materia vanno compensate ai sensi dell'art.92 co. 2 cpc.
PQM
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
DICHIARA,per l'effetto, che non sussiste il diritto dell' esecutante a procedere all'esecuzione; DICHIARAcompensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 9.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
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