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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 8.9.2023
da
(C .F. , nato il Parte_1 C.F._1
11.3.1983 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia
Casazza, el etti vam ente domi cili ato presso il suo studio in Piacenza, in C orso Vit torio Emanuel e II n.79, in virt ù di delega i n cal ce al ricorso su foglio s eparat o.
- RICO RRENTE -
e
(C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. David
Santi , el ettivam ent e domi cili ato presso il suo st udio in Pi acenza, in
Via S an M arco n. 22, in vi rtù di del ega i n cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
8.9.2023 con il qual e l e P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in S ant a Cri stina e Bissone in dat a 29.9.2018, all e seguenti
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale di proprietà del marito, sita in Podenzano, via G. Bosi n°20, rimarrà assegnata al marito sig. , mentre, per i mobili di Parte_1 arredamento collocati nella casa coniugale le parti hanno già provveduto a disporne mediante scrittura privata a latere. Si dà atto che la sig.ra ha già CP_1 provveduto a prelevare i propri beni personali e attualmente conduce in locazione un immobile sito in Gragnano Trebbiense, via Pradello n°1 (PC).
2) Il figlio verrà affidato in via condivisa e paritetica ad entrambi Per_1
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e pari opportunità di frequentazione, con residenza anagrafica sita in Podenzano, via G. Bosi n°20 e domiciliazione presso ciascuno dei genitori. La frequentazione dei genitori e di conseguenza la collocazione del minore avverrà in maniera paritetica salvo impedimenti (a titolo meramente esemplificativo, impegni di lavoro, malattie etc.) che dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore. Dovrà sempre essere garantita la possibilità per il genitore che ha con sé il figlio di favorire le comunicazioni telefoniche fra e l'altro genitore. Limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1 residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio
3)Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento di Per_1 nel periodo di rispettiva permanenza. Le spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative saranno invece sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% in base al protocollo CNF a cui i genitori si adegueranno.
4) trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per almeno Per_1 giorni 15 non consecutivi da stabilirsi ogni anno entro il termine del 31 maggio.
Natale e Pasqua in via alternata.
5)I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, scolastiche e ludiche eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di essi. Nel caso di impegnativa malattia del figlio, questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate mancate con l'altro genitore, secondo accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine di una settimana o più, i genitori si impegnano a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere il figlio presso la propria abitazione. 6) , continuerà a frequentare la scuola d'infanzia “Regina della Per_1
Pace” in Piacenza, quartiere Besurica , ove attualmente è iscritto. I genitori di comune accordo hanno stabilito che successivamente proseguirà il Per_1 proprio percorso scolastico presso la scuola primaria Don Minzoni e la secondaria di primo grado presso la scuola Italo Calvino, sempre in Piacenza, via Boscarelli 23 al fine di garantire continuità e frequenza con gli stessi amici ed il medesimo ambiente.
7) I turni di cura, seguiranno il seguente calendario, per semplicità illustrato nella tabella qui sotto. Tale calendario consente al minore di frequentare mamma e papà in modo più assiduo e ne garantisce una maggiore stabilità emotiva, come verificato da entrambi i genitori. Le parti si impegnano a rivedere il calendario attualmente adottato nel caso risultasse non più confacente al supremo interesse del minore.
CALENDARIO
SETTIMANA1
l u n e d ì m a r t e d ì m e r c o l e d ì g i o v e d ì v e n e r d ì s a b a t o d o m e n i c a p a p à a s i l o m a m m a 8 : 0 0 m a m m a p a p à m a m m a a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o mamma m a m m a 1 6 : 3 0 m a m m a m a m m a p a p à n o t t e m a m m a p a p à
n o t t e n o t t e n o t t e n o t t e
SETTIMANA 2
l u n e d ì m a r t e d ì m e r c o l e d ì g i o v e d ì v e n e r d ì s a b a t o d o m e n i c a
8 : 0 0 p a p à p a p à m a m m a p a p à m a m m a a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o papà p a p à 1 6 : 3 0 p a p à m a m m a p a p à n o t t e m a m m a m a m m a n o t t e n o t t e n o t t e n o t t e 8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altra questione di carattere economico
9) Spese legali compensate. “
Rilevato che con sentenza n. 102/2024 emessa in data 8.2.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 8.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 29.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 29.9.2018 a Santa Controparte_1 Parte_1
Cristina e Bissone e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 4 , parte II, anno 2018 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Santa Cristina e Bissone per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 8.9.2023
da
(C .F. , nato il Parte_1 C.F._1
11.3.1983 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia
Casazza, el etti vam ente domi cili ato presso il suo studio in Piacenza, in C orso Vit torio Emanuel e II n.79, in virt ù di delega i n cal ce al ricorso su foglio s eparat o.
- RICO RRENTE -
e
(C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. David
Santi , el ettivam ent e domi cili ato presso il suo st udio in Pi acenza, in
Via S an M arco n. 22, in vi rtù di del ega i n cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
8.9.2023 con il qual e l e P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in S ant a Cri stina e Bissone in dat a 29.9.2018, all e seguenti
CONDIZIONI
“1) la casa coniugale di proprietà del marito, sita in Podenzano, via G. Bosi n°20, rimarrà assegnata al marito sig. , mentre, per i mobili di Parte_1 arredamento collocati nella casa coniugale le parti hanno già provveduto a disporne mediante scrittura privata a latere. Si dà atto che la sig.ra ha già CP_1 provveduto a prelevare i propri beni personali e attualmente conduce in locazione un immobile sito in Gragnano Trebbiense, via Pradello n°1 (PC).
2) Il figlio verrà affidato in via condivisa e paritetica ad entrambi Per_1
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e pari opportunità di frequentazione, con residenza anagrafica sita in Podenzano, via G. Bosi n°20 e domiciliazione presso ciascuno dei genitori. La frequentazione dei genitori e di conseguenza la collocazione del minore avverrà in maniera paritetica salvo impedimenti (a titolo meramente esemplificativo, impegni di lavoro, malattie etc.) che dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore. Dovrà sempre essere garantita la possibilità per il genitore che ha con sé il figlio di favorire le comunicazioni telefoniche fra e l'altro genitore. Limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1 residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio
3)Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento di Per_1 nel periodo di rispettiva permanenza. Le spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative saranno invece sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% in base al protocollo CNF a cui i genitori si adegueranno.
4) trascorrerà le vacanze estive con ciascun genitore per almeno Per_1 giorni 15 non consecutivi da stabilirsi ogni anno entro il termine del 31 maggio.
Natale e Pasqua in via alternata.
5)I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche, scolastiche e ludiche eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di essi. Nel caso di impegnativa malattia del figlio, questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate mancate con l'altro genitore, secondo accordi. Durante il periodo di malattia, se di durata dell'ordine di una settimana o più, i genitori si impegnano a garantire all'altro genitore la possibilità di vedere il figlio presso la propria abitazione. 6) , continuerà a frequentare la scuola d'infanzia “Regina della Per_1
Pace” in Piacenza, quartiere Besurica , ove attualmente è iscritto. I genitori di comune accordo hanno stabilito che successivamente proseguirà il Per_1 proprio percorso scolastico presso la scuola primaria Don Minzoni e la secondaria di primo grado presso la scuola Italo Calvino, sempre in Piacenza, via Boscarelli 23 al fine di garantire continuità e frequenza con gli stessi amici ed il medesimo ambiente.
7) I turni di cura, seguiranno il seguente calendario, per semplicità illustrato nella tabella qui sotto. Tale calendario consente al minore di frequentare mamma e papà in modo più assiduo e ne garantisce una maggiore stabilità emotiva, come verificato da entrambi i genitori. Le parti si impegnano a rivedere il calendario attualmente adottato nel caso risultasse non più confacente al supremo interesse del minore.
CALENDARIO
SETTIMANA1
l u n e d ì m a r t e d ì m e r c o l e d ì g i o v e d ì v e n e r d ì s a b a t o d o m e n i c a p a p à a s i l o m a m m a 8 : 0 0 m a m m a p a p à m a m m a a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o mamma m a m m a 1 6 : 3 0 m a m m a m a m m a p a p à n o t t e m a m m a p a p à
n o t t e n o t t e n o t t e n o t t e
SETTIMANA 2
l u n e d ì m a r t e d ì m e r c o l e d ì g i o v e d ì v e n e r d ì s a b a t o d o m e n i c a
8 : 0 0 p a p à p a p à m a m m a p a p à m a m m a a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o a s i l o papà p a p à 1 6 : 3 0 p a p à m a m m a p a p à n o t t e m a m m a m a m m a n o t t e n o t t e n o t t e n o t t e 8) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già definito ogni altra questione di carattere economico
9) Spese legali compensate. “
Rilevato che con sentenza n. 102/2024 emessa in data 8.2.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 8.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 29.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
3.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunal e Ill.mo dichiarare la separazione/divorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 29.9.2018 a Santa Controparte_1 Parte_1
Cristina e Bissone e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 4 , parte II, anno 2018 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Santa Cristina e Bissone per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti